Gazzetta n. 180 del 3 agosto 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 26 luglio 2012
Interventi urgenti di protezione civile volti a fronteggiare l'emergenza idrica nel territorio della regione Umbria. (Ordinanza n. 0014).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della Protezione Civile

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile» convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2012 con la quale e' stato dichiarato, fino al 4 settembre 2012, lo stato d'emergenza in ordine alla grave crisi idrica che interessa il territorio della Regione Umbria dal mese di gennaio 2011 ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Visto il Piano degli interventi approvato dalla Giunta della Regione Umbria con deliberazione n. 749 del 25 giugno 2012 contenente l'indicazione degli interventi urgenti e necessari da realizzare per il superamento della grave crisi idrica che interessa il territorio della Regione, nonche' delle risorse a cio' destinate;
Vista la nota della Regione Umbria del 10 luglio 2012;
Considerato che il perdurare della situazione di siccita' causata dalla carenza di precipitazioni compromette la vita sociale ed economica delle zone colpite, determinando una grave situazione di pericolo per la sanita' e l'igiene pubblica;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere gli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, che costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumita';
Acquisita l'intesa della Regione Umbria

Dispone:

Art. 1

1. Il Presidente della Regione Umbria e' nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione alla crisi idrica che interessa il territorio della Regione Umbria, in conformita' al Piano degli interventi di cui al successivo articolo 2, comma 1, oltre che nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5 della presente ordinanza.
2. A tal fine, il commissario delegato puo' avvalersi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, cui affidare specifici settori d'intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite.
3. I soggetti attuatori espletano gli incarichi loro attribuiti a titolo integralmente gratuito.
 
Art. 2

1. Il commissario delegato di cui all'articolo 1, che svolge il suo incarico a titolo gratuito, provvede all'attuazione del Piano degli interventi urgenti e necessari, approvato dalla Giunta della Regione Umbria con deliberazione n. 749 del 25 giugno 2012, contenente l'indicazione delle attivita' volte al superamento della grave crisi idrica che interessa il territorio della regione, nonche' delle risorse a cio' destinate.
2. In particolare, il commissario delegato provvede, secondo le modalita' indicate nel Piano di cui al comma 1, ad
a) avviare le azioni necessarie per il recupero della risorsa idrica attraverso la riduzione delle perdite in rete;
b) avviare gli interventi necessari per assicurare la rapida messa in funzione dei sistemi idropotabili siti nei Comuni di Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Sellano, Spello, Spoleto e Valtopina;
c) agevolare il completamento delle opere relative agli acquedotti del Monte Subasio e di Montedoglio;
d) avviare gli interventi per la mitigazione dell'emergenza idrica, individuati dagli Ambiti Territoriali Integrati (ATI) istituiti con legge della Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23;
e) avviare il programma degli interventi per il mantenimento del livello idrometrico del lago Trasimeno.
3. Al fine di garantire la rapida ed efficiente attuazione del Piano degli interventi di cui al comma 1, il commissario delegato puo' avvalersi di un comitato tecnico appositamente costituito con proprio provvedimento.
4. Per la partecipazione al comitato, ai componenti non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti.
 
Art. 3

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita', il commissario delegato provvede avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui al successivo articolo 4.
2. Il commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti delle opere da realizzare, ricorrendo, ove necessario, a conferenze dei servizi, da indire entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilita' degli stessi progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza e' comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la determinazione e' subordinata, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'assenso del Ministero competente che si pronuncia entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro quindici giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
3. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.
 
Art. 4

1. Per l'attuazione della presente ordinanza, il commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 31, 33, 34, 37, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 206, 209, 220, 221, 222, 224, 227, 230, 233, 238 e 241;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-bis, 23, 24, 25, 49;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16 e 17;
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101;
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 19, 24, 37, 40, 45, 47, 49, 50, 92, 93, 95 e 98;
normativa regionale strettamente connessa agli interventi di cui alla presente ordinanza.
 
Art. 5

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle attivita' volte a fronteggiare l'emergenza di cui alla presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse individuate dal Piano degli interventi necessari ed urgenti di cui all'articolo 2, nella misura di euro 41.210.990,73, cosi' ripartite:
a) euro 4.500.000,00 a carico del capitolo 9720 del bilancio della Regione Umbria;
b) euro 13.200.000,00 a valere sui capitoli 8925, 8926, 8927 del bilancio della Regione Umbria;
c) euro 22.375.000,00 a valere sui bilanci degli Ambiti Territoriali Integrati (ATI) istituiti con legge della Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23;
d) euro 1.135.990,73 a carico dei capitoli 8926 e 5018 del bilancio della Regione Umbria.
2. Il commissario delegato provvede a rendicontare, secondo le modalita' di cui all'articolo 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la totalita' delle entrate e delle spese riguardanti gli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza in atto.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2012

Il Capo del Dipartimento
Gabrielli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone