Gazzetta n. 162 del 13 luglio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 15 maggio 2012
Semplificazione delle procedure di gestione dei Progetti di innovazione industriale agevolati a valere sui bandi «Efficienza energetica», «Mobilita' Sostenibile» e «Nuove tecnologie per il made in Italy».


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 841 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha istituito il Fondo per la competitivita' e lo sviluppo;
Visto l'art. 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la realizzazione di progetti di innovazione industriale nell'ambito di specifiche aree tecnologiche;
Visto l'art. 1, comma 845 della citata legge n. 296 del 2006, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto istituisca appositi regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria;
Vista la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01);
Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 6461 del 12 dicembre 2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007, con la quale e' stato autorizzato il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 marzo 2008 con il quale e' stato istituito, ai sensi del citato art. 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006, il predetto regime di aiuto;
Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 2008 con il quale le risorse del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo destinate ai Progetti di innovazione industriale (nel seguito PII) sono state ripartite tra le aree tecnologiche indicate all'art. 1, comma 842 della citata legge n. 296 del 2006;
Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 2008 con il quale e' stato adottato il progetto di innovazione industriale «Efficienza energetica»;
Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 2008 con il quale e' stato adottato il progetto di innovazione industriale «Mobilita' sostenibile»;
Visto il decreto interministeriale 6 marzo 2008 con il quale e' stato adottato il progetto di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il Made in Italy»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2008, con il quale e' stato emanato il bando relativo al citato progetto di innovazione industriale per l'«Efficienza energetica», e sono stati stabiliti condizioni, criteri e modalita' per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e sviluppo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2008, con il quale e' stato emanato il bando relativo al citato progetto di innovazione industriale per la «Mobilita' sostenibile», e sono stati stabiliti condizioni, criteri e modalita' per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e sviluppo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, con il quale e' stato emanato il bando relativo al citato progetto di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il Made in Italy», e sono stati stabiliti condizioni, criteri e modalita' per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e sviluppo;
Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico 7 ottobre 2008, con i quali, ai sensi dell'art. 6, comma 4 dei citati decreti interministeriali 8 febbraio 2008, sono stati istituiti i Comitati di esperti per la valutazione tecnico-scientifica ed economico-finanziaria delle proposte progettuali presentate a valere sui bandi «Efficienza energetica» e «Mobilita' sostenibile» ed i decreti del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2008, con i quali i medesimi Comitati sono stati costituiti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 marzo 2009, con il quale ai sensi dell'art. 6, comma 4 del citato decreto interministeriale 6 marzo 2008 e' stato istituito il Comitato di esperti aventi il compito di effettuare la valutazione delle proposte di massima presentate a valere sul bando Made in Italy;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 dicembre 2009, con il quale, e' stato costituito il Comitato di esperti per l'espletamento delle attivita' di istruttoria e valutazione dei programmi definitivi, previsti dall'art. 10 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 febbraio 2010 con il quale, nelle more della nomina da parte del Ministero di un Ente preposto alla gestione dei programmi agevolati a valere sui bandi «Mobilita' sostenibile» ed «Efficienza energetica» e' stabilito che la valutazione delle variazioni e delle modifiche relative ai programmi stessi e' effettuata dai citati Comitati di esperti istituiti per la valutazione tecnico-scientifica ed economico-finanziaria dei progetti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2010, con il quale sono state stabilite procedure semplificate per l'esame delle variazioni dei PII relativi ai bandi «Efficienza energetica», «Mobilita' sostenibile» e «Nuove tecnologie per il «Made in Italy»;
Vista la convenzione stipulata in data 9 dicembre 2010 tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia (nel seguito «Invitalia») per le attivita' di gestione tecnica ed amministrativa dei PII - bandi «Efficienza energetica», «Mobilita' sostenibile» e «Nuove tecnologie per il Made in Italy» e l'atto aggiuntivo del 15 dicembre 2011;
Visto, in particolare, l'art. 2 della succitata convenzione, nel quale e' previsto, tra l'altro, che per le necessarie verifiche tecniche ed amministrative nella fase di realizzazione dei programmi agevolati siano nominate, per ciascun programma, in base a criteri, modalita' e condizioni contrattuali stabilite dal Ministero, una figura denominata «program officer» (PO) e una figura di profilo tecnico-scientifico coerente con le specifiche finalita' del programma denominata «technical officer» (TO);
Ritenuto di operare nella direzione del contenimento, nella misura piu' ampia possibile, dei costi di gestione dei programmi agevolati, nonche' di una sempre maggiore semplificazione delle procedure di gestione dei programmi medesimi;

Decreta:

Art. 1
Cessazione delle attivita' dei Comitati tecnici

1. I Comitati di esperti istituiti con i decreti del Ministro dello sviluppo economico 7 ottobre 2008 per la valutazione tecnico-scientifica ed economico-finanziaria delle proposte progettuali presentate a valere sui bandi «Efficienza energetica» e «Mobilita' sostenibile» e prorogati con decreto 18 febbraio 2010, nonche' il Comitato di esperti istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 giugno 2009 per la valutazione tecnico-scientifica ed economico-finanziaria dei programmi definitivi presentati a valere sul bando «Nuove tecnologie per il Made in Italy» cessano la loro attivita' dalla data del presente decreto.
 
