Gazzetta n. 162 del 13 luglio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 4 maggio 2012
Definizione dei moduli transattivi in applicazione dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 aprile 2009, n. 132.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute»;
Visto l'art. 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che:
al comma 1, autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il 2007 per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti;
al comma 2, demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione dei criteri per definire secondo un piano pluriennale e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa, le transazioni di cui al comma 1, in analogia e coerenza con i criteri transattivi gia' fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorita', a parita' di gravita' dell'infermita', per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», che ai commi 361 e 362 autorizza, a decorrere dall'anno 2008, la spesa di 180 milioni di euro annui per le transazioni relative a contenziosi tuttora pendenti, ribadendo, per la fissazione dei criteri, la disciplina prevista dal citato comma 2 dell'art. 33 del decreto-legge n. 159 del 2007;
Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze 28 aprile 2009, n. 132 concernente «Regolamento per determinare i criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti», di seguito regolamento;
Visto, in particolare, l'art. 3 del regolamento che:
al comma 1, lett. a) prevede che per la stipula delle transazioni con i soggetti talassemici e i soggetti emofilici si adottano i medesimi criteri e corrispondenti moduli transattivi gia' fissati per i soggetti emofilici dall'art. 1, comma 1 del decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2003, n. 280, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, ivi compresi gli importi fissati dallo stesso documento conclusivo e riportati nella tabella allegata al regolamento, da considerarsi limiti massimi inderogabili entro cui determinare i singoli importi transattivi in base all'eta' del soggetto al momento della manifestazione del danno;
al comma 1, lett. b), prevede che per i soggetti emotrasfusi occasionali, i soggetti affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie si adottano i criteri di seguito indicati:
1) per le transazioni da stipulare con gli aventi causa di danneggiati deceduti si tiene conto dell'entita' del danno, dell'eta' del soggetto al momento della manifestazione del danno e dell'eventuale nesso tra il danno subito e il decesso;
2) per le transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole, si tiene conto dell'entita' del danno, dell'eta' del soggetto al momento della manifestazione del danno e del grado di giudizio in cui e' stata pronunciata la sentenza favorevole;
3) per le transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi, che hanno azionato un giudizio, senza avere ancora ottenuto alcuna sentenza favorevole, si tiene conto dell'entita' del danno, dell'eta' del soggetto al momento della manifestazione del danno;
al comma 1, lett. c), n. 1 prevede che per gli aventi causa dei danneggiati da vaccinazioni obbligatorie deceduti, gli importi delle transazioni tengono conto del tipo di vaccinazione, dell'entita' del danno, dell'eta' del soggetto al momento della manifestazione del danno e dell'eventuale nesso tra il danno subito e il decesso;
al comma 1, lett. c), n. 2 prevede che per le transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che abbiano almeno una sentenza favorevole, si tiene conto del tipo di vaccinazione, dell'entita' del danno, dell'eta' del soggetto al momento della manifestazione del danno e del grado di giudizio in cui e' stata pronunciata la sentenza favorevole;
al comma 1, lett. c), n. 3 prevede che per le transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che non hanno ottenuto alcuna sentenza favorevole, si tiene conto del tipo di vaccinazione, dell'entita' del danno, dell'eta' del soggetto al momento della manifestazione del danno;
Ritenuto che per gli aventi causa dei soggetti deceduti per i quali sia stato accertato il nesso di causalita' di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), n. 1, citato, per la predisposizione dei moduli transattivi sia equo assumere come valore massimo l'importo utilizzato per i soggetti talassemici ed emofilici deceduti operando una rimodulazione in riduzione sulla base del criterio dell'eta' in cui si e' manifestato il danno;
Ritenuto che per i soggetti deceduti, per i quali non sia stato accertato il nesso di causalita' di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), n. 1, citato, si equo assimilare gli importi a quelli riconosciuti ai soggetti danneggiati viventi di cui al successivo punto;
Ritenuto per individuare i moduli transattivi per i soggetti danneggiati viventi, di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), n. 2, citato, di calcolare un importo complessivo erogabile determinato sulla base della media ponderata dei 188 casi di importi gia' corrisposti (comprensivi mediamente di un 5% di somme accessorie per interessi e rivalutazione, connesse al periodo intercorrente tra la data della sentenza e l'effettiva liquidazione) dall'Amministrazione, in forza di sentenze esecutive, relative al periodo 2004 - 2010 e riferite ai danneggiati viventi, nonche' di operare rispetto a tale importo una riduzione prudenziale pari al 65% per la fascia di gravita' maggiore, al 75% per la fascia di gravita' intermedia e all'80% per la fascia meno grave quale misura corrispondente alla reciproca concessione tra le opposte pretese (misura stimata tenendo conto della percentuale di vittoria o soccombenza rilevate nelle sentenze richiamate nelle istanze di transazione), oltre alla riduzione del suddetto 5%;
Ritenuto di dover distribuire l'importo determinato secondo le modalita' di cui al punto precedente tra le varie classi di danneggiati di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) citato, classi ottenute in base al criterio dell'eventuale sentenza favorevole, della gravita' e dell'eta' del soggetto al momento della manifestazione del danno, in modo che ne consegua una distribuzione di frequenza degli importi proposti analoga alla distribuzione di frequenza degli importi effettivamente liquidati nelle richiamate 188 sentenze eseguite;
Ritenuto che per i soggetti danneggiati viventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), n. 3, citato, per la predisposizione dei moduli transattivi, sia equo parametrare l'importo da transigere con l'entita' del danno subito, l'eta' del soggetto al momento della manifestazione del danno, operando all'esito una distribuzione di frequenza in analogia al principio descritto per i casi di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) n. 2, citato;
Ritenuto che per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, per la predisposizione dei moduli transattivi, di dare priorita' al tipo di vaccinazione, nell'ordine antivaiolosa, antipoliomielitica e a seguire le rimanenti vaccinazioni obbligatorie, all'entita' del danno, all'eta' del soggetto al momento della manifestazione del danno;
Tenuto conto della letteratura scientifica in materia di danni da vaccinazione e della giurisprudenza che vede il Ministero della salute soccombente in un numero esiguo di casi, di tal che' e' ritenuto di operare una riduzione pari al 60% quale misura corrispondente alla reciproca concessione tra le opposte pretese, e un'ulteriore riduzione del 5% quale misura sostenuta dal Ministero della salute in analogia a quanto stabilito per i soggetti di cui ai punti precedenti;
Tenuto conto dei principali orientamenti giurisprudenziali, consolidatisi nella materia in esame, ivi compresi quelli in materia di decorrenza dei termini di prescrizione del diritto, cosi' come disposto dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 3, comma 1, del regolamento;
Vista la circolare del Ministro della sanita' n. 68 del 24 luglio 1978 che ha disposto, al fine di prevenire il rischio di trasmissione dell'epatite B tramite trasfusioni, la ricerca dell'antigene dell'epatite B su ogni donazione di sangue e la distruzione dei lotti di sangue positivi a questo antigene, nonche' ha stabilito che l'importazione di emoderivati sara' consentita esclusivamente da paesi la cui legislazione in materia offre sufficienti garanzie di controlli idonei ad escludere il contagio dall'epatite B;
Visto l'art. 5 del regolamento che rinvia a un decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ora Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sulla base dei lavori della Commissione istituita con decreto del Ministro della salute 4 marzo 2008, sentita l'Avvocatura generale dello Stato, la definizione dei moduli transattivi;
Preso atto del Documento predisposto dalla Commissione istituita con decreto del Ministro della salute 4 marzo 2008, con il compito di provvedere alla propedeutica attivita' istruttoria per la determinazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare, nonche' di individuare il complessivo percorso attuativo della normativa in questione, allegato al presente decreto che costituisce parte integrante dello stesso;
Visti il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; l'art. 3-ter, comma 7, lett. b) del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9; il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
Acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato reso con nota prot. n. 315021 del 10 ottobre 2011;

