Gazzetta n. 173 del 26 luglio 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. 111
Attuazione della direttiva 2009/20/CE recante norme sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 201, recante adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilita' in materia di crediti marittimi, nonche' delega al Governo per la sua attuazione;
Vista la direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa all'obbligo di assicurazione degli armatori per i crediti marittimi;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 18;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante norme di attuazione della direttiva 2009/16/CE concernente le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto introduce norme relative alla assicurazione obbligatoria della responsabilita' armatoriale per i crediti marittimi di cui all'articolo 4.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1942, n. 93, Edizione Speciale.
La Legge 23 dicembre 2009, n. 201 (Adesione della
Repubblica italiana al Protocollo di modifica della
Convenzione del 1976 sulla limitazione della
responsabilita' in materia di crediti marittimi, adottato a
Londra il 2 maggio 1996, nonche' delega al Governo per la
sua attuazione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
gennaio 2010, n. 9.
La direttiva 2009/20/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 28
maggio 2009, n. L 131.
Il testo dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 2011,
n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - Legge comunitaria 2010), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita:
"Art. 18. Delega al Governo per l'attuazione delle
direttive 2009/20/CE e 2010/36/UE, in materia di crediti
marittimi e di sicurezza delle navi, e 2010/35/UE, in
materia di attrezzature a pressione trasportabili
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e
dell'economia e delle finanze, uno o piu' decreti
legislativi per l'attuazione delle direttive 2009/20/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009,
sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi,
e 2010/36/UE della Commissione, del 1° giugno 2010, che
modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di
sicurezza per le navi da passeggeri, e, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello
sviluppo economico, un decreto legislativo per l'attuazione
della direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a
pressione trasportabili e che abroga le direttive del
Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e
1999/36/CE.".
Il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53 (Attuazione
della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali
per la sicurezza delle navi, la prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a
bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che
navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati
membri) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile
2011, n. 96.


 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) Convenzione del 1996: il testo consolidato della Convenzione del 1976 relativa alla limitazione della responsabilita' per i crediti marittimi, adottata dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), come modificata dal Protocollo del 1996;
b) armatore: la persona che figura quale proprietario della nave nel registro in cui la nave e' iscritta o qualsiasi altro soggetto, persona fisica o giuridica, quale il conduttore a scafo nudo, che sia responsabile dell'esercizio di una nave adibita alla navigazione marittima;
c) assicurazione: il contratto di assicurazione, con o senza franchigie avente per oggetto la copertura della responsabilita' dell'armatore in relazione ai crediti di cui all'articolo 4.
 
Art. 3

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle navi di bandiera italiana e alle navi di bandiera estera, di stazza lorda pari o superiore alle 300 tonnellate che entrano nei porti o transitano nelle acque territoriali italiane.
2. Il presente decreto non si applica alle navi militari e navi da guerra ed alle altre navi di proprieta' dello Stato o delle quali lo Stato ha l'esercizio, impiegate, nel momento in cui il credito e' sorto, per servizi governativi non commerciali.
 
Art. 4

Crediti ai quali si riferisce
l'assicurazione della responsabilita'

1. I crediti ai quali si riferisce l'assicurazione della responsabilita' armatoriale sono i seguenti:
a) crediti relativi a morte, lesioni personali, perdita o danni a beni, ivi inclusi danni ad opere portuali, bacini e canali navigabili ed agli ausili alla navigazione, che si verifichino a bordo o in connessione diretta con l'esercizio della nave o con le operazioni di salvataggio ed i conseguenti danni che ne derivino;
b) crediti relativi a danni derivanti da ritardi nel trasporto marittimo di carico, passeggeri o del loro bagaglio;
c) crediti relativi ad altri danni derivanti dalla violazione di diritti diversi dai diritti contrattuali, che si verifichino in connessione diretta con l'esercizio della nave o con le operazioni di salvataggio;
d) crediti relativi al recupero, rimozione, demolizione o volti a rendere inoffensiva una nave che sia affondata, naufragata, incagliata o abbandonata, compresa ogni cosa che sia o sia stata a bordo di tale nave;
e) crediti relativi alla rimozione, distruzione o volti a rendere inoffensivo il carico di una nave;
f) crediti fatti valere da una persona diversa da quella responsabile, relativamente a provvedimenti presi al fine di prevenire o ridurre le conseguenze dannose degli eventi di cui alle lettere da a) ad e) e gli ulteriori danni causati da tali provvedimenti.
 
