Gazzetta n. 168 del 20 luglio 2012 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 maggio 2012, n. 63
Testo del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 21 maggio 2012), coordinato con la legge di conversione 16 luglio 2012, n. 103 (in questa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonche' di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicita' istituzionale».


Art. 1
Nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria

1. In attesa della ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria, le disposizioni del presente decreto sono volte a razionalizzare l'utilizzo delle risorse, attraverso meccanismi che correlino il contributo per le imprese editoriali agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale, in conformita' con le finalita' di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2013, le imprese editrici di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, con esclusione di quelle editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, (( nonche' )) le imprese di cui all'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, possono richiedere i relativi contributi a condizione (( che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 25 per cento delle copie distribuite e, per le testate locali, nella misura di almeno il 35 per cento delle copie distribuite.)) Si considera testata nazionale quella distribuita in almeno (( tre regioni )) e con una percentuale di distribuzione in ciascuna regione non inferiore al 5 per cento della propria distribuzione totale. Nella domanda di contributo sono evidenziate le modalita' e le condizioni contrattuali che regolano l'eventuale affitto o acquisto della testata.
3. Ai fini del comma 2, per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, tramite contratti con societa' di distribuzione esterne, non controllate ne' collegate all'impresa editrice richiedente il contributo e quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Sono escluse le copie diffuse e vendute tramite strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralita' di copie ad un unico soggetto, nonche' quelle per le quali non sia individuabile il prezzo di vendita. Sono ammesse al calcolo le copie vendute mediante abbonamento sottoscritto da un unico soggetto per una pluralita' di copie, qualora tale abbonamento individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina. Sono altresi' ammesse le copie cedute in connessione con il versamento di quote associative destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante espressa doppia opzione.
4. Per accedere ai contributi e' necessario altresi' che:
a) le cooperative editrici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siano composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e abbiano la maggioranza dei soci dipendenti della cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mantenendo il requisito della prevalenza dei giornalisti.(( Le cooperative devono comunque essere in possesso del requisito della mutualita' prevalente per l'esercizio di riferimento dei contributi; ))
b) le imprese editrici di cui al comma 2, nonche' le imprese di cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, se editrici di quotidiani, abbiano impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; se editrici di periodici, abbiano impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
c) i dati relativi alla tiratura, alla distribuzione e alla vendita, nelle loro differenti modalita', siano attestati da dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese dal legale rappresentante dell'impresa, e siano comprovati da apposita certificazione analitica rilasciata da una societa' di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB.
5. L'obbligo della relazione di certificazione dei bilanci, previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, per le imprese che editano giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, si estende ai dati relativi alle copie distribuite e vendute, con specificazione delle diverse tipologie di vendita. Le autorita' diplomatiche o consolari competenti ai sensi del medesimo articolo 6 acquisiscono l'intera documentazione istruttoria richiesta per la concessione del contributo, ai fini dell'inoltro al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Il divieto di distribuzione degli utili, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica a tutte le imprese editrici che percepiscono i contributi diretti.
7. Le domande relative al credito di imposta sulla carta, per l'anno 2011, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si intendono regolarmente pervenute, purche' inviate mediante raccomandata postale o tramite posta certificata entro la data di scadenza prevista dal relativo bando.
(( 7-bis. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, non e' richiesto alle cooperative di giornalisti che si costituiscono ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, qualora dette cooperative subentrino al contratto di cessione in uso ovvero acquistino la testata che ha avuto accesso entro il 31 dicembre 2011 ai contributi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223. Le cooperative di giornalisti sono esentate dalla condizione prevista dall'articolo 1, comma 460, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel caso di subentro al contratto di cessione in uso della testata.
7-ter. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: «imprese strumentali» sono inserite le seguenti: «, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero». ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo il comma 3 dell'art. 29 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), pubblicato nel Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284:
«3. Allo scopo di contribuire all'obiettivo del
pareggio di bilancio entro la fine dell'anno 2013, il
sistema di contribuzione diretta di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembre 2014, con
riferimento alla gestione 2013. Il Governo provvede, con
decorrenza dal 1° gennaio 2012, a rivedere il regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25
novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire il risanamento
della contribuzione pubblica, una piu' rigorosa selezione
dell'accesso alle risorse, nonche' risparmi nella spesa
pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze
di pareggio di bilancio, sono destinati alla
ristrutturazione delle aziende gia' destinatarie della
contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del
settore, a contenere l'aumento del costo delle materie
prime, all'informatizzazione della rete distributiva.».
- Si riporta il testo dei commi 2, 2-bis, 2-ter,
2-quater: dell'art. 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250
(Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a
favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di
rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge
25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui
all'art. 11 della legge stessa), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 27 agosto 1990, n. 199:
«2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di
cui al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, sono
concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese
editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di
quanto previsto dalle lettere a) e b) per le cooperative
editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'art.
153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
possiedano i seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche da
almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei
contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30
per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
bilancio dell'anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di
distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei
contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) (abrogato);
f) (abrogato);
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h) (abrogato).
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge sono
concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani
la cui maggioranza del capitale sia detenuta da
cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di
lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere b),
c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, sono
concessi alle imprese editrici e alle emittenti
radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali
quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese,
ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle
d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a
condizione che le imprese beneficiarie non editino altri
giornali quotidiani o che non possiedano altre emittenti
radiotelevisive e possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo. Alle emittenti radiotelevisive di cui al periodo
precedente i contributi sono concessi nel limite
complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i
contributi di cui ai commi 8, sono concessi ai giornali
quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione
che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del
presente articolo. Tali imprese devono allegare alla
domanda i bilanci corredati da una relazione di
certificazione da parte di societa' abilitate secondo la
normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.».
2-quater. Le norme previste dal presente art. per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
legge 5 agosto 1981, n. 416.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 153 della
legge 23 dicembre 2000 n. 388 recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302:
«4. Entro e non oltre il 1° dicembre 2001 le imprese
editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti
politici, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3,
comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, possono costituirsi in societa' cooperative,
il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla
edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti
politici. A tali cooperative sono attribuiti i contributi
di cui all'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 460 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato),
pubblicata nella Gazzetta. Ufficiale 29 dicembre 2005, n.
302:
«460. A decorrere dal 1° gennaio 2006, i contributi
previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'art. 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono
percepiti a condizione che:
a) l'impresa editrice sia proprietaria della testata
per la quale richiede i contributi;
b) l'impresa editrice sia una societa' cooperativa i
cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che
abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso
contrario tutte le imprese editrici interessate decadono
dalla possibilita' di accedere ai contributi;
c) i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si
applicano alle imprese editrici che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, abbiano gia' maturato il
diritto ai contributi. In tal caso nel calcolo del
contributo non e' ammesso l'affitto della testata.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 153 della
legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302:
«2. La normativa di cui all'art. 3, comma 10, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si
applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani
e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso
esplicita menzione riportata in testata, risultino essere
organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio
gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze
nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze
linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante
in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento
dei contributi.».
- Si riporta il testo del comma 3-ter dell'art. 20 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, con legge 4 agosto 2006, n. 248, recante:
«Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153:
«3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare
indicato dall'art. 153, comma 2, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, non e' richiesto per le imprese e per le
testate di quotidiani o periodici che risultano essere
giornali od organi di partiti o movimenti politici, che
alla data del 31 dicembre 2005 abbiano gia' maturato il
diritto ai contributi di cui all'art. 3, comma 10, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997 n.
525, recante «Regolamento recante norme per la concessione
dei contributi e delle provvidenze all'editoria, in
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11
febbraio 1999, n. 34:
«3. I bilanci devono essere corredati da una relazione
di certificazione da parte di societa' abilitate secondo la
normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 250, recante «Provvidenze
per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle
imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli
utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio
1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11
della legge stessa» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 27 agosto 1990, n. 199.
- Si riporta il testo del comma 40 dell'art. 1 della
legge 13 dicembre 2010 n. 220, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2011)» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 dicembre 2010, n. 297:
«40. La dotazione del fondo di cui all'art.
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, e' incrementata di 924 milioni di euro per
l'anno 2011. Una quota delle risorse di cui al primo
periodo, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, e'
ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, tra le finalita' indicate nell'elenco 1 allegato
alla presente legge. Le risorse, pari a 250 milioni di
euro, di cui all'ultima voce del suddetto elenco 1 sono
contestualmente ripartite con un unico decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, previo conforme parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla
trasmissione della richiesta. Al fine di assicurare il
finanziamento di interventi urgenti finalizzati al
riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori,
alle attivita' di ricerca, assistenza e cura dei malati
oncologici e alla promozione di attivita' sportive,
culturali e sociali, e' destinata una quota del fondo di
cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno
2011. Alla ripartizione della predetta quota e
all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con
apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per
l'effettuazione di interventi in favore del settore
dell'autotrasporto di merci.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 della legge
5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l'editoria», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1981, n. 215:
«Art. 5 (Cessazione di testata giornalistica). - Quando
un editore cessa o sospende la pubblicazione di un giornale
quotidiano o settimanale deve darne immediata comunicazione
al servizio dell'editoria, e alle rappresentanze sindacali
aziendali.
Nel caso di cessazione della pubblicazione di un
giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di
proprieta' dell'editore, la cooperativa o il consorzio
costituiti a norma del primo o del secondo comma del
successivo art. 6, se intendono acquistare la testata
stessa, devono comunicare l'offerta all'editore e al
servizio dell'editoria entro 30 giorni dalla comunicazione
di cui al comma precedente.
Qualora entro il medesimo termine all'editore
pervengano altre offerte di acquisto a condizioni piu'
vantaggiose, esse sono comunicate dall'editore, entro
cinque giorni dalla scadenza del termine stesso, ai
rappresentanti legali della cooperativa o del consorzio di
cui al comma precedente. Qualora la cooperativa o il
consorzio non adeguino entro quindici giorni la propria
offerta, su questa prevalgono quelle piu' vantaggiose,
purche' il contratto definitivo sia stipulato entro novanta
giorni dalla comunicazione di cui al primo comma.
Al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente,
la testata e' ceduta alla cooperativa o al consorzio. In
difetto di accordo, il prezzo di vendita e' determinato da
un collegio arbitrale composto da due membri designati
dalle parti e da un presidente scelto di comune accordo o,
in difetto, nominato dal presidente del tribunale
competente per territorio.
Nel caso in cui la cessazione della pubblicazione
riguardi un giornale quotidiano o settimanale la cui
testata sia di proprieta' di un soggetto diverso
dall'editore, la cooperativa o il consorzio di cui al
secondo comma, hanno facolta' di subentrare nel contratto
di cessione in uso della testata alle stesse condizioni
gia' praticate con il precedente editore.
Nel caso di sospensione della pubblicazione del
giornale protratta per oltre un mese, e salvo il caso in
cui tale sospensione sia motivata dall'attuazione di piani
di ristrutturazione, il Garante, su istanza della
cooperativa o del consorzio di cui al precedente secondo
comma, provvede a diffidare l'editore assegnando un congruo
termine per la ripresa della pubblicazione. Ove l'editore
non ottemperi alla diffida nel termine stabilito, la
cooperativa o il consorzio possono acquistare la testata
secondo le procedure di cui ai precedenti commi nel caso in
cui l'editore sia proprietario della testata stessa. Nel
caso in cui l'editore non sia proprietario della testata,
la cooperativa o il consorzio hanno facolta' di subentrare
nel contratto di cessione in uso della testata medesima,
alle stesse condizioni gia' praticate con l'editore che ha
sospeso le pubblicazioni.
Nei casi di acquisto della testata, ai sensi dei
precedenti commi, la cooperativa o il consorzio di cui
all'art. 6 hanno facolta' di avvalersi degli immobili e
degli impianti adibiti alla testata alle medesime
condizioni contrattuali gia' praticate con il precedente
editore.
Se l'uso dei suddetti immobili ed impianti non e'
regolato da contratto o se questo scade prima di un anno
dalla data dell'acquisto, deve essere consentita alla
cooperativa o al consorzio la loro utilizzazione per la
durata di un anno. Il relativo corrispettivo, in difetto di
accordo tra le parti, e' determinato da un collegio
arbitrale composto nei modi di cui al quarto comma.».
«Art. 6 (Cooperative giornalistiche). - Ai fini della
presente legge, per cooperative giornalistiche si intendono
le societa' cooperative composte di giornalisti costituite
ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile,
iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del
decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302,
modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1971, n.
127.
Ai fini della presente legge si intendono altresi' per
cooperative giornalistiche i consorzi costituiti, ai sensi
dell'art. 27 del predetto decreto legislativo 14 dicembre
1947, n. 1577, modificato dall'art. 5 della predetta legge
17 febbraio 1971, n. 127, tra una societa' cooperativa
composta da giornalisti e una societa' cooperativa composta
da lavoratori del settore non giornalisti che intendono
partecipare alla gestione dell'impresa.
Gli statuti debbono contenere espressamente le clausole
indicate nell'art. 26 del medesimo decreto legislativo 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e
possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori del
settore, nonche' limiti delle quote sociali in misura
maggiore di quella prevista dalle vigenti disposizioni.
Ai fini della presente legge le cooperative di
giornalisti devono associare almeno il cinquanta per cento
dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro
regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e
clausola di esclusiva con le cooperative medesime, ovvero,
nel caso di cui all'art. precedente, con l'impresa cessata
ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata.
Gli statuti debbono consentire la partecipazione alle
rispettive cooperative degli altri giornalisti dell'impresa
aventi analogo rapporto di lavoro e clausola di esclusiva,
che ne facciano richiesta. Negli altri casi, per
l'ammissione a socio della cooperativa, valgono le norme
generali del codice civile, nonche' i particolari requisiti
e le procedure ordinarie in materie stabilite dagli statuti
stessi.
Le cooperative dei lavoratori devono associare almeno
il cinquanta per cento dei lavoratori aventi contratto a
tempo pieno con la cooperativa o, nel caso di cui al
precedente art. 5, con l'impresa cessata ovvero che abbia
cessato la pubblicazione della testata e i relativi statuti
devono consentire la partecipazione degli altri lavoratori
a tempo pieno che ne facciano richiesta.
Tutte le designazioni di organi collegiali delle
cooperative avvengono per voto personale, uguale e segreto
e limitato ad una parte degli eligendi.
Per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo
precedente, i rappresentanti sindacali aziendali ovvero un
terzo dei giornalisti convocano l'assemblea dei giornalisti
stessi nelle forme e con le modalita' fissate dalle
disposizioni di attuazione della presente legge.
L'assemblea dei giornalisti decide sull'acquisto della
testata, per appello nominale, a maggioranza assoluta degli
aventi diritto. Se la decisione e' favorevole all'acquisto,
l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto i
propri rappresentanti, i quali curano tutte le attivita'
necessarie per la costituzione della cooperativa e per
l'acquisto della testata.
Nel caso in cui l'assemblea dei giornalisti decida
l'acquisto della testata, i dipendenti non giornalisti sono
convocati in assemblea dai loro rappresentanti sindacali
aziendali ovvero da un terzo dei dipendenti stessi per
deliberare, con appello nominale e a maggioranza assoluta
degli aventi diritto, la costituzione di una societa'
cooperativa per partecipare alla gestione dell'impresa
giornalistica. Ove tale decisione venga adottata,
l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto, i
propri rappresentanti, i quali curano tutte le attivita'
necessarie per la costituzione della cooperativa e
provvedono, di intesa con i rappresentanti della
cooperativa fra giornalisti, alla costituzione del
consorzio di cui al secondo comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223,
recante il «Regolamento recante semplificazione e riordino
dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma
dell'art. 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre
2010, n. 299:
«Art. 3 (Disposizioni relative alle modalita' di
calcolo dei contributi di cui all'art. 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250). - 1. I contributi alle imprese
editrici di cui all'art. 3, commi 2 e 2-bis, della legge 7
agosto 1990, n. 250, nonche' alle imprese editrici di
quotidiani italiani editi e diffusi all'estero di cui al
comma 2-ter del medesimo art. 3, sono calcolati sulla base
di un importo fisso annuo pari al 50 per cento dei costi
ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a 2 milioni di euro
per ciascuna impresa, nonche' di un importo variabile nella
misura di euro 0,09 per ogni copia distribuita ai sensi di
quanto previsto dall'art. 2, comma 1, fino ad un massimo di
50 milioni di copie annue; l'ammontare complessivo di tali
contributi non puo' comunque superare il 60 per cento dei
costi come sopra indicati.
2. I contributi alle imprese editrici di giornali
quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca,
di cui all'art. 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990,
n. 250, nonche' alle imprese editrici di periodici di cui
al comma 2-quater del medesimo art. 3, sono calcolati sulla
base di un importo fisso annuo pari al 30 per cento dei
costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro
per ciascuna impresa editrice di quotidiani ed a 300.000
euro per ciascuna impresa editrice di periodici, nonche' di
un importo variabile, nella misura di euro 0,09 per i
quotidiani e di euro 0,20 per i periodici, per ogni copia
distribuita ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma
1, del presente decreto, fino ad un massimo di 50 milioni
di copie annue. L'ammontare complessivo di tali contributi
non puo' comunque superare il 50 per cento dei costi come
sopra indicati.
3. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici di
cui all'art. 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ed all'art. 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, continua ad applicarsi il
disposto dell'art. 1, comma 460, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. I relativi contributi sono cosi' calcolati:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per
cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a
1.290.000 euro per i quotidiani e a 310.000 euro per i
periodici;
b) contributi variabili secondo i seguenti scaglioni:
1) per i giornali quotidiani: 258.000 euro all'anno da
10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera;
154.000 euro all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media
giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie; 103.000 euro
all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera
oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;
2) per i giornali periodici un contributo di 207.000
euro nel caso di tirature medie superiori alle 10.000
copie;
c) un ulteriore contributo pari alla somma dei
contributi di cui alle lettere a) e b);
d) la somma dei contributi previsti alle lettere a), b)
e c) non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi
ammissibili.
4. Le agenzie di stampa di cui all'art. 2, comma 30,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e le agenzie di
informazione radiofonica di cui all'art. 53, comma 15,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un
contributo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi
ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro
per ciascuna impresa.
5. I costi sostenuti dalle imprese editrici per
l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella
predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale,
continuano ad essere considerati, ai fini del calcolo dei
contributi di cui al presente articolo, unicamente nel
limite del 10 per cento di tutti gli altri costi
ammissibili, purche' in presenza di certificazione di
regolarita' contributiva delle imprese fornitrici dei
medesimi servizi editoriali.
6. Ai fini del presente art. per costi ammissibili si
intendono i costi direttamente connessi all'esercizio
dell'attivita' editoriale per la produzione della testata
per la quale si richiedono i contributi. Con successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
natura non regolamentare, da adottarsi entro il 31 dicembre
2010, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili.
7. In caso di insufficienza delle risorse stanziate sul
pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano
contributi ridotti mediante riparto proporzionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante «Disciplina
civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art.
11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
356, e disciplina fiscale delle operazioni di
ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge
23 dicembre 1998, n. 461», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 31 maggio 1999, n.125, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Modalita' di perseguimento degli scopi
statutari). - 1. Le fondazioni perseguono i propri scopi
con tutte le modalita' consentite dalla loro natura
giuridica, come definita dall'art. 2, comma 1. Operano nel
rispetto di principi di economicita' della gestione.
Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali
ai fini statutari ed esclusivamente nei settori rilevanti.
2. Non sono consentiti alle fondazioni l'esercizio di
funzioni creditizie; e' esclusa altresi' qualsiasi forma di
finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione,
diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore
di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese
strumentali, delle cooperative che operano nel settore
dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero,
delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive
modificazioni.
3. Gli statuti delle fondazioni assicurano il rispetto
della disposizione di cui all'art. 15 della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le fondazioni determinano in via generale, nelle
forme stabilite dagli statuti, le modalita' e i criteri che
presiedono allo svolgimento dell'attivita' istituzionale,
con particolare riferimento alle modalita' di
individuazione e di selezione dei progetti e delle
iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la
trasparenza dell'attivita', la motivazione delle scelte e
la piu' ampia possibilita' di tutela degli interessi
contemplati dagli statuti, nonche' la migliore
utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli
interventi.».