Art. 2
Attivita' del «technical officer» e del «program officer»

1. La valutazione delle proposte di variazione e di proroga dei programmi agevolati a valere sui bandi «Efficienza energetica», «Mobilita' sostenibile» e «Nuove tecnologie per il Made in Italy», sia che intervengano nella fase successiva al decreto di concessione, sia che intervengano in una fase propedeutica all'emanazione dello stesso, e' effettuata da Invitalia tramite i «technical officer» (TO) e i «program officer» (PO) di cui all'art. 2, punto 3, lettera b) della convenzione del 9 dicembre 2010 citata in premessa.
2. Invitalia nomina per ciascun progetto il «technical officer» (TO) coerente con le specifiche finalita' del progetto stesso, attingendo all'Albo degli esperti in innovazione tecnologica istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2006. La nomina del TO e' effettuata successivamente all'emanazione del decreto di concessione ovvero, qualora si renda necessario, al verificarsi della prima richiesta di variazione, entro il termine di quarantacinque giorni. La selezione del TO e' effettuata a cura di Invitalia con procedura automatica, nel rispetto delle disposizioni della Direttiva CE n.18/2004 e della Comunicazione CE 2006/C n. 179/02.
 
Art. 3
Semplificazione delle procedure di valutazione
delle variazioni

1. Le variazioni riguardanti i programmi agevolati sono comunicate a cura del soggetto primo proponente ovvero referente di ciascun programma, corredate da idonea documentazione e da una relazione illustrativa, a Invitalia e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico.
2. Relativamente alle variazioni concernenti la composizione del partenariato, la relazione illustrativa di cui al comma 1 attesta:
a) nel caso di variazioni determinate da modifiche nei soggetti componenti il partenariato conseguenti a operazioni societarie, il possesso dei requisiti di affidabilita' finanziaria dei nuovi soggetti e, ove richiesto, il possesso delle necessarie competenze tecniche;
b) nel caso di variazioni determinate dal venire meno di uno o piu' soggetti componenti il partenariato e dalla conseguente redistribuzione dei costi tra i soggetti rimanenti, il possesso da parte dei soggetti rimanenti delle necessarie competenze tecniche e dei requisiti di affidabilita' finanziaria;
c) nel caso di richiesta di ingresso di nuovi soggetti nel partenariato in sostituzione di soggetti uscenti, adeguata motivazione in merito alla necessita' di ingresso del nuovo soggetto, nonche' il possesso da parte del medesimo soggetto delle necessarie competenze tecniche e dei requisiti di affidabilita' finanziaria.
3. Invitalia valuta, con il supporto del TO, le variazioni di cui al comma 2 e comunica l'esito della valutazione al Ministero dello sviluppo economico per le conseguenti determinazioni, entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, fatta salva l'interruzione dei termini derivante dalla necessita' di acquisizione di ulteriore documentazione. Le variazioni approvate sono recepite tramite l'adozione di un decreto di variazione.
4. Invitalia valuta con il supporto del TO e, in caso di esito positivo, approva le variazioni che non modificano gli obiettivi finali del programma concernenti:
a) le modifiche delle attivita';
b) la diversa articolazione degli stati di avanzamento del programma e del conseguente piano delle erogazioni;
c) le rimodulazioni dei «pacchi di lavoro», sia in relazione ai tempi di realizzazione che ai costi ad essi connessi;
d) le sedi di svolgimento delle attivita' del programma.
5. Relativamente alle variazioni di cui alla lettera d), rimane fermo che gli spostamenti delle sedi di svolgimento delle attivita' da «Aree convergenza» ad «Altre aree» e viceversa sono subordinate alla sussistenza delle risorse finanziarie dedicate alle aree di destinazione.
6. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, Invitalia informa il soggetto primo proponente ovvero referente di ciascun programmae, per conoscenza, il Ministero dello sviluppo economico dell'esito della valutazione.
7. Sono consentite, purche' comunicate dal soggetto primo proponente ovvero referente di ciascun programma a Invitalia e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico, le variazioni relative alla denominazione sociale e alla forma giuridica dei soggetti componenti il partenariato, al trasferimento delle sedi legali degli stessi, alla riduzione dei costi senza modifica degli obiettivi parziali e finali nel limite del venti per cento del costo del programma per ciascun proponente, alla diversa articolazione dei costi tra le voci di spesa nel limite del venti per cento di scostamento per ciascuna voce rispetto al costo del programma per ciascun proponente. Entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, Invitalia trasmette al soggetto primo proponente ovvero referente, e per conoscenza al Ministero, una nota di presa d'atto delle modifiche intervenute.
8. Nel caso di variazioni gia' valutate positivamente da Invitalia e trasmesse al Ministero dello sviluppo economico alla data del presente decreto, ma non ancora approvate dai competenti Comitati tecnici, non sono necessari ulteriori valutazioni e approfondimenti e si applicano le procedure previste per le diverse tipologie dal presente articolo.
 
