Gazzetta n. 179 del 2 agosto 2012 (vai al sommario)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
COMUNICATO
Annuncio di una richiesta di referendum popolare



Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 1° agosto 2012, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 14 cittadini italiani, previo deposito delle attestazioni rilasciate dai Segretari Generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di certificati di iscrizione nelle liste elettorali e delle dichiarazioni sostitutive di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:
«Volete voi l'abrogazione della legge 18 novembre 1981, n. 659, titolata "Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 1;
articolo 2;
articolo 3, secondo comma, che recita: "A titolo di concorso nelle spese per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e' stabilito un contributo di lire quindici miliardi in favore dei partiti politici che abbiano ottenuto almeno un rappresentante.";
articolo 3, terzo comma, che recita: "I contributi per concorso nelle spese elettorali previsti nella presente legge e nell'art. 1, L. 2 maggio 1974, n. 195, sono erogati dal Presidente della Camera dei deputati ai partiti che ne abbiano diritto ed i cui legali rappresentanti ne facciano richiesta, secondo le seguenti proporzioni e modalita': a) il venti per cento della somma stanziata e' ripartita in misura eguale fra tutti i partiti che ne hanno diritto; b) la somma residua e' ripartita fra i partiti in proporzione ai voti ottenuti.";
articolo 3, quarto comma, che recita: "Tutte le somme di cui al comma precedente sono erogate in una unica soluzione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e, per quanto riguarda le integrazioni previste dal primo comma e dall'articolo 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.";
articolo 3, quinto comma, che recita: "Nel termine di cui al precedente comma il presidente del consiglio regionale e' tenuto a comunicare alla Presidenza della Camera dei deputati i voti ottenuti da tutte le liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale, la copia del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale relativo all'accettazione dei contrassegni di lista che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale e copia dei contrassegni medesimi, nonche' l'elenco delle liste che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale.";
articolo 3, sesto comma, che recita: "Hanno altresi' diritto al contributo di cui all'art. 1, L. 2 maggio 1974, n. 195, i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ed abbiano ottenuto almeno un quoziente in una delle due Camere, nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.";
articolo 3, settimo comma, che recita: "La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 3, L. 2 maggio 1974, n. 195, e' ridotta al novanta per cento.";
nonche' della legge 8 agosto 1985, n. 413, titolata "Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente all'articolo 1;
nonche' della legge 10 dicembre 1993, n. 515, titolata "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 9;
articolo 9-bis;
articolo 12, comma 3, primo periodo, limitatamente alle parole "dagli aventi diritto";
articolo 15, comma 13, che recita: "13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo.";
articolo 15, comma 14, limitatamente alle parole "che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali";
articolo 15, comma 16, ultimo periodo, che recita: "Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne da' comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entita'."
articolo 16;
nonche' della legge 23 febbraio 1995, n. 43, titolata "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 5, comma 4, lettera g), limitatamente alle seguenti parole: "comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni;";
articolo 5, comma 4, lettera g), limitatamente alle seguenti parole: "e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659";
articolo 6;
nonche' della legge 2 gennaio 1997, n. 2, titolata "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:
allegato A, sezione "Attivita'", voce "crediti per contributi elettorali", limitatamente alla parola "elettorali";
allegato A, sezione "Conto economico", lettera A) (Proventi gestione caratteristica), numero 2 (Contributi dello Stato), voce "a) per rimborso spese elettorali", limitatamente alla parola "elettorali";
allegato B, numero 2), limitatamente alle seguenti parole: "per le spese elettorali";
nonche' della legge 3 giugno 1999, n. 157, titolata "Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:
il titolo della legge, limitatamente alle seguenti parole: "elettorali e";
articolo 1, intestazione dell'articolo, limitatamente alla parola "elettorali";
articolo 1, comma 1, che recita: "1. E' attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.";
articolo 1, comma 1-bis, che recita: "1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere.";
articolo 1, comma 2, primo periodo, limitatamente alle parole: "spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i rimborsi delle";
articolo 1, comma 2, l'intero secondo periodo, che recita: "Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica.";
articolo 1, comma 2, l'intero terzo periodo, che recita: "Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.";
articolo 1, comma 3, che recita: "3. Il rimborso di cui al comma 1 e' corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.";