 


(( Art. 1 bis
Contributi a favore di periodici italiani
pubblicati all'estero

1. Nell'ambito delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 1, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, e' autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 milioni di euro, in ragione d'anno, di contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre anni e di pubblicazioni con periodicita' almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line.
2. La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui al comma 1 e' determinata tenendo conto della loro diffusione presso le comunita' italiane all'estero, del loro apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, del loro contributo alla promozione del sistema Italia all'estero, della loro consistenza informativa.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma 1, tenendo conto del numero di uscite annue, del numero di pagine pubblicate, del numero di copie vendute anche in formato digitale, e riservando una apposita quota parte dell'importo complessivo di cui al comma 1 alle testate che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose.
4. E' istituita una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi di cui al presente articolo e di deliberarne la liquidazione, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, in pari numero, nonche' da rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, della Federazione nazionale della stampa italiana e della Consulta nazionale delle associazioni di emigrazione. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato ed alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. ))
 
Art. 2
Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo

1. I contributi di cui al presente decreto spettano nei limiti delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, (( salvo quanto disposto dal comma 4 del presente articolo. )) In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.
2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, per le imprese di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il contributo, che non puo' comunque superare quello riferito all'anno 2010, e' cosi' calcolato:
(( a) una quota fino al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, calcolati in un importo massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l'acquisto della carta, per la stampa, per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa e per la distribuzione. )) I predetti costi devono essere direttamente connessi all'esercizio dell'attivita' editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare dal bilancio di esercizio dell'impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancio, corredata dell'idonea documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge 7 agosto 1990, n. 250. Non sono comunque ammissibili i costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attivita' di consulenza. (( L'importo complessivo di tale quota non puo' comunque essere superiore a 2.500.000 euro per i quotidiani nazionali, a 1.500.000 euro per i quotidiani locali e per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, ed a 300.000 euro per i periodici. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione della presente lettera; ))
(( b) una quota fino a 0,25 euro per ogni copia venduta per i quotidiani nazionali, a 0,20 euro per i quotidiani locali e a 0,40 euro per i periodici. )) Tale quota non puo' comunque essere superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia. L'importo complessivo di tale quota di contributo non puo' comunque essere superiore a (( 3.500.000 euro )) per i quotidiani e a 200.000 euro per i periodici. (( Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione della presente lettera. ))
3. Per copie vendute si intendono quelle cedute a titolo oneroso presso le edicole o punti di vendita non esclusivi, o spedite in abbonamento a titolo oneroso, purche' considerate ammissibili in conformita' ai criteri specificati all'articolo 1, comma 3.
4. Il presente articolo non si applica ai contributi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250. Le risorse complessivamente destinabili a tali contributi sono pari al 5 per cento dell'importo stanziato, per i contributi diretti alla stampa, sul pertinente capitolo del bilancio del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede alla liquidazione del contributo mediante riparto proporzionale tra gli aventi diritto.
5. Le agenzie d'informazione radiofonica di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un contributo annuo pari al 30 per cento dei costi sostenuti per il personale e per la diffusione, risultanti dal bilancio certificato da una societa' di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB, e comunque non superiore a 800.000 euro.
((5-bis. Ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per i contributi relativi all'anno 2010, le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono la possibilita' di avere il contributo fino al massimo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, provvedendosi in tal caso prioritariamente nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per il riparto percentuale fra gli aventi diritto. ))
6. All'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento». Al comma 2 del medesimo articolo le parole: (( «l'80 per cento» )) sono sostituite dalle seguenti: (( «il 50 per cento». ))
7. L'erogazione dei contributi diretti alla stampa e' soggetta alla disciplina di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'erogazione dei contributi scade il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione delle relative domande. A tale data il provvedimento e' adottato comunque sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ferma restando la ripetizione delle somme indebitamente percepite.
8. Ai componenti della Commissione tecnica-consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, rappresentanti delle categorie operanti nei settori della stampa e dell'editoria, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conflitto di interessi dettate dalla legge 20 luglio 2004, n. 215.



