Gazzetta n. 172 del 25 luglio 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012, n. 109
Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 21, recante delega al Governo per l'attuazione, fra le altre, della predetta direttiva 2009/52/CE, nonche' l'articolo 24 che, ai fini dell'esercizio delle deleghe, richiama l'applicazione, in quanto compatibili, degli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante le norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante: "Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
Visto il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, recante "Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare" e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante: "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30", e successive modificazioni;
Visto l'articolo 12 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha introdotto l'articolo 603-bis del codice penale, recante il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e per la cooperazione internazionale e l'integrazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 22, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reato previsto dal comma 12.
5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi', rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.";
b) All'articolo 22, dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:
"12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta':
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.
12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.
12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.
12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.";
c) il comma 7 dell'articolo 22 e' abrogato;
d) all'articolo 24, comma 1, terzo periodo, le parole "di cui all'articolo 22, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 22, commi 3, 5-bis e 5-ter".
2. I criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 12-ter dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal presente decreto, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. I proventi derivanti dall'applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, nella misura del sessanta per cento al fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del citato decreto n. 286 del 1998 e per il residuo quaranta per cento al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per la realizzazione di interventi di integrazione sociale di immigrati e minori stranieri non accompagnati.
3. Con decreto di natura non regolamentare dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinati le modalita' e i termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse:
L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
La direttiva 2009/52/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
giugno 2009, n. L 168.
Il testo degli articoli 21 e 24 della legge 15 dicembre
2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee legge comunitaria 2010), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita:
"Art. 21 (Delega al Governo per l'attuazione delle
direttive 2009/38/CE, relativa al comitato aziendale
europeo, 2009/50/CE e 2009/52/CE, in materia di lavoro dei
cittadini di paesi terzi).
Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e dell'interno, uno o piu'
decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato
aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e
la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi
di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione),
2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle
condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi
terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati,
e 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni
e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che
impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e'
irregolare."
"Art. 24 (Disposizioni finali)
1. Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente
legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e
2 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Gli schemi dei decreti
legislativi sono sempre trasmessi alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica ai fini dell'acquisizione del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari,
secondo le procedure di cui all'articolo 1 della medesima
legge.
2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 7 e'
adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato."
Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno
2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
di recepimento indicato in ciascuna delle direttive
elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
medesime direttive. Per le direttive elencate negli
allegati A e B, il cui termine di recepimento sia gia'
scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo e'
delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A
e B, che non prevedono un termine di recepimento, il
Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell' allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell' articolo 81, quarto comma,
della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive
elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'
articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, si applicano alle condizioni e secondo
le procedure di cui all' articolo 11, comma 8, della legge
4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita' di individuazione delle stesse da
definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere."
"Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa)
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all' articolo 1 sono informati
ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa
ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a
pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente
lettera sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all' articolo 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate
dalle regioni;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si
tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive
comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) nella predisposizione dei decreti legislativi,
relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si
tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme
previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla
legislazione vigente, con particolare riferimento alla
normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la
cui revisione e' assicurato il coinvolgimento delle parti
sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali
specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto
dalla complessita' della materia, di un parere delle stesse
parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo;
h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze
tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le
competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti
legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
i) quando non sono di ostacolo i diversi termini di
recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo
le direttive che riguardano le stesse materie o che
comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi."
La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n.
191, S.O.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.
286) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre
1999, n. 258, S.O.
Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
Il testo dell'articolo 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti
internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del
Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela
degli interessi finanziari delle Comunita' europee, fatta a
Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto
a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente
l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della
Corte di Giustizia delle Comunita' europee, di detta
Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles
il 29 novembre 1996, nonche' della Convenzione relativa
alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti
funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri
dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e
della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di
pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche
internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre
1997. Delega al Governo per la disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e
degli enti privi di personalita' giuridica) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2000, n. 250, S.O.,
cosi' recita:
"Art. 11 (Delega al Governo per la disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e
degli enti privi di personalita' giuridica)
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la
disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche e delle societa', associazioni od enti
privi di personalita' giuridica che non svolgono funzioni
di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi (7):
a) prevedere la responsabilita' in relazione alla
commissione dei reati di cui agli articoli 316-bis,
316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322,
322-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter,
secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto
e' commesso con abuso della qualita' di operatore del
sistema, del codice penale;
b) prevedere la responsabilita' in relazione alla
commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumita'
pubblica previsti dal titolo sesto del libro secondo del
codice penale;
c) prevedere la responsabilita' in relazione alla
commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del
codice penale che siano stati commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
d) prevedere la responsabilita' in relazione alla
commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e
del territorio, che siano punibili con pena detentiva non
inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla
pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n.
1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla legge 31
dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47,
e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla legge 6 dicembre
1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dal decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e dal testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490;
e) prevedere che i soggetti di cui all'alinea del
presente comma sono responsabili in relazione ai reati
commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi
svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di
direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri
di gestione e di controllo ovvero ancora da chi e'
sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone
fisiche menzionate, quando la commissione del reato e'
stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi
connessi a tali funzioni; prevedere l'esclusione della
responsabilita' dei soggetti di cui all'alinea del presente
comma nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato
nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;
f) prevedere sanzioni amministrative effettive,
proporzionate e dissuasive nei confronti dei soggetti
indicati nell'alinea del presente comma;
g) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore a lire cinquanta milioni e non superiore a lire
tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione
in concreto della sanzione, si tenga conto anche
dell'ammontare dei proventi del reato e delle condizioni
economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo altresi'
che, nei casi di particolare tenuita' del fatto, la
sanzione da applicare non sia inferiore a lire venti
milioni e non sia superiore a lire duecento milioni;
prevedere inoltre l'esclusione del pagamento in misura
ridotta;
h) prevedere che gli enti rispondono del pagamento
della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o
del patrimonio sociale;
i) prevedere la confisca del profitto o del prezzo del
reato, anche nella forma per equivalente;
l) prevedere, nei casi di particolare gravita',
l'applicazione di una o piu' delle seguenti sanzioni in
aggiunta alle sanzioni pecuniarie:
1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della
sede commerciale;
2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o
concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3) interdizione anche temporanea dall'esercizio
dell'attivita' ed eventuale nomina di altro soggetto per
l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione
dell'attivita' e' necessaria per evitare pregiudizi ai
terzi;
4) divieto anche temporaneo di contrattare con la
pubblica amministrazione;
5) esclusione temporanea da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di
quelli gia' concessi;
6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e
servizi;
7) pubblicazione della sentenza;
m) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle
lettere g), i) e l) si applicano soltanto nei casi e per i
tempi espressamente considerati e in relazione ai reati di
cui alle lettere a), b), c) e d) commessi successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
previsto dal presente articolo;
n) prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria
di cui alla lettera g) e' diminuita da un terzo alla meta'
ed escludere l'applicabilita' di una o piu' delle sanzioni
di cui alla lettera l) in conseguenza dell'adozione da
parte dei soggetti di cui all'alinea del presente comma di
comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione
o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata;
o) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera l)
sono applicabili anche in sede cautelare, con adeguata
tipizzazione dei requisiti richiesti;
p) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e
dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera l),
la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei
confronti della persona fisica responsabile della
violazione, e prevedere inoltre l'applicazione delle
sanzioni di cui alle lettere g) e i) e, nei casi piu'
gravi,
l'applicazione di una o piu' delle sanzioni di cui alla
lettera l) diverse da quelle gia' irrogate, nei confronti
dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale e' stata
commessa la violazione; prevedere altresi' che le
disposizioni di cui alla presente lettera si applicano
anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera
l) sono state applicate in sede cautelare ai sensi della
lettera o);
q) prevedere che le sanzioni amministrative a carico
degli enti sono applicate dal giudice competente a
conoscere del reato e che per il procedimento di
accertamento della responsabilita' si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del codice di procedura
penale, assicurando l'effettiva partecipazione e difesa
degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;
r) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle
lettere g), i) e l) si prescrivono decorsi cinque anni
dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b),
c) e d) e che l'interruzione della prescrizione e' regolata
dalle norme del codice civile;
s) prevedere l'istituzione, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, di un'Anagrafe
nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei
confronti dei soggetti di cui all'alinea del presente
comma;
t) prevedere, salvo che gli stessi siano stati
consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o
di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di
amministrazione, che sia assicurato il diritto
dell'azionista, del socio o dell'associato ai soggetti di
cui all'alinea del presente comma, nei confronti dei quali
sia accertata la responsabilita' amministrativa con
riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), di
recedere dalla societa' o dall'associazione o dall'ente,
con particolari modalita' di liquidazione della quota
posseduta, ferma restando l'azione di risarcimento di cui
alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con
cui tale diritto puo' essere esercitato e prevedere che la
liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al
momento del recesso determinato a norma degli articoli
2289, secondo comma, e 2437 del codice civile; prevedere
altresi' che la liquidazione della quota possa aver luogo
anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere
che in tal caso il recedente, ove non ricorra l'ipotesi
prevista dalla lettera l), numero 3), debba richiedere al
Presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno
la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono
essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti
alle attivita' necessarie per la liquidazione della quota,
compresa la capacita' di stare in giudizio; agli oneri per
la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della
presente lettera si provvede mediante gli ordinari
stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi previsti
nello stato di previsione del Ministero della giustizia;
u) prevedere che l'azione sociale di responsabilita'
nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche
e delle societa', di cui sia stata accertata la
responsabilita' amministrativa con riferimento a quanto
previsto nelle lettere da a) a q), sia deliberata
dall'assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo
del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a
lire cinquecento milioni e di almeno di un quarantesimo
negli altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di
rinuncia o di transazione dell'azione sociale di
responsabilita';
v) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito
dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al
terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di
cui all'alinea del presente comma, di cui sia stata
accertata la responsabilita' amministrativa con riferimento
a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non sia
vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di
causalita' diretto tra il fatto che ha determinato
l'accertamento della responsabilita' del soggetto ed il
danno subito; prevedere che la disposizione non operi nel
caso in cui il reato e' stato commesso da chi e' sottoposto
alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di
rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero
esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di
controllo, quando la commissione del reato e' stata resa
possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali
funzioni;
z) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera v)
si applicano anche nell'ipotesi in cui l'azione di
risarcimento del danno e' proposta contro l'azionista, il
socio o l'associato ai soggetti di cui all'alinea del
presente comma che sia stato consenziente o abbia svolto,
anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di
controllo o di amministrazione, anteriormente alla
commissione del fatto che ha determinato l'accertamento
della responsabilita' dell'ente.
2. Ai fini del comma 1, per «persone giuridiche» si
intendono gli enti forniti di personalita' giuridica,
eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che
esercitano pubblici poteri.
3. Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, con il
decreto legislativo di cui al comma 1, le norme di
coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonche'
le norme di carattere transitorio."
Il decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni
urgenti per il completamento delle operazioni di emersione
di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2002, n.
46.
La legge 23 aprile 2002, n. 73 (Conversione in legge,
con modificazioni, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12,
recante disposizioni urgenti per il completamento delle
operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e
di lavoro irregolare) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 24 aprile 2002, n. 96.
Il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
(Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di
previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8
della L. 14 febbraio 2003, n. 30) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004, n. 110.
Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto legge
13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2011, n.
216:
"Art. 12 (Intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro)
1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti
i seguenti:
«Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento
del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, chiunque svolga un'attivita' organizzata di
intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone
l'attivita' lavorativa caratterizzata da sfruttamento,
mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando
dello stato di bisogno o di necessita' dei lavoratori, e'
punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la
multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore
reclutato. Ai fini del primo comma, costituisce indice di
sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti
circostanze:
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo
palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o
comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita'
del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa
all'orario di lavoro, al riposo settimanale,
all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in
materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da
esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la
sicurezza o l'incolumita' personale;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di
lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative
particolarmente degradanti. Costituiscono aggravante
specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo
alla meta':
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia
superiore a tre;
2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano
minori in eta' non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori
intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo
alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle
condizioni di lavoro.
Art. 603-ter (Pene accessorie). - La condanna per i
delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in
cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e
603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche o delle imprese, nonche' il
divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo
fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi
riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi
subcontratti.
La condanna per i delitti di cui al primo comma importa
altresi' l'esclusione per un periodo di due anni da
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte
dello Stato o di altri enti pubblici, nonche' dell'Unione
europea, relativi al settore di attivita' in cui ha avuto
luogo lo sfruttamento.
L'esclusione di cui al secondo comma e' aumentata a
cinque anni quando il fatto e' commesso da soggetto al
quale sia stata applicata la recidiva ai sensi
dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)»."