articolo 1, comma 5, che recita: "5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 15.925.000.";
articolo 1, comma 5-bis, che recita: "5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo e' suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione e' suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.";
articolo 1, comma 6, primo periodo, che recita: "I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno.";
articolo 1, comma 6, limitatamente alle parole: "In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi e' interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, e' effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.";
articolo 1, comma 8, che recita: "8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalita' di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.";
articolo 2;
articolo 3;
articolo 6-bis, comma 1, primo periodo, limitatamente alle parole: "ai partiti";
articolo 6-bis, comma 1, primo periodo, limitatamente alle parole: "partiti e movimenti politici";
articolo 6-bis, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole: "dei partiti e movimenti politici di cui alla presente legge";
articolo 6-bis, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole: "del partito o movimento politico";
nonche' della legge 29 novembre 2004, n. 298, titolata "Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della L. 3 giugno 1999, n. 157 e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della L. 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive;
nonche' del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, titolato "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente all'articolo 39-bis, comma 4, che recita: "4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nelle elezioni dell'aprile 2006.";
nonche' del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, titolato "Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 56, comma 2, primo periodo, che recita: "Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e' ridotto, fino ad un massimo della meta', in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in piu' rispetto a quello massimo consentito.";
articolo 56, comma 3, che recita: "3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 e' erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma e' ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.";
nonche' della legge 6 luglio 2012, n. 96, titolata "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonche' misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:
il titolo della legge, limitatamente alle seguenti parole: "riduzione dei contributi pubblici in favore dei";
il titolo della legge, limitatamente alla particella "dei" che segue le parole "partiti e";
il titolo della legge, limitatamente al punto che segue le parole "dei rendiconti dei medesimi";
il titolo della legge, limitatamente alle seguenti parole: "Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici";
articolo 1;
articolo 2;
articolo 3, intestazione dell'articolo, limitatamente alle seguenti parole: "e dei contributi per il cofinanziamento dell'attivita' politica";
articolo 3, comma 1, che recita: "1. I partiti e movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi a titolo di cofinanziamento dell'attivita' politica ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.";
articolo 3, comma 2, che recita: "2. La richiesta si intende effettuata alla data: a) di presentazione, ove la stessa sia depositata a mano; b) risultante dagli apparecchi riceventi, ove inviata per via telematica; c) risultante dal timbro postale dell'ufficio postale accettante, ove si tratti di posta raccomandata o altra posta registrata.";
articolo 3, comma 3, che recita: "3. La richiesta e' presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico che ha depositato il contrassegno di lista. La titolarita' delle qualita' personali di cui al periodo precedente e' comprovata mediante atto notorio ricevuto da un notaio, che e' allegato alla richiesta. Alla richiesta e' allegata, altresi', la copia autentica del verbale di deposito del contrassegno di lista rilasciato dall'amministrazione competente. La sottoscrizione della richiesta e' autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. Qualora, nei casi stabiliti dalla legge, siano state presentate liste di candidati che non siano diretta espressione di partiti e movimenti politici, la richiesta e' trasmessa, secondo le modalita' previste nei periodi dal primo al quarto del presente comma, da almeno uno dei delegati della lista autorizzati a ricevere comunicazioni e a presentare ricorsi in nome e per conto della stessa.";
articolo 3, comma 4, che recita: "4. Qualora piu' partiti o movimenti politici abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, la richiesta e' presentata, secondo le modalita' previste dal comma 3, in nome e per conto di ciascuno di essi, dai rispettivi rappresentanti legali o tesorieri. Decadono dal diritto alla propria quota di rimborso di cui all'articolo 4 i singoli partiti e movimenti politici che, avendo congiuntamente ad altri depositato il contrassegno di lista, non ne abbiano fatto specifica richiesta nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.";
articolo 3, comma 5, limitatamente alle parole: "spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i rimborsi delle";
articolo 3, comma 5, limitatamente alle parole: "Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze";
articolo 4;
