Gazzetta n. 165 del 17 luglio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 25 giugno 2012 |
Autorizzazione all'organismo denominato "Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. Coop." ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Raschera" registrata in ambito Unione europea. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette"; Visto il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Raschera"; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 2 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 12 giugno 1999, con il quale l'organismo "Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. Coop." con sede in Moretta, Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82 e' stato autorizzato ad effettuare i controlli della denominazione di origine protetta "Raschera", per un periodo di tre anni; Visti il decreto 10 giugno 2002 e successivi, con i quali l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato "Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. Coop." ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Raschera", e' stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha notificato all'organismo comunitario competente, ai sensi dell'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, una domanda di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Raschera"; Considerato che "Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. Coop." ha predisposto il piano dei controlli per la denominazione di origine protetta "Raschera" conformemente allo schema tipo; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le Regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 18 giugno 2012; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99;
Decreta:
Art. 1
L'organismo denominato "Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. Coop." con sede in Moretta, Via Carlo Alberto Grosso n. 82, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta "Raschera" registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996. |
| Art. 2
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo "Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. Coop." del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente. |
| Art. 3
L'organismo autorizzato "Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. Coop." non puo' modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta "Raschera" cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo autorizzato "Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. Coop." e' tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 4
L'Organismo autorizzato "Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. Coop." dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione "Raschera" venga apposta la dicitura: "Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06". |
| Art. 5
L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo "Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. Coop." o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo "Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. Coop." e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. |
| Art. 6
L'organismo autorizzato "Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. Coop." comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Raschera" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7
L'organismo autorizzato "Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. Coop." immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa. |
| Art. 8
L'organismo autorizzato "Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. Coop." e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.
Roma, 25 giugno 2012
Il direttore generale: La Torre |
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