IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e s.m.i. concernente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000; Visto il decreto 12 aprile 2000, n. 61414 e s.m.i. concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000; Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2005, che integra i decreti del 12 aprile 2000, recanti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' e l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP); Visto l'art. 2 del citato decreto n. 61414 che, ai fini della fissazione dei criteri di equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP ed IGP, individua le categorie di ciascuna filiera produttiva nelle quali sono ricompresi i prodotti italiani registrati in ambito comunitario come DOP e IGP; Visto l'art. 4, lett. b) del decreto ministeriale n. 61413 del 12 aprile 2000, come modificato dall'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 10 maggio 2001 citato che individua, in ciascuna filiera produttiva, le categorie dei «produttori ed utilizzatori» dei prodotti italiani riconosciuti come denominazione di origine protetta ovvero come indicazione geografica protetta; Vista la nota prot. 52073 del 2 febbraio 2012 con la quale la Regione Veneto, nel cui territorio insiste la produzione della IGP Riso del Delta del Po e della IGP Riso Nano Vialone Veronese, ha rilevato l'opportunita' che, ai fini della rappresentativita' dei consorzi di tutela, la percentuale di maggioranza per la filiera del riso sia attribuita ai produttori agricoli che sono i reali fautori delle peculiarita' del prodotto agricolo riso; Vista la nota prot. 53803 del 29 febbraio 2012 con la quale la Regione Emilia Romagna, nel cui territorio insiste la produzione della IGP Riso del Delta del Po, condivide quanto rilevato dalla Regione Veneto; Vista la nota prot. 131265 del 20 marzo 2012 con la quale la Regione Veneto concorda nel ritenere il riso un prodotto agricolo che generalmente subisce delle trasformazioni pur non potendo essere classificato nella filiera «ortofrutticoli e cereali trasformati»; Considerato che il riso, sebbene classificato nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati», ha un'articolazione della struttura produttiva che prevede anche la figura delle imprese di lavorazione; Ritenuto di dover modificare l'art. 2, comma 1, lett. b) del decreto ministeriale 61414 del 12 aprile 2000 al fine di prevedere, anche nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» le imprese di lavorazione;
Decreta: Articolo unico
1. L'art. 2, comma 1, lett. b) del decreto ministeriale 4 aprile 2000 e' integrata con la lettera «b3) imprese di lavorazione». Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 4 luglio 2012
Il Ministro: Catania |