Gazzetta n. 171 del 24 luglio 2012 (vai al sommario)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2012
Determinazione dei criteri per il riordino delle province, a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 luglio 2012

Visto l'articolo 2, comma 3, lettera q), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» il quale dispone che tutte le province delle Regioni a statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge sono oggetto di riordino sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3;
Visto l'articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, il quale stabilisce che il Consiglio dei Ministri determina il riordino delle province sulla base di requisiti minimi da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia;
Considerata la necessita' di dare attuazione all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 anche al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei e necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio e considerata altresi' la necessita' di favorire il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;
Ritenuto pertanto che, ai fini dell'adozione della deliberazione del piano di riordino delle province, e' necessario determinare i relativi criteri, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia;
Sulla proposta dei Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

Art. 1

Criteri per il riordino delle province

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», tutte le Province delle regioni a statuto ordinario esistenti alla data di adozione della presente delibera sono oggetto di riordino sulla base dei seguenti requisiti minimi:
a) dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati;
b) popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti.
2. Le nuove province risultanti dalla procedura di riordino devono possedere entrambi i requisiti di cui al comma 1, ferme restando le deroghe previste dall'articolo 17, comma 2, terzo e quarto periodo del citato decreto-legge n. 95 del 2012.
3. La proposta di riordino delle province tiene conto delle eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data di adozione della presente delibera, fermo restando che il riordino deve essere deliberato sulla base dei dati di dimensione territoriale e di popolazione di cui al comma 1 come esistenti alla medesima data di adozione della presente delibera.
4. Il riordino di cui all'articolo 17, comma 1, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 non puo' comportare l'accorpamento di una o piu' province esistenti alla data di adozione della presente delibera con le province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del medesimo decreto-legge e con le modalita' e i tempi ivi indicati, sono soppresse con contestuale istituzione delle relative Citta' metropolitane.
5. Le iniziative di riordino delle province stabiliscono le denominazioni delle province esistenti in esito al riordino di cui al comma 1.
6. In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province il comune gia' capoluogo delle province oggetto di riordino con maggior popolazione residente.
 
Art. 2

Ulteriori adempimenti

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, la presente deliberazione e' trasmessa al Consiglio delle autonomie locali di ogni Regione a statuto ordinario o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra Regione ed enti locali, per la deliberazione di competenza.
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2012

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Monti

Il Ministro dell'interno
Cancellieri

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
 
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