Riferimenti normativi

- Per il riferimento all'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter
e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, si veda nei
riferimenti normativi all'art. 1.
- Per il riferimento all'art. 153, commi 2 e 4, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Per il riferimento all'art. 20, comma 3-ter, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si veda
nei riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 della
legge n. 250 del 1990:
«3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese
editrici di periodici che risultino esercitate da
cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo
di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2 euro per copia
stampata fino a 30.000 copie di tiratura media,
indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di
cui al presente comma devono essere costituite da almeno
tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque
anni. I contributi di cui al presente comma sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente introiti
pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei
costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno
medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino fondazioni o enti morali, ovvero da societa'
la maggioranza del capitale sociale delle quali sia
detenuta da cooperative periodici a contenuto
prevalentemente informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti
l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di
riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
18 per i quindicinali e 9 per i mensili.».
- Si riporta il testo del comma 15 dell'art. 53 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica», pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30
dicembre 1997, n. 302:
«15. Ai fini dell'applicazione del comma 30 dell'art. 2
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a far data dal 1°
gennaio 1996, i canali satellitari in uso esclusivo delle
agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1
dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, costituite
nella forma di cooperative di giornalisti, sono equiparati
ai canali in concessione esclusiva dell'Ente poste
italiane.».
- Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147:
«Art. 44 (Semplificazione e riordino delle procedure di
erogazione dei contributi all'editoria). - 1. Con
regolamento di delegificazione ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentito anche il Ministro per la
semplificazione normativa, sono emanate, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto
conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio
dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono
limite massimo di spesa, misure di semplificazione e
riordino della disciplina di erogazione dei contributi
all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62,
nonche' di ogni altra disposizione legislativa o
regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi
e criteri direttivi:
a) semplificazione della documentazione necessaria per
accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello
stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva
distribuzione e messa in vendita della testata, nonche'
l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;
b) semplificazione delle fasi del procedimento di
erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a
procedure informatizzate, che il contributo sia
effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo
a quello di riferimento;
b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo
previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14
agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto
percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese
radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di
interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
250.
1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che
costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le
erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi
diretti e, per le residue disponibilita', alle altre
tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel limite delle
stesse disponibilita'.
1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 e'
trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle
Commissioni competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 230, recante «Contributi
alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto
attivita' di informazione di interesse generale» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1990, n. 187.
- La legge 14 agosto 1991, n. 278, recante «Modifiche
ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7
agosto 1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore
dell'editoria» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
28 agosto 1991, n. 201.
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 40 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare il 50 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate
con le stesse modalita' anche ai consumi di energia
elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai
servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7
ottobre 1987.».
- Si riporta il testo dell'art. 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito», pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1973, n. 268:
«Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a
prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a
qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a
diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale
importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento
e segnalano la circostanza all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio
dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La presente disposizione non si applica alle aziende o
societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la
confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio
1965, n. 575
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito.».
- Si riporta il testo dell'art. 54 della legge 5 agosto
1981 n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 6 agosto 1981, n. 215:
«Art. 54 (Disposizioni di attuazione). - Con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio stesso, sentito il parere espresso, nei termini
stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle
competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica, sono emanate le disposizioni
di attuazione della presente legge ed e' istituita una
commissione tecnica consultiva, rappresentativa delle
categorie operanti nel settore della stampa e
dell'editoria. Detta commissione esprime pareri
sull'accertamento della diffusione e dei requisiti di
ammissione ai contributi previsti dall'art. 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250, secondo quanto disposto dal primo
comma dell'art. 21 della legge 7 marzo 2001, n. 62.».
- La legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in
materia di risoluzione dei conflitti di interessi» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2004, n. 193.



 
Art. 3
Editoria digitale

1. Le imprese editrici di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, (( che abbiano percepito i contributi per l'anno 2011, )) possono continuare a percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale. (( La testata deve comunque essere accessibile on line, anche a titolo non oneroso, e deve garantire un'informazione quotidiana composta da informazione autoprodotta per almeno dieci articoli al giorno con un aggiornamento pari ad almeno 240 giorni per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili. ))
2. Al fine di favorire l'ampliamento e la diversificazione delle politiche editoriali delle imprese di cui al comma 1, e' consentita la riduzione di periodicita'. A tale fine, per le testate in formato digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di cui all'articolo 1, comma 2. (( Ai fini degli adempimenti relativi all'iscrizione della testata in formato digitale al registro degli operatori di comunicazione, si applica l'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62. La medesima esenzione ivi prevista si applica anche con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Qualora la testata sia pubblicata sia in edizione cartacea sia in edizione digitale, con lo stesso marchio editoriale, l'impresa non e' tenuta all'iscrizione di entrambe le testate ma solo a dare apposita comunicazione al registro degli operatori di comunicazione. ))
3. Fermo restando il rispetto dei tetti massimi previsti dall'articolo 2, il contributo per la pubblicazione esclusivamente in formato digitale e' suddiviso in una quota pari, per i primi due anni, al 70 per cento dei costi sostenuti ed una quota calcolata sulla base di 0,10 euro per ogni copia digitale, ove venduta in abbonamento. Tale quota non puo' comunque essere superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia digitale. Nel caso di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, i costi di produzione della edizione cartacea, calcolati secondo le disposizioni dell'articolo 2, concorrono con quelli relativi alla edizione in formato digitale, (( nei limiti dell'importo complessivo di cui )) all'articolo 2, comma 2, lettera a).
4. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2013, fermi restando i requisiti di cui al comma 1, per testate in formato digitale si intendono quelle migrate a un sistema digitale di gestione di contenuti unico, dotate di un sistema di gestione di spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti concessionari di spazi pubblicitari digitali, di un sistema che consenta l'inserimento di commenti da parte del pubblico, con facolta' di prevedere registrazione e moderazione, di un sistema di distribuzione di contenuti attraverso dispositivi mobili. Nel caso in cui la pubblicazione sia fruibile, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le testate devono essere altresi' dotate di un sistema di pubblicazione che consenta la gestione di abbonamenti e di contenuti a pagamento, nonche' di una piattaforma che consenta l'integrazione con sistemi di pagamento digitali. L'effettiva dotazione dei sistemi e la sussistenza dei requisiti di cui al presente comma sono oggetto, per ciascuna annualita', di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente i contributi.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili per la pubblicazione in formato digitale. Tale decreto e' aggiornato periodicamente, anche per ridefinire le caratteristiche tecniche delle testate digitali.
(( 5-bis. All'articolo 43, comma 10, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: «dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet» sono inserite le seguenti: «, da pubblicita' on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione,». ))
(( 5-ter. All'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: «le imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici,» sono inserite le seguenti: «sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili,». ))



