Gazzetta n. 161 del 12 luglio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 giugno 2012
Definizione dei periodi di arresto temporaneo obbligatorio delle unita' autorizzate all'esercizio della pesca con il sistema a strascico e/o volante per l'annualita' 2012.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41 inerente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima", ed in particolare l'art. 98;
Visto lo statuto della regione Sicilia, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e le relative disposizioni attuative;
Vista la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e le relative disposizioni attuative;
Visto il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;
Visto il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, recante "Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima";
Visto il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38";
Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/94;
Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 24, paragrafo I, lettera v);
Viste le basi scientifiche dei piani di gestione per le unita' autorizzate al sistema di pesca a strascico iscritte nei compartimenti marittimi inclusi nelle GSA 9, 10, 11, 16, 17, 18 e 19, predisposti ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1967/2006 e gia' esaminati dal Comitato tecnico scientifico della Commissione europea;
Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011;
Visto il Programma operativo dell'intervento comunitario del FEP per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo con Decisione (CE) C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010, e la relativa revisione predisposta in conformita' al disposto di cui all'art. 18, comma 2, del citato Regolamento (CE) n. 1198/2006 ed inviata alla Commissione Europea in data 21 dicembre 2011;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-ter inerente l'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo decreto di attuazione;
Visto il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
Preso atto dei dati del Comitato tecnico scientifico della Commissione europea relativi allo sfruttamento degli stock del Mar Mediterraneo;
Ritenuto necessario, in conformita' alla citata normativa, ed in considerazione dei relativi dati inerenti lo sfruttamento ittico, attuare un fermo obbligatorio dell'attivita' di pesca posta in essere dalle imbarcazioni autorizzate con i sistemi strascico e/o volante, al fine di rafforzare la tutela della risorsa e garantire un migliore equilibrio tra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca, attraverso la previsione di un periodo di arresto temporaneo, diversamente articolato per aree in conformita' a quanto previsto dai citati Piani di gestione;
Considerato che ai sensi dell'art. 2 del citato D.M. 26 gennaio 2012, gli attrezzi di pesca compresi nel "sistema strascico" sono le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti e gli attrezzi di pesca compresi nel "sistema volante" sono le reti da traino pelagiche a divergenti e le reti da traino pelagiche a coppia;
Vista la nota del 6 giugno 2012 con la quale sono state sottoposte alle valutazioni dell'Organo preposto al monitoraggio scientifico dei Piani di gestione le esigenze rappresentate da alcune Regioni al fine di anticipare in parte i periodi di arresto temporaneo rispetto a quanto previsto dai Piani di gestione per talune Geographical Sub Areas;
Vista la nota dell'11 giugno 2012 con la quale l'Organo preposto al monitoraggio scientifico dei Piani di gestione ha rappresentato che il marginale differimento della data di avvio del fermo temporaneo non determina alcuna significativa variazione ai fini dell'efficacia dei piani di gestione e non incide negativamente sulla realizzazione degli obiettivi di cui al Piano di adeguamento;
Considerata la nota con la quale in data 13 giugno 2012 e' stata comunicata alla Commissione europea la parziale deroga ai Piani di gestione per l'attuazione della misura arresto temporaneo per l'annualita' 2012;
Preso atto che l'attuazione dell'indispensabile misura dell'arresto temporaneo dell'attivita' di pesca comporta altresi' conseguenze pregiudizievoli di rilevante impatto occupazionale che vanno ad aggiungersi alle difficolta' del settore dovute all'attuale congiuntura economica;
Considerato infatti, che nel corso del periodo di fermo i marittimi imbarcati sulle unita' interessate dalla misura medesima sono impossibilitati a prestare la propria attivita' lavorativa;
Ritenuto necessario porre in essere tutte le possibili misure previste dalla vigente normativa per mitigare gli effetti della misura di fermo temporaneo;
Ritenuto di provvedere con successivo provvedimento ministeriale alla disciplina degli aspetti attuativi della predetta misura di fermo;
Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella riunione del 19 giugno 2012;

Decreta:

Art. 1
Ambito applicativo

1. Le interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca, di cui al presente decreto, riguardano le unita' per le quali la licenza autorizza al sistema strascico e/o volante, includenti gli attrezzi di pesca descritti in premessa, ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca.
2. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attivita' di pesca non imputabile alla volonta' dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unita' che eseguono l'interruzione temporanea di cui al presente decreto, verra' attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione obbligatoria dell'attivita' di pesca.
3. Con successivo decreto ministeriale sono determinati i criteri e le modalita' di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano la misura di cui al presente provvedimento.
 
