Gazzetta n. 171 del 24 luglio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 giugno 2012
Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base di piriprossifen (pyriproxyfen).


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visti i decreti con i quali sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio i prodotti fitosanitari riportati nella tabella allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa a fianco indicata;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1° luglio 2008, modificato dal decreto 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/39/UE della Commissione del 22 giugno 2010, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva piriprossifen, ora approvata con Reg. (UE) n. 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;
Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dal citato decreto 5 novembre 2008 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
Visto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato decreto legislativo 194/95 nei tempi e con le modalita' definite dalle direttive di iscrizione stesse;
Considerato che, di conseguenza, la ri-registrazione provvisoria puo' essere concessa fino al al 31 dicembre 2018, data di scadenza di approvazione della sostanza attiva piriprossifen, fatte comunque salve - la presentazione e la conseguente valutazione dei dati indicati nella parte B dell'allegato alla modifica della direttiva di approvazione, che il notificante della sostanza attiva di riferimento approvata dovra' presentare alla Commissione e agli Stati relatori nei tempi e secondo le modalita' definite della relativa direttiva di approvazione;
Considerato altresi' che e' attualmente in corso l'esame della documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 194/95, che ora figurano nel Reg. n. 546/2011 della Commissione, dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;
Ritenuto pertanto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza di approvazione della sostanza attiva piriprossifen, fatti salvi gli adempimenti relativi alla presentazione dei dati sopra menzionati e gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso;
Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

I prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva piriprossifen, sono ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2018, che corrisponde alla data di scadenza di approvazione della sostanza attiva piriprossifen.
Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione:
la presentazione e la conseguente valutazione da parte della Commissione dei dati indicati nella parte B dell'allegato alla modifica della direttiva di approvazione della sostanza attiva piriprossifen, che dovranno essere presentati entro la data di presentazione prevista dal citato decreto 30 dicembre 2010;
gli adeguamenti alle conclusioni della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 194/95, che ora figurano nel Reg. n. 546/2011 della Commissione, tuttora in corso.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'Impresa interessata sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma 28 giugno 2012

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
Prodotti fitosanitari a base della sola sostanza attiva piriprossifen (pyriproxyfen) ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza di approvazione della sostanza attiva stessa ai sensi del decreto ministeriale 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1° luglio 2008:


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N. reg. Nome prodotto Data reg. Impresa --------------------------------------------------------------------- 1. 012117 ADMIRAL 10 EC 01/03/2004 Sumitomo Chemical Agro
Europe S.A.S. --------------------------------------------------------------------- 2. 012133 JUVINAL 10 EC 25/06/2004 Sumitomo Chemical Agro
Europe S.A.S. --------------------------------------------------------------------- 3. 014796 ATOMINAL 10 EC 08/01/2010 Sumitomo Chemical Agro
(copia di 12117) Europe S.A.S. --------------------------------------------------------------------- 4. 014801 AIKO 10 EC 08/01/2010 Sumitomo Chemical Agro
(copia di 12117) Europe S.A.S. ---------------------------------------------------------------------

 
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