Riferimenti normativi

- Per il riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 250,
art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, si veda nei
riferimenti normativi all'art. 1.
- Per il riferimento alla legge 23 dicembre 2000, n.
388, art. 153, commi 2 e 4, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Per il riferimento al decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, art. 20, comma 3-ter, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 7 marzo
2001, n. 62, recante «Nuove norme sull'editoria e sui
prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981,
n. 416», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo
2001, n. 67:
«Art. 16 (Semplificazioni). - 1. I soggetti tenuti
all'iscrizione al registro degli operatori di
comunicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a),
numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono
esentati dall'osservanza degli obblighi previsti dall'art.
5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. L'iscrizione e'
condizione per l'inizio delle pubblicazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 8
febbraio 1948, n. 47, recante «Disposizioni sulla stampa»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1948,
n. 43:
«Art. 6 (Dichiarazione dei mutamenti). - Ogni mutamento
che intervenga in uno degli elementi enunciati nella
dichiarazione prescritta dall'art. 5, deve formare oggetto
di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi
previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento,
insieme con gli eventuali documenti.
L'annotazione del mutamento e' eseguita nei modi
indicati nel terzo comma dell'art. 5.
L'obbligo previsto nel presente art. incombe sul
proprietario o sulla persona che esercita l'impresa
giornalistica, se diversa dal proprietario.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n.177, recante «Testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n. 208, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 43 (Posizioni dominanti nel sistema integrato
delle comunicazioni). - 1. I soggetti che operano nel
sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a
notificare all'Autorita' le intese e le operazioni di
concentrazione, al fine di consentire, secondo le procedure
previste in apposito regolamento adottato dall'Autorita'
medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati
dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
2. L'Autorita', su segnalazione di chi vi abbia
interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il
mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli
articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo
2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, verifica che
non si costituiscano, nel sistema integrato delle
comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni
dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi
7, 8, 9, 10, 11 e 12, tenendo conto, fra l'altro, oltre che
dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del
sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle
dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonche'
degli indici quantitativi di diffusione dei programmi
radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere
cinematografiche o fonografiche.
3. L'Autorita', qualora accerti che un'impresa o un
gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle
comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare,
prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e
12, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la
situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di
imprese e il singolo mercato interessato. In caso di
accertata violazione dei predetti limiti l'Autorita'
provvede ai sensi del comma 5.
4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione
e le intese che contrastano con i divieti di cui al
presente art. sono nulli.
5. L'Autorita', adeguandosi al mutare delle
caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullita' di
cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per
eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai
commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, o comunque lesive del
pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre
un'istruttoria nel rispetto del principio del
contraddittorio, al termine della quale interviene
affinche' esse vengano sollecitamente rimosse; qualora
accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a
determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8,
9, 10, 11 e 12, ne inibisce la prosecuzione e ordina la
rimozione degli effetti. Ove l'Autorita' ritenga di dover
disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa,
imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, e'
tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo
termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale
termine non puo' essere comunque superiore a dodici mesi.
In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di
concentrazione di cui al presente art. si applicano in sede
di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle
licenze e delle autorizzazioni.
6. L'Autorita', con proprio regolamento adottato nel
rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma
5, i relativi procedimenti e le modalita' di comunicazione.
In particolare debbono essere assicurati la notifica
dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la
possibilita' di questi di presentare proprie deduzioni in
ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorita' di
richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano
in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti
utili all'istruttoria stessa. L'Autorita' e' tenuta a
rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla
tutela delle persone o delle imprese su notizie,
informazioni e dati in conformita' alla normativa in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali.
7. All'atto della completa attuazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e
televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di
contenuti, anche attraverso societa' qualificabili come
controllate o collegate ai sensi dei commi 13, 14 e 15, non
puo' essere titolare di autorizzazioni che consentano di
diffondere piu' del 20 per cento del totale dei programmi
televisivi o piu' del 20 per cento dei programmi
radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito
nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.
8. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
digitale, il limite al numero complessivo di programmi per
ogni soggetto e' del 20 per cento ed e' calcolato sul
numero complessivo dei programmi televisivi concessi o
irradiati anche ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge
n. 112 del 2004, in ambito nazionale su frequenze terrestri
indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica
digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica
digitale possono concorrere a formare la base di calcolo
ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della
popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per
cento non sono computati i programmi che costituiscono la
replica simultanea di programmi irradiati in tecnica
analogica. Il presente criterio di calcolo si applica solo
ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale
programmi che raggiungono una copertura pari al 50 per
cento della popolazione nazionale.
9. Fermo restando il divieto di costituzione di
posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il
sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti
all'iscrizione nel registro degli operatori di
comunicazione costituito ai sensi dell'art. 1, comma 6,
lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249,
non possono ne' direttamente, ne' attraverso soggetti
controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15,
conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi
complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.
10. I ricavi di cui al comma 9 sono quelli derivanti
dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al
netto dei diritti dell'erario, da pubblicita' nazionale e
locale anche in forma diretta, da televendite, da
sponsorizzazioni, da attivita' di diffusione del prodotto
realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui
prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere
continuativo e da provvidenze pubbliche erogate
direttamente ai soggetti esercenti le attivita' indicate
all'art. 2, comma 1, lettera s), da offerte televisive a
pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani
e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici
commercializzati in allegato, nonche' dalle agenzie di
stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e
annuaristica anche per il tramite di internet, da
pubblicita' on line e sulle diverse piattaforme anche in
forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di
ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla
utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse
forme di fruizione del pubblico.
11. Le imprese, anche attraverso societa' controllate o
collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni
elettroniche, come definito ai sensi dell'art. 18 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori
al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non
possono conseguire nel sistema integrato delle
comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema
medesimo.
12. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva in
ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base
dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore
economico del sistema integrato delle comunicazioni
adottato dall'Autorita' ai sensi del presente articolo,
hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di detto
valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non
possono, prima del 31 dicembre 2012, acquisire
partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o
partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di
giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici
di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalita'
elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese
controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'art.
2359 del codice civile.
13. Ai fini della individuazione delle posizioni
dominanti vietate dal presente testo unico nel sistema
integrato delle comunicazioni, si considerano anche le
partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute
per il tramite di societa' anche indirettamente
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che
vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui
appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in
connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo,
trasferimento d'azienda o simili che interessino tali
soggetti. Allorche' tra i diversi soci esistano accordi, in
qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio
concertato del voto, o comunque alla gestione della
societa', diversi dalla mera consultazione tra soci,
ciascuno dei soci e' considerato come titolare della somma
di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi
controllate.
14. Ai fini del presente testo unico il controllo
sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle
societa', nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e
secondo, del codice civile.
15. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche'
ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla
concertazione con altri soci, abbia la possibilita' di
esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria
o di nominare o revocare la maggioranza degli
amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di
carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a
conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con
quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno
scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli
derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati in base all'assetto proprietario di poteri
nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle
imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune, che puo'
risultare anche in base alle caratteristiche della
composizione degli organi amministrativi o per altri
significativi e qualificati elementi.
16. L'Autorita' vigila sull'andamento e sull'evoluzione
dei mercati relativi al sistema integrato delle
comunicazioni, rendendo pubblici con apposite relazioni
annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate,
nonche' pronunciandosi espressamente sulla adeguatezza dei
limiti indicati nel presente articolo.».
- Si riporta il comma 6 dell'art. 1 della legge 31
luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio
1997, n. 177, come modificato dalla presente legge:
«6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi'
individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti
esercita le seguenti funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni
sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle
frequenze da approvare con decreto del Ministro delle
comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3
dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le
frequenze destinate al servizio di protezione civile, in
particolare per quanto riguarda le organizzazioni di
volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del
Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria
pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei
titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di
assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare
alle strutture di protezione civile ai sensi dell'art. 11
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per
quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il
Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con
esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al
Ministero della difesa che provvede alle relative
assegnazioni. Per quanto concerne le bande in
compartecipazione con il Ministero della difesa,
l'Autorita' provvede al previo coordinamento con il
medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'art.
15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di
sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli
organi del Ministero delle comunicazioni per l'eliminazione
delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la
modificazione di impianti, sempreche' conformi
all'equilibrio dei piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni
e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli
standard per i decodificatori in modo da favorire la
fruibilita' del servizio;
5) cura la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della
presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte
dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le
imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere
mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere
su giornali quotidiani o periodici, sul web e altre
piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di
produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e
televisivi, nonche' le imprese editrici di giornali
quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa
di carattere nazionale, nonche' le imprese fornitrici di
servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa
l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono
altresi' censite le infrastrutture di diffusione operanti
nel territorio nazionale. L'Autorita' adotta apposito
regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e
per la definizione dei criteri di individuazione dei
soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia'
iscritti al registro alla data di entrata in vigore della
presente legge;
6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni
concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro
nazionale della stampa e del Registro nazionale delle
imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella legge 6
agosto 1990, n. 223, nonche' nei regolamenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n.
268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1983, n. 49, e al decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui
al presente numero esistenti presso l'ufficio del Garante
per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti
all'Autorita' ai fini di quanto previsto dal numero 5);
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con
riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e
per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione
secondo criteri di non discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle
infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i
gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano
i diritti di interconnessione e di accesso alle
infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero
offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi
tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la
proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul
territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le controversie
in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture
di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica
della controversia;
10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori
del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di
interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali
indirizzi sulle modalita' di interruzione. Gli utenti
interessati possono proporre ricorso all'Autorita' avverso
le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un
apposito regolamento definito dalla stessa Autorita';
11) individua, in conformita' alla normativa
comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a
quanto previsto nell'art. 5, comma 5, l'ambito oggettivo e
soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale
e le modalita' di determinazione e ripartizione del
relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali
di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne
facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di
numerazione nazionale delle reti e dei servizi di
telecomunicazione, basati su criteri di obiettivita',
trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita';
14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore
del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con
la salute umana e verifica che tali tetti, anche per
effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non
vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici
del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali
indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o
le concessioni all'installazione di apparati con emissioni
elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
il Ministero della sanita' e con il Ministero delle
comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente
numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della
legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da
ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di
autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo
l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi
di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali di
qualita' dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun
gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di
standard minimi per ogni comparto di attivita';
3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei servizi
e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque forma
diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a
diverse autorita', e puo' emanare regolamenti, nel rispetto
delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle
relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori
che svolgono attivita' di rivendita di servizi di
telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono
trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da
parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione
di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente,
tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra
produttori;
4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'art. 182-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni;
5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma e di
televendite, emana i regolamenti attuativi delle
disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata
tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di
rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni
dall'utente, nonche' l'utilizzazione delle informazioni
relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo
conto dei codici di autoregolamentazione relativi al
rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di
inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori,
ivi comprese quelle previste dal Codice di
autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre
2002, e successive modificazioni, la Commissione per i
servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione
delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto
1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto
costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale.
Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato
di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e
minori viene data adeguata pubblicita' e la emittente
sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in
ore di massimo o di buon ascolto;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle
comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di diritto di rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti
sulla propaganda, sulla pubblicita' e sull'informazione
politica nonche' l'osservanza delle norme in materia di
equita' di trattamento e di parita' di accesso nelle
pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di
propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema
della convenzione annessa alla concessione del servizio
pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli
obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le
altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio
pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro
trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto
di servizio con la concessionaria del servizio pubblico;
inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalita'
del predetto servizio pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di
diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla
correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di
diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da
altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruita'
delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita'
dei dati pubblicati, nonche' sui monitoraggi delle
trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che
svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite
metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la
consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai sensi
dell'art. 476, primo comma, del codice penale; laddove la
rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri
universalistici del campionamento rispetto alla popolazione
o ai mezzi interessati, l'Autorita' puo' provvedere ad
effettuare le rilevazioni necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano
effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito
regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni
radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati
territoriali del Ministero delle comunicazioni;
14) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della
legge 6 agosto 1990, n. 223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e
dell'offerta di servizi di comunicazioni;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunita' di interventi,
anche legislativi, in relazione alle innovazioni
tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed
internazionale, del settore delle comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme legislative
sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di
comunicazione, anche attraverso la predisposizione di
specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione
tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e
dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto
superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene
riordinato in "Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie dell'informazione", ai sensi dell'art. 12,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n.
487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio
1994, n. 71;
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i
provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalita' per il
rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la
determinazione dei relativi contributi, nonche' il
regolamento sui criteri e sulle modalita' di rilascio delle
concessioni e delle autorizzazioni in materia
radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni
e contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i
disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei
regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attivita'
ed alla proprieta' dei soggetti autorizzati o concessionari
del servizio radiotelevisivo, secondo modalita' stabilite
con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni
dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai
sensi della presente legge e adotta i conseguenti
provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate al
Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le
funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del
comma 1 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
che e' abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della
societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo
pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla
concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti
disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della
relativa documentazione, parere obbligatorio sui
provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle
comunicazioni, predisposti dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2,
3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ; decorso tale
termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di
detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al
Presidente del Consiglio dei Ministri per la trasmissione
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
dall'Autorita' e sui programmi di lavoro; la relazione
contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai
settori di competenza, in particolare per quanto attiene
allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai
capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli
ascolti e alle letture rilevate, alla pluralita' delle
opinioni presenti nel sistema informativo, alle
partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa
quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione
a livello nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprieta' delle
societa' che esercitano l'attivita' radiotelevisiva
previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti
nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche' tutte le
altre funzioni dell'Autorita' non espressamente attribuite
alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla
commissione per i servizi e i prodotti.».