Note all'art. 1:
Il testo degli artt. 22 e 24 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, come modificati dal presente decreto
cosi' recita:
"Art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato).
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre
1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n. 335,
art. 3, comma 13)
1. In ogni provincia e' istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello
unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero
procedimento relativo all'assunzione di lavoratori
subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente
all'estero deve presentare allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di
quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella
ove avra' luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva
dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di
lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni
variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere,
presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c)
del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone
iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le
richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di
residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego
provvede a diffondere le offerte per via telematica agli
altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o
con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali
interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia
stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore
nazionale o comunitario, anche per via telematica, il
centro trasmette allo sportello unico richiedente una
certificazione negativa, ovvero le domande acquisite
comunicandole altresi' al datore di lavoro. Ove tale
termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia
fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del
comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel
complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla
presentazione della richiesta, a condizione che siano state
rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il
questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma
dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a
richiesta del datore di lavoro, trasmette la
documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici
consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta
al lavoro subordinato ha validita' per un periodo non
superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il
datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque
anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso
altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone
da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reato previsto dal comma 12.
5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi', rifiutato
ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i
documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o
sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo
straniero non si rechi presso lo sportello unico per
l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno
entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo
sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla
osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite
i collegamenti telematici.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di
origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti
di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione
del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo
straniero si reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a
cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorita'
consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
7. (abrogato)
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini
dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato
dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di
stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite
collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche
relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso
il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque
idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresi' il
rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi
delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base
delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere
con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure,
all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce
motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il
posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto
nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che
si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il
periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito
percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.
Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano
applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29,
comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione
stabilisce le modalita' di comunicazione ai centri per
l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore
straniero nelle liste di collocamento con priorita'
rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il
dottorato o il master universitario di secondo livello,
alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di
studio, puo' essere iscritto nell'elenco anagrafico
previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per
un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza
dei requisiti previsti dal presente testo unico, puo'
chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi
di lavoro.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono
aumentate da un terzo alla meta':
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a
tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non
lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre
condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al
terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.
12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica
la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del
costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto
illegalmente.
12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento
lavorativo di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal
questore, su proposta o con il parere favorevole del
procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia
presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale
instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso
di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.
12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma
12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato
per un anno o per il maggior periodo occorrente alla
definizione del procedimento penale. Il permesso di
soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con
le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della
Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano
meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali
dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo'
goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', anche in deroga al
requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1,
comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.
152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
regolare attivita' di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego,
dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e
delle relative norme di attuazione."
"Art. 24 (Lavoro stagionale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22)
1. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di
categoria per conto dei loro associati, che intendano
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a
carattere stagionale con uno straniero devono presentare
richiesta nominativa allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi
dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante o le
associazioni di categoria non abbiano una conoscenza
diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le
modalita' previste dall'articolo 22, deve essere
immediatamente comunicata al centro per l'impiego
competente, che verifica nel termine di cinque giorni
l'eventuale disponibilita' di lavoratori italiani o
comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 3,
5-bis e 5-ter.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia
comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di
precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni
dalla data di ricezione della richiesta del datore di
lavoro.
2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione,
decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al
datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si
intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente
le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato
l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo
stesso datore di lavoro richiedente;
b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia
stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia
rispettato le condizioni indicate nel permesso di
soggiorno.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validita'
da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in
corrispondenza della durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi
di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso diversi
datori di lavoro.
3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al
comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende
prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato
in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta
dallo stesso o da altro datore di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia
rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del
medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale,
rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano
mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Puo', inoltre, convertire il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se
ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro,
con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni
dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai
posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono
individuare il trattamento economico e normativo, comunque
non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e
le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della
manodopera, nonche' eventuali incentivi diretti o indiretti
per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le
misure complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze,
per lavori di carattere stagionale, uno o piu' stranieri
privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
e' punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12."
Il testo dell'articolo 14-bis del citato d. lgs. n. 286
del 1998, cosi' recita:
"Art. 14-bis (Fondo rimpatri)
1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un
Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il
rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero
di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta'
del gettito conseguito attraverso la riscossione del
contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonche' i
contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per
le finalita' del Fondo medesimo. La quota residua del
gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter,
e' assegnata allo stato di previsione del Ministero
dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita'
istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso
di soggiorno."
Il testo dell'articolo 18 del decreto legge 29 novembre
2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008, n. 280, S.O.,
cosi' recita:
"Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali)
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione; (133)
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del
Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo
sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per
attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
universita' e scuole pubbliche, nonche' di sostegno al
reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente
comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con
esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree
sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle
Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il
restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
derivanti dall'applicazione dell' articolo 6-quater del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo
del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai
principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali
derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di
cui al comma 3 del presente articolo.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste
dal presente articolo possono essere applicate le
disposizioni di cui all'articolo 20.
4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano
nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti
al superamento del disagio abitativo, con corrispondente
attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di
capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma,
possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a
quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese
disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente
articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le
medesime finalita', all'articolo 11 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «d'intesa con» sono
sostituite dalla seguente: «sentita»;
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: «Fermo
quanto previsto dal comma 12-bis,»;
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi
prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata di competenza
regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti
esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni
di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla
ripartizione tra le regioni interessate si provvede con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano».
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto
dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «Alla gestione ordinaria si applica
quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il
comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a
carico del piano di rientro».
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le
spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
rimodulata con apposito accordo tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e il commissario
straordinario del Governo in modo da garantire la
neutralita' finanziaria, in termini di saldi di finanza
pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma
3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal
comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, e' destinata nella misura dello
0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima
disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del
presente articolo».
4-septies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «dei servizi
pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi
di committenza o delle centrali di committenza apprestati a
livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3,
comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163».
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole:
«producono servizi di interesse generale» sono inserite le
seguenti: «e che forniscono servizi di committenza o di
centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,»."
La legge 29 gennaio 2009, n. 2 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22, S.O.
Per i riferimenti alla direttiva 2009/52/CE si veda
nelle note alle premesse.



