Gazzetta n. 180 del 3 agosto 2012 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 74 |
Testo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 131 del 7 giugno 2012), coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2012, n. 122 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1 ), recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1 Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. 2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualita' di Commissari delegati. 3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1, considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al 31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e' disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 4. Agli interventi di cui al presente decreto provvedono i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge. 5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalita' di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.
Riferimenti normativi
La delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e' pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 23 maggio 2012; La delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 e' pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 30 maggio 2012; Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Stato di emergenza e potere di ordinanza): "Art. 5. Stato di emergenza e potere di ordinanza. 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, anche su richiesta del presidente della regione o delle regioni territorialmente interessate e comunque acquisita l'intesa delle medesime regioni, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi, disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza, nonche' indicando l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti all'evento successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venire meno dei relativi presupposti. 1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non puo', di regola, superare i novanta giorni. Uno stato di emergenza gia' dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non piu' di sessanta giorni. 2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze e' curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Con le ordinanze, nei limiti delle risorse a tali fini disponibili a legislazione vigente, si dispone in ordine all'organizzazione e all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati o che costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumita', nonche' al ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuita' delle attivita' economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita, e comunque agli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. 2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresi' trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze perche' comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari 3. 4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone l'attivita' e impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attivita', identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attivita' in via prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente. 4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non e' prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il compenso e' commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione. 4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresi' emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi. 4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter puo' essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilita' speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilita' che residuano alla chiusura della contabilita' speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. 4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attivita' di protezione civile riguardanti le attivita' di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonche' sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile. 5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. 5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita' speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalita' di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o piu' soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonche' degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche', per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno. I rendiconti sono altresi' pubblicati nel sito internet del Dipartimento della protezione civile. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalita' telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilita' speciali. Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater. 5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attivita' produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche', per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto e' riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualita' di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo. 5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione puo' elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita. 5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile, come determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo e' reintegrato in tutto o in parte, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilita' interno, tali da garantire la neutralita' in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 e' corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, e' stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalita' di reintegro di cui al secondo periodo all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonche' dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al del terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di gravi difficolta' per il tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi puo' essere concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e' trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto puo' essere comunque adottato. 5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, puo' intervenire anche nei territori per i quali e' stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilita' rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalita' per la concessione delle garanzie, nonche' le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso. 5-septies. Il pagamento degli oneri dei mutui attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamita' naturali e' effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ad una puntuale ricognizione dei predetti mutui ancora in essere e dei relativi piani di ammortamento, nonche' all'individuazione delle relative risorse finanziarie autorizzate per il loro pagamento ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le relative risorse giacenti in tesoreria, sui conti intestati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono integralmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere al pagamento del debito residuo e delle relative quote interessi. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio 6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali e' disciplinata dal codice del processo amministrativo "
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| Art. 2 Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, (( a decorrere dall'anno 2012 )), il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalita' previste dal presente decreto. 2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal presente decreto, nonche' sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento dei soggetti danneggiati, (( nei limiti )) delle risorse allo scopo finalizzate. La proposta di riparto e' basata su criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e la quantita' dei danni subiti e asseverati delle singole Regioni. 3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 2 centesimi al litro, e' disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane. L'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' abrogato. 4. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario per le finalita' di cui al comma 3, attraverso separata contabilizzazione. 5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato: a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei limiti delle finalita' per esse stabilite; (( b) con quota parte delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; c) per un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 con le risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Qualora necessario ai fini del concorso al raggiungimento dell'ammontare di risorse autorizzato di cui al periodo precedente, puo' provvedersi mediante corrispondente riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. In tale ultimo caso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate, nonche' le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilita' interno, tali da garantire la neutralita' in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Lo schema di decreto di cui al precedente periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e' trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto puo' essere comunque adottato )). 6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono intestate apposite contabilita' speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto, (( al netto di quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi 3 e 15-ter, e dall'articolo 13 )). Sulle contabilita' speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, (( e curano la pubblicazione dei rendiconti nei siti internet delle rispettive regioni )).
Riferimenti normativi
Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e' pubblicato sulla gazzetta ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, S.O. Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dalla presente legge: "154. La misura massima dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e' elevata a lire 50 a litro". Il Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 e' pubblicato nella G.U.C.E. 14 novembre 2002, n. L 311. Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 16 della legge 6 luglio 2012, n. 96(Destinazione dei risparmi ad interventi conseguenti ai danni provocati da eventi sismici e calamita' naturali): "1. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 negli anni 2012 e 2013, da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito programma dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, al fine di destinarli alle amministrazioni pubbliche competenti in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamita' naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2009." Si riporta il testo del comma 21, dell'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: "21. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e' alimentato per 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal presente decreto." Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Copertura finanziaria delle leggi): "3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e' allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti."
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| Art. 3 Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale 1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all'articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorita', modalita' e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilita' delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le peculiarita' regionali. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5. In particolare, puo' essere disposta: a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati (( e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche )), distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; (( b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attivita' produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attivita' relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unita' produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attivita' di loro proprieta'. La concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici e' valutata dall'autorita' competente entro il 31 marzo 2013; il principio di certezza e di oggettiva determinabilita' del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo e' conosciuto entro il 31 marzo 2013 )); (( b-bis) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto )); c) la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attivita' sociali, (( socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie )), ricreative, sportive e religiose; d) la concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse storico-artistico; e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorita' per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonche' delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei; f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva; (( f-bis) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici; f-ter) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonche' a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici; f-quater) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti )). 2. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi sismici su costruzioni (( esistenti o in corso di realizzazione )) alla data del 20 maggio 2012 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni. 3. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, e' vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi sono stati realizzati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. 4. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. 5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita' immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nelle more che venga completata la verifica delle agibilita' degli edifici e strutture ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti interessati possono, previa perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato, effettuare il ripristino della agibilita' degli edifici e delle strutture. I contenuti della perizia asseverata includono i dati delle schede AeDES di cui al decreto sopracitato, integrate con documentazione fotografica e valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalita' tra gli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno. 6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della legge della regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge della regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, (( nonche' alle corrispondenti disposizioni delle regioni Lombardia e Veneto )), i soggetti interessati comunicano ai comuni (( delle predette regioni )) l'avvio dei lavori edilizi di ripristino da eseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici, (( fatta eccezione, per i fabbricati rurali, per la modifica della sagoma e per la riduzione della volumetria )), con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purche' le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione non gia' allegata alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo edilizio nonche' per la presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica ovvero per il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture. 7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attivita' produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all'allegato 1 al presente decreto, (( nonche' per le imprese con sede o unita' locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati ai soli fini di cui al presente comma sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o da altra autorita' od organismo tecnico preposti alle verifiche )), il titolare dell'attivita' produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire, (( nei casi di cui al comma 8 )), la certificazione di agibilita' sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. (( 7-bis. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attivita' produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, e' necessaria e sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attivita', l'acquisizione della certificazione dell'agibilita' ordinaria. 8. La certificazione di agibilita' sismica di cui al comma 7 e' acquisita per le attivita' produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato: a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi; b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali; c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso. 8-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attivita' produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilita' sismica puo' essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali )). 9. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovra' essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (( 10. Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8, nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, cosi' come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico, l'adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto. Qualora l'accelerazione spettrale come sopra individuata non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, per il profilo di sottosuolo corrispondente, tale costruzione dovra' essere sottoposta a valutazione della sicurezza effettuata conformemente al capitolo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, entro i termini temporali di cui al comma 9 del presente articolo, tenendo conto degli interventi locali effettuati ai sensi del comma 8. Qualora il livello di sicurezza della costruzione risulti inferiore al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, dovranno eseguirsi interventi di miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno del 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, secondo le seguenti scadenze temporali: a) entro quattro anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere pari o inferiore al 30 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo; b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere superiore al 50 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo; c) entro un numero di anni ottenuto per interpolazione lineare tra quattro e otto per valore di livello di sicurezza (Ls) per cento compresi tra il 30 e il 50 per cento, secondo l'equazione:
Ls - 30 4+ -----------------. 5 ))
11. I Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, della Direzione generale di Protezione civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia, nonche' dell'Unita' di progetto di Protezione civile della Regione Veneto, provvedono, anche per il tramite dei Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per la delocalizzazione totale o parziale, anche temporanea, delle attivita'. Qualora per l'esecuzione delle opere e degli interventi di delocalizzazione sia richiesta la valutazione di impatto ambientale ovvero l'autorizzazione integrata ambientale, queste sono acquisite sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla meta'. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi di ricostruzione, hanno carattere essenziale e perentorio, in deroga al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, ed alle relative norme regionali di attuazione. 12. La delocalizzazione totale o parziale delle attivita' in strutture esistenti e situate in prossimita' delle aziende danneggiate, e' autorizzata, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validita', salve le dovute verifiche di agibilita' dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare entro 180 giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento unico (( di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2 )). 13. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attivita' economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. (( 13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attivita' industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica. 13-ter. In deroga al termine di novanta giorni previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, le opere temporanee dirette a soddisfare l'esigenza della prosecuzione delle attivita' produttive nei comuni interessati dal sisma sono rimosse al cessare della necessita' e comunque entro la data di agibilita' degli immobili produttivi ripristinati o ricostruiti )).
