IL DIRETTORE REGIONALE del Lazio
Visto il decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari; Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si e' verificato l'evento eccezionale; Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»; Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancata o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente; Vista la disposizione dell'Agenzia del Territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella Direzione Regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia; Vista la disposizione Organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del Territorio dispone l'attivazione delle Direzioni Regionali e la cessazione delle Direzioni Compartimentali; Vista la nota prot. 2967 del 2012 con la quale l'Ufficio Provinciale di Rieti ha comunicato che il giorno 26 giugno c.a. dalle ore 11,00 alle ore 12,30 si e' verificato irregolare/mancato funzionamento del Servizio di Pubblicita' Immobiliare; Vista la nota prot. n. 5744 del 2012 della Direzione Regionale Lazio, inviata all'Ufficio del Garante del Contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32; Vista la nota n. 661 del 3 luglio 2012 con la quale il Garante del Contribuente del Lazio esprime parere favorevole; Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio Provinciale di Roma;
Determina:
Il periodo di mancato/irregolare funzionamento del Servizio Immobiliare del sotto indicato Ufficio e' accertato come segue: per il giorno 26 giugno 2012 ,dalle ore 11,00 alle ore 12,30, il mancato/irregolare funzionamento del Servizio di Pubblicita' Immobiliare dell'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Rieti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 2012
Il direttore regionale: Gandolfi |