Gazzetta n. 166 del 18 luglio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 21 giugno 2012 |
Riconoscimento dell'idoneita' al Centro «Res Agraria Societa' Cooperativa a r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari. |
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IL DIRETTORE GENERALE della ex direzione generale della competitivita' per lo sviluppo rurale
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari; Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale e' stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra; Visto il decreto di riconoscimento al Centro «Res Agraria Societa' Cooperativa a r.l.», con sede legale in Via Antonio Canova, 19/3 - 64019 Tortoreto Lido (Teramo), dell'idoneita' a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 15573 del 12 luglio 2010; Vista la nota del 20 gennaio 2012 con la quale il Centro in questione comunica la modifica della ragione sociale da «Res Agraria Societa' Cooperativa a r.l.» a «Res Agraria S.r.l.»; Visto l'esito favorevole della verifica della conformita' ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 13 dicembre 2011 presso il Centro «Res Agraria Societa' Cooperativa a r.l.»; Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 23 marzo 2012;
Decreta:
Art. 1
1. Il Centro «Res Agraria Societa' Cooperativa a r.l.», con sede legale in Via Antonio Canova, 19/3 - 64019 Tortoreto Lido (Teramo), riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari con il decreto ministeriale prot. n. 15573 del 12 luglio 2010, modifica la propria ragione sociale in «Res Agraria S.r.l.»; 2. Il Centro «Res Agraria S.r.l.», con sede legale in Via Antonio Canova, 19/3 - 64019 Tortoreto Lido (Teramo), e' riconosciuto idoneo a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni: - Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); - Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); - Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995); - Fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995); - Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995); - Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995); - Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); - Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); - Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entita' dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995); - Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punti 7.1 e 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995); - Studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei dati sull'esposizione (di cui all'Allegato III, punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995); - Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995); - Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entita' dei residui (Allegato III, Punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995); - Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995); - Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995); - Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'Allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche); - Studi ecotossicologici relativi agli effetti su altri organismi non bersaglio (di cui all'Allegato III, punti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche). Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': - Aree non agricole; - Colture arboree; - Colture erbacee; - Colture forestali; - Colture medicinali ed aromatiche; - Colture ornamentali; - Colture orticole; - Colture tropicali; - Concia sementi; - Conservazione post-raccolta; - Diserbo; - Entomologia; - Nematologia; - Patologia vegetale; - Zoologia agraria; - Produzioni sementi; - Vertebrati dannosi. Inoltre il riconoscimento delle prove di campo di efficacia riguarda anche il settore di attivita' «Sviluppo dei fitofarmaci, attivatori e coadiuvanti», mentre il riconoscimento delle prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entita' dei residui riguarda anche i settori di attivita' «Trasformati», «Residui del suolo» e «Esposizione operatore». |
| Art. 2
1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e' subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995, che viene certificata da questo Ministero. 2. Il Centro «Res Agraria S.r.l.» e' tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andra' ad eseguire, nonche' la loro localizzazione territoriale. 3. Il citato Centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverra' rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonche' a quanto previsto dal presente decreto. 4. Il Centro «Res Agraria S.r.l.» deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti. 5. I costi sono a carico del Centro richiedente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 giugno 2012
L'ex direttore generale: Blasi |
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