Gazzetta n. 177 del 31 luglio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 17 luglio 2012
Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione della tabella A.



IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
di concerto con

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DELL'ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, e l'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri, ed i conseguenti Regolamenti di organizzazione;
Visto l'art.18, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 secondo cui le voci e gli importi dei diritti di segreteria sull'attivita' certificativa per le iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti dalle camere di commercio sono modificati ed aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi e tenuto, altresi', conto dell'art.13, commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33 recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario»;
Visto, in particolare l'art. 3, comma 4-quater che prevede che il contrato di rete e' soggetto ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante e che l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto, in particolare il comma 2 dell'art. 45 che ha modificato il comma 4-quater dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 prevedendo che le modifiche del contrato di rete sono redatte e depositate a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo presso la sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritta l'impresa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2008 recante «Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese.»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 recante «Norme in materia ambientale»;
Visto in particolare l'art. 194 che prevede che le imprese che disciplinano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali;
Visto il decreto 8 marzo 2010, n. 65 concernente «Regolamento recante modalita' semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature»;
Visto il particolare l'art. 3 che prevede che le attivita' di raccolta e trasporto dei RAEE domestici sono effettuate previa iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali;
Visto l'art. 212 dello stesso decreto legislativo n. 152/2005 che prevede la costituzione dell'Albo nazionale gestori ambientali;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 concernente «Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale che effettuano la gestione dei rifiuti»;
Visto in particolare l'art. 21, comma 1, che prevede che le domande di iscrizione, variazione o cancellazione dall'Albo sono assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria fissato nella misura prevista per le denunce del registro delle imprese delle camere di commercio;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.»;
Visto l'art. 73 che prevede la soppressione del ruolo di cui all'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 relativo all'attivita' di intermediazione commerciale e di affari;
Visto l'art. 74 che prevede la soppressione del ruolo di cui all'art. 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204 relativo all'attivita' di agente e rappresentante di commercio;
Visto l'art. 75 che prevede la soppressione del ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478 relativo all'attivita' di mediatore marittimo;
Visto, infine, l'art. 76 che prevede la soppressione del ruolo di cui all'art. 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442 relativo all'attivita' di spedizioniere;
Considerato che il comma 3 dell'art. 73, il comma 3 dell'art. 74, il comma 3 dell'art. 75 e il comma 3 dell'art.76 prevedono l'accertamento dei relativi requisiti da parte della camera di commercio e l'iscrizione nel registro delle imprese se le attivita' sono svolte in forma di impresa e per i soggetti, diversi dalle imprese l'iscrizione nel Repertorio delle notizie amministrative (REA) di cui all'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e all'art.9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
Visto il decreto 26 ottobre 2011 recante «Modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attivita' di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»;
Visto in particolare l'art.5 che stabilisce che l'ufficio del registro delle imprese avvia la verifica di cui all'art.19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, . n. 241 e assegna la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attivita' e rilascia la tessera personale di riconoscimento di cui all'art.26 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, munita di fotografia e conforme al modello allegato C allo stesso decreto;
Visto, infine, l'art.11 che stabilisce che le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data del 12 maggio 2012 devono aggiornare la propria posizione nel registro delle imprese e nel REA entro un anno dalla predetta data;
Visto il decreto 26 ottobre 2011 recante «Modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti le attivita' di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»;
Visto in particolare l'art.5 che stabilisce che l'ufficio del registro delle imprese avvia la verifica di cui all'art. 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e assegna la qualifica di agente o rappresentante di commercio e rilascia la tessera personale di riconoscimento di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 21 agosto 1985, recante attuazione della legge 3 maggio 1985, n.204, munita di fotografia e conforme al modello allegato C allo stesso decreto;
Visto, infine, l'art. 10 che stabilisce che le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data del 12 maggio 2012 devono aggiornare la propria posizione nel registro delle imprese e nel REA entro un anno dalla predetta data;
Visto il decreto 26 ottobre 2011 recante «Modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attivita' di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478, in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»;
Visto in particolare l'art. che stabilisce che l'ufficio del registro delle imprese avvia la verifica di cui all'art.19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e assegna la qualifica di mediatore marittimo e rilascia la tessera personale di riconoscimento di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66 munita di fotografia e conforme al modello allegato C allo stesso decreto;