Art. 4
Semplificazione delle procedure di valutazione
delle richieste di proroga

1. Le richieste di proroga della durata del programma devono essere adeguatamente motivate e confermare il mantenimento degli obiettivi finali del programma, nonche' degli obblighi assunti con il decreto di concessione. Il periodo di proroga di sei mesi previsto dall'art. 3, comma 8, dei bandi citati in premessa, puo' essere incrementato di ulteriori dodici mesi.
2. La concessione delle proroghe di cui al comma 1 e' subordinata alla corrispondente proroga della durata della fideiussione bancaria o polizza assicurativa eventualmente presentata ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, se non ancora svincolata. Al fine di consentire il rispetto degli obblighi derivanti dall'utilizzo delle risorse del PON Ricerca e competitivita' 2007-2013, i programmi, o le parti di programma, agevolati con tali risorse non possono in ogni caso concludersi oltre la data del 30 giugno 2015.
3. La valutazione della richiesta e l'eventuale concessione della proroga sono effettuate, con il supporto del TO, da Invitalia, che provvede entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta a informare il primo proponente e, per conoscenza, il Ministero dello sviluppo economico.
 
Art. 5
Semplificazione delle procedure di erogazione

1. L'erogazione per stato di avanzamento lavori e' disposta sulla base dei costi sostenuti nel periodo di riferimento, indipendentemente dalla conclusione delle attivita' previste nei singoli pacchi di lavoro, purche' dal rapporto tecnico allegato alla richiesta di erogazione si rilevi un andamento regolare del programma e non emergano elementi che prefigurino modifiche degli obiettivi finali del programma stesso. Il predetto rapporto tecnico dovra' pertanto indicare le attivita' svolte nell'ambito dei pacchi di lavoro compresi nello stato di avanzamento, i risultati, anche parziali, raggiunti, le difficolta' operative e tecnologiche affrontate e superate. L'esame del rapporto tecnico e' effettuato dal TO.
2. Il TO effettua una verifica intermedia in loco, selezionando autonomamente i componenti del partenariato da visitare, in base alla significativita' delle attivita' degli stessi. Tale verifica si aggiunge a quella finale da effettuarsi ad avvenuta realizzazione del programma secondo quanto stabilito dall'art. 12 dei DD.MM. 5 marzo 2008 («Efficienza energetica) e 19 marzo 2008, («Mobilita' sostenibile») e dall'art. 13 del decreto ministeriale 10 luglio 2008 («Nuove tecnologie per il Made in Italy». La verifica finale verte sia sugli aspetti tecnici che su quelli amministrativo-contabili ed e' effettuata da Invitalia o da societa' appartenenti al gruppo Invitalia con il supporto del TO.
3. Per ciascuno stato di avanzamento lavori le spese generali sono certificate, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale, con riferimento all'ultimo bilancio approvato relativo al soggetto beneficiario nella sua interezza e non alla specifica unita' produttiva od operativa. A conclusione del progetto, nell'ambito della verifica finale di cui al precedente comma 2, l'incidenza delle spese generali e' rideterminata dall'impresa e verificata da Invitalia sulla base dei bilanci di esercizio relativi al periodo di effettivo svolgimento del programma.
 
Art. 6
Altre disposizioni

1. Al fine di semplificare e accelerare le diverse fasi del procedimento e in accordo con i principi generali introdotti nell'ordinamento giuridico dello Stato dalla legge 11 novembre 2011, n. 180 (Statuto delle imprese), Invitalia adotta misure organizzative volte a eliminare duplicazioni di attivita' istruttorie, alleggerendo gli oneri a carico dell'impresa e prevedendo, in particolare, l'eliminazione delle attivita' di prevalutazione per il rilascio di nulla osta alla presentazione della documentazione necessaria all'erogazione. Provvede altresi', nell'attivita' istruttoria di competenza, alla stretta applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, capo III, come modificate dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012), che vietano la reiterazione di richieste di documenti gia' in possesso dell'amministrazione.
2. Oltre ai casi previsti dalla normativa, Invitalia dispone, se necessario anche con il supporto del TO, verifiche in loco nei casi in cui dall'esame della documentazione emergano criticita' tali da richiedere come necessario il controllo presso le unita' produttive interessate, evitando tali verifiche nei casi in cui gli accertamenti possono essere utilmente effettuati sulla base della documentazione.
 
Art. 7
Adeguamento del sistema informatico di gestione

1. Invitalia fornisce al Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica - CILEA il supporto necessario all'adeguamento del sistema informatico sulla base delle modifiche procedurali introdotte dal presente decreto.
 
Art. 8
Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2010 recante la semplificazione delle procedure per l'esame delle variazioni dei Progetti di innovazione industriale relativi ai bandi «Efficienza energetica», «Mobilita' Sostenibile» e «Nuove tecnologie per il «Made in Italy» e' abrogato.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 maggio 2012

Il Ministro: Passera

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2012 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF registro n. 7, foglio n. 235
 
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