Riferimenti normativi
Il Regolamento(CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 e' stato pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2006, n. L 93; Il DPCM 5 maggio 2011 e' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 17 maggio 2011n. 113, S.O. 123; Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 28-5-2004 n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 (Normative tecniche in materia di costruzioni): "Art.5. Normative tecniche in materia di costruzioni. 1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, secondo un programma di priorita' per gli edifici scolastici e sanitari, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonche' alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. Ai fini dell'emanazione delle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere tecnico del Registro italiano dighe, da inviare entro trenta giorni dalla richiesta. 2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile. 2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, e' consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilita' di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246" Si riporta il testo degli articoli 1120, 1121 e 1136 del Codice Civile: "Art.1120 Innovazioni - I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino." "Art.1121 Innovazioni gravose o voluttuarie - Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l'utilizzazione separata non e' possibile, l'innovazione non e' consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera." "Art.1136 Costituzione dell'assemblea e validita' delle deliberazioni - L'assemblea e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e due terzi dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta' del valore dell'edificio. Se l'assemblea non puo' deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione e' valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonche' le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entita' devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio. L'assemblea non puo' deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione. Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore." Si riportano gli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: "Art. 6 (L) Attivita' edilizia libera (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94) 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola. 2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. 3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. 4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa ne' con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. 5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all' articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. 6. Le regioni a statuto ordinario: a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2; b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali e' fatto obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4; c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma. 7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione e' ridotta di due terzi se la comunicazione e' effettuata spontaneamente quando l'intervento e' in corso di esecuzione. 8." "Art. 10 (L) Interventi subordinati a permesso di costruire (legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4) 1.Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unita' immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso. 2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attivita'. 3. Le regioni possono altresi' individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44." "Art. 93 (R) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19) 1.Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. 2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonche' dal direttore dei lavori. 3. Il contenuto minimo del progetto e' determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. 4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. 5.La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari. 6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo. 7.Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103." "Art. 94 (L) Autorizzazione per l'inizio dei lavori (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 18) 1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. 2. L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza. 3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, e' ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo. 4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze." Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19 della legge 27 agosto 1990, n. 241: "Art. 19. Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia . 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche', ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei proedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente. 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 5. 6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali 6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104." Si riporta di seguito il testo dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: "Art. 146.(Autorizzazione). 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. 3. La documentazione a corredo del progetto e' preordinata alla verifica della compatibilita' fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento. 4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e' efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. 5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonche' della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole. 6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche' di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. 7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una proposta di provvedimento, e da' comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo . 8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita' dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell' articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformita'. 9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente puo' indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva e' presentata al soprintendente. 11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo. 12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado. 13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134. 15. 16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.; Il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 14 gennaio 2008 e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 2008, n. 29, S.O; il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale 27 aprile 2006, n. 97, S.O.; il DPR 6 giugno 2001, n. 380 e' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.
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| Art. 4 Ricostruzione e funzionalita' degli edifici e dei servizi pubblici nonche' interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale 1. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, d'intesa fra loro, (( sentiti le province e i comuni interessati per i profili di competenza )), stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, e nel limite delle risorse (( allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilita' delle contabilita' speciali di cui al medesimo articolo 2 )): a) le modalita' di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, (( con priorita' per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, e delle strutture edilizie )) universitarie, nonche' (( degli edifici municipali, delle caserme )) in uso all'amministrazione della difesa e (( degli immobili demaniali )) o di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (( Sono altresi' compresi nel piano le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione )); b) le modalita' organizzative per consentire la pronta ripresa delle attivita' degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici. 2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), provvedono i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, (( anche )) avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche (( nonche' degli altri soggetti pubblici competenti )), con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, (( sentiti, in merito agli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, le province e i comuni competenti )). Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse all'uopo individuate, alle esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali e archivistici mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale danneggiato, nonche' per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro, e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, si provvede secondo le modalita' stabilite d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, d'intesa con il presidente della regione interessata, sia per far fronte agli interventi urgenti, sia per l'avvio di una successiva fase di ricostruzione. 3. Alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, con riferimento agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, puo' essere riconosciuta priorita' nell'utilizzo delle risorse disponibili (( nel bilancio dello Stato )) ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali riducendo il rischio sismico; nell'ambito degli interventi gia' programmati dalle medesime regioni nell'Accordo di programma vigente, le Regioni procedono, previo parere del Ministero della salute, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate. 4. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, possono essere riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti da norme comunitarie. 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni predispongono ovvero, ove gia' adottati, aggiornano i piani di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via sostitutiva i prefetti competenti per territorio. (( 5-bis. Il Ministero dell'interno e' autorizzato a porre a disposizione delle amministrazioni comunali di cui all'articolo 1 i segretari comunali non titolari di sede, per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza. I segretari comunali, previo loro assenso, sono assegnati in posizione di comando alle amministrazioni comunali che ne facciano richiesta e sono impiegati, anche in deroga al relativo ordinamento, per l'espletamento delle nuove o maggiori attivita' delle amministrazioni medesime connesse all'emergenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, comprensivi delle spese documentate di vitto e alloggio sostenute dai segretari comunali di cui al secondo periodo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica )).
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1998, n. 67: "Art. 20. 1. E' autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 24 miliardi di euro (69). Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanita'. 2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima: a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacita' di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero; b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a piu' elevato degrado strutturale; c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento; d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta sufficiente; e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere a), b), c); f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standards dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri; g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie; h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione. 3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO). 4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanita' predispone il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE. 5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di conformita' del Ministero della sanita', per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici 5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'. Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso 6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990. 7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1988." Il decreto legislativo 13 marzo 1998, n. 112 e' stato pubblicato sulla gazzette ufficiale Pubblicato 21 aprile 1998, n. 92, S.O;
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| (( Art. 4 bis
Autorizzazioni di spesa in favore del Ministero per i beni e le attivita' culturali
1. Per le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale tutelato danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, che ha interessato i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nonche' per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, sono adottate le seguenti misure: a) e' autorizzata per il Ministero per i beni e le attivita' culturali la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, intendendosi corrispondentemente ridotte di pari importo le risorse di cui alla delibera del CIPE di riparto, per l'anno 2012, del fondo previsto dal citato articolo 32, comma 1; b) e' autorizzata per il Ministero per i beni e le attivita' culturali la spesa di 500.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, per far fronte agli oneri connessi all'utilizzo delle necessarie risorse umane e strumentali disponibili, ivi compresi quelli derivanti dal riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso e dal rimborso delle spese di missione, incluse quelle relative all'uso del mezzo proprio, in deroga alle vigenti norme di contenimento della spesa. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinata alle spese di parte corrente )).
