Gazzetta n. 171 del 24 luglio 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 16 luglio 2012 |
Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro del comune di Viareggio nel completamento delle iniziative avviate per il superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca. (Ordinanza n. 0013). |
|
|
IL CAPO del Dipartimento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca, nonche' il decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011 con il quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2011; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 dei 6 agosto 2009, e successive integrazioni, con la quale il Presidente della regione Toscana, e' stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza in rassegna; Vista la legge 7 luglio 2010, n. 106, recante «Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio», e successive modificazioni, con la quale al Commissario delegato e' assegnata la somma di 10 milioni di euro per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime del citato disastro e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime, trasferite sulla contabilita' speciale aperta per gestire l'emergenza predetta; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3989 del 23 dicembre 2011, con la quale il Presidente della regione Toscana e' confermato Commissario delegato fino al 30 giugno 2012, per gestire, in regime ordinario, il completamento delle opere gia' avviate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009 e seguenti integrazioni, nonche' i contributi straordinari di cui alla legge n. 106 del 2010 ed i rimborsi da parte delle compagnie assicuratrici, provvedendo, a conclusione delle iniziative predette, a versare all'entrata del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri le eventuali economie rivenienti dai finanziamenti assegnati e alla chiusura della contabilita' speciale, nonche' a trasmettere al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva dell'attivita' svolta, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute; Vista la nota della Direzione Generale della Presidenza della regione Toscana, del 17 maggio 2012, con cui si segnalano le risorse ancora disponibili sulla contabilita' speciale sopra indicata e si chiede ai comune di Viareggio un crono programma degli interventi aggiornato, nonche' l'esito della trattativa con le assicurazioni Trenitaila e GATX in ordine al risarcimento per la distruzione della passerella pedonale, il cui importo dovra' essere destinato al finanziamento del sottopasso a detrazione delle risorse statali stanziate; Vista la nota della Direzione Generale della Presidenza della regione Toscana, del 18 giugno 2012, con la quale si evidenzia che risultano economie rivenienti dalle procedure contributive inerenti la delocalizzazione e la ricostruzione, mentre alcuni degli interventi programmati non sono ancora stati avviati dal comune di Viareggio, tra i quali e' espressamente indicato il predetto sottopasso; Vista la nota del Presidente della regione Toscana del 20 giugno 2012, con la quale si rappresenta la necessita' di mantenere aperta la contabilita' speciale di cui all'art. 7 della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, al fine di assicurare la completa erogazione dei contributi previsti dalla richiamata legge n. 106/2010, e si indica il comune di Viareggio quale amministrazione pubblica competente in via ordinaria a completare gli interventi in corso e ad avviare quelli ritenuti necessari dal Commissario delegato nel piano degli interventi adottato ai sensi dell'art. 1 della predetta ordinanza n. 3800/2009; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna; Considerata, altresi', l'esigenza di garantire il corretto trasferimento al comune di Viareggio delle risorse finanziarie necessarie e della documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate ai superamento della situazione di criticita' in atto; Acquisita l'intesa della regione Toscana; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. II comune di Viareggio e' individuato quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi individuati dal Commissario delegato - Presidente della regione Toscana, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca. 2. Per i fini di cui al comma 1, il Commissario delegato - Presidente della regione Toscana provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al comune di Viareggio tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale, fermo restando l'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 3. Il Commissario delegato - Presidente della regione Toscana, e' responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro, entro e non oltre trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, del medesimo comune di Viareggio nella gestione ordinaria degli interventi. A tal fine, egli e' autorizzato a porre in essere le attivita' occorrenti per il completamento degli interventi senza soluzione di continuita' e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi al comune di Viareggio. 4. Per le finalita' di cui al comma 3, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, si avvale delle strutture organizzative della regione Toscana, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, ove ne ricorrano i presupposti, utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente. 6. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 1, ivi incluse le attivita' poste in essere dal Commissario delegato - Presidente della regione Toscana per assicurare la prosecuzione delle iniziative di cui al comma 3, lo stesso Commissario trasferisce al comune di' Viareggio le necessarie risorse finanziarie a valere sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3800/2009, al netto del risarcimento riconosciuto al comune di Viareggio dalle Assicurazioni Trenitalia e GATX per la distruzione della passerella pedonale, il cui importo deve essere destinato al finanziamento del sottopasso ferroviario. 7. All'esito delle attivita' di competenza il comune di Viareggio e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992, riversando all'entrata del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri le eventuali economie rivenienti dai finanziamenti assegnati. 8. ll Commissario delegato - Presidente della regione Toscana riversa all'entrata del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri le eventuali somme residue presenti sulla contabilita' speciale di cui al comma 6 e non destinate alla gestione dei contributi straordinari di' cui alla legge n. 106 del 2010, ed a conclusione della predetta gestione provvede alla chiusura della contabilita' speciale, nonche' a trasmettere al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva dell'attivita' svolta, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 luglio 2012
Il capo del dipartimento: Gabrielli |
|
|
|