Art. 5

Crediti non compresi
nell'assicurazione della responsabilita'

1. I crediti non compresi nell'assicurazione della responsabilita' sono i seguenti:
a) crediti relativi alle operazioni di salvataggio, ivi compresi i crediti per compenso speciali di cui all'articolo 14 della Convenzione sul salvataggio del 1989, se applicabili, o ai contributi per avaria comune;
b) crediti relativi a danni per inquinamento da idrocarburi di cui alla Convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, del 29 novembre 1969, come modificata dal Protocollo del 1992;
c) crediti soggetti a qualsiasi Convenzione internazionale o legislazione nazionale che regoli o proibisca la limitazione della responsabilita' per danni nucleari;
d) crediti nei confronti del proprietario di una nave a propulsione nucleare per danni nucleari;
e) crediti da parte dei preposti dell'armatore o del soccorritore i cui compiti siano connessi alla nave o alle operazioni di salvataggio, ivi inclusi i crediti dei loro eredi, successori legittimi, o altre persone aventi diritto a presentare tali rivendicazioni.



Note all'art. 5:
La legge 12 aprile 1995, n. 129 (Ratifica ed esecuzione
della convenzione 1989 sul salvataggio, atto finale della
conferenza internazionale sul salvataggio, con allegati,
fatta a Londra il 28 aprile 1989) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1995, n. 98, S.O..
La legge 27 maggio 1999, n. 177 (Adesione della
Repubblica italiana ai Protocolli emendativi delle
Convenzioni del 1969 e del 1971 concernenti,
rispettivamente, la responsabilita' civile per i danni
derivati dall'inquinamento da idrocarburi, con allegato, e
l'istituzione di un fondo internazionale per l'indennizzo
dei medesimi danni, adottati a Londra il 27 novembre 1992,
e loro esecuzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 giugno 1999, n. 141.



 
Art. 6

Assicurazione della responsabilita' per i crediti marittimi

1. Le navi, sia di bandiera italiana che estera, rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere provviste di copertura assicurativa della responsabilita' in reazione ai crediti marittimi di cui all'articolo 4.
2. L'esistenza della copertura assicurativa e' comprovata da uno o piu' certificati rilasciati dal soggetto erogatore della garanzia e presenti a bordo della nave.
3. L'importo globale dell'assicurazione per la nave oggetto della copertura, per evento, e' pari alla somma dei limiti di cui agli articoli 7 e 8.
 
Art. 7

Limiti generali

1. I limiti della responsabilita' armatoriale in relazione a crediti diversi da quelli elencati nell'articolo 8, derivanti dallo stesso evento, sono calcolati come segue:
a) per la responsabilita' relativa a morte o lesioni personali:
1) nave di tonnellaggio non superiore alle 2.000 tonnellate: 2.000.000 diritti speciali di prelievo;
2) nave di tonnellaggio superiore alle 2.000 tonnellate: 2.000.000 diritti speciali di prelievo a cui sono sommate 800 diritti speciali di prelievo per ogni tonnellata dalle 2.001 alle 30.000 tonnellate; 600 diritti speciali di prelievo per ogni tonnellata dalle 30.001 alle 70.000 tonnellate, 400 diritti speciali di prelievo per ogni tonnellata superiore alle 70.000 tonnellate;
b) per la responsabilita' in relazione ad ogni altro credito:
1) nave di tonnellaggio non superiore alle 2.000 tonnellate: 1.000.000 diritti speciali di prelievo;
2) una nave di tonnellaggio superiore alle 2.000 tonnellate: 1.000.000 diritti speciali di prelievo a cui sono sommate 400 diritti speciali di prelievo per ogni tonnellata dalle 2.001 alle 30.000 tonnellate; 300 diritti speciali di prelievo per ogni tonnellata dalle 30.001 alle 70.000 tonnellate, e 200 diritti speciali di prelievo per ogni tonnellata superiore alle 70.000 tonnellate.
2. Qualora l'ammontare calcolato in conformita' al comma 1, lettera a), sia insufficiente a saldare interamente i crediti ivi previsti, l'ammontare calcolato in conformita' al comma 1, lettera b), sara' disponibile per il pagamento della rimanenza non saldata delle rivendicazioni di cui al comma 1, lettera a), e tale rimanenza non saldata concorrera' ai crediti di cui al comma 1, lettera b).
3. Ai fini del presente decreto, il tonnellaggio della nave consiste nella stazza lorda calcolata conformemente alle norme relative alla stazzatura contenute nell'allegato 1 della convenzione internazionale di Londra del 23 giugno 1969 sulla stazzatura delle navi.