 
(( Art. 3 bis
Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni

1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attivita' editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni.
2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attivita' editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicita' e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati. ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 8
febbraio 1948, n. 47, recante «Disposizioni sulla stampa»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1948,
n. 43:
«Art. 5 (Registrazione). - Nessun giornale o periodico
puo' essere pubblicato se non sia stato registrato presso
la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la
pubblicazione deve effettuarsi.
Per la registrazione occorre che siano depositati nella
cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del
proprietario e del direttore o vice direttore responsabile,
dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e
della persona che esercita l'impresa giornalistica, se
questa e' diversa dal proprietario, nonche' il titolo e la
natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti
indicati negli articoli 3 e 4;
3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo
dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle
leggi sull'ordinamento professionale;
4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se
proprietario e' una persona giuridica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui
delegato, verificata la regolarita' dei documenti
presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del
giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla
cancelleria.
Il registro e' pubblico.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 5 agosto
1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 6 agosto 1981, n. 215:
«Art. 1 (Titolarita' delle imprese). - L'esercizio
dell'impresa editrice di giornali quotidiani e' riservato
alle persone fisiche, nonche' alle societa' costituite
nella forma della societa' in nome collettivo, in
accomandita semplice, a responsabilita' limitata, per
azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui
oggetto comprenda l'attivita' editoriale, esercitata
attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche
elettronico, l'attivita' tipografica, radiotelevisiva o
comunque attinente all'informazione e alla comunicazione,
nonche' le attivita' connesse funzionalmente e direttamente
a queste ultime.
Agli effetti della presente legge le societa' in
accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite
soltanto da persone fisiche.
Quando l'impresa e' costituita in forma di societa' per
azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita'
limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote
devono essere intestate a persone fisiche, societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice o a societa' a
prevalente partecipazione pubblica. E' escluso il
trasferimento per semplice girata di dette azioni.
Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali
possono essere intestate a societa' per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilita' limitata,
purche' la partecipazione di controllo di dette societa'
sia intestata a persone fisiche o a societa' direttamente
controllate da persone fisiche. Ai fini della presente
disposizione, il controllo e' definito ai sensi dell'art.
2359 del codice civile, nonche' dell'ottavo comma del
presente articolo. Il venire meno di dette condizioni
comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal
registro degli operatori di comunicazione di cui all'art.
1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
Le azioni o quote di societa' editrici intestate a
soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti
da data anteriore all'entrata in vigore della presente
legge ed il cui valore sia inferiore alla meta' di quelle
aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi
dell'art. 2368 del codice civile, possono rimanere
intestate a tali soggetti a condizione che:
a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio
dell'editoria, la conoscenza della proprieta' diretta o
indiretta di tali azioni o quote, in modo da consentire di
individuare le persone fisiche o le societa' per azioni
quotate in borsa o gli enti morali che direttamente o
indirettamente ne detengono la proprieta' o il controllo;
b) sia data dimostrazione, da parte del legale
rappresentante della societa' che esercita l'impresa
editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari
l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali,
ordinarie e straordinarie, della societa' stessa e di aver
provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale
interdizione tutti i soci;
c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla
lettera a) del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi
di cui al precedente quarto comma.
Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto
comma sia intestata a societa' fiduciarie, il requisito ivi
previsto del controllo diretto o indiretto da parte di
persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in
quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o
quote medesime. In tal caso la societa' fiduciaria e'
tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare i
nominativi dei fiducianti all'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni ai fini e per gli effetti dell'art. 1,
comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a
comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'art. 10,
per la iscrizione sul registro di cui all'art. 11:
a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni
nonche' i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro
ore successive;
b) i contratti di affitto o di gestione della azienda o
di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla
stipula;
c) qualora l'impresa sia costituita in forma
societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle
azioni o l'entita' delle quote da essi possedute, nonche'
degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea
che approva il bilancio della societa', entro trenta giorni
dalla data dell'assemblea stessa;
d) nei casi in cui l'impresa e' costituita in forma di
societa' per azioni o in accomandita per azioni o a
responsabilita' limitata, l'elenco dei soci delle societa'
alle quali sono intestate le azioni o le quote della
societa' che esercita l'impresa giornalistica o delle
societa' che comunque la controllano direttamente o
indirettamente, nonche' il numero delle azioni o l'entita'
delle quote da essi possedute.
Le persone fisiche e le societa' che controllano una
societa' editrice di giornali quotidiani, anche attraverso
intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per
interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla
societa' controllata ed al servizio dell'editoria entro
trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina
l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la
sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'art.
2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova
contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma
dell'art. 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti
di carattere finanziario o organizzativo che consentono:
a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero
b) il coordinamento della gestione dell'impresa
editrice con quella di altre imprese ai fini del
perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la
concorrenza tra le imprese stesse; ovvero
c) una distribuzione degli utili o delle perdite
diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che
sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero
d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli
derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;
ovvero
e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati in base all'assetto proprietario di poteri
nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle
imprese editrici nonche' dei direttori delle testate edite.
I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del
Parlamento e le associazioni sindacali rappresentate nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono
intestare fiduciariamente, con deliberazione assunta
secondo i rispettivi statuti, le azioni o le quote di
societa' editrici di giornali quotidiani o periodici e di
societa' intestatarie di azioni o quote di societa'
editrici di giornali quotidiani o periodici.
In tal caso, i partiti politici o le associazioni
sindacali indicati nel comma precedente devono depositare
al registro nazionale della stampa di cui all'art. 11
documentazione autenticata delle delibere concernenti
l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione
di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti
l'intestazione stessa viene effettuata.
Quando una societa' a prevalente partecipazione statale
o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso
di azioni o quote di societa' editrici di giornali
quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al
servizio dell'editoria.
Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma
dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7
giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le
disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si
applicano agli amministratori delle societa' alle quali
sono intestate le azioni o le quote della societa' che
esercita l'impresa giornalistica o delle societa' che
comunque la controllano direttamente o indirettamente, che
non trasmettano alle imprese editrici di giornali
quotidiani l'elenco dei propri soci.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
gli enti pubblici e le societa' a prevalente partecipazione
statale, nonche' quelle da esse controllate, non possono
costituire, acquistare o acquisire nuove partecipazioni in
aziende editoriali di giornali o di periodici che non
abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attivita'
dell'ente o della societa'.
A tutti gli effetti della presente legge e' considerata
impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate
giornalistiche in forza di contratti di affitto o di
affidamento in gestione.
I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad
esercitare l'attivita' d'impresa ivi descritta solo se in
possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione
europea o, in caso di societa', se aventi sede in uno dei
predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito
sono ammessi all'esercizio dell'impresa medesima solo a
condizione che lo Stato di cui sono cittadini applichi un
trattamento di effettiva reciprocita'. Sono fatte salve le
disposizioni derivanti da accordi internazionali.».
- Per il riferimento alla legge 7 marzo 2001, n. 62,
art. 16, si veda nei riferimenti normativi all'art. 3.
- La delibera 26 novembre 2008, n. 666/08/CONS, emanata
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, recante
«Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro
degli operatori di comunicazione» (deliberazione n.
666/08/CONS) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
gennaio 2009, n. 25.



