Gazzetta n. 176 del 30 luglio 2012 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 maggio 2012, n. 67
Testo del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 126 del 31 maggio 2012), coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2012, n. 118 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 2), recante: «Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero
(COMITES) e del Consiglio Generale degli italiani all'estero
(CGIE).

(( 1. Al fine di conseguire l'obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica destinata a garantire l'operativita' degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, in attesa del generale riordino della normativa che disciplina la composizione e le modalita' di elezione, con riduzione dei relativi costi, le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, prorogata al 31 dicembre 2010 dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, e, successivamente, al 31 dicembre 2012 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98. Tali elezioni devono comunque avere luogo entro la fine dell'anno 2014. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e allo sviluppo della societa' dell'informazione, sono stabilite le modalita' di votazione e scrutinio nei seggi costituiti presso la sede dell'ufficio consolare o, ove possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilita' di personale, anche mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, nel rispetto dei principi di personalita' e segretezza del voto, in modo da garantire che il relativo onere non superi il tetto di spesa indicato al comma 3 del presente articolo, che il sistema di voto con tecnologia informatica sia sicuro da attacchi deliberati o comunque non autorizzati, garantisca il funzionamento del voto da qualunque inefficienza del materiale o del programma tecnologico e consenta all'elettore di poter ottenere conferma del suo voto. Con il medesimo regolamento e' stabilita la disciplina delle operazioni di scrutinio nel rispetto del principio di segretezza del voto, adeguate all'adozione del sistema di votazione mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, nonche' la modalita' di partecipazione al voto con tecnologia informatica mediante la disponibilita' di postazioni di accesso per gli elettori che non dispongono di un personal computer ovvero che si trovano in Paesi in cui la trasmissione cifrata dei dati e' interdetta o impossibile;
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, alla legge 23 ottobre 2003, n. 286:
a) all'articolo 14, comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 16, comma 5, le parole: «, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attivita' dei seggi elettorali» sono soppresse;
c) l'articolo 17 e' abrogato;
d) all'articolo 18, il primo periodo del comma 1 e' soppresso e i commi 2 e 3 sono abrogati;
e) gli articoli 19 e 20 sono abrogati.
1-ter. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza il regolamento puo' essere adottato. ))

2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.
3. All'onere derivante dal presente articolo pari ad Euro 2 milioni per l'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma fondi di riserva e speciali della missione Fondi da parte dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
(( 3-bis. I risparmi di spesa, pari a 3.539.000 euro per l'anno 2012, derivanti dal rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero sono destinati:
a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
b) per un ammontare a 1.339.000 euro per l'anno 2012 al rifinanziamento delle attivita' di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;
c) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2012 al funzionamento dei COMITES. ))




Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003,
n. 286 (Norme relative alla disciplina dei Comitati degli
italiani all'estero) e' il seguente:
«Art. 8 (Durata in carica e decadenza dei componenti).
- 1. I componenti del Comitato restano in carica cinque
anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due
mandati consecutivi.
2. Qualora l'elezione dei componenti di un Comitato
sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la
scadenza del mandato non coincide con quella della
generalita' dei Comitati, la durata in carica di tali
componenti non puo' protrarsi oltre il limite previsto per
la generalita' dei Comitati.
3. Con decreto dell'autorita' consolare, su indicazione
del presidente del Comitato, i membri deceduti,
dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi
candidati non eletti della lista cui appartengono. La
mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato
per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla
carica. E', altresi', motivo di decadenza dalla carica di
membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla
circoscrizione consolare in cui era stato eletto.
4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a
meno della meta', esso e' sciolto dall'autorita' consolare,
che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla
data di scioglimento. L'autorita' consolare propone,
altresi', lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia
cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale,
oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica
della circoscrizione, non e' in grado di garantire un
regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della
proposta dell'autorita' consolare, il Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel
mondo, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone
con decreto lo scioglimento del Comitato.»
- Il testo dell'articolo 10, comma 1 del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e' il seguente:
«Art. 10 (Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli
italiani all'estero). - 1. Le elezioni per il rinnovo dei
Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e
conseguentemente del Consiglio generale degli italiani
all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza
prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n.
286. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre
2010.»
- Il testo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2010, n. 98 e' il seguente:
«Art. 2 (Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli
italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale
degli italiani all'estero (CGIE)). - 1. In attesa del
generale riordino della materia, le elezioni per il rinnovo
dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e,
conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani
all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza
prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n.
286, gia' prorogata al 31 dicembre 2010 dall'articolo 10,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14. Tali elezioni devono comunque avere luogo
entro il 31 dicembre 2012.»
- Il testo dell'articolo 17, comma 2 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Si riporta il testo degli artt. 14, 16 e 18 della
legge 23 ottobre 2003, n. 286, come modificati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'art. 1, comma 1 della presente legge:
«Art. 14 (Sistema elettorale). - 1. I Comitati sono
eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a
liste di candidati concorrenti.
2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e'
effettuata in ragione proporzionale, con le modalita'
previste dagli articoli 21 e 22.»
«Art. 16 (Comitato elettorale circoscrizionale). - 1.
Le liste dei candidati sono presentate ad un apposito
ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari,
presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo
rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le
modalita' prescritti dal regolamento di cui all'articolo
26.
2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste,
e' costituito, sempre presso gli uffici consolari, un
comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo
dell'ufficio o da un suo rappresentante.
3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far parte
i candidati.
4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale
sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito
della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su
designazione dei presentatori delle liste e delle
associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e
secondo le modalita' stabilite nel regolamento di cui
all'articolo 26.
5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il
compito di controllare la validita' delle firme e delle
liste presentate.
6. Le decisioni del comitato elettorale
circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei
componenti; in caso di parita', prevale il voto del
presidente.
«Art. 18 (Espressione del voto). - 1. Ciascun elettore,
nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, puo'
esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo
dei candidati da eleggere. Le preferenze espresse in
eccedenza a tale numero sono nulle.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. L'indicazione di una o piu' preferenze relative alla
stessa lista vale quale votazione della lista anche se non
sia stato espresso il voto di lista.
5. Se il voto e' espresso a favore di piu' di una lista
con l'indicazione di piu' preferenze per candidati
appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto
medesimo e' nullo.».



 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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