Decreta:

Art. 1
Definizione di modulo transattivo

1. Ai fini del presente decreto si definisce modulo transattivo lo schema contenente i parametri e il corrispondente importo da riconoscere ai fini transattivi per ogni singola categoria di danneggiati individuati dall'art. 3, comma 1 del regolamento e che tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riportati nella relativa istanza pervenuta entro il 19 gennaio 2010.
2. Nei casi in cui il soggetto non abbia indicato la data di manifestazione del danno si adottera' il parametro riferito alla fascia di eta' piu' anziana coerente con l'eta' anagrafica dello stesso.
3. Si procede a transazione con i soggetti il cui giudizio e' ancora pendente alla data di sottoscrizione dell'atto transattivo.
 
Art. 2
Moduli transattivi per i soggetti
talassemici ed emofilici

1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del regolamento si applicano i parametri del modulo transattivo di cui all'allegato 1 al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.
 
Art. 3
Moduli transattivi per i soggetti
emotrasfusi occasionali

1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), n. 1 del regolamento, si applicano i parametri del modulo transattivo di cui all'allegato 2 al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.
2. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), n. 2 del regolamento, si applicano i parametri del modulo transattivo di cui all'allegato 3 al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.
3. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), n. 3 del regolamento, si applicano i parametri del modulo transattivo di cui all'allegato 4 al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.
 
Art. 4

Moduli transattivi per i soggetti danneggiati da vaccinazioni
obbligatorie

1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del regolamento si applicano i parametri del modulo transattivo di cui all'allegato 5 al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.
 