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2001, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture): "Art. 32 Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture 1.Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito il "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico" con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA. 2.Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006 e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il presente comma non si applica a finanziamenti approvati mediante decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128. 3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. 4.Sono revocati i finanziamenti assegnati per la progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, ovvero i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 5. Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4. 6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 7. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, fatta eccezione per i finanziamenti delle opere gia' deliberati dal detto Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la destinazione delle risorse che affluiscono al fondo di cui al comma 6 per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. 8.Per il potenziamento e il funzionamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno 2011 e' autorizzata la spesa di euro 16.700.000,00. 9.Per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus per l'anno 2011 e' autorizzata la spesa di euro 6.300.000,00. 10.Per le finalita' dei commi 8, e 9, le risorse di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, iscritte, in conto residui sul capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, resesi disponibili per pagamenti non piu' dovuti, sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di euro, per essere versate al bilancio dello Stato. 11. All'onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 23.000.000 per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 12. All'articolo 1, comma 10-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La condizione prevista dal periodo precedente deve intendersi non realizzata nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni.". 13. Al fine di monitorare l'utilizzo dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolge, con cadenza almeno semestrale, una apposita sessione per la coesione territoriale alla quale partecipano le parti sociali. 14.Per le finalita' di cui al comma 13, la sessione per la coesione territoriale monitora la realizzazione degli interventi strategici nonche' propone ulteriori procedure e modalita' necessarie per assicurare la qualita', la rapidita' e l'efficacia della spesa; alla sessione per la coesione territoriale i presidenti delle regioni del Sud presentano una relazione sui risultati conseguiti con particolare riferimento a quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. 15. Lo svolgimento dei lavori della sessione per la coesione territoriale e' disciplinato con delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche prevedendo compiti di supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica. 16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino al tre per cento, delle risorse del Fondo di cui al comma 1, e' assegnata compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica con delibera del CIPE, alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attivita' culturali. L'assegnazione della predetta quota e' disposta dal CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali presenta al CIPE una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse gia' destinate per le suddette finalita'. Per l'anno 2011 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Dall'anno 2012 fino all'anno 2016 il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' definito esclusivamente nei termini di cui al presente comma. 17. Con riferimento alle opere di preparazione e di realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 2008, le distanze di cui all'articolo 41-septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, all'articolo 4, D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, nonche' all'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S. 18. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dell'EXPO Milano 2015, nonche' di garantire l'adempimento delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della Repubblica italiana nei confronti del Bureau International des Expositions, si applicano alle opere individuate e definite essenziali in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, le disposizioni processuali di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104." Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2001, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 (Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura): "Art. 1 Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura 1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2011: a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e' incrementata di 149 milioni di euro annui; b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali; (4) c) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali. 2.All'articolo 1, comma 13, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", nonche' il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali". 3. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' abrogato il comma 4-ter, nonche' la lettera b) del comma 4-quater. 4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di cui all'ultimo periodo del presente comma. La misura dell'aumento e' stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi del presente comma ed agli aumenti eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti e' rimborsato con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 . (5) 5.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
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| Art. 5 Ulteriori interventi a favore delle scuole
1. Al fine di consentire la piu' tempestiva ripresa della regolare attivita' (( educativa per la prima infanzia )) e scolastica nelle aree interessate dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, previa intesa con la (( Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni )), eliminando situazioni di pericolo, le risorse individuate dal decreto ministeriale 30 luglio 2010, assunto in applicazione (( dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 )), possono essere destinate alla messa in sicurezza, all'adeguamento sismico ed alla ricostruzione degli edifici scolastici (( o utilizzati per attivita' educativa per la prima infanzia )) danneggiati o resi inagibili a seguito della predetta crisi sismica. A tal fine, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero per l'istruzione, l'universita' e la ricerca. (( 1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono altresi' ripartite tra le regioni medesime le seguenti risorse: a) una quota pari al 60 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 53, comma 5, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; b) una quota pari al 60 per cento delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la costruzione di nuovi edifici scolastici, di cui alla tabella 5 della delibera n. 6/2012 del CIPE, del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012 )). 2. Le regioni nel cui territorio si trovano le aree indicate nel comma 1 sono autorizzate, a fronte di nuove esigenze determinatesi a seguito del sisma, a modificare i piani di edilizia scolastica eventualmente gia' predisposti sulla base della previgente normativa di settore e non ancora attivati, anche con l'inserimento di nuove opere non contemplate in precedenza. I Presidenti delle Regioni interessate curano il coordinamento degli interventi di cui al presente articolo nell'ambito del piano di cui all'articolo 4. 3. Per fronteggiare l'emergenza e nei limiti di durata della stessa, (( gli uffici scolastici regionali per l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto possono )) adottare per il prossimo anno scolastico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi di adattamento del calendario scolastico, di flessibilita' dell'orario e della durata delle lezioni, di articolazione e di composizione delle classi o sezioni. 4. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a emanare un'ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2011/2012 nei Comuni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata): "Art.8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata. 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno."; La delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 6 e' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012;
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| (( Art. 5 bis Disposizioni in materia di controlli antimafia
1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate alla ricostruzione sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione. 2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita': a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) autotrasporti per conto di terzi; h) guardiania dei cantieri. 3. Le prefetture-uffici territoriali del Governo effettuano, al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 4. Le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province indicate al comma 1 effettuano i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonche' sugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con le erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche, secondo le modalita' stabilite dalle linee guida indicate dal comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 5. Per l'efficacia dei controlli antimafia e' prevista la tracciabilita' dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino. 6. Si applicano le modalita' attuative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2011, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni di protezione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2012. 7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )).
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 10 del DPR 3 giugno 1998, n. 252 ( Informazioni del prefetto) "Art. 10. Informazioni del prefetto 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, ed in deroga alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 , fatto salvo il divieto di frazionamento di cui al comma 2 del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'articolo 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , il cui valore sia: a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati; b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali; c) superiore a 300 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche. 2. Quando, a seguito delle verifiche disposte dal prefetto, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle societa' o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. 3. Le informazioni del prefetto, sono richieste dall'amministrazione interessata, indicando l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione ed allegando, esclusivamente, copia del certificato di iscrizione dell'impresa presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura corredato della apposita dicitura antimafia. Nel caso di societa' consortili o di consorzi, il certificato e' integrato con la indicazione dei consorziati che detengono una quota superiore al 10% del capitale o del fondo consortile, nonche' dei consorziati per conto dei quali la societa' consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione. Per le imprese di costruzioni il certificato e' integrato con l'indicazione del direttore tecnico. 4. In luogo o ad integrazione del certificato di cui al comma 3 puo' essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante recante le medesime indicazioni. 5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la richiesta di informazioni e' inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1. 6. La richiesta puo' essere effettuata anche dal soggetto privato interessato o da persona da questi specificamente delegata, previa comunicazione all'amministrazione destinataria di voler procedere direttamente a tale adempimento. La delega deve risultare da atto recante sottoscrizione autenticata e deve essere esibita unitamente ad un documento di identificazione personale. In ogni caso la prefettura fa pervenire le informazioni direttamente all'amministrazione indicata dal richiedente. 7. Ai fini di cui al comma 2 le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte: a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis, e 648-ter del codice penale, o dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 3-bis e 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575 ; c) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, ovvero richiesti ai prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia. 8. La prefettura competente estende gli accertamenti pure ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa e, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito delle informazioni al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa. 9. Le disposizioni dell'articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come successivamente integrato dalla legge 15 novembre 1988, n. 486, non si applicano alle informazioni previste dal presente articolo, salvo che gli elementi o le altre indicazioni fornite siano rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge. Sono fatte salve le procedure di selezione previste dalle disposizioni in vigore in materia di appalti, comprese quelle di recepimento di direttive europee." La legge 13 agosto 2012, n. 136 e' stato pubblica sulla gazzetta ufficiale 23 agosto 2010, n. 196; Il DPCM 18 ottobre 2011e' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale25 gennaio 2012, n. 20;
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| Art. 6 Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti 1. Fino al (( 31 dicembre 2012 )), sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile. 2. Fino al (( 31 dicembre 2012 )), sono altresi' sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2. 3. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al (( 31 dicembre 2012 )), le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 20 maggio 2012, sono soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano sede nei comuni interessati dal sisma. E' fatta salva la facolta' dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio. 4. Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' dei termini per gli adempimenti contrattuali e' sospeso dal 20 maggio 2012 al (( 31 dicembre 2012 )) e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonche' i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. 5. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 2, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 21 maggio 2012 al (( 31 dicembre 2012 )), relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente. 6. Per il periodo di cui al comma 1, ove di competenza di uffici giudiziari aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonche' i termini per proporre querela e sono altresi' sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 20 maggio 2012. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le disposizioni (( di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni )). 7. Nei processi penali in cui, alla data del 20 maggio 2012, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni colpiti dal sisma: a) sono sospesi, fino al 31 dicembre 2012, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilita' o decadenza per lo svolgimento di attivita' difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni; b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 dicembre 2012. 8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresi', qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa. 9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a), nonche' durante il tempo in cui il processo e' rinviato (( ai sensi del comma 7, lettera b) )).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2della legge 7 ottobre 1969, n. 742: "Art.2. In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini. La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalita' organizzata (5). Nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale e' specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del processo. In tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari l'urgenza e' dichiarata nella stessa forma dal giudice su richiesta del pubblico ministero. Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini stabilita dall'articolo 1, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall'articolo 360 del codice di procedura penale. Gli avvisi sono notificati alle parti o ai difensori. Essi devono far menzione dell'ordinanza o del decreto e i termini decorrono dalla data di notificazione. La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 467 del codice di procedura penale. Quando nel corso del dibattimento si presenta la necessita' di assumere prove nel periodo feriale, si procede a norma dell'articolo 467 del codice di procedura penale. Se le prove non sono state gia' ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma dell'articolo 495 dello stesso codice; le prove dichiarate inammissibili non possono essere utilizzate."