articolo 5, comma 1, primo periodo, limitatamente alle parole: ", qualora abbiano diritto ai rimborsi per le spese elettorali o ai contributi di cui alla presente legge,";
articolo 5, l'intero comma 2, che recita: "2. I partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che non trasmettano al Presidente del Senato della Repubblica o al Presidente della Camera dei deputati gli atti di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, decadono dal diritto ai rimborsi per le spese elettorali e alla quota di cofinanziamento ad essi eventualmente spettante.";
articolo 7, comma 3, secondo periodo, limitatamente alle parole: "riduzione, nella misura";
articolo 7, comma 3, secondo periodo, limitatamente alla particella "alla", dopo la parola "necessaria";
articolo 7, comma 3, secondo periodo, limitatamente alle parole: ", della quota dei contributi a titolo di cofinanziamento di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge";
articolo 7, comma 3, l'intero ultimo periodo che recita: "Il limite di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge e' rideterminato in funzione dell'operativita' della clausola di salvaguardia di cui al precedente periodo.";
articolo 9, comma 8, che recita: "8. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati sospendono, per i fondi di rispettiva competenza, l'erogazione dei rimborsi e dei contributi spettanti ai partiti e ai movimenti politici che risultino inottemperanti sulla base della comunicazione di cui al comma 6. Qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione applica al partito o al movimento politico la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9.";
articolo 9, comma 9, che recita: "9. Ai partiti e ai movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o la relazione della societa' di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.";
articolo 9, comma 10, che recita: "10. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui al comma 20 del presente articolo nel termine indicato nel medesimo comma 20 ovvero, nei casi previsti dal comma 8, entro il 31 ottobre, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 della presente legge.";
articolo 9, comma 11, primo periodo, limitatamente alle seguenti parole: ", consistente nella decurtazione dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2, nel limite di un terzo dell'importo medesimo";
articolo 9, comma 11, l'intero secondo periodo, che recita: "Ove una o piu' voci del rendiconto non siano rappresentate in conformita' al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo dell'importo complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.";
articolo 9, comma 12, che recita: "12. Ai partiti e ai movimenti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2, nel limite di un terzo dell'importo medesimo.";
articolo 9, comma 13, che recita: "13. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.";
articolo 9, comma 14, che recita: "14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi dell'importo complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.";
articolo 9, comma 16, limitatamente alle parole: "di cui ai commi da 9 a 13";
articolo 9, comma 17, limitatamente alle parole: "che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi per le spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento, di cui all'articolo 2, spettanti per l'anno in corso ai partiti o movimenti politici sanzionati ai sensi del presente articolo";
articolo 9, comma 18, che recita: "18. Qualora le inottemperanze e le irregolarita' di cui ai commi da 9 a 13 del presente articolo siano state commesse da partiti o movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi per le spese elettorali e i contributi per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito o al movimento politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito nell'ultimo anno.";
articolo 9, comma 21, che recita: "21. I partiti e i movimenti politici che hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sono soggetti, fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo.";
articolo 9, comma 22, che recita: "22. E' fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 di investire la propria liquidita' derivante dalla disponibilita' di risorse pubbliche in strumenti finanziari diversi dai titoli emessi da Stati membri dell'Unione europea.";
articolo 9, comma 25, limitatamente alle parole: "di cui ai commi da 1 a 21";
articolo 9, comma 27, che recita: "27. L'articolo 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, nonche' l'articolo 8, commi 11, 12 e 13, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, si applicano esclusivamente con riferimento ai rendiconti relativi agli esercizi anteriori al 2013.";
articolo 9, comma 29, limitatamente al primo periodo, che recita: "I rimborsi e i contributi di cui alla presente legge sono strettamente finalizzati all'attivita' politica, elettorale e ordinaria, dei partiti e dei movimenti politici.";
articolo 10, comma 1, limitatamente alle seguenti parole: "commi 9, 10, 11 e 12, in misura pari o superiore a un terzo dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo a titolo di cofinanziamento di cui alla presente legge,";
articolo 15, intestazione dell'articolo, limitatamente alle parole: "Deleghe al governo e";
articolo 15, comma 1, che recita: "1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, nonche' di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie.";
articolo 16?».
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