Art. 5
Attuazione dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 3,
comma 1, del regolamento

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del regolamento i moduli transattivi si applicano ai soggetti che abbiano presentato istanze, entro il 19 gennaio 2010, per le quali:
a) non siano decorsi piu' di cinque anni tra la data di presentazione della domanda per l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992, ovvero tra la eventuale data antecedente rispetto alla quale risulti - in base ai criteri di cui all'allegato 6 al presente decreto - gia' documentata la piena conoscenza della patologia da parte del danneggiato e la data di notifica dell'atto di citazione, da parte dei danneggiati viventi;
b) non siano decorsi piu' di dieci anni tra la data del decesso e la data di notifica dell'atto di citazione da parte degli eredi dei danneggiati deceduti;
c) non sia gia' intervenuta una sentenza dichiarativa della prescrizione.
2. In attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del regolamento, i moduli transattivi si applicano ai soggetti che abbiano presentato istanze per le quali risulti un evento trasfusionale - accertato da una sentenza o, in mancanza, nell'ordine, dal parere dell'ufficio medico legale, dal verbale della Commissione medica ospedaliera, dal parere emesso dall'ufficio medico legale ai soli fini transattivi - non anteriore al 24 luglio 1978, data di emanazione della circolare ministeriale n. 68 che rende obbligatoria la ricerca dell'antigene dell'epatite B nel sangue e negli emoderivati.
 
Art. 6
Programmazione finanziaria

1. L'operazione transattiva quantificata in un importo massimo di 1.935 milioni di euro, al netto degli oneri di cui all'art. 7 e tenuto conto del numero delle istanze pervenute e dell'autorizzazione di spesa pari a euro 128 milioni per l'anno finanziario 2012 e a euro 154,7 milioni a decorrere dal 2013, si perfeziona attraverso l'erogazione di un massimo di quindici rate annuali a decorrere dall'esercizio finanziario 2012.
2. Per la rateizzazione di cui al comma 1 si tiene conto della gravita' dell'infermita' e, a parita' di gravita', del disagio economico accertato con le modalita' di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, erogando importi annuali decrescenti per i soggetti piu' gravi e, a parita' di gravita', con maggior disagio economico e crescenti per i soggetti meno gravi e, a parita' di gravita', con minore disagio economico. Resta fermo l'importo complessivo da corrispondersi al singolo soggetto e il rispetto del limite di spesa annuale di 128 milioni di euro per l'esercizio 2012 e 154,7 milioni a decorre dal 2013, come determinati dai citati articoli 2, commi 361 e 362 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 3-ter, comma 7, lett. b) del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, e dai citati decreti-legge 13 agosto 2011, n. 138 e 2 marzo 2012, n. 16.
3. L'importo delle prime due rate e' determinato sulla base delle risorse complessivamente disponibili per il primo anno di rateizzazione, ridotte della somma corrispondente alla spesa di cui all'art. 7.
4. L'amministrazione si riserva di erogare una o piu' rate di ammontare piu' elevato sulla base della disponibilita' di cassa degli importi stanziati per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010.
5. Alla conclusione dell'operazione transattiva e' corrisposto, nell'anno successivo a quello di corresponsione dell'ultima rata, in una o piu' rate, un ulteriore importo forfettario che tiene conto del complessivo periodo di rateizzazione, pari al 13% dell'importo oggetto della transazione rimodulabile in riduzione sulla base del numero effettivo di rate con cui si perfeziona la transazione.
 
Art. 7
Spese legali

1. L'importo da corrispondere a titolo di spese legali e relativi accessori e' pari al 2,5% al netto di IVA e CPA, dell'importo riconosciuto a titolo transattivo ed e' comunque compreso tra un minimo di 500 euro e un massimo di 7000 euro per una somma complessiva valutata in 38 milioni di euro.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono liquidati in due rate di cui la prima e' corrisposta, fino a un massimo di 3500 euro, unitamente all'erogazione della prima rata dell'importo transattivo, mentre la seconda rata e' corrisposta, per gli importi eccedenti la somma di 3500 euro e fino al massimo di 7000 euro, contestualmente alla seconda rata dell'importo transattivo.
 
Art. 8
Contenzioso dei congiunti

1. Nei casi in cui il giudizio sia stato introdotto anche dai congiunti del soggetto danneggiato, l'atto transattivo dovra' essere sottoscritto anche da tali soggetti con espressa rinuncia ad ogni ulteriore ragione di credito iure proprio.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 maggio 2012

Il Ministro della salute
Balduzzi
p. Il Ministro dell'economia
e delle finanze
il Vice Ministro delegato
Grilli


Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 7, foglio n. 276
 


Parte di provvedimento in formato grafico

 
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