 
Art. 2
Disposizione sanzionatoria

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo "25-undecies" e' inserito il seguente:
"25-duodecies. (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare).
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.".



Note all'art. 2:
Per i riferimenti al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 3
Presunzione di durata del rapporto di lavoro

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo n. 286 del 1998, ai fini della determinazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, nonche' per i relativi accessori si presume che il rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno abbia avuto una durata di almeno tre mesi, salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro o dal lavoratore.



Note all'art. 3:
Per il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 si veda nelle note all'art. 1.



 
Art. 4
Attivita' di controllo

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede ad effettuare controlli adeguati ed efficaci sull'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare, nell'ambito della programmazione annuale dell'attivita' di vigilanza sui luoghi di lavoro e sulla base di una periodica valutazione dei rischi circa i settori di attivita' in cui maggiormente si concentra il fenomeno.
2. Entro il primo luglio di ogni anno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunica alla Commissione europea il numero totale di ispezioni effettuate l'anno precedente per ciascun settore di attivita' a rischio, specificandone oltre al numero assoluto anche il rapporto percentuale rispetto al numero totale dei datori di lavoro del medesimo settore, e riferisce sui risultati.
 
Art. 5
Disposizione transitoria

1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 286 del 1998 e successive modifiche e integrazioni. La dichiarazione e' presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con le modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.
2. Sono esclusi dalla procedura di cui al presente articolo i rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare.
3. Non sono ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Non e' ammesso, altresi', alla procedura di cui al presente articolo il datore di lavoro che, a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico ovvero alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro.
5. La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 e' presentata previo pagamento, con le modalita' previste dal decreto interministeriale di cui al comma 1 del presente articolo, di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non e' deducibile ai fini dell'imposta sul reddito. La regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi e' documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno secondo le modalita' stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 1. E' fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative:
a) all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) al presente provvedimento e comunque all'impiego di lavoratori anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
7. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione del rapporto di lavoro.
8. Nella dichiarazione di emersione cui al comma 1 e' indicata la retribuzione convenuta non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e, in caso di lavoro domestico, l'orario lavorativo non inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
9. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilita' della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonche' il parere della competente direzione territoriale del lavoro in ordine alla capacita' economica del datore di lavoro e alla congruita' delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario e della regolarizzazione di cui al comma 5. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per se' causa di inammissibilita' della dichiarazione di emersione. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.
10. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di emersione di cui al presente articolo ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 6 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui l'esito negativo del procedimento derivi da motivo indipendente dalla volonta' o dal comportamento del datore di lavoro.
11. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che nei casi previsti al successivo comma 13. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 9 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.
12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero e' nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.
13. Non possono essere ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i lavoratori stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo codice;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice.
14. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 5 del presente articolo, tenuto conto di quanto previsto ai sensi del comma 17.
15. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, e' punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto e' commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
16. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 43 milioni di euro per l'anno 2012 e di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
17. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 43,55 milioni di euro per l'anno 2012, a 169 milioni di euro per l'anno 2013, a 270 milioni di euro per l'anno 2014 e a 219 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 43,55 milioni di euro per l'anno 2012 a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 169 milioni di euro per l'anno 2013, a 270 milioni per l'anno 2014 e a 219 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'Ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 luglio 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Fornero, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri

Severino, Ministro della giustizia

Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze

Cancellieri, Ministro dell'interno

Riccardi, Ministro per la
cooperazione internazionale e
l'integrazione
Visto, il Guardasigilli: Severino




