Gazzetta n. 178 del 1 agosto 2012 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 18 luglio 2012
Modifiche e integrazioni al regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011 concernente le linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3 e 191, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed al regolamento n. 33 del 10 marzo 2010 concernente l'accesso e l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione di cui ai titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (Provvedimento n. 2992).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982 n. 576 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
Visto l'articolo 42, commi 6 e 7 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici;
Visto l'articolo 41 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita';
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;
Visto il Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 e, in particolare, l'articolo 67 del medesimo Regolamento;
Visto il Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e, in particolare, gli articoli 11, 12, 17, 23, 28 e gli allegati nn. 3 e 4 del medesimo Regolamento;
Considerata la necessita' di modificare l'articolo 67 del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 nonche' gli articoli 11, 12, 17, 23, 28 e gli allegati nn. 3 e 4 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011;


adotta il seguente
provvedimento

Art. 1

Modifiche all'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio
2011

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, sono aggiunti i seguenti commi:
«3. Le imprese, per la valutazione del grado di sicurezza dei propri investimenti, oltre al possibile utilizzo dei rating, adottano strumenti e tecniche per la valutazione autonoma del rischio di credito, inteso come il rischio di perdita derivante da oscillazioni del merito creditizio dei soggetti nei confronti dei quali le medesime sono esposte. Nell'ambito di tale valutazione le imprese tengono altresi' conto dell'affidabilita' dei soggetti incaricati della custodia degli attivi.
4. In relazione alla necessita' di valutare compiutamente il rischio di investimento in presenza di attivi complessi, quali strumenti finanziari derivati, strutturati e OICR, le imprese effettuano un'attenta valutazione degli stessi anche attraverso l'analisi degli attivi sottostanti e dei gestori dei fondi. Una compiuta valutazione del rischio di investimento e' altresi' necessaria in presenza di mercati caratterizzati da un contenuto livello di trasparenza.
5. Le imprese limitano l'investimento ai soli attivi per i quali sia possibile identificare, misurare, monitorare e gestire i relativi rischi.».
 
Art. 2

Modifiche all'articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio
2011

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, dopo la lettera b), e' inserita la seguente lettera c):
«c) concorre a definire le metodologie da impiegare per la valutazione delle attivita' finanziarie, con particolare riguardo agli attivi complessi.».
2. La lettera c) dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e' conseguentemente modificata in lettera d).
 
Art. 3

Modifiche all'articolo 17 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio
2011

1. L'articolo 17 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e' modificato come segue:
a) dopo la classe di attivita' "A1.2b) Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da societa' o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenente all'OCSE, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una societa' di revisione debitamente autorizzata." e' aggiunta la seguente classe di attivita':
«A1.2c) Obbligazioni ed altri titoli di debito emessi ai sensi dell'articolo 157, comma 1, del d.lgs. 163/2006 da societa' di progetto di cui all'articolo 156, da societa' titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, del medesimo decreto, concessionarie di lavori pubblici per la realizzazione e la gestione di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche, nonche' da societa' di cui all'articolo 157, comma 4, del d.lgs. 163/2006, il cui bilancio sia sottoposto a certificazione da parte di una societa' di revisione debitamente autorizzata.
La classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di debito che siano garantiti ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del d.lgs. 163/2006.
Tali attivita' sono ammesse nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire.».
b) all'ultimo capoverso della macroclasse A5) Investimenti alternativi, dopo il periodo "L'esposizione verso un singolo fondo non puo' comunque eccedere l'1% delle riserve tecniche da coprire." e' aggiunto il seguente periodo:
«Tale limite e' elevato al 2% qualora l'investimento sia rappresentato da fondi che investono prevalentemente nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.».
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 23 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio
2011

1. L'articolo 23 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e' modificato come segue:
a) dopo la classe di attivita' "A1.2b) Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da societa' o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenente all'OCSE, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una societa' di revisione debitamente autorizzata." e' aggiunta la seguente classe di attivita':
«A1.2c) Obbligazioni ed altri titoli di debito emessi ai sensi dell'articolo 157, comma 1, del d.lgs. 163/2006 da societa' di progetto di cui all'articolo 156, da societa' titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, del medesimo decreto, concessionarie di lavori pubblici per la realizzazione e la gestione di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche, nonche' da societa' di cui all'articolo 157, comma 4, del d.lgs. 163/2006, il cui bilancio sia sottoposto a certificazione da parte di una societa' di revisione debitamente autorizzata.
La classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di debito che siano garantiti ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del d.lgs. 163/2006.
Tali attivita' sono ammesse nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire.».
b) all'ultimo capoverso della macroclasse A5) Investimenti alternativi, dopo il periodo "L'esposizione verso un singolo fondo non puo' comunque eccedere l'1% delle riserve tecniche da coprire." e' aggiunto il seguente periodo:
«Tale limite e' elevato al 2% qualora l'investimento sia rappresentato da fondi che investono prevalentemente nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.».
 
Art. 5

Modifiche all'articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio
2011

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 sono aggiunti i seguenti commi:
«8. I titoli emessi da entita' di cui sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale sono iscritti nel registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche per un importo pari a zero.
9. I titoli emessi da Stati dell'Unione Europea che abbiano avviato una procedura di ristrutturazione del debito sono iscritti nel registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche per un importo pari al loro presumibile valore di recupero.».
 
Art. 6

Modifiche all'articolo 67 del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo
2010

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 67 del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 sono aggiunti i seguenti commi:
«4. I titoli emessi da entita' di cui sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale sono iscritti nel registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche per un importo pari a zero.
5. I titoli emessi da Stati dell'Unione Europea che abbiano avviato una procedura di ristrutturazione del debito sono iscritti nel registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche per un importo pari al loro presumibile valore di recupero.».
 
Art. 7

Modifica agli allegati n. 2 e 4 al Regolamento ISVAP n. 36 del 31
gennaio 2011

1. Gli allegati 3 e 4 al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 sono sostituiti dagli allegati al presente Provvedimento.
2. Le imprese utilizzano i prospetti allegati al presente provvedimento a partire dalla comunicazione relativa al quarto trimestre 2012.
 
Art. 8
Pubblicazione

1. Il presente Provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorita'.
 
Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 18 luglio 2012

Il Commissario Straordinario: Giannini
 

Allegato 3
Mod. 1-2-3
Parte di provvedimento in formato grafico



Allegato 3
Mod. 4
Parte di provvedimento in formato grafico



Allegato 4
Mod. 1-2-3
Parte di provvedimento in formato grafico



Allegato 4
Mod. 4
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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