Art. 2
Arresto temporaneo obbligatorio

1. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Rimini e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attivita' di pesca per quarantatre giorni consecutivi dal 16 luglio al 27 agosto del corrente anno.
2. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Pesaro a Bari e' disposta l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per quarantatre giorni consecutivi dal 6 agosto al 17 settembre del corrente anno.
3. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi dal 3 settembre al 2 ottobre del corrente anno.
4. Per le navi da pesca all'art. 1, comma 1, del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi della regione Sardegna e della regione Sicilia, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di almeno trenta giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi di cui ai piani di gestione in premessa, la cui decorrenza e' disposta con provvedimento regionale.
5. Entro il giorno di inizio del fermo di cui ai precedenti commi, devono essere depositati presso l'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unita' soggetta all'interruzione e, per quelle unita' per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.
6. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, l'unita' puo' essere trasferita in un altro porto per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'Autorita' marittima di cui al precedente comma 5.
7. L'autorizzazione al trasferimento e' rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.
8. Le navi da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondita' nello Ionio, nel Ligure, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia, possono effettuare l'interruzione delle attivita' di pesca di cui al presente articolo, anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'Autorita' marittima del luogo di iscrizione dell'unita' stessa entro due giorni precedenti l'interruzione di cui ai commi 1 e 2, 3 e 4 del presente articolo.
 
Art. 3
Misure tecniche

1. Fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, e' vietata la pesca con i sistemi a strascico e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento direttoriale e' autorizzato lo svolgimento dell'attivita' di pesca in coincidenza con le festivita' natalizie.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico e/o volante ovvero apposizione dei sigilli da parte della Autorita' marittima.
3. Non e' consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse.
4. Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonche' quelle che effettuano la pesca dei gamberi di profondita', in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attivita' di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore e' tenuto a comunicare alla capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.
 
Art. 4
Misure tecniche successive all'interruzione temporanea

1.Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del presente decreto, per le dieci settimane successive all'interruzione temporanea, nell'areale compreso tra Trieste e Bari, l'esercizio della attivita' di pesca con i sistemi a strascico e/o volante e' vietato nel giorno di venerdi' ed in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno, all'Autorita' marittima dei porti di base logistica. Non e' consentito il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del presente decreto, decorse le dieci settimane di cui al precedente comma 1, nell'areale compreso tra Trieste e Bari, l'esercizio della attivita' di pesa con i sistemi a strascico e/o volante e' vietato in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno, all'Autorita' marittima dei porti di base logistica. Non e' consentito il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse.
3. Dalla data del 16 luglio del corrente anno e fino al 31 ottobre 2012 e' vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia ovvero con una profondita' d'acqua inferiore a 60 metri.
4. Dalla data del 16 luglio del corrente anno e fino al 31 ottobre 2012, in deroga al divieto di cui al precedente comma 3, le unita' iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa, sono autorizzate a pescare oltre le 4 miglia dalla costa.
 
Art. 5
Modalita' di esecuzione

1. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui agli artt. 2 e 4 e' fatto divieto di esercitare l'attivita' di pesca, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura, anche alle navi da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto e' punita in base alla normativa vigente.
2. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione, possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro due giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dell'Autorita' marittima per il transito nell'areale in fermo.
3. Le navi abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonche' quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attivita', nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorita' marittima dei porti di base logistica.
 
Art. 6
Disposizioni finali

1. Le Regioni sono autorizzate, laddove sussistano specifiche esigenze biologiche nelle marinerie di propria competenza, a deliberare ulteriori periodi di arresto temporaneo obbligatorio, precedenti o successivi, rispetto a quelli definiti all'art. 2 del presente decreto, per le navi autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema strascico e/o volante.
2. Nei periodi supplementari di arresto temporaneo obbligatorio definiti dalle Regioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'attivita' di pesca a strascico e' vietata anche alle navi da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati.
Il presente decreto e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 giugno 2012

Il Ministro: Catania
 
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