Gazzetta n. 163 del 14 luglio 2012 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERAZIONE 28 giugno 2012
Differimento dell'efficacia dell'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nell'attivita' di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (Deliberazione n. 181/2012).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorita' e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonche' dalla legge e dai regolamenti;
Considerato che il trattamento dei dati in questione puo' essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);
Vista l'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati sensibili nell'attivita' di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali del 21 aprile 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2011, n. 101 (disponibile sul sito http://www.garanteprivacy.it/, doc. web n. 1808658), efficace sino al 30 giugno 2012;
Ritenuta la necessita' di differire l'adozione di una nuova autorizzazione sostitutiva di quella sopra menzionata, al fine di completare il processo di armonizzazione e consolidamento delle prescrizioni gia' impartite, tenendo conto dell'esperienza maturata nella fase di prima applicazione della medesima e anche al fine di tenere in considerazione eventuali indicazioni e suggerimenti provenienti dal settore interessato;
Ritenuto, pertanto, di differire sino al 31 dicembre 2012 l'efficacia della predetta autorizzazione generale per permettere la temporanea prosecuzione dei vari trattamenti di dati sensibili gia' autorizzati, uniformandone la scadenza a quella delle altre autorizzazioni generali rilasciate dal Garante ai sensi dell'art. 40 del Codice;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

Delibera:

di differire di sei mesi, sino al 31 dicembre 2012, l'efficacia dell'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati sensibili nell'attivita' di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali del 21 aprile 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2011, n. 101, efficace sino al 30 giugno 2012;
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2012

Il Presidente: Soro
Il relatore: Iannini
Il segretario generale: De Paoli
 
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