Gazzetta n. 168 del 20 luglio 2012 (vai al sommario)
AGENZIA DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO 29 giugno 2012
Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Biella.


IL DIRETTORE REGIONALE
del Piemonte e Valle d'Aosta

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la nota prot. n. 2204 dell'Ufficio provinciale di Biella datata 20 giugno 2012, con la quale e' stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio;
Accertato che il mancato funzionamento del citato ufficio e' da attribuirsi all'assemblea indetta dalla OO.SS. FLP-FINANZE;
Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio:
Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota prot. n. 936/12 del 22 giugno 2012;

Determina:

E' accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 20 giugno 2012 dalle ore 10,30 a chiusura ufficio.
Regione Piemonte: Ufficio provinciale di Biella.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Torino, 29 giugno 2012

p. il direttore regionale
Federico
 
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