 
Art. 4
Modernizzazione del sistema di distribuzione
e vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Per favorire la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, per assicurare una adeguata certificazione delle copie distribuite e vendute e nell'intento di agevolare la diffusione della moneta elettronica, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e' obbligatoria la tracciabilita' delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. (( La gestione degli strumenti informatici e della rete telematica e' svolta, in maniera condivisa ed unitaria, con la partecipazione di tutti i componenti della filiera distributiva, editori, distributori e rivenditori, che stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la gestione dati e i costi di collegamento. )) Per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori, e' attribuito, nel rispetto della regola de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, un credito di imposta, per l'anno 2012, per un importo non superiore ai risparmi accertati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario delegato ai sensi del comma 3 e, comunque, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro. A tale fine le somme rivenienti dai risparmi effettivamente conseguiti in applicazione del comma 3, per un importo complessivo non superiore a 10 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, per le finalita' di cui al presente comma, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Al fine di assicurare l'applicazione dell'articolo 56, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della societa' Poste Italiane S.p.A. relativo all'applicazione delle tariffe agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali nel periodo compreso dal 1° gennaio al 31 marzo 2010, e' pari alle tariffe stabilite per l'anno 2012 per gli invii non omologati destinati alle aree extraurbane, (( con decreto del Ministro dello sviluppo economico )) 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, recante tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. Resta ferma l'applicazione delle tariffe piene ai fini della determinazione dei rimborsi in favore della societa' Poste Italiane S.p.A., per il periodo compreso tra il 14 agosto ed il 31 dicembre 2009. (( Dall'applicazione del presente comma devono derivare risparmi pari almeno a 10 milioni di euro. Conseguentemente, e' ridotta l'autorizzazione di spesa relativa allo stanziamento accantonato nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 10-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. I risparmi derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente periodo, da accertarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario delegato, sono destinati ad integrare le risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per le ulteriori politiche di sostegno e sviluppo del settore editoriale. ))
4. I rivenditori di quotidiani e periodici possono svolgere attivita' connesse all'erogazione di servizi da parte delle Pubbliche amministrazioni mediante l'utilizzo di una rete telematica e per il tramite di un idoneo sistema informatico.
5. Il sistema informatico di cui al comma 4 deve:
a) assicurare il collegamento in tempo reale con gli archivi delle Pubbliche amministrazioni di cui al comma 4;
b) garantire la sicurezza ed integrita' dei dati trasmessi;
c) essere operativo su tutto il territorio nazionale.
6. Dallo svolgimento delle attivita' di cui al comma 4 non devono derivare (( nuovi o maggiori ))oneri a carico della finanza pubblica.



Riferimenti normativi

- Il regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006,
recante «Regolamento della Commissione relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli
aiuti d'importanza minore («de minimis») e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre
2006, n. L 379.
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per
importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo
a quello di presentazione della dichiarazione o
dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche».
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi», pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1986, n. 302:
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente art. non da' diritto alla
detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'art. 15.».
«5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95,
sono deducibili nella misura del 75 per cento.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 56 della
legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'
in materia di energia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 luglio 2009, n. 176:
«4. Nelle more della liberalizzazione dei servizi
postali, e fino alla rideterminazione delle tariffe
agevolate per la spedizione di prodotti editoriali di cui
ai decreti del Ministro delle comunicazioni in data 13
novembre 2002, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge il costo unitario cui si rapporta il
rimborso in favore della societa' Poste italiane Spa nei
limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli di
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di cui all'art. 3 del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 46, e' pari a quello riveniente dalla
convenzione in essere in analoga materia piu' favorevole al
prenditore.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1 del
decreto-legge 24 dicembre 2003 n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, recante
«Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali
agevolate per i prodotti editoriali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300.
«Art. 1 (Agevolazioni tariffarie postali per le
spedizioni di prodotti editoriali). - 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici
iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)
e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe
agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali.
Le tariffe agevolate sono determinate, anche in funzione
del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 3, con
decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, applicando la
tariffa piu' bassa per le spedizioni di stampe periodiche
la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000
copie. Per l'anno 2004, l'entita' dell'agevolazione
tariffaria per i soggetti identificati dal presente decreto
resta quella definita dal decreto del Ministro delle
comunicazioni 13 novembre 2002.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 10-sexies
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, con legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n.
302:
«2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
e fermi restando gli stanziamenti previsti per le
provvidenze all'editoria come determinati dalla tabella C
allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, un importo
non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2010 e'
destinato al rimborso delle agevolazioni tariffarie postali
del settore dell'editoria. A tal fine, il citato importo di
50 milioni di euro per l'anno 2010 e' immediatamente
accantonato e reso indisponibile fino all'utilizzo per la
predetta finalita'.».



 
Art. 5
Pubblicita' istituzionale

1. Ai fini della tutela del pluralismo e dell'ottimizzazione della spesa pubblica per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relativi alle campagne di comunicazione istituzionale promosse dalle amministrazioni centrali dello Stato, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce, entro il 30 aprile di ogni anno, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione dei prezzi di acquisto effettuata dal Dipartimento stesso, tenuto conto delle informazioni e dei dati forniti dalle Amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Le amministrazioni centrali dello Stato procedono all'acquisto degli spazi di cui al comma 1 nel rispetto dei criteri forniti dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria e alle condizioni economiche previste dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150. A tal fine, tenuto conto dell'interesse pubblico alla piu' estesa veicolazione ai cittadini delle informazioni di carattere istituzionale, le concessionarie di pubblicita' sono tenute ad applicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la tariffa basata sul costo unitario piu' basso applicato sul mercato al momento della stipula dell'accordo quadro, che viene rinnovato annualmente.



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 7 giugno
2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita' di
informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
giugno 2000, n. 136:
«Art. 11 (Programmi di comunicazione). - 1. In
conformita' a quanto previsto dal capo I della presente
legge e dall'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' dalle
direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente
il programma delle iniziative di comunicazione che
intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei
progetti di cui all'art. 13, sulla base delle indicazioni
metodologiche del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il
programma e' trasmesso entro il mese di novembre di ogni
anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione
non previste dal programma possono essere promosse e
realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze
sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente
comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il
Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede in
particolare a:
a) svolgere funzioni di centro di orientamento e
consulenza per le amministrazioni statali ai fini della
messa a punto dei programmi e delle procedure. Il
Dipartimento puo' anche fornire i supporti organizzativi
alle amministrazioni che ne facciano richiesta;
b) sviluppare adeguate attivita' di conoscenza dei
problemi della comunicazione pubblica presso le
amministrazioni;
c) stipulare, con i concessionari di spazi
pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti i
criteri di massima delle inserzioni radiofoniche,
televisive o sulla stampa, nonche' le relative tariffe.».