Note all'art. 5:
Per il testo dell'articolo 22 del d. lgs. n. 286 del
1998, si veda nelle note all'articolo 1.
Il testo dell'articolo 444 del codice di procedura
penale cosi' recita:
"Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta)
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere
al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo,
secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma,
600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o
commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche'
609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice
penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali e per
tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto
comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni
soli o congiunti a pena pecuniaria .
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi e'
costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla
relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al
pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo
che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o
parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75,
comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo
caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
non puo' essere concessa, rigetta la richiesta."
Per il testo dell'articolo 603-bis del codice penale si
veda nelle note alle premesse.
Il testo dell'articolo 12 del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' recita:
"Art. 12. Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, in violazione delle disposizioni del presente
testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000
euro per ogni persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del
codice penale, non costituiscono reato le attivita' di
soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei
confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, in violazione delle disposizioni del presente
testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di
15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza
illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu'
persone;
b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo
per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne
l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata e' stata sottoposta a
trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso
o la permanenza illegale;
d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi
o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi
ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a),
b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista
e' aumentata.
3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla
meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona
se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento
sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di
minori da impiegare in attivita' illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche
indiretto.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle
previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale,
concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e
3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi
precedenti le pene sono diminuite fino alla meta' nei
confronti dell'imputato che si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi
per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione
di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, dopo le parole: «609-octies del codice
penale» sono inserite le seguenti: «nonche' dall'articolo
12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
3-septies.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio
l'arresto in flagranza.
4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza
in ordine ai reati previsti dal comma 3, e' applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' sempre
disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per
commettere il reato, anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e
salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla
condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito
delle attivita' punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello
Stato in violazione delle norme del presente testo unico,
e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la
multa fino a euro 15.493. Quando il fatto e' commesso in
concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la
permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata
da un terzo alla meta'.
5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto
profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un
immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di
soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del
contratto di locazione, e' punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile
ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
anche se e' stata concessa la sospensione condizionale
della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che
appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di
gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di
denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni
confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita'
di prevenzione e repressione dei reati in tema di
immigrazione clandestina.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e' tenuto
ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso
dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
Stato, nonche' a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In
caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di
cui al presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a
euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei
casi piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a dodici
mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o
concessione rilasciata dall'autorita' amministrativa
italiana inerenti all'attivita' professionale svolta e al
mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al
contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte
nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma
3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti
nelle province di confine e nelle acque territoriali
possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi
di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a
speciale regime doganale, quando, anche in relazione a
specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono
fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei
reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei
controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in
appositi moduli, che e' trasmesso entro quarantotto ore al
procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i
presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.
Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizioni, con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352,
commi 3 e 4 del codice di procedura penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di
polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei
reati previsti dal presente articolo, sono affidati
dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia
giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli
organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego
in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato
o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di
protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di
trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze
di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si
applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3,
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita'
da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita'
giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la
distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate
le modalita' di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta,
assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne
abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono
alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o
trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, sono
comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione
dei beni confiscati. Ai fini della determinazione
dell'eventuale indennita', si applica il comma 5
dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, e successive modificazioni.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna
per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonche'
le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta,
dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle
attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi reati,
anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi
interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, rubrica «Sicurezza pubblica».
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che
incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una
nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia
adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti,
puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono
rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della
nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale,
possono essere utilizzate per concorrere alle attivita' di
cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che
da parte delle navi della Marina militare, anche da parte
delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti
dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera
nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti
di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi
della Marina militare nonche' quelle di raccordo con le
attivita' svolte dalle altre unita' navali in servizio di
polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e
9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i
controlli concernenti il traffico aereo."
Il testo dell'articolo 30-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, citato
nelle note alle premesse, cosi' recita:
"Art. 30-bis. Richiesta assunzione lavoratori
stranieri.
1. Il datore di lavoro, italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, presenta la
