Gazzetta n. 174 del 27 luglio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 giugno 2012
Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri».


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2012 concernente l'attivita' di revisione della spesa pubblica (spending review);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2012 che dispone la riduzione del 20% delle dotazioni organiche dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del 10% delle dotazioni organiche non dirigenziali;
Ritenuto opportuno, nelle more della complessiva riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio in coerenza con quanto previsto dal suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2012, procedere in via anticipata alla ridefinizione dell'organizzazione di talune strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in modo da determinare la riduzione di parte della dotazione organica dirigenziale;
Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1
Denominazioni

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, di seguito denominato "D.P.C.M.", sono apportate le modifiche di cui al presente decreto.
 
Art. 2
Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° marzo 2011 concernente le Strutture della Presidenza.

1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la lettera e) e' soppressa.
2. All'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lett. a), dopo la parola "regionali" sono inserite le seguenti parole: ", il turismo e lo sport";
b) alla lettera d), dopo la parola "gioventu'" sono inserite le seguenti parole: "e del servizio civile nazionale";
c) le lettere j) e p) sono soppresse;
3. All'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita';";
b) la lettera j) e' sostituita dalla seguente: "j) Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze.";
c) la lettera k) e' soppressa.
 
Art. 3
Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° marzo 2011 concernente gli Uffici di diretta
collaborazione dei Ministri e dei Sottosegretari.

1. All'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. Nei limiti delle risorse assegnate in relazione a quanto previsto al comma 13, con decreti del Presidente su proposta del Ministro o del Sottosegretario interessato, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto legislativo, puo' essere individuata una composizione degli Uffici di diretta collaborazione diversa da quella prevista dal presente articolo. Detti decreti cessano di avere efficacia con la cessazione dell'incarico di Governo.";
b) il comma 13 e' sostituito dal seguente:
"13. Con decreto del Presidente sono stabiliti i parametri di riferimento per i trattamenti economici del personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione. Anche sulla base dei predetti parametri, con decreto del Segretario generale sono definiti i limiti di spesa per gli Uffici di diretta collaborazione.".
 
Art. 4
Soppressione dell'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 1° marzo 2011 concernente l'Ufficio del Cerimoniale di
Stato.

1. L'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' soppresso.
 
Art. 5
Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° marzo 2011 concernente il Dipartimento per gli affari
regionali.

1. All'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Art. 13 (Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport)";
b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "Dipartimento per gli affari regionali" sono aggiunte le seguenti: ", il turismo e lo sport";
c) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole "in materia di sport" sono aggiunte le seguenti: "e per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo";
d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Il Dipartimento promuove iniziative di sviluppo e valorizzazione del turismo; attua politiche di sostegno per la realizzazione di progetti strategici per la qualita' e lo sviluppo dell'offerta turistica e per il miglioramento dei livelli dei servizi; cura le attivita' di regolazione delle imprese turistiche e di interazione con il sistema delle autonomie locali e le realta' imprenditoriali; provvede alla programmazione e gestione di fondi strutturali e promuove gli investimenti di competenza all'estero e in Italia; cura, per quanto concerne la materia del turismo, le relazioni istituzionali con l'Unione europea, le Organizzazioni internazionali e gli altri Stati; gestisce il Fondo per il prestito e il risparmio turistico e il Fondo nazionale di garanzia; svolge attivita' di vigilanza su Enit - Agenzia nazionale del turismo, ACI e CAI e ogni altra attivita' non di competenza esclusiva delle regioni; assicura il supporto alla Segreteria permanente del Comitato mondiale di etica del turismo, con funzioni di supporto all'attivita' dello stesso Comitato e all'Osservatorio nazionale del turismo per lo svolgimento dei compiti previsti nell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, relativi allo studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse con il turismo.";
e) al comma 4, la parola "cinque" e' sostituita con la parola "sei" e la parola "dodici" e' sostituita dalla parola "sedici".
 
Art. 6
Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° marzo 2011 concernente il Dipartimento della gioventu'.