Visto, infine, l'art. 11 che stabilisce che le imprese attive ed iscritte nella sezione ordinaria del ruolo interprovinciale alla data del 12 maggio 2012 devono aggiornare la propria posizione nel registro delle imprese e nel REA entro un anno dalla predetta data;
Visto il decreto 26 ottobre 2011 recante «Modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attivita' di spedizioniere disciplinata dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli articoli 76 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»;
Visto, in particolare, l'art. 10 che stabilisce che le imprese attive ed iscritte nell'elenco autorizzato alla data del 12 maggio 2012 devono aggiornare la propria posizione nel registro delle imprese e nel REA entro un anno dalla predetta data;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 concernente "Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra" ed in particolare l'art. 7, comma 2, l'art. 8, l'art. 10, l'art. 11, l'art. 12, l'art. 13 e l'art. 14;
Visto, in particolare, l'art. 13 che istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, la cui gestione e' affidata alla camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove e' iscritta la sede legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica;
Visto l'art. 7, comma 2 che stabilisce che gli organismi di valutazione della conformita' devono iscriversi al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate;
Visto l'art. 8 che individua le persone e le imprese che sono tenute ad iscriversi al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate;
Visto l'art. 10, comma 5 che stabilisce che la camera di commercio competente deve rilasciare i certificati provvisori ed inserire nella sezione del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate le informazioni relative alle persone e alle imprese in possesso di certificato provvisorio;
Visti gli articoli 11 e 12 che stabiliscono che le persone interessate dichiarano alla camera di commercio competente di avvalersi di una delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 11 e delle esenzioni di cui al comma 1 dell'art. 12;
Visto l'art. 14, comma 1 che prevede che le persone in possesso di un certificato rilasciato da un altro Stato membro ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento CE n. 842/2006, trasmettono copia del certificato alla camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona e' domiciliata o l'impresa svolge prevalentemente la propria attivita', che provvede ad includerli nel Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate;
Visto l'art. 14, comma 2 che stabilisce che le persone in possesso di un attestato rilasciato da un altro Stato membro ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE n. 842/2006, trasmettono copia dell'attestato alla camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona e' domiciliata o l'impresa svolge prevalentemente la propria attivita', che provvede ad includerli nel Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate;
Visto il comma 5 dell'art. 13 che stabilisce che tutti i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro sopra richiamato versano alle camere di commercio competenti per territorio i diritti di segreteria previsti dall'art. 18, comma 1, lett. d) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 il cui importo e' stabilito ai sensi del comma 3 dello stesso articolo;
Visto, ancora, il comma 6 dello stesso art. 13 che stabilisce che le camere di commercio rilasciano per via telematica alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizione al Registro, nonche' le visure dei certificati e degli attestati validi anche ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43/2012;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 16, concernente l'attribuzione delle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1997 concernente l'approvazione delle misure dei diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e in genere per i servizi adottati o resi dalle camere di commercio e dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visti i decreti dirigenziali interministeriali 18 febbraio 1999, 23 marzo 2000, 15 maggio 2001, 30 ottobre 2001, 10 giugno 2003, 29 novembre 2004, 29 luglio 2005, 10 febbraio 2006, 22 febbraio 2007, 29 agosto 2007, 16 giugno 2008, 2 dicembre 2009 e 17 giugno 2010 che hanno apportato modificazioni ed integrazioni alle tabelle A e B, allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 1997 ed hanno modificato e introdotto ulteriori diritti di segreteria;
Ritenuto necessario introdurre una nuova tipologia di visura relativa al contratto di rete e un apposito diritto di segreteria;
Ritenuto necessario istituire un apposito diritto di segreteria relativo alla consultazione del prospetto contabile XBRL;
Ritenuto necessario integrare le note alle voci 2.1.), 2.2.) e 36) della tabella A);
Ritenuto necessario istituire un apposito diritto di segreteria relativo al rilascio della tessera personale di riconoscimento ai soggetti esercitanti l'attivita' di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, ai soggetti esercitanti le attivita' di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204 e ai soggetti esercitanti l'attivita' di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478;
Ritenuto necessario introdurre una nota relativa alle voci 1.2.), 3.2.) e 4.2.) della tabella A);
Ritenuto necessario introdurre una nota relativa alle voci 1), 4) e 5);
Ritenuto necessario introdurre una nota relativa alla voce 43);
Ritenuto necessario istituire appositi diritti di segreteria relativi all'iscrizione, alla modificazione e alla cancellazione dal Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate;
Ritenuto necessario istituire appositi diritti di segreteria relativi al rilascio di certificati e di visure relativi al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate;
Ritenuto opportuno approvare e ripubblicare integralmente il nuovo testo della tabella A) coordinato con le integrazioni e modifiche apportate;

Decreta:

Art. 1

Sono approvati gli importi dei diritti di segreteria di cui alla allegata tabella A), che forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 17 luglio 2012

Il direttore generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica del
Ministero dello sviluppo economico
Vecchio L'Ispettore generale capo dell'ispettorato
generale di finanza
delle pubbliche amministrazioni del Ministero dell'economia e delle finanze
Bilardo
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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