documentazione necessaria per la concessione del nullaosta
al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in
alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero
quello della provincia ove ha sede legale l'impresa o
quello della provincia ove avra' luogo la prestazione
lavorativa, con l'osservanza delle modalita' previste
dall'articolo 22, comma 2, del testo unico.
2. In particolare, la richiesta nominativa o numerica
viene redatta su appositi moduli che facilitano
l'acquisizione dei dati su supporti magnetici o ottici.
Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali:
a) complete generalita' del datore di lavoro, del
titolare o legale rappresentante dell'impresa, la ragione
sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;
b) nel caso di richiesta nominativa, le complete
generalita' del lavoratore straniero che si intende
assumere comprensive della residenza all'estero e, nel caso
di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da
assumere;
c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel
rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla
proposta di contratto di soggiorno;
d) l'impegno di cui all'articolo 8-bis, comma 1, che
deve risultare anche nella proposta di contratto di
soggiorno per lavoro;
e) l'impegno a comunicare ogni variazione concernente
il rapporto di lavoro.
3. Alla domanda devono essere allegati:
a) autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla
Camera di commercio, industria ed artigianato, per le
attivita' per le quali tale iscrizione e' richiesta;
b) autocertificazione della posizione previdenziale e
fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda,
la capacita' occupazionale e reddituale del datore di
lavoro;
c) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno
a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario
a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore
settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una
retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per
l'assegno sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle
spese per la messa a disposizione dell'alloggio,
trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima
pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve
essere espressamente prevista nella proposta di contratto
di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa
luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di
lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo
nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo
gia' conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a
disposizione dal datore.
5. Il datore di lavoro specifica nella domanda se e'
interessato alla trasmissione del nullaosta, di cui
all'articolo 31, comma 4, e della proposta di contratto, di
cui al comma 3, lettera c), agli uffici consolari tramite
lo Sportello unico.
6. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 e'
presentata allo Sportello unico, anche in via telematica,
ai sensi del regolamento di cui all'articolo 34, comma 2,
della legge 30 luglio 2002, n. 189.
7. Lo Sportello unico competente al rilascio del
nullaosta al lavoro e' quello del luogo in cui verra'
svolta l'attivita' lavorativa. Nel caso in cui la richiesta
di nullaosta sia stata presentata allo Sportello unico del
luogo di residenza o della sede legale dell'impresa, lo
Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico
competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di
lavoro.
8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto
dall'articolo 30-quinquies, procede alla verifica della
regolarita', della completezza e dell'idoneita' della
documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonche'
acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in
via telematica, la verifica dell'osservanza delle
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla fattispecie e la congruita' del numero delle richieste
presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di
lavoro, in relazione alla sua capacita' economica e alle
esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni
retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa
vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di
categoria applicabili. La disposizione relativa alla
verifica della congruita' in rapporto alla capacita'
economica del datore di lavoro non si applica al datore di
lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano
l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore
straniero addetto alla sua assistenza.
9. Nei casi di irregolarita' sanabile o di
incompletezza della documentazione, lo Sportello unico
invita il datore di lavoro a procedere alla
regolarizzazione ed all'integrazione della documentazione.
In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22,
comma 5, e 24, comma 2, del testo unico, per la concessione
del nullaosta al lavoro subordinato e per il rilascio
dell'autorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla
data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione."
Il testo dell'articolo 1344 del Codice civile cosi'
recita:
"Art. 1344. Contratto in frode alla legge.
Si reputa altresi' illecita la causa quando il
contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione
di una norma imperativa."
Il testo degli articoli 5 e 13 del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 cosi' recita:
"Art. 5. Permesso di soggiorno.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4,
che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno rilasciati, e in corso di validita', a norma del
presente testo unico o che siano in possesso di permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,
secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita'
previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione puo' provvedere speciali
modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della
disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi
umanitari.
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato
per motivi di lavoro e' quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non puo' comunque
essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b);
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di
un corso per studio o per formazione debitamente
certificata; il permesso e' tuttavia rinnovabile
annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d);
e) superiore alle necessita' specificatamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata
del relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella
prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo'
superare:
a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, la durata di due anni
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in
Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro
stagionale puo' essere rilasciato, qualora si tratti di
impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualita', per la durata temporale
annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni
precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di
ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso e' revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le
disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il
permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad
un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare
italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di
lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il
visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
dell'articolo 26, ne da' comunicazione anche in via
telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonche'
all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal
comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione e'
data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per
ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
non puo' essere superiore a due anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora,
almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed e'
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente
testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non
superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato
rilasciato, esso e' revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di
revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche
conto della natura e della effettivita' dei vincoli
familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami
familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche',
per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale,
anche della durata del suo soggiorno nel medesimo
territorio nazionale.
5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero
per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno
dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi
per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e
la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione
del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto
anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli
articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui
all'articolo 12, commi 1 e 3.
5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
quando si accerti la violazione del divieto di cui
all'articolo 29, comma 1-ter.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano. Il permesso di
soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal questore
secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dall'autorita' di uno Stato
appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
questore con le modalita' e nei termini di cui al comma 2.
Agli stessi e' rilasciata idonea ricevuta della
dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma euro 103
a euro 309. Qualora la dichiarazione non venga resa entro
60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato puo'
essere disposta l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di
cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di
mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione
del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13
giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme
per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno
rilasciati in conformita' ai predetti modelli recano
inoltre i dati personali previsti, per la carta di