1. L'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale). - 1. Il Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale e' la struttura di supporto al Presidente per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della gioventu', nonche' in materia di servizio civile nazionale e di obiezione di coscienza.
2. Il Dipartimento, in particolare, provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio e all'istruttoria degli atti concernenti l'esercizio delle funzioni in materia di gioventu', con particolare riguardo all'affermazione dei diritti dei giovani all'espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; alla promozione del diritto dei giovani alla casa, ai saperi e all'innovazione tecnologica, nonche' alla promozione e al sostegno del lavoro e dell'imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno delle attivita' creative e delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i viaggi culturali e di studio; alla promozione e al sostegno dell'accesso dei giovani a progetti, programmi e finanziamenti internazionali e europei alla gestione del Fondo per le politiche giovanili, istituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; alla gestione del Fondo di cui all'art. 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; alla gestione del Fondo di cui all'art. 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247; alla gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127; alla gestione del Fondo di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; alla gestione delle risorse europee per la realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro della normativa vigente e negli ambiti di competenza di cui al presente articolo; alla rappresentanza del Governo negli organismi internazionali e europei istituiti in materia di politiche giovanili.
3. Il Dipartimento svolge le funzioni dell'Ufficio nazionale del servizio civile, in particolare provvede alle funzioni indicate dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. In particolare cura l'organizzazione l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonche' la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento, ed il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale; cura altresi', la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza; svolge i compiti inerenti l'obiezione di coscienza nonche' le eventuali attivita' di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e dagli articoli 2097 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di obiezione di coscienza.
4. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e in non piu' di dieci servizi".
 
Art. 7
Soppressione dell'art. 22 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 1° marzo 2011 concernente il Dipartimento per lo
sviluppo e la competitivita' del turismo.

1. L'art. 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' soppresso.
 
Art. 8
Soppressione dell'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 1° marzo 2011 concernente l'Ufficio nazionale per il
servizio civile.

1. L'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' soppresso.
 
Art. 9
Modifiche all'art. 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° marzo 2011 concernente l'Ufficio di segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano.

1. Il comma 4 dell'art. 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' sostituito dal seguente:
"4. L'Ufficio si articola in non piu' di sei servizi e si avvale altresi' di un ulteriore dirigente di seconda fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca.".
 
Art. 10
Modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° marzo 2011 concernente il Dipartimento per il
coordinamento amministrativo.

1. All'art. 33, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dopo le parole "demandata alla Presidenza" sono aggiunte le seguenti parole: ", anche relativa a iniziative di carattere o interesse nazionale".
 
Art. 11
Modifiche all'art. 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° marzo 2011 concernente l'Ufficio per il controllo
interno.

1. L'art. 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' sostituito dal seguente:
"Articolo 35 (Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita'). - 1. L'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita' e' la struttura di supporto agli organi di indirizzo politico-amministrativo nelle attivita' di pianificazione strategica, di misurazione e valutazione delle performance, di controllo di gestione e di quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011, n. 131, recante "Regolamento di attuazione della previsione dell'art. 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo". L'Ufficio svolge, altresi', i compiti previsti dall'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011, n. 131.
2. L'Ufficio esercita attivita' di coordinamento, di supporto tecnico e metodologico e di monitoraggio nei confronti delle strutture generali della Presidenza, per il perseguimento degli obiettivi indicati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, per l'attuazione delle diverse fasi del ciclo di gestione della perfomance, per lo svolgimento del controllo di gestione e per i processi di valutazione delle prestazioni individuali e organizzative, garantisce la trasparenza dei risultati e la correttezza dei processi di misurazione e di valutazione, promuove sistemi e metodologie finalizzate al miglioramento della performance. L'Ufficio cura, altresi', il coordinamento degli adempimenti relativi alla trasparenza dell'attivita' amministrativa ed all'integrita'. L'Ufficio concorre alle attivita' di referto alla Corte dei Conti sull'azione svolta dall'Amministrazione e coordina le attivita' conseguenti al controllo sulla gestione esercitato dalla Corte stessa.
3. Alla direzione dell'Ufficio e' preposto un collegio che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio, composto da tre membri, scelti dal Presidente con proprio decreto tra i consiglieri della Presidenza, su proposta del Segretario generale. Con il medesimo decreto e' nominato il presidente del collegio, che e' il capo dell'Ufficio. L'Ufficio opera in posizione di autonomia funzionale e riferisce al Segretario generale per quanto attiene al funzionamento delle strutture che compongono il Segretariato generale e ai Ministri e Sottosegretari per le strutture affidate alla responsabilita' dei medesimi.
4. L'Ufficio si articola in non piu' di tre servizi.".
 
Art. 12
Modifiche all'art. 36 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° marzo 2011 concernente l'Ufficio del Segretario
generale.