Note all'art. 7:
La legge 22 ottobre 1973, n. 958 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione internazionale per la
stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23
giugno 1969) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
gennaio 1974, n. 26, S.O.



 
Art. 8

Limite della responsabilita' per i crediti dei passeggeri

1. Per la responsabilita' relativa a crediti derivanti da un singolo evento e sorti in relazione alla morte o a lesioni personali di passeggeri di una nave, il limite della responsabilita' del proprietario della nave e' pari ad un ammontare di 175.000 diritti speciali di prelievo moltiplicato per il numero di passeggeri che la nave e' autorizzata a trasportare in base al certificato della nave.
2. Ai fini del presente articolo per crediti relativi alla morte o a lesioni personali arrecate ai passeggeri di una nave si intende ogni credito presentato da qualsiasi persona, o da parte di qualsiasi persona, trasportata da tale nave in base ad un contratto di trasporto di passeggero ovvero chi, con il consenso del vettore, accompagna un veicolo o animali vivi che sono coperti da un contratto per il trasporto di merci.
 
Art. 9

Diritto speciale di prelievo

1. Il diritto speciale di prelievo di cui agli articoli 7 e 8 e' l'unita' di conto del Fondo monetario internazionale come attestata dal Ministero dell'economia e delle finanze alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
 
Art. 10

Certificati di assicurazione

1. I certificati di assicurazione devono contenere le informazioni seguenti:
a) denominazione della nave, numero IMO e porto di immatricolazione;
b) nome e luogo della sede principale dell'armatore;
c) tipo e durata dell'assicurazione;
d) denominazione e sede principale del soggetto che fornisce l'assicurazione e luogo nel quale e' stato sottoscritto il contratto di assicurazione.
2. I certificati di assicurazione devono essere redatti o in lingua inglese, o in francese o in spagnolo e, qualora redatti in lingua diversa, devono contenere una traduzione certificata in una delle predette lingue.
3. La trasmissione dei certificati alle autorita' marittime competenti per l'espletamento dei controlli dello Stato di approdo, da parte delle navi che entrano nei porti o transitano nelle acque territoriali italiane, dovra' avvenire in formato cartaceo o elettronico con le modalita' previste dal decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53.



Note all'art. 10:
Per i riferimenti al decreto legislativo 24 marzo 2011,
n. 53, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 11

Sanzioni

1. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente decreto si assumono le misure di fermo e di espulsione, secondo la disciplina prevista dalle procedure di controllo del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 29 del citato decreto.



Note all'art. 11:
Il testo dell'articolo 29 del citato decreto
legislativo n. 53 del 2011, cosi' recita:
«Art. 29 (Sanzioni) - 1. L'armatore, l'agente o il
comandante della nave, che viola gli obblighi previsti
dall'articolo 13, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da duecentocinquanta euro a
millecinquecento euro.
2. Il pilota che viola l'obbligo di cui all'articolo 14
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquecento euro a tremila euro.».