identita' e gli altri documenti elettronici, dall'articolo
36 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di
ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un
contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero
contraffa' o altera documenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un
permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di
una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali
documenti contraffatti o alterati, e' punito con la
reclusione da uno a sei anni. Se la falsita' concerne un
atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di
falso la reclusione e' da tre a dieci anni. La pena e'
aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o
convertito entro venti giorni dalla data in cui e' stata
presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di
permesso da rilasciare in applicazione del presente testo
unico.
9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del
permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il
termine di venti giorni di cui al precedente comma, il
lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel
territorio dello Stato e svolgere temporaneamente
l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche
al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei
motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di
soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui sopra puo'
svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal
lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto
di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia
stata presentata prima della scadenza del permesso, ai
sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999,
n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello
stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la
ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della
richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso."
"Art. 13. Espulsione amministrativa.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello
Stato, il Ministro dell'interno puo' disporre l'espulsione
dello straniero anche non residente nel territorio dello
Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del
Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto, caso per
caso, quando lo straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
dell'articolo 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in
assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma
1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel
termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da
forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e'
stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da
piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il
rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul
territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma
3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituto dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre
1982, n. 646.
2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai
sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello
straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della
effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della
durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche'
dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
il suo Paese d'origine.
2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita
coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia'
adottato, nei confronti dello straniero identificato in
uscita dal territorio nazionale durante i controlli di
polizia alle frontiere esterne.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si
trova in stato di custodia cautelare in carcere, il
questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all'accertamento della responsabilita' di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.
In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino
a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione
delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al
comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
l'autorita' giudiziaria non provveda entro sette giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo'
adottare la misura del trattenimento presso un centro di
identificazione ed espulsione, ai sensi dell'articolo 14.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida,
salvo che applichi la misura della custodia cautelare in
carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le
quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma
3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
ragione la misura della custodia cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione
della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e'
immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E'
sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
del termine di prescrizione del reato piu' grave per il
quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo
straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini
di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e'
ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di
procedura penale.
3-sexies.
4. L'espulsione e' eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del
presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma
4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno e' stata
respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero
non abbia osservato il termine concesso per la partenza
volontaria, di cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle
misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma
1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle
altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello
straniero come sanzione penale o come conseguenza di una
sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.
4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma
4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti
circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il
pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria
esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro documento
equipollente, in corso di validita';
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare
la disponibilita' di un alloggio ove possa essere
agevolmente rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato
falsamente le proprie generalita';
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti
emessi dalla competente autorita', in applicazione dei
commi 5 e 13, nonche' dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al comma
5.2.
5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento
d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per
l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma
4, puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione
dell'espulsione, la concessione di un periodo per la
partenza volontaria, anche attraverso programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo
14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo
stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a
lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un
termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo'
essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo,
commisurato alle circostanze specifiche del caso
individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio
nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola
ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche'
l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed
assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura,
acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,
avvisa l'autorita' giudiziaria competente per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai
fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le
disposizioni del presente comma non si applicano, comunque,
allo straniero destinatario di un provvedimento di
respingimento, di cui all'articolo 10.
5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura
provvede a dare adeguata informazione allo straniero della
facolta' di richiedere un termine per la partenza
volontaria, mediante schede informative plurilingue. In
caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione e'
eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza
volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare
la disponibilita' di risorse economiche sufficienti
derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al
termine concesso, compreso tra una e tre mensilita'
dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi',
una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita', da restituire al momento della partenza; b)
obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato,
dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di
presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un
ufficio della forza pubblica territorialmente competente.
Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha
facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il
provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al
giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la
convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza
dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure e'
punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale
ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non e'
richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da
parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Il questore esegue
l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante
le modalita' previste all'articolo 14.
5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore
comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente
competente il provvedimento con il quale e' disposto
l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del
provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida.
L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo e sentito
l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso e'
trattenuto in uno dei centri di identificazione ed
espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il
procedimento possa essere definito nel luogo in cui e'
stato adottato il provvedimento di allontanamento anche