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| Art. 7 Deroga al patto di stabilita' interno
1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attivita', su proposta dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2012, gli obiettivi del patto di stabilita' dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro 40 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di euro 5 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, (( pari a )) 50 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189: "Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 1-ter. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al comma 1. 1.-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica ai sensi del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno 2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni. 2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti."
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| (( Art. 7 bis Crediti vantati dalle imprese
1. La pubblica amministrazione, inclusi le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvede al pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, entro il termine di sessanta giorni, fermo restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti territoriali, compatibilmente con i vincoli derivanti dall'applicazione del patto di stabilita' interno )). |
| Art. 8 Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali
1. In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi (( dell'articolo )) 9 della legge 2000, n. 212, e successive modificazioni, e fermo che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il 30 novembre 2012 senza applicazione di sanzioni e (( interessi, sono )) altresi' sospesi fino al (( 30 novembre 2012 )): 1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; 2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; 3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, da parte degli agenti della riscossione, nonche' i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione; 4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli; 5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo; 6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprieta' dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici; 7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purche' entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonche' la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa; 8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti (( nell'albo di cui all'articolo 106 )) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, (( agricola )) o professionale svolta nei medesimi edifici. (( La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale )); (( 9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprieta' coltivatrice )). 2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorita' di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorita' di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresi' le modalita' di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati (( sospesi ai sensi del precedente periodo )) ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche le modalita' per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. 3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, (( comunque adottate entro il 30 novembre 2012 )), in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, (( a decorrere dall'anno 2012 )) e fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. (( Ai fini del presente comma, il contribuente puo' dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la distruzione o l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. 3-bis. Fino al 31 dicembre 2012, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni, in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1 )). 4. Sono inoltre prorogati sino al (( 30 novembre 2012 )), senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, (( nonche' di societa' di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale )). 5. Sono altresi' (( sospese )) per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro. 6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 (( del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi )). (( 7. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili gia' autorizzati alla data del 6 giugno 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013 )). 8. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, di identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla (D.P.R. n. 317/1996, D.M 31 gennaio 2002 e successive modificazioni, D.M. 16 maggio 2007), nonche' registrazioni dell'impiego del farmaco (decreto legislativo n. 158/2006 e decreto legislativo n. 193/2006) che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, (( con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni )), sono differiti al 30 novembre 2012. 9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti al mese di marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 119 del 2003, sono sospesi fino al 30 novembre 2012. 10. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano dichiarati inagibili, lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveri temporanei e' consentito in deroga alle disposizioni dettate dalla direttiva 2008/120/CE del Consiglio e dalla direttiva 2008/119/CE (( del Consiglio, del 18 dicembre 2008, nonche' dalle norme nazionali e regionali in materia di spandimenti dei liquami )). 11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi assunti a seguito della presentazione delle domande di aiuto e di pagamento connesse al Regolamento CE 73/2009 ed all'Asse 2 del Programma Sviluppo Rurale, (( le aziende agricole )) ricadenti nei Comuni interessati dall'evento sismico - ai sensi dell'articolo 75 del Reg. CE 1122/2009 - possono mantenere il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti. 12. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. CE 1974/2006, ove gli agricoltori ricadenti nei comuni interessati dall'evento sismico, non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, le Autorita' competenti rinunceranno al recupero totale o parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati. 13. In relazione a quanto stabilito (( nei commi )) 11 e 12 la comunicazione all'autorita' competente, prevista dai sopracitati articoli, e' sostituita dal riconoscimento in via amministrativa da parte dell'autorita' preposta della sussistenza di cause di forza maggiore. In caso di rilevate inadempienze l'Amministrazione competente attivera' d'ufficio l'accertamento del nesso di causalita' tra l'evento calamitoso e l'inadempimento. 14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31 dicembre 2012 l'attivita' di somministrazione pasti e bevande in deroga ai limiti previsti (( dalle rispettive leggi regionali )). 15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e successivi, nel territorio dei restanti comuni della regione Emilia-Romagna, (( della provincia di Mantova e della provincia di Rovigo )), per consentire l'impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti in materia sismica nell'attivita' di rilevamento dei danni e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2012 non trova applicazione l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, trovando generale applicazione il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture. (( 15-bis. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono prorogati, per dodici mesi, i titoli di soggiorno in scadenza entro il 31 dicembre 2012 a favore di immigrati che non siano in possesso dei requisiti di lavoro e/o di residenza in detti territori per effetto degli eventi sismici. 15-ter. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2012. 15-quater. Le locazioni volte a consentire ai titolari di attivita' economiche colpite dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012 la ripresa dell'attivita' in immobili situati nel territorio della provincia in cui essa si svolgeva, nonche' in quelle confinanti, sono regolate dal codice civile )).
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212: "Art. 9. Rimessione in termini 1.Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari e' impedito da cause di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto e' adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica , puo' sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili." Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580: "Art. 18. Finanziamento delle camere di commercio 1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante: a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6; b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio; d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati; f) altre entrate e altri contributi. 2. Le camere di commercio sono, altresi', destinatarie di contributi a carico del bilancio dello Stato, per l'espletamento di funzioni delegate. 3. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera d) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi 4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura fissa, e' determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base al seguente metodo: a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni; b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere; c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti. 5. Qualora si verifichino variazioni significative del fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la misura del diritto annuale. Con lo stesso decreto sono altresi' determinati gli importi del diritto applicabili alle unita' locali. 6. La partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica puo' essere annualmente rideterminato, garantendo il conseguimento di tali obiettivi, secondo modalita' anche compensative tra diverse tipologie omogenee di spese e tra le diverse camere di commercio e le loro unioni regionali e nazionale, con il decreto di determinazione del diritto annuale di cui al comma 4. 7. Con uno o piu' regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita' e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto annuale. 8. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 9. Con il decreto di cui al comma 4, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonche' criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio e, per specifiche finalita', le Unioni regionali, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio. 10. Per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del venti per cento." Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010n. 122: "Art. 29. Concentrazione della riscossione nell'accertamento 1. Le attivita' di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento e' altresi' contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, e dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonche' in caso di definitivita' dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati; b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'esecuzione forzata e' sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale e' stato notificato l'atto di cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione; c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla lettera b); d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento; e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata, in ogni caso, e' avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo; f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; h) in considerazione della necessita' di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione, con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo. 2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo le parole: «con riguardo all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti: «ed alle ritenute operate e non versate»; b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai seguenti: «La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione di cui all'articolo 161, e' depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.»; c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: «La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.». 3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.». 4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' sostituito dal seguente: «Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.». 5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari» sono sostituite dalle seguenti: «Le misure cautelari, che, in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono». 6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili. 7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le parole: «alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono aggiunte le seguenti: «nonche' il pagamento o il rimborso di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata alle ipotesi di dolo." Si riporta il testo dell'articolo 9 del DPR 7 dicembre 1995, n. 581: "Art. 9. Repertorio delle notizie economiche e amministrative 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera d), della legge n. 580 del 1993 , presso l'ufficio e' istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA). 2. Sono obbligati alla denuncia al REA: a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purche' non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali; b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unita' locali. 3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali e' prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29 , dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio puo' acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonche' dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purche' non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalita' semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali 4. L'esercente attivita' agricole deve altresi' indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 5. Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro ." La legge 25 gennaio 1994, n. 70 e' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24; Si riporta il testo dell'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Art. 216. Operazioni di recupero 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo' essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione . 2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare: a) per i rifiuti non pericolosi: 1) le quantita' massime impiegabili; 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo; 3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; b) per i rifiuti pericolosi: 1) le quantita' massime impiegabili; 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti; 3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito; 4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero; 5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita' e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale risulti. a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1; b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti; c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere; d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo di eventuali impianti mobili; e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero . 4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione . 5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. 6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto, 7. Alle attivita' di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al recupero. 8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b), e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (777), di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, determina modalita', condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, nonche' dalla direttiva 2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento . 8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto . 8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni . 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.". Si riporta il testo dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: "Art. 106 Albo degli intermediari finanziari 1.L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono: a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo; b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia . 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico". La legge 14 agosto 1971, n. 817 e' stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 14 ottobre 1971, n. 261; Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: "Art. 13 Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria 1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e' anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria e' fissata al 2015. 2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo. 3. La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla meta' della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. 4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110. 6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e' versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purche' dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. 9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', ovvero nel caso di immobili locati. 9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. 10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei anni, purche' dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non puo' stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unita' immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonche' l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 11. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla meta' dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonche' dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. Non e' dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17. La quota di imposta risultante e' versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonche' le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nonche', a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria e' effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata e' versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e' versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata e' versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta puo' essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non da' diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonche' dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. 12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresi' disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. 13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno. 14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni: a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano; b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralita', fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. 14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell' articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita' di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. 15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalita' di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre". All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti. 17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro. 18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi 1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4". 19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Si riporta il testo dell'articolo 51 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917: "Art. 51 Determinazione del reddito di lavoro dipendente 1. Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono . 2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter). b) c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le indennita' sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 47; f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12 ; f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonche' per borse di studio a favore dei medesimi familiari ; g) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione; h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta; i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa. 2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la societa' risulti quotata in mercati regolamentati; c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia. 3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12 , o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore e' superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. 4. Ai fini dell'applicazione del comma 3: a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente; b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato; c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione. 5. Le indennita' percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. 6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all' articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all' art. 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42 nonche' le indennita' di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente disposizione. 7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennita' in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 , e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennita'. 8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per cento. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attivita' prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilita' di quella di cui al comma 5. 8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e' determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. 9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.". Si riporta il testo dell'articolo 1218 del codice civile: "Art. 1218 Responsabilita' del debitore Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile." Il DPR D.P.R. 30 aprile 1996 n. 317 e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 14 giugno 1996, n. 138; Il DM 31 gennaio 2002 e' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 14 giugno 1996, n. 138; Il DM 16 maggio 2007 e' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 28 giugno 2007, n. 148; Il Decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 e' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 28 aprile 2006, n. 98; Il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale 26 maggio 2006, n. 121, S.O.; Si riporta l'articolo 5 del decreto-legge 8 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 "Art. 5 Adempimenti degli acquirenti 1. Entro il mese successivo a quello di riferimento, gli acquirenti trasmettono alle regioni e alle province autonome che li hanno riconosciuti i dati derivanti dall'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1392/2001/CE, anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte. Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell'articolo 1 del regolamento n. 3950/92/CEE, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti, tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo. Entro lo stesso termine gli acquirenti trasmettono alle regioni ed alle province autonome che li hanno riconosciuti e all'AGEA anche l'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 1392/2001/CE, limitatamente ai soli quantitativi di latte. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, prevede forme di trasmissione dei dati per via telematica e definisce gli adempimenti contabili degli acquirenti . 2. Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, commi da 27 a 32, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA, nonche' all'invio alle regioni ed alle province autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero delle fideiussioni di cui al comma 6 . 3. Le regioni e le province autonome verificano la corretta determinazione degli esuberi individuali, degli importi trattenuti, nonche' il loro effettivo versamento, ovvero l'effettiva prestazione delle garanzie di cui al comma 6; verificano altresi', per ciascuna azienda, la coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche da latte avvalendosi dell'anagrafe bovina di cui al D.M. 31 gennaio 2002 dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, procedendo ad ogni ulteriore accertamento che ritengano necessario, inclusa la verifica dei dati contenuti nella documentazione prevista ad altri fini, anche direttamente presso le aziende, per la corretta imputazione del prelievo supplementare e per la revoca o riduzione della quota di cui al presente decreto. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, individua i criteri univoci per la determinazione del numero delle vacche che hanno concorso alla produzione e i relativi parametri per il corretto confronto con il numero di vacche da latte che risulta iscritto all'anagrafe bovina . 4. Il produttore e' obbligato a documentare all'acquirente la titolarita' della quota attraverso il deposito del certificato per l'acquirente di cui all'articolo 2, comma 2-bis; in assenza di tale documentazione, l'acquirente e' tenuto a trattenere e versare per intero il prelievo supplementare, calcolato in base a quanto disposto dall'articolo 1 del regolamento n. 3950/92/CEE, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato. 5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e le province autonome dispongono la revoca del riconoscimento . 6. L'acquirente puo' sostituire il versamento di cui al comma 2 con la prestazione all'AGEA di una fideiussione bancaria esigibile a prima e semplice richiesta. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, determina il testo della fideiussione e le modalita' di attuazione del presente comma . 7. Gli acquirenti, anteriormente all'inizio di ogni campagna, devono comunicare alla regione o alla provincia autonoma l'elenco dei trasportatori di cui intendono avvalersi, con l'indicazione degli eventuali centri di raccolta utilizzati; le variazioni in corso di campagna devono essere comunicate prima che il trasportatore inizi ad operare. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a € 1.000 e non superiore a € 10.000." La direttiva 2008/120/CE del Consiglio18 dicembre 2008 e' stata pubblicata nella G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10; Il regolamento CE 73/2009 19 gennaio 2009 e' stato pubblicato nella G.U.U.E. 31 gennaio 2009, n. L 30; Si riporta il testo dell'articolo 94, comma 1 del DPR 6 giugno 2001, n. 180: "1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione."
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| Art. 9 Differimento di termini per gli enti locali
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere disposto il differimento dei termini per: 1) la deliberazione del bilancio di previsione 2012; 2) il conto annuale del personale. |
| Art. 10
Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012
1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese, (( ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unita' locali )) ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' concesso, a titolo gratuito e con priorita' sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura e' pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura e' pari al 90 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.
Riferimenti normativi
Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662: " 100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: "a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;".
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| Art. 11 Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012
1. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro (( per l'anno 2012 )), da trasferire, su ciascuna contabilita' speciale, in apposita sezione, in favore della Regione Emilia Romagna, della regione Lombardia e della regione Veneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, (( con sede o unita' locali )) ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012. (( Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non e' ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, ma i cui fondi siano situati in tali territori )). I criteri, anche per la ripartizione, e le modalita' per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente articolo.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: "361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a 360 e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, e' posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 300".
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| (( Art. 11 bis Attivazione di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma nel Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca 1. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 354, 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, a partire dall'esercizio finanziario 2013, una quota fino a 25 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 del medesimo articolo 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, e' destinata alla copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti agevolati concessi, entro il 31 dicembre 2016, alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate dal sisma nei territori di cui all'articolo 1 del presente decreto, in relazione a spese di investimento connesse, tra l'altro, con la ricostruzione, la ristrutturazione e il ripristino degli immobili, con il trasferimento anche temporaneo dell'attivita' in altro sito idoneo, con l'acquisizione e il ripristino di impianti, attrezzature, beni strumentali e altri beni mobili. 2. Le grandi imprese di cui al comma 1 possono accedere ad un finanziamento con capitale di credito di importo massimo pari a quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70 per cento da un finanziamento agevolato e per il 30 per cento da un finanziamento bancario concesso da un soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 e' pari allo 0,50 per cento nominale annuo. La durata massima dei finanziamenti agevolati e' fissata in quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni dalla data di stipulazione del contratto di finanziamento. 3. I criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni interessate. Con il medesimo decreto sono disciplinate la misura e le modalita' del concorso delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto agli oneri connessi alla quota di autorizzazione di spesa di cui al comma 1. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica )).
