Gazzetta n. 177 del 31 luglio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 11 giugno 2012 |
Revoca del decreto 30 gennaio 2012 relativo alla liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore della «Spumante societa' cooperativa edilizia a r.l.», in Roma. |
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IL DIRETTORE GENERALE per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto l'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il D.D. n. 35/2012 del 30 gennaio 2012, con il quale la societa' cooperativa Spumante Societa' cooperativa edilizia a r.l. con sede in Roma (codice fiscale 02495730588) e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c., e l'avv. Massimo Femia, nato a Roma il 1° dicembre 1972 ne e' stato Commissario liquidatore; Visto l'art. 125 del T.U. 28 aprile 1938 n. 1165 concernente la vigilanza sulle cooperative edilizie a contributo erariale o comunque pubblico; Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 che attribuisce al Ministero dello sviluppo economico, in via generale, la competenza in materia di vigilanza sulle societa' cooperative e i loro consorzi; Tenuto conto del parere n. 4428 espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 16 ottobre 2007 con il quale si investiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'esercizio dei propri poteri di coordinamento, ad assumere una specifica iniziativa diretta ad individuare un accordo procedimentale fra le due Amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato l'accordo procedimentale in materia di vigilanza sulle cooperative edilizie che fruiscono di contributi pubblici, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, raggiunto tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 2 luglio 2009; Considerato che nell'accordo e' stato convenuto che la vigilanza sulle cooperative edilizie a contributo erariale, o comunque pubblico, viene svolta dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modifiche; Considerato che il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa era stato assunto sulla base delle risultanze di accertamenti d'ufficio effettuati presso il Registro delle imprese dalle quali emergeva lo stato di decozione della societa' cooperativa e sulla base di un Verbale di mancata revisione dell'ente che, non avendo comunicato alla Camera di commercio la variazione della propria sede legale, non aveva reso possibile la revisione; Preso atto che con nota del 15 maggio 2012 il legale rappresentante della cooperativa ha consegnato a questa Amministrazione un documento dal quale si evince che la cooperativa Spumante, destinataria di un contributo erariale da parte del dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, rientra tra gli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modifiche, come convenuto nell'accordo procedimentale in materia di vigilanza sulle cooperative edilizie che fruiscono di contributi pubblici, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, raggiunto tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 2 luglio 2009; Ritenuto opportuno, quindi, procedere, in autotutela, all'adozione del provvedimento di revoca del D.D. n. 35/2012 del 30 gennaio 2012 ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Decreta:
Il D.D. n. 35/2012 del 30 gennaio 2012 con il quale la societa' cooperativa Spumante Societa' cooperativa edilizia a r.1. con sede in Roma (codice fiscale 02495730588) e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c. e l'avv. Massimo Femia. nato a Roma il 1° dicembre 1972, ne e' stato Commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' revocato. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 11 giugno 2012
Il direttore generale: Esposito |
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