Gazzetta n. 173 del 26 luglio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 20 luglio 2012 |
Modalita' di individuazione del maggior gettito da riservare all'Erario, ai sensi dell'art. 2, comma 36 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'art. 48, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. |
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IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 36, primo periodo, del citato decreto legge n. 138 del 2011, il quale dispone che le maggiori entrate derivanti dallo stesso decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalita' della situazione economica internazionale; Visto lo stesso art. 2, comma 36, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, in forza del quale con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione; Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici»; Visto, in particolare, l'art. 48, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, il quale dispone che le maggiori entrate erariali derivanti dallo stesso decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalita' della situazione economica internazionale; Visto lo stesso art. 48, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, il quale dispone che con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione; Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo "Statuto speciale per la Valle d'Aosta", nonche' gli articoli da 2 a 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690, concernente la "Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta", nella quale sono indicate le quote delle entrate tributarie spettanti alla regione; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante la "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige" ed, in particolare, gli articoli da 69 a 75-bis nei quali sono indicate le quote dei tributi erariali spettanti alla regione ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente le "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale"; Visti la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo "Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia", ed, in particolare, l'art. 49 nel quale sono indicate le quote delle entrate tributarie spettanti alla regione, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, concernente le "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale"; Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo "Statuto speciale per la Sardegna" ed, in particolare, l'art. 8 nel quale sono indicate le quote delle entrate tributarie spettanti alla regione, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, concernente le "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna"; Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, di conversione del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante "Approvazione dello Statuto della Regione siciliana", nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, concernente le "Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria", ed, in particolare, l'art. 2 che stabilisce le quote delle entrate tributarie spettanti alla regione; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2008 - supplemento ordinario n. 252, recante "Disposizioni in materia di finanza regionale del Friuli-Venezia Giulia"; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 2011, recante disposizioni in tema di "Attuazione dell'art. 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol ed alle province autonome di Trento e di Bolzano"; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante disposizioni relative alla modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2001, avente ad oggetto l'approvazione del nuovo modello «F23» per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate; Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e le relative disposizioni di attuazione, che disciplinano il versamento unitario delle imposte, tasse, contributi e premi, con eventuale compensazione dei crediti; Visto il regolamento approvato con decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della struttura di gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' la determinazione delle modalita' per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti, alla quale e' affidato il compito di ripartire in favore degli enti destinatari le somme riscosse attraverso il sistema del versamento unificato; Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 1998, recante norme per la determinazione delle modalita' tecniche di ripartizione fra gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di essi spettanti; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 ottobre 2007 prot. 2007/160612, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7 novembre 2007, avente ad oggetto l'approvazione dei nuovi modelli di versamento «F24» ed «F24 accise» per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 giugno 2010 prot. 2010/64812, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia entrate il 3 giugno 2010, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto l'approvazione della nuova versione del modello «F24 enti pubblici» (F24 EP), che utilizzano gli enti pubblici, alcune amministrazioni statali ed altre pubbliche amministrazioni per il versamento dei tributi erariali; Ritenuta la necessita' di contabilizzare separatamente e far affluire all'Erario gli incrementi di imposta derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ivi compreso il maggior gettito afferente ai territori delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano; Vista la nota n. 13982/2012 del 3 luglio 2012, trasmessa alle regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, nonche' alle province autonome di Trento e Bolzano, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso noti i criteri di contabilizzazione delle riserve erariali previste dall'art. 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 138 del 2011 e dall'art. 48, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
Decreta:
Art. 1
1. Nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate le previsioni degli incrementi di gettito dei tributi per l'anno 2012, distinte per capitolo/articolo di imputazione del bilancio dello Stato, derivanti dal: a) decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; b) decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2. Nella tabella A sono raffrontate, altresi', per ciascuno dei due citati provvedimenti, le previsioni di cui al comma 1 con quelle complessive di competenza dei medesimi capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato, al fine di: a) determinare le incidenze percentuali degli incrementi di gettito derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), rispetto al gettito complessivo previsto per i citati capitoli/articoli; b) individuare gli appositi capitoli/articoli di entrata sui quali devono essere separatamente contabilizzate tali maggiori entrate, riservate all'Erario, secondo le disposizioni del presente decreto. |
| Art. 2
1. In fase di ripartizione del gettito relativo alle entrate erariali riscosse attraverso il sistema del versamento unificato «modello F24», di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed il «modello F24 enti pubblici» (F24 EP), di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 giugno 2010, la struttura di gestione individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, imputa e contabilizza separatamente le somme corrispondenti alle percentuali riportate nell'allegato A agli appositi capitoli ed articoli di entrata del bilancio dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del presente decreto per la definitiva acquisizione all'Erario delle somme medesime, ivi comprese quelle afferenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano. |
| Art. 3
1. In fase di ripartizione del gettito relativo alle entrate erariali riscosse attraverso il «modello F23», di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 novembre 2001, gli agenti della riscossione imputano e contabilizzano separatamente le somme corrispondenti alle percentuali riportate nell'allegato A agli appositi capitoli ed articoli di entrata del bilancio dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del presente decreto per la definitiva acquisizione all'Erario delle somme medesime, ivi comprese quelle afferenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano. |
| Art. 4
1. I soggetti che effettuano direttamente alla tesoreria dello Stato i versamenti delle somme da imputare ai capitoli/articoli del bilancio dello Stato indicati nell'allegato A al presente decreto, sono tenuti a scorporare la parte corrispondente alle percentuali di riserva all'Erario indicate nel medesimo allegato A, che deve essere distintamente versata agli appositi capitoli/articoli di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del presente decreto per la definitiva acquisizione all'Erario delle somme medesime, ivi comprese quelle afferenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano. |
| Art. 5
1. Nel computo delle spettanze da attribuire alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano, effettuato secondo le disposizioni dei singoli statuti speciali, delle norme di attuazione e dei relativi decreti attuativi, sono escluse le somme contabilizzate agli appositi capitoli ed articoli di entrata di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del presente decreto. |
| Art. 6
1. Con riferimento al gettito di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, gia' attribuito direttamente alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome, la Struttura di Gestione procede al recupero a carico delle medesime degli importi corrispondenti alle percentuali di gettito da riservare allo Stato indicate nell'allegato A, a valere sulle spettanze da attribuire successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. Per il gettito riscosso attraverso il «modello F23», di cui all'art. 3, la Struttura di Gestione procede in base ai dati comunicati dagli agenti della riscossione competenti per territorio. |
| Art. 7
1. Con successivo decreto ministeriale sono determinate le incidenze percentuali degli incrementi di gettito dei tributi derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto per gli anni 2013 e 2014 e sono, altresi', individuati gli appositi capitoli ed articoli di entrata sui quali devono essere separatamente contabilizzate tali entrate. 2. Le incidenze percentuali determinate per l'anno 2014 ai sensi del comma 1 sono confermate per ciascuno degli anni 2015 e 2016. |
| Art. 8
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° settembre 2012. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 luglio 2012
Il direttore generale delle finanze Lapecorella Il ragioniere generale dello Stato Canzio |
| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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