prima del trasferimento in uno dei centri disponibili.
Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di
accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la
convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il
termine per la decisione, il provvedimento del questore
perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida e'
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il
giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal
momento della comunicazione del provvedimento alla
cancelleria.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del
procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono
al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili,
il supporto occorrente e la disponibilita' di un locale
idoneo.
6.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui
al comma 1 dell'articolo 14, nonche' ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono
comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere
presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate
dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150.
9.
10.
11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la
tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo
straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza,
ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di
provenienza.
13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di
espulsione non puo' rientrare nel territorio dello Stato
senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e'
nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del
presente comma non si applica nei confronti dello straniero
gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a)
e b), per il quale e' stato autorizzato il
ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia'
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica
la pena della reclusione da uno a cinque anni.
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori
dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo
non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la
cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le
circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di
espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c),
del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155, puo' essere previsto un termine superiore a cinque
anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte
le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i
provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto
previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine
assegnato e puo' essere revocato, su istanza
dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di
avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di
cui al comma 5.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
allo straniero che dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di
cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente
articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e
in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998."
Il testo dell'articolo 3 del decreto - legge 27 luglio
2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del
terrorismo internazionale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 luglio 2005, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, cosi'
recita:
"Art. 3. Nuove norme in materia di espulsioni degli
stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo.
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e
13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il
Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto puo'
disporre l'espulsione dello straniero appartenente ad una
delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22
maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati
motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio
dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare
organizzazioni o attivita' terroristiche, anche
internazionali.
2. Nei casi di cui al comma 1, il decreto di espulsione
e' immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame
o impugnativa da parte dell'interessato. L'esecuzione del
provvedimento e' disposta dal questore ed e' sottoposta
alla convalida da parte del tribunale in composizione
monocratica secondo le disposizioni di cui all'articolo 13,
comma 5-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998.
2-bis. Se il destinatario del provvedimento e'
sottoposto a procedimento penale, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter,
3-quater e 3-quinquies del decreto legislativo n. 286 del
1998.
3. Il prefetto puo' altresi' omettere, sospendere o
revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo
13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998,
informando preventivamente il Ministro dell'interno, quando
sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di
soggiorno di cui all'articolo 2 del presente decreto,
ovvero quando sia necessario per l'acquisizione di notizie
concernenti la prevenzione di attivita' terroristiche,
ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attivita'
informative dirette alla individuazione o alla cattura dei
responsabili dei delitti commessi con finalita' di
terrorismo.
4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 e'
ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per
territorio. Il ricorso giurisdizionale in nessun caso puo'
sospendere l'esecuzione del provvedimento.
4-bis.
5.
6.
7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del
1998, il comma 3-sexies e' abrogato."
La legge 31 luglio 2005, n. 155 (Conversione in legge,
con modificazioni, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, recante
misure urgenti per il contrasto del terrorismo
internazionale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1°
agosto 2005, n. 177)
Il testo degli articoli 380 e 381 Codice di procedura
penale cosi' recita:
"Art. 380. Arresto obbligatorio in flagranza.
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di
un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale
la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel
massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti
nel titolo I del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto
dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile
previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di
pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi
primo e secondo, anche se relativo al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies
del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto
dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo
comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto
dall'articolo 609-octies del codice penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto
1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti
previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima
ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in
questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui
all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis
del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del
codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629
del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che
ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo
articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle
associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1
della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della
legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma
3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione
e organizzazione della associazione di tipo mafioso
prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se
l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'."
"Art. 381. Arresto facoltativo in flagranza.
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza
di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione
superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto
colposo per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in
flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui
previsto dall'articolo 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice
penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista
dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e
di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e
444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530
del codice penale;
f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del
codice penale;
f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo
614, primo e secondo comma, del codice penale;
g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635
comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646
del codice penale;
l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale
pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma,
e 600-quater del codice penale, anche se relative al
materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del
medesimo codice;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non
riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della
legge 18 aprile 1975, n. 110;
m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di
identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del
codice penale;
m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico
ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o
di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire
l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali,
previste dall'articolo 495-ter del codice penale.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela
viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si
procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura e'
giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla
pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non e' consentito l'arresto della persona
richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
delle informazioni o il rifiuto di fornirle."
Il testo dell'articolo 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa. (Testo A), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
cosi' recita:
"Art. 76. (L) Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.".



 
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