Riferimenti normativi
Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1, commi 354, 358, 359, 360 e 361 della citata legge n. 311 del 2004: "354. E' istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361 n. 311" "358. Il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione e' determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. La differenza tra il tasso cosi' stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonche' gli oneri derivanti dal comma 360, sono posti, in favore della Cassa depositi e prestiti Spa, a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 361." "359. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtu' del finanziamento agevolato e dei relativi interessi puo' essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi successivi." "360. Alla Cassa depositi e prestiti Spa, sulle somme erogate in anticipazione, e' riconosciuto, a valere sui finanziamenti stabiliti ai sensi del comma 356, lettera a), il rimborso delle spese di gestione del Fondo in misura pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate annualmente." "361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a 360 e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, e' posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 300.".
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| Art. 12 Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012 1. Per l'attivita' di ricerca industriale delle imprese appartenenti alle principali filiere presenti nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, per l'anno 2012 (( sono assegnati, ai sensi del comma 3 )), 50 milioni di euro sulla contabilita' speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna con separata evidenza contabile per la concessione di contributi alle imprese operanti nei Comuni dove si sono avuti danni dagli eventi sismici. 2. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita' di concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma provvede la Regione Emilia Romagna con propri atti, nei quali sono definiti, tra l'altro, l'ammontare dei contributi massimi concedibili. Tali atti stabiliscono, in particolare, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalita' di controllo e di rendicontazione. 3. La somma di euro 50 milioni, disponibile sulla contabilita' speciale intestata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, relativa al FAR, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, (( ai fini della successiva riassegnazione alla contabilita' speciale di cui al comma 1 del presente articolo )). |
| (( Art. 12 bis Detassazione dei rimborsi per danni alle imprese
1. Per le imprese con sede o unita' locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, e per le imprese con sede o unita' locali ubicate al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti per danni connessi agli eventi sismici di cui al presente decreto. 2. L'agevolazione di cui al comma 1 e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea )).
Riferimenti normativi
Si riporta di seguito il testo dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: "3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.".
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| Art. 13
Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012
1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, sono trasferiti 5 milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad abbattere (( per intero )), secondo il metodo di calcolo di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Riferimenti normativi
Si riporta di seguito l'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102: "Art. 17. Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese. 1. La Sezione speciale istituita dall'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e' incorporata nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. 2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonche' dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia puo' altresi' essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni. 3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA puo' concedere garanzia diretta a banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonche' da fondi chiusi di investimento mobiliari. 4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale nonche' mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni. 4-bis. Le operazioni di credito agrario di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, devono essere assistite dalla garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e 4 . 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le modalita' di prestazione delle garanzie previste dal presente articolo, nonche' di quelle previste in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, tenuto conto delle previsioni contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie. 5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia e' elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978. 5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), e' autorizzato ad esercitare la propria attivita' di assunzione di rischio per garanzie anche attraverso propria societa' di capitali dedicata. Sull'attivita' del presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una relazione al Parlamento. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il D.M. 30 luglio 2003, n. 283 del Ministro dell'economia e delle finanze, e' abrogato.".
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| Art. 14 Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale
1. Al fine di consentire (( alle regioni di cui al presente decreto )) di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (( delle medesime regioni )) e' assicurata dallo Stato, limitatamente alle annualita' 2012 e 2013, attraverso le disponibilita' del Fondo di rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183.
Riferimenti normativi
La legge 16 aprile 1987, n. 183, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109, S.O.
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| Art. 15 Sostegno al reddito dei lavoratori
1. Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attivita' lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, puo' essere concessa, con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 3, fino al 31 dicembre 2012, una indennita', con relativa contribuzione figurativa, di misura non superiore a quella prevista dalle citate disposizioni da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3. 2. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa degli eventi sismici, e' riconosciuta, con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 3, una indennita' una tantum nella misura da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3. 3. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'attuazione delle predette disposizioni il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici. I benefici di cui dai citati commi 1 e 2, sono concessi nel limite di spesa di 70 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, dei quali 50 milioni di euro per le provvidenze di cui al comma 1 e 20 milioni di euro per quelle di cui al comma 2. L'onere derivante dal riconoscimento dei predetti benefici pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012 e' posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.
Riferimenti normativi
Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: "2. In via sperimentale per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, e' riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all' articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall' articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita' non inferiore a uno; d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilita' presso la predetta Gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.". Si riporta di seguito il testo dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 185 del 2008: "a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione". La legge 12 novembre 2011, n. 183, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265. S.O.
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| Art. 16 Promozione turistica
1. Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport promuove per il tramite della struttura di missione per il rilancio dell'Immagine Italia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2011, iniziative di informazione anche all'estero sulla fruibilita' delle strutture ricettive e del patrimonio culturale. 2. A tal fine, la struttura di missione di cui al comma 1 e' autorizzata ad affidare nell'anno 2012 con procedura d'urgenza un incarico ad un operatore, anche internazionale, specializzato in materia di comunicazione per la corretta informazione di viaggiatori ed operatori turistici internazionali, con particolare riguardo alla situazione recettiva, infrastrutturale e dell'offerta di servizi nelle zone colpite dal sisma, entro il limite di spesa di euro 300.000,00 e comunque nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio (( autonomo )) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
| Art. 17 Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici 1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonche' da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorio individuati al (( comma 4 )), in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006 fatte salve le situazioni in cui e' possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Non rientrano nei rifiuti (( di cui al presente comma )) quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) individuabili che devono essere preventivamente rimossi (( secondo le modalita' previste dal comma 2 )). 2. Nelle aziende in cui sono presenti manufatti contenenti amianto occorre procedere, secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 6 settembre 1994, nel modo seguente: In caso anche di solo sospetto di lesione alle strutture, queste devono essere delimitate e confinate, e l'accessibilita' deve poi essere valutata dai vigili del fuoco per verificarne l'agibilita' e provvedere all'eventuale messa in sicurezza. In caso di capannoni lesionati con presenza di amianto compatto, occorre evitare di movimentare le coperture crollate nelle aree non interessate da attrezzature da recuperare e mettere in atto tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di fibre. In capannoni con presenza di amianto compatto, per procedere allo spostamento di attrezzature gli operatori che intervengono devono adottare fin dall'avvio dei lavori le precauzioni standard (ossia tute integrali monouso, facciale filtrante, guanti, scarpe di protezione con suole antiscivolo). I dispositivi di protezione individuale, una volta usati, non devono essere portati all'esterno ma depositati nell'azienda, in attesa del successivo intervento di bonifica. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo n. 81/2008. Il piano viene presentato al Dipartimento di Sanita' pubblica dell'Azienda sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanita' pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attivita' di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza. 3. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorita', che ne individuano anche il luogo di destinazione. 4. I rifiuti (( di cui al comma 1 ove occorra )), ancorche' insistenti in ambiti provinciali diversi rispetto a quelli in cui i rifiuti sono stati prodotti, senza necessita' di preventivo e specifico Accordo fra le Province interessate anche in deroga all'autorizzazione vigente per le operazioni oggetto (( del presente decreto )), possono essere conferiti presso gli impianti indicati di seguito: Comune di Finale Emilia (MO) - Via Canaletto Quattrina di titolarita' di FERONIA Srl; Comune di Galliera (BO) - Via San Francesco di titolarita' di HERAmbiente S.p.A.; Comune di Modena - Via Caruso di titolarita' di HERAmbiente S.p.A.; Comune di Medolla - Via Campana di titolarita' di AIMAG S.p.A.; Comune di Mirandola - Via Belvedere di titolarita' di AIMAG S.p.A.; Comune di Carpi - Loc. Fossoli - Via Valle di titolarita' di AIMAG S.p.A.; Comune di Comune di Sant'Agostino (Ferrara), localita' Molino Boschetti, via Ponte Trevisani, 1, di CMV Servizi S.r.l.; Comune di Novellara (Reggio Emilia) - Via Levata, 64, di SABAR S.p.A. (( In caso di ulteriori necessita', i presidenti delle regioni dei territori di cui all'articolo 1, con proprio decreto, individuano gli ulteriori impianti in cui e' possibile conferire i rifiuti di cui al comma 1 )). 5. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonche' dalle operazioni di demolizione selettiva, sono attribuiti, tra gli altri, i codici di seguito elencati: al ferro e acciaio il codice CER 17.04.05; ai metalli misti il codice CER 17.04.07, al legno il codice CER 17.02.01, ai materiali da costruzione il codice CER 17.01.07, codice CER 17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose, oppure il codice CER 17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02*, 17.09.03*, ai rifiuti ingombranti il codice CER 20.03.07, ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) i codici CER 20.01.23*, CER 20.01.35* e codice CER 20.01.36, ai materiali isolanti il codice CER 17.06.03*, oppure CER 17.06.04, ai cavi elettrici il codice CER 17.04.11, agli accumulatori e batterie il codice CER 20.01.33*, CER 20.01.34, (( ai rifiuti che contengono amianto il codice CER 17.06.05* )). Ai rifiuti non altrimenti riciclabili e' attribuito il codice CER 20.03.99 ovvero quelli derivanti da selezione meccanica il codice CER 19.12.12. 6. I rifiuti (( di cui al comma 1 )) sono raccolti oltre che dai gestori dei servizi pubblici anche dai soggetti incaricati dalle pubbliche Amministrazioni. Qualora i gestori del servizio pubblico non siano in possesso dei mezzi idonei alla raccolta di detta tipologia di rifiuto, stipulano appositi accordi con i privati per la messa a disposizione dei mezzi ovvero per l'espletamento dell'attivita' di carico dei mezzi di trasporto. 7. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 da avviare a recupero o smaltimento e' operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Pubbliche Amministrazioni a diverso titolo coinvolti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ecc.), direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati previa comunicazione della targa del trasportatore ai gestori degli impianti individuati (( dal comma 4 )) e pubblicazione all'albo pretorio dell'elenco delle targhe dei trasportatori individuati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni. Le predette attivita' di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee e' tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. 8. I rifiuti (( di cui al comma 1 )) sono pesati all'ingresso all'impianto e viene redatto un registro sul quantitativo di rifiuti conferiti. 9. I rispettivi gestori degli impianti individuati (( dal comma 4 )) possono effettuare, sulla base di preventive comunicazioni a Provincia ed ARPA territorialmente competenti, operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) dei rifiuti (( di cui al comma 1 )), nonche' operazioni di selezione meccanica e cernita (D13) e (R12) mediante l'utilizzo di impianti mobili a titolarita' propria o di imprese terze con essi convenzionate. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente secondo le finalita' della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 (articolo 177, comma 4). In particolare i titolari delle attivita' che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne specifica evidenza ai fini della raccolta e gestione in sicurezza. Le suddette operazioni sono effettuate in deroga alle disposizioni contenute nella Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e alla pertinente legislazione regionale in materia, nonche' all'articolo 208 del citato decreto legislativo n. 152/2006. Le attivita' di gestione dei rifiuti svolte presso siti gia' soggetti ad A.I.A., ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, non comportano la modifica dei provvedimenti di autorizzazione in essere. Per le suddette attivita' il gestore e' tenuto a predisporre specifiche registrazioni dei flussi di rifiuti in ingresso e uscita dagli impianti gestiti (( sulla base del presente decreto )); tali registrazioni sono tenute in deroga agli articoli 190 e 188-ter del decreto legislativo n. 152/2006. 10. I rispettivi gestori degli impianti individuati (( dal comma 4 )) assicurano il personale di servizio per eseguire negli impianti di cui sopra la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei Raee, nonche' il loro avvio a smaltimento/recupero presso impianti nel rispetto della normativa vigente; i rispettivi gestori degli impianti assicurano la gestione dei rifiuti pericolosi, compresi quelli contenenti amianto e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), secondo la normativa tecnica vigente provvedendo al loro successivo recupero o smaltimento. 11. I rispettivi gestori degli impianti individuati (( dal comma 4 )) ricevono nei rispettivi siti i mezzi di trasporto (( di cui al comma 7 )) senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate per il deposito preliminare/messa in riserva e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, alla rimozione dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime e nelle loro adiacenze. 12. I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico potranno essere smaltiti anche negli impianti (( di cui al comma 4 )) secondo il principio di prossimita' al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti (in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi). In tal caso il gestore del servizio di raccolta si accorda preventivamente con quello che gestisce gli impianti dandone comunicazione alla Provincia e all'ARPA territorialmente competenti che entro 24 ore comunicano il loro nulla osta. (( Il trasporto dei rifiuti sanitari prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico avviene in deroga agli articoli 188-ter e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni )). 13. Le Province interessate dall'evento sismico, l'ARPA Emilia Romagna e le AUSL territorialmente competenti assicurano adeguata informazione e supporto tecnico ai gestori degli impianti preposti alla gestione dell'emergenza. 14. L'ARPA Emilia Romagna e le AUSL territorialmente competenti nell'ambito delle proprie competenze assicurano la vigilanza per il rispetto del presente articolo. 15. Le soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici competenti assicurano la vigilanza in fase di rimozione al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico. 16. Le aziende unita' sanitarie locali assicurano la vigilanza per gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori. 17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed in particolare quelli relativi alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento e all'avvio al recupero dei rifiuti, si provvede, nel limite di 1,5 milioni di euro (( per l'anno 2012 )), nell'ambito delle risorse del Fondo della Protezione Civile gia' finalizzate agli interventi conseguenti al sisma del 20-29 maggio 2012. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 184 del decreto legislativo del 3 marzo 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.: "Art. 184. 1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosita', in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita', ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e). 3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attivita' agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione, costruzione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita' di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attivita' commerciali; f) i rifiuti da attivita' di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie; i); l); m); n). 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.. 5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso e' vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I . 5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonche' la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale. Con lo stesso decreto interministeriale sono determinati i criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze Armate, tenuto conto delle attivita' effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi. 5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. 5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformita' agli articoli 208, 212, 214 e 216.". Il decreto ministeriale del 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 20 settembre 1994, n. 220. Si riporta il testo del articolo 256 del decreto legislativo del 9 marzo 2008, n. 81 (Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto): "Art. 256. - 1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all' articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonche' dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro. 3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno. 4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti: a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto; b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale; c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto; d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico; g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile; h) luogo ove i lavori verranno effettuati; i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto; l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e). 5. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro puo' eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attivita'. 6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 250. 7. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.". Si riporta il testo degli articoli 212, 190, 193, 188-ter, 177 e 208 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: "Art. 212. Albo nazionale gestori ambientali. 1. E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni. 2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivita' soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed e' composto da diciannove membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente: a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di Presidente; b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vice-Presidente; c) uno dal Ministro della salute; d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; f) uno dal Ministro dell'interno; g) tre dalle regioni; h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura; i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente. 3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e sono composte; a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente; b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente; c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma; d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; e); f). 4. 5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attivita' di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le societa' di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed e' valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, gia' effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza. 6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attivita' medesime. 7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attivita' non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte. 8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita' di effettuazione del trasporto medesimo; d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), procedono, in relazione a ciascun autoveicolo utilizzato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all'adempimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 3, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data in data 17 dicembre 2009. La Sezione regionale dell'Albo procede, in sede di prima applicazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sospensione d'ufficio dall'Albo degli autoveicoli per i quali non e' stato adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di cui sopra sia stato adempiuto, l'autoveicolo e' di diritto e con effetto immediato cancellato dall'Albo. 10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attivita' di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, e' subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalita' sono stabiliti con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalita' e gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999. 11. Le imprese che effettuano le attivita' di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. 12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a). L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non e' subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie. 13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonche' l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale. 14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo . 15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi: a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure; b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, in coerenza con la finalita' di cui alla lettera a); c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione; d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali; e) interconnessione e interoperabilita' con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri; f) riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione; g) definizione delle competenze e delle responsabilita' del responsabile tecnico. 16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, la cui abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti. 17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all'articolo 7 comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 in data dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 18. I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. 19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.". "Art. 190. Registri di carico e scarico. 1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1-bis, i soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo . 1-bis. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, nonche' le imprese e gli enti che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera b). 2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. 3. I soggetti di cui al comma 1, la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. 4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo qualora ne faccia richiesta. 5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalita' fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti. 6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di carico e scarico e' quella di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7. 7. Nell'Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» e' sostituita dalla disgiunzione: «o». 8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi. 9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico puo' essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti." "Art. 193. Trasporto dei rifiuti. 1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. 2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo da' atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. 3. Il trasportatore non e' responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformita' tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformita' riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. 4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose. 5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonche' per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, ne' ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri, ne' al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non piu' di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno. 6. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145. 7. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. 8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), il formulario di identificazione e' validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale. 9. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, e' sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non e' considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto. 9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche' effettuata percorrendo la pubblica via, non e' considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non e' altresi' considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di cui e' socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo . 10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso piu' produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel piu' breve tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato. 11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attivita' di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera v), purche' le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione. 12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di carico e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attivita' di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purche' siano effettuate nel piu' breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilita' per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attivita'. Ove si prospetti l'impossibilita' del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e la provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovra' adottare, senza indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri l'impossibilita' per caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente impossibilita' per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'attivita' di cui al primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sara' obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformita' agli articoli 177 e 179. 13. La copia cartacea della scheda del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relativa alla movimentazione dei rifiuti e il formulario di identificazione di cui al comma 1 costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009." "Art. 188-ter. Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI). 