Gazzetta n. 163 del 14 luglio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 giugno 2012
Revoca della sospensione del permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Glufos 20», proveniente dalla Germania, ed ivi autorizzato con la denominazione «Basta».


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il decreto 20 gennaio 2009, modificato con decreti di cui l'ultimo in data 6 ottobre 2010, con il quale l'impresa Verde Bio S.r.l., con sede legale in Montebelluna (Treviso) - v.le della Vittoria n. 14/B, e' stata autorizzata all'immissione in commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Glufos 20» (reg. n. 14539/IP), proveniente dalla Germania ed ivi registrato al n. 3570-00 con la denominazione Basta a nome dell'Impresa Bayer CropScience AG, uguale al prodotto di riferimento «Basta 200» autorizzato in Italia al n. 8117 a nome dell'impresa Bayer CropScience S.r.l.;
Visto il decreto 30 novembre 2010, e successive proroghe di cui l'ultima in data 23 febbraio 2012, di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario di riferimento «Basta 200»;
Visto il decreto 21 dicembre 2010, e successive proroghe di cui l'ultima in data 30 aprile 2012, di consequenziale sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario «Glufos 20», uguale al prodotto di riferimento «Basta 200»;
Visto il decreto 26 aprile 2012 con il quale e' stata revocata la sospensione del prodotto fitosanitario «Basta 200» ed il successivo decreto 27 aprile 2012 di ri-registrazione del medesimo secondo i principi uniformi;
Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a), b), c), del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Accertata la conformita' dell'etichetta del prodotto oggetto di commercio parallelo da apporre sulle confezioni importate, rispetto all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;
Considerato di dover procedere alla revoca della sospensione del permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Glufos 20»;

Decreta:

1. E' revocata la sospensione del permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario GLUFOS 20, rilasciato al n. 14539/IP all'impresa Verde Bio S.r.l., con sede in Montebelluna (Treviso).
2. Il suddetto permesso e' rilasciato fino al 31 dicembre 2015.
3. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
4. Il prodotto e' sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.
5. Il prodotto verra' posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da litri 0.5-1-2.5- 5-10-15-20.
Il presente decreto verra' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2012

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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