1. All'art. 36 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. In particolare l'Ufficio: assiste il Segretario generale nella definizione della normativa e degli atti organizzativi inerenti alla Presidenza e nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente nei rapporti con le Autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese quelle di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il sistema delle autonomie e con le altre amministrazioni ed enti; cura le attivita' redazionali del sito intranet e promuove iniziative per il miglioramento della comunicazione interna; cura la gestione della Biblioteca Chigiana; provvede, in collaborazione con gli Uffici interessati, alla gestione del sistema di protocollo informatico integrato della Presidenza e alla riorganizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato generale; cura le attivita' di accettazione e di smistamento della corrispondenza e del centro di fotoriproduzione; assicura i servizi di anticamera nella sede di Palazzo Chigi.";
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Presso l'Ufficio opera altresi', con autonomia funzionale e gestionale, il servizio per i voli di Stato, di Governo e umanitari che riferisce direttamente al Segretario generale. Il servizio e' la struttura di supporto al Presidente per la disciplina, il coordinamento, l'autorizzazione, l'effettuazione e il controllo del trasporto aereo di Stato o comunque di interesse dello Stato, ivi compresi il trasporto aereo per ragioni sanitarie d'urgenza ed umanitarie e per finalita' di sicurezza.";
c) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente comma:
"6-bis. Oltre a quanto previsto dai commi 5 e 6, l'Ufficio si articola in non piu' di cinque servizi e si avvale di un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca, con incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5, nonche' di esperti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo.".
 
Art. 13
Modifiche all'art. 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° marzo 2011 concernente il Dipartimento per le politiche
di gestione e di sviluppo delle risorse umane.

1. All'art. 38, comma 1, secondo periodo, dopo le parole "per il personale della Presidenza" sono inserite le seguenti: "; assicura i servizi di anticamera nelle sedi di Governo eccetto che nella sede di Palazzo Chigi e in quelle in uso al Dipartimento della funzione pubblica".
 
Art. 14
Modifiche all'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° marzo 2011 concernente il Dipartimento per le risorse
strumentali.

1. All'art. 39, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le parole "sei servizi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro servizi".
 
Art. 15
Modifiche all'art. 41 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° marzo 2011 concernente l'Ufficio onorificenze e
araldica.

1. L'art. 41 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' sostituito dal seguente:
"Art. 41 (Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze). - 1. L'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze cura il cerimoniale di Stato nazionale e assiste il Presidente nell'attivita' di rappresentanza ufficiale, provvedendo anche all'organizzazione delle sue visite in Italia ed all'estero. Comunica le opportune disposizioni alle prefetture ai fini del coordinamento delle attivita' di cerimoniale. Cura le rappresentanze e le adesioni governative. Coordina il cerimoniale nazionale delle visite pastorali del Pontefice ed assiste i Presidenti emeriti della Repubblica nell'attivita' di rappresentanza ufficiale.
L'Ufficio altresi' ha il compito di assistere il Segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente in attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178, istitutiva dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana"; inoltre, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, cura gli adempimenti connessi all'autorizzazione a fregiarsi in Italia delle onorificenze cavalleresche pontificie, nonche' alla concessione di emblemi araldici. L'Ufficio provvede, altresi', alla conduzione dell'alloggio del Presidente e gestisce le visite guidate nelle sedi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. L'Ufficio si articola in 4 servizi e si avvale di un dirigente, con incarico di livello dirigenziale generale, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del responsabile dell'Ufficio."
 
Art. 16
Soppressione all'art. 42 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° marzo 2011 concernente l'Ufficio per i voli di Stato,
di Governo e umanitari.

1. L'art. 42 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' soppresso.
 
Art. 17
Disposizioni transitorie e finali

1. Entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto sono adottati, ove necessario, i decreti di organizzazione interna di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'attuale organizzazione delle strutture generali di cui al presente decreto resta comunque ferma sino alla emanazione dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data del presente decreto le competenze gia' esercitate dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo sono svolte dal Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport per il tramite dell'Ufficio per le politiche del turismo.
4. Al comma 3 dell'art. 43 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le parole ", fatta eccezione per l'art. 32, che resta in vigore fino all'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 35 del presente decreto" sono soppresse.
5. Dalla data di registrazione del decreto di organizzazione interna dell'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze cessa l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2012, di disciplina dell'Ufficio del cerimoniale di Stato quale Ufficio di diretta collaborazione del Presidente.
6. Ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - in relazione a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2012, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2012, dal presente decreto e da successivi provvedimenti di riorganizzazione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2012 - sono rideterminate le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 giugno 2012

p. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri
Catricala'

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 347
 
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