 
(( Art. 5 bis
Semplificazioni in materia di editoria per le associazioni ed
organizzazioni senza fini di lucro e le associazioni d'arma e
combattentistiche
1. Al fine di semplificare il quadro normativo relativo alle tariffe postali per la spedizione di prodotti editoriali e di promuovere lo sviluppo dell'editoria non profit, alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, puo' essere applicato il medesimo trattamento tariffario previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante «Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale della stampa e non rientranti nella categoria 'no profit'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica e non si applica la disposizione relativa ai rimborsi alla societa' Poste italiane S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 1 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, recante
«Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali
agevolate per i prodotti editoriali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300:
«Art. 3 (Modalita' di corresponsione dei rimborsi). -
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso
in favore della societa' Poste italiane S.p.a. della somma
corrispondente all'ammontare delle riduzioni
complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati
sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimborsi sono
effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', rilasciata dalla societa' Poste
italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale
applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del
presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle
riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente
titolo.
2. (Omissis).
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per
associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si
intendono quelle di cui all'art. 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni
non governative riconosciute ai sensi dell'art. 28 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro
aventi scopi religiosi, nonche' gli enti ecclesiastici, le
associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno
cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la
valorizzazione dell'ambiente naturale le associazioni
riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto
statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca oncologica e le
associazioni dei profughi istriani, fiumani, e dalmati».
- Per il riferimento al decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 46, art. 1, comma 1, si veda nei
riferimenti normativi all'art. 4.



 
Art. 6
Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) l'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
b) gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;
c) l'articolo 3, commi 2, lettera c), e 3, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 250;
d) l'articolo 1, comma 458, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
d-bis)(( gli articoli 26 e 45 della legge 5 agosto 1981, n. 416; ))
d-ter)(( l'articolo 3, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62; ))
d-quater)(( il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 (Regolamento recante
semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi
all'editoria, a norma dell'art. 44 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 dicembre 2010, n. 299, come modificato dalla
presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2013:
«Art. 2 (Disposizioni relative ai requisiti per
l'accesso ai contributi di cui all'art. 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250). - 1. (abrogato).
2. (abrogato).
3. Le cooperative editrici costituite ai sensi e per
gli effetti dell'art. 153, comma 4, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, fermo restando il possesso di tutti gli altri
requisiti previsti dalla normativa vigente, possono
continuare ad accedere ai contributi di cui all'art. 3,
commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, a
condizione che si costituiscano, entro il 31 dicembre
dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento, in
cooperative giornalistiche che posseggano i requisiti di
cui all'art. 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come
modificati dall'art. 1, commi 458 e 460, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e dal comma 2 del presente
articolo.».
- Gli articoli 3 e 4 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 223 del 2010, abrogati dalla presente
legge, recavano, rispettivamente:
«Art. 3 (Disposizioni relative alle modalita' di
calcolo dei contributi di cui all'art. 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250)» e «Art. 4 (Disposizioni per favorire
lo sviluppo dell'occupazione nel settore editoriale)».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1990, n.
199, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli
risultanti dai predetti commi degli artt. 9 e 11 della
citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate
pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi
complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, sono
concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese
editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di
quanto previsto dalle lettere a) e b) per le cooperative
editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'art.
153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
possiedano i seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche da
almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) (abrogato);
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di
distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei
contributi e nei dieci esercizi successivi;
e);
f);
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h).
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge sono
concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani
la cui maggioranza del capitale sia detenuta da
cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di
lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere b),
c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, sono
concessi alle imprese editrici e alle emittenti
radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali
quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese,
ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle
d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a
condizione che le imprese beneficiarie non editino altri
giornali quotidiani o che non possiedano altre emittenti
radiotelevisive e possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo. Alle emittenti radiotelevisive di cui al periodo
precedente i contributi sono concessi nel limite
complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i
contributi di cui ai commi 8 sono concessi ai giornali
quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione
che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del
presente articolo. Tali imprese devono allegare alla
domanda i bilanci corredati da una relazione di
certificazione da parte di societa' abilitate secondo la
normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente art. per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche.
2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle
emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene
conto soltanto dei seguenti criteri, e cio' in via di
interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:
a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le
ore 22.00 e per oltre la meta' del tempo di trasmissione
programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle
stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;
b) devono possedere i requisiti previsti dall'art. 1,
commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni;
c) l'importo complessivo di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e' ripartito, anno
per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le
emittenti radiofoniche e le emittenti televisive.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese
editrici di periodici che risultino esercitate da
cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa'
la maggioranza del capitale sociale delle quali sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non
abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura
media, indipendentemente dal numero delle testate. Le
imprese di cui al presente comma devono essere costituite
da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) (abrogato);
b) editino periodici a contenuto prevalentemente
informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti
l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di
riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano
costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all'art. 54 della legge 5
agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della
legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei
requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, lo statuto della societa' che escluda
esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo
scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui
all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che
gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
le imprese editrici che siano collegate con imprese
editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero
con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata
stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non
possono percepire i suddetti contributi le imprese
editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui
importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi
dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero
nel caso in cui tra i soci e gli amministratori
dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella
medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo
contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione
del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
fusione o comunque operi il conferimento di azienda in
societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui
al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del
tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e
successive modificazioni, a partire dalla data di ogni
riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra'
versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della
liquidazione, prima di qualunque distribuzione od
assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere
versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla
riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o
da altra documentazione idonea, risulti violata
l'esclusione della distribuzione degli utili.
7.
8.
9.
10. [Fatta salva l'applicazione a regime della
normativa in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle
imprese editrici di quotidiani o periodici a quella data
organi di movimenti politici i quali organi siano in
possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi
previsti, nonche' a favore delle imprese editrici di
quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in
data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno
1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al
finanziamento pubblico, a decorrere dal 1° gennaio 1998
alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre
che attraverso esplicita menzione riportata in testata,
risultino essere organi o giornali di forze politiche che
abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere
o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in
un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento
dei contributi nei limiti delle disponibilita' dello
stanziamento di bilancio, e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per
cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e
500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i
periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie].
11.
11-bis.
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i
contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti
che la controllano.
12.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non
fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli
di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i
contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da
imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un
quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque
soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi
medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis.».
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2006) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n.
302.
- Gli articoli 26 e 45 della legge 5 agosto 1981 n. 416
(Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l'editoria), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6
agosto 1981, n. 215, abrogati dalla presente legge,
recavano, rispettivamente:
«Art. 26 (Contributi per la stampa italiana
all'estero)» e «Art. 45 (Proroga delle provvidenze)».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 7 marzo
2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti
editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2001, n.
67, come modificato dalla presente legge.
«Art. 3 (Modalita' di erogazione delle provvidenze in
favore dell'editoria). - 1. (abrogato).
2. Alle imprese editrici di giornali quotidiani che
abbiano attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile
delle testate edite in Paesi diversi da quelli membri
dell'Unione europea e' concesso un contributo pari al 50
per cento dei costi annui documentati di acquisto carta,
stampa e distribuzione relativi alla diffusione nei
suddetti Paesi delle copie delle testate teletrasmesse.
Sono esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a
tirature inferiori a 10.000 copie medie giornaliere, o
effettuate per meno di un anno, in un singolo Paese di
destinazione. Sono altresi' esclusi dal calcolo del
contributo i costi relativi a testate il cui contenuto
redazionale sia inferiore al 50 per cento di quello
dell'edizione diffusa nella citta' italiana presso il cui
tribunale sono registrate. L'ammontare complessivo del
contributo di cui al presente comma non puo' superare lire
4 miliardi annue. Nel caso in cui il contributo complessivo
in base alle domande presentate superi tale ammontare, lo
stanziamento sara' ripartito tra gli aventi diritto in
proporzione al numero delle copie stampate e diffuse nei
suddetti Paesi.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1983 n. 48, recante «Norme di attuazione dell'art.
26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l'editoria, in materia di contributi per la stampa italiana
all'estero», abrogato dalla presente legge, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1983, n. 55.



 
Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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