 
Art. 12

Disposizioni di coordinamento

1. Al primo comma dell'articolo 275 del codice della navigazione, dopo le parole: «l'armatore» sono inserite le seguenti: «di una nave di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate».
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia assicurativa previste dalle seguenti disposizioni:
a) Convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, CLC '92, firmata a Londra il 27 novembre 1992, di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 177;
b) Convenzione sulla responsabilita' civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, Bunker '01, firmata a Londra il 23 marzo 2001, di cui alla legge 1° febbraio 2010, n. 19;
c) regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilita' dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente.
3. Non sono applicabili alla assicurazione della responsabilita' di cui al presente decreto, le disposizioni previste dai seguenti articoli 514, 527 e 538 del codice della navigazione.



Note all'art. 12:
Il testo dell'articolo 275 del Codice della
navigazione, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 275 (Limitazione del debito dell'armatore). - Per
le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di
un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti
compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle
derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore di una
nave di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate puo'
limitare il debito complessivo ad una somma pari al valore
della nave e all'ammontare del nolo e di ogni altro
provento del viaggio.
Sulla somma alla quale e' limitato il debito
dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla
limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di
prelazione e ad esclusione di ogni altro creditore.».
Per i riferimenti alla legge 27 maggio 1999, n. 177, si
veda nelle note all'articolo 5.
La legge 1° febbraio 2010, n. 19 (Adesione della
Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilita'
civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile
delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001,
nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2010, n.
43, S.O..
Il Regolamento (CE) n. 392/2009 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L 131.
Il testo degli articolo 514, 527 e 538 del Codice della
navigazione cosi' recita:
«Art. 514 (Rischio putativo). - Se il rischio non e'
mai esistito o ha cessato di esistere ovvero se il sinistro
e' avvenuto prima della conclusione del contratto,
l'assicurazione e' nulla quando la notizia dell'inesistenza
o della cessazione del rischio ovvero dell'avvenimento del
sinistro e' pervenuta, prima della conclusione del
contratto, nel luogo della stipulazione o in quello dal
quale l'assicurato diede l'ordine di assicurazione.
Si presume, fino a prova contraria, che la notizia sia
tempestivamente pervenuta nei luoghi suddetti.
L'assicuratore, che non sia a conoscenza
dell'inesistenza o della cessazione del rischio ovvero
dell'avvenimento del sinistro, ha diritto al rimborso delle
spese; ha diritto invece all'intero premio convenuto se
dimostra una tale conoscenza da parte dell'assicurato.».
«Art. 527 (Ricorso di terzi danneggiati da urto). -
L'assicuratore risponde, nei limiti del contratto, delle
somme dovute dall'armatore per ricorso di terzi danneggiati
da urto della nave con altra nave o con aeromobile ovvero
contro opere di porti e di vie navigabili o contro corpi
galleggianti o fissi.
Negli stessi limiti sono a carico dell'assicuratore le
spese sostenute dall'assicurato per resistere, con il
consenso dell'assicuratore medesimo, alle pretese del
terzo.
Quando la nave e' totalmente perduta o il suo valore,
al momento in cui e' richiesta la limitazione del debito
dell'armatore, e' inferiore al minimo previsto
nell'articolo 276, l'assicuratore della nave risponde sino
a concorrenza di tale minimo, anche se l'ammontare
complessivo del minimo stesso e dell'indennita', spettante
all'assicurato per danni materiali sofferti dalla nave,
supera il valore assicurabile di quest'ultima.».
«Art. 538 (Indennita' per ricorso di terzi danneggiati
da urto). - Nel calcolo dell'indennita' dovuta
dall'assicuratore per ricorso di terzi, danneggiati da
urto, contro l'armatore, si assume come valore assicurabile
il valore della nave determinato a sensi dell'articolo 515,
o, se si tratta di assicurazione del nolo da guadagnare, il
nolo del viaggio per il suo ammontare lordo.».



 
Art. 13

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare:
Dato a Roma, addi' 28 giugno 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Passera, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri

Severino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Severino
 
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