Gazzetta n. 170 del 23 luglio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 24 aprile 2012
Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalita' per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilita' previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 117 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 con particolare riferimento all'art. 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici da attuarsi con uno o piu' regolamenti del Ministro della pubblica istruzione, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con particolare riferimento all'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili per una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano programmatico e nel quadro di una piu' ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 concernente il riordino degli istituti tecnici in attuazione dell'art. 64, comma 4, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto in particolare, l'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede, nell'ambito del riordino dell'organizzazione dei percorsi degli istituti tecnici, la possibilita' di utilizzare una quota del curricolo pari al 30% nel secondo biennio e al 35% nell'ultimo anno, quali spazi di flessibilita' per l'ulteriore articolazione in opzioni delle aree di indirizzo di cui ai rispettivi allegati B) e C), finalizzati a corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni;
Visto l'art. 8, comma 1, ultimo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica piu' volte citato che prevede che i percorsi dell'indirizzo agraria, agroalimentare ed agroindustria - articolazione viticoltura ed enologia - si sviluppano in un ulteriore sesto anno finalizzato al conseguimento della specializzazione di «Enotecnico» e che l'organizzazione didattica del citato sesto anno dovra' essere definita con il presente decreto interministeriale;
Visto, altresi', l'art. 8 del citato decreto presidenziale che detta disposizioni per il passaggio al nuovo ordinamento e, in particolare, il comma 2, lettera d) che, per l'applicazione dell'art. 5, comma 3, lettera b) sopra citato, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere della Conferenza Stato-regioni-province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il quale vengono fissati gli ambiti, i criteri e le modalita' per l'attuazione delle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo in un numero contenuto di opzioni incluse in un apposito elenco nazionale;
Considerato che, in applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, la flessibilita' oggetto del presente decreto puo' essere utilizzata esclusivamente nei limiti delle dotazioni organiche assegnate e senza determinare esuberi di personale;
Ritenuto che, al fine di non determinare una indifferenziata espansione dei percorsi formativi cosi' come riordinati, l'individuazione delle opzioni deve essere limitata ad un numero contenuto che risponda effettivamente ai criteri stabiliti con il presente decreto;
Considerato che l'individuazione delle citate opzioni e la conseguente possibilita' di utilizzare gli spazi di flessibilita' del curricolo comporta un necessario confronto con le realta' produttive del paese, al fine di delineare i fabbisogni formativi che emergono dal mondo del lavoro e delle professioni e che, per tali considerazioni, si e' ritenuto opportuno attivare, preventivamente alla definizione del presente decreto, incontri di settore plurilaterali ed incontri nazionali ai quali hanno partecipato le parti sociali datoriali e sindacali fornendo contributi utili allo scopo;
Considerato, altresi', che la materia delle opzioni costituisce oggetto della programmazione dell'offerta formativa regionale e, per questi motivi, sono stati parimenti attivati confronti tra le regioni e le strutture regionali del Ministero;
Considerato che i percorsi formativi conseguenti alla attivazione delle opzioni di cui trattasi, in quanto riferiti al secondo biennio e all'ultimo anno del nuovo ordinamento degli istituti tecnici, entreranno in vigore dall'anno scolastico 2012-2013;
Ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, di dover procedere, in applicazione delle previsioni del citato art. 8, comma 2, lettera d), alla definizione degli ambiti, criteri e modalita' per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo in un numero contenuto di opzioni al fine di consentire alle regioni la definizione di una programmazione dell'offerta formativa quanto piu' rispondente ai bisogni del territorio e delle realta' produttive;
Considerato che, nella fase di prima applicazione, si ritiene opportuno istituire l'Elenco nazionale delle opzioni dei percorsi degli istituti tecnici previsto dall'art. 8, comma 2, lettera d) del piu' volte citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 contestualmente all'emanazione del presente decreto interministeriale;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione reso nell'adunanza del 14 dicembre 2011;
Acquisito, altresi', il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni-province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 19 gennaio 2012;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi di cui in premessa e in applicazione dell'art. 5, comma 3, lettera b) e dell'art. 8, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, vengono definiti gli ambiti, i criteri e le modalita' per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici in un numero contenuto di opzioni, specificamente illustrati nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2

2.1 E' istituito l'Elenco nazionale delle opzioni quali ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici, al quale si dovra' fare riferimento nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale, analiticamente formulato nell'allegato B), parte integrante al presente decreto.
2.2 L'Elenco nazionale delle opzioni potra' essere periodicamente aggiornato per corrispondere a nuovi fabbisogni formativi espressi dal mondo economico e produttivo nonche' in conseguenza degli esiti del monitoraggio previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, degli sviluppi della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche, fermo restando il rispetto dei criteri e delle modalita' di individuazione di ulteriori opzioni secondo le disposizioni dell'allegato A) del presente decreto.
2.3 L'attivazione delle opzioni di cui all'elenco B, ancorche' modificato a seguito di eventuali aggiornamenti, deve essere in ogni caso effettuata nei limiti delle dotazioni organiche assegnate a legislazione vigente, senza determinare esuberi di personale.
 
Art. 3

Per l'attivazione delle opzioni di cui all'Elenco nazionale allegato B) del presente decreto, e' fatto rinvio alla programmazione dell'offerta formativa regionale e agli adempimenti connessi.
 
Art. 4

Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 2012

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Profumo

p. il Ministro dell'economia e delle finanze,
il Vice Ministro delegato
Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR. MIBAC. Min. Salute e Min. Lavoro registro n. 8, foglio n. 161
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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