1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a): a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8; b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con piu' di dieci dipendenti, nonche' le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attivita' rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti; c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti; d) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati; e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti; f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimi; g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. 2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria: a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno piu' di dieci dipendenti; b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8; c) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi; d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attivita' diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g); e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione Campania. 3. Ai fini del presente articolo il numero dei dipendenti e' calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell'unita' locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unita' lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. 4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania. 5. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, puo' essere esteso l'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle categorie di soggetti di cui al comma 2 ai produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonche' ai soggetti di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante modalita' semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature. 6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per l'applicazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, e successive modificazioni, ivi compresa l'adozione di un sistema di interscambio di dati previsto dall'articolo 26, paragrafo 4, del predetto regolamento. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, sono fatti salvi gli obblighi stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, relativi alla tratta del territorio nazionale interessata dal trasporto transfrontaliero. 7. Con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e' effettuata la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle del presente decreto, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate. 8. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalita' con le quali il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potranno essere individuate modalita' semplificate per l'iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a). 10. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore e' tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosita' dei rifiuti." "Art. 177. Campo di applicazione e finalita'. 1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia. 2. La gestione dei rifiuti costituisce attivita' di pubblico interesse. 3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti. 4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonche' per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente. 5. Per conseguire le finalita' e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformita' alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati. 6. I soggetti di cui al comma 5 costituiscono, altresi', un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalita' di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge 21 giugno 1986, n. 317. 7. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 8. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica." "Art. 208. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. 1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione del progetto all'autorita' competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto. 2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorita' d'ambito e degli enti locali sul cui territorio e' realizzato l'impianto, nonche' il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi e' assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza . 4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi: a) procede alla valutazione dei progetti; b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4; c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilita' ambientale; d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione. 5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. 6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori . 7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione. 8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa. 9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato. 10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilita' ai sensi della normativa vigente, ove l'autorita' competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi: a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati; b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita' di verifica, monitoraggio e controllo della conformita' dell'impianto al progetto approvato; c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione; f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie ; g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformita' con quanto previsto al comma 12; i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico. 11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili . 12. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attivita' puo' essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticita' ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990. 13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. 14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma 1, del presente decreto. 15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta. La regione puo' adottare prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica. 16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale. 17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m). 17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: a) ragione sociale; b) sede legale dell'impresa autorizzata; c) sede dell'impianto autorizzato; d) attivita' di gestione autorizzata; e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione; f) quantita' autorizzate; g) scadenza dell'autorizzazione. 17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi . 18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 . 19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata. 20.".
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| Art. 18 Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni
1. L'Autorita' competente puo' sospendere i procedimenti in corso di cui alla parte IV - Titolo V del decreto legislativo n. 152/2006, articolo 242, in relazione alla bonifica dei siti contaminati, per un termine massimo di 180 giorni, in funzione della situazione in concreto verificatasi nei siti medesimi a seguito degli eventi sismici, su richiesta documentata dei soggetti interessati. 2. Per le attivita' individuate nel decreto legislativo n. 152/2006 Allegato 8 (attivita' soggette ad AIA) che hanno presentato domanda di rinnovo prima dell'adozione dell'ordinanza ed il cui procedimento e' attualmente in corso, in deroga all'articolo 29-octies comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006, i termini del procedimento di rinnovo sono sospesi per 180 giorni e la validita' dell'autorizzazione e' prorogata sino all'entrata in vigore del provvedimento di rinnovo. 3. Per le attivita' individuate nel decreto legislativo n. 152/2006 (( Allegato VIII alla parte seconda )) (attivita' soggette ad AIA) che devono presentare domanda di rinnovo entro 180 giorni dalla data di adozione dell'ordinanza, in deroga all'articolo 29-octies comma 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 152/2006, l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2012 e la validita' dell'autorizzazione vigente e' prorogata fino al 30 giugno 2013. 4. Per le aziende che hanno subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza e per un periodo di 12 mesi, sono sospesi i controlli programmati previsti nell'autorizzazione integrata ambientale. 5. Le proroghe dei termini e le sospensioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attivita' non soggette ad AIA (ovvero non incluse nel decreto legislativo n. 152/2006, (( Allegato VIII alla parte seconda) )).
Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 242 e 29-octies del citato decreto n. 152 del 2006: "Art. 242. Procedure operative ed amministrative. 1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne da' immediata comunicazione ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. 2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attivita' di verifica e di controllo da parte dell'autorita' competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attivita' ivi svolte nel tempo. 3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne da' immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonche' alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione. 4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito e' applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui e' dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento e' inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. 5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito e' inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati: a) i parametri da sottoporre a controllo; b) la frequenza e la durata del monitoraggio. 6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine puo' essere sospeso una sola volta, qualora l'autorita' competente ravvisi la necessita' di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne da' comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attivita' di monitoraggio rilevino il superamento di uno o piu' delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovra' avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7. 7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito e' superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilita' il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessita' a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto puo' essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione temporale potra' essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine puo' essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessita' di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresi', variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza ed indifferibilita' dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresi' le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed e' fissata l'entita' delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi. 8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonche' per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto, 9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attivita' si rendera' necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente. Possono essere altresi' autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purche' non compromettano la possibilita' di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi. 10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attivita' in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attivita'. 11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entita' e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti. 12. Le indagini ed attivita' istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni. 13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione e' inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione." "Art. 29-octies. Rinnovo e riesame. 1. L'autorita' competente rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorita' competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall'articolo 29-ter, comma 3. L'autorita' competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dall'articolo 29-quater, commi da 5 a 9. Fino alla pronuncia dell'autorita' competente, il gestore continua l'attivita' sulla base della precedente autorizzazione. 2. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni otto anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il rinnovo di detta autorizzazione e' effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo. 3. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il rinnovo di detta autorizzazione e' effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo rinnovo. 4. Il riesame e' effettuato dall'autorita' competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: a) l'inquinamento provocato dall'impianto e' tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite; b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi; c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche; d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono. 5. In caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione, l'autorita' competente puo' consentire deroghe temporanee ai requisiti ivi fissati ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4, se un piano di ammodernamento da essa approvato assicura il rispetto di detti requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto determina una riduzione dell'inquinamento. 6. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, il rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni dieci anni.".
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| Art. 19 Semplificazione di procedure di autorizzazione
1. Le aziende che hanno subito danni in seguito all'evento calamitoso possono ripristinare le sezioni produttive nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioni ambientali vigenti comunicando all'autorita' competente le modifiche non sostanziali e (in deroga all'articolo 29-nonies comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006 e, per gli impianti non soggetti ad AIA, alle norme che definiscono le procedure per le autorizzazioni ambientali settoriali) possono procedere immediatamente alla realizzazione delle modifiche comunicate previa autocertificazione del rispetto delle normative ambientali. A tal fine la Commissione Unica (( di cui al comma 2 )) puo' svolgere un'attivita' di supporto all'azienda ovvero svolgere le verifiche necessarie. 2. I procedimenti di delocalizzazione totale o parziale delle attivita' e di ricostruzione con modifiche sostanziali delle aziende danneggiate dagli eventi sismici sono soggetti alla nuova autorizzazione unica ambientale ovvero alle procedure di VIA ed AIA ed al procedimento unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010. La Regione Emilia-Romagna istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione Unica temporanea costituita da rappresentanti della Regione, di ARPA, Provincia, Comune e SUAP, integrata da ASL, Comando Provinciale VVF, Soprintendenza ed altri Enti che hanno competenza in materia di infrastrutture (ANAS, ENEL, TERNA, ATERSIR, consorzi bonifica, ecc.) competenti per territorio, cui e' affidata la gestione e lo svolgimento, in modo coordinato, degli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, secondo modalita' che saranno individuate al momento dell'istituzione, consentendo anche l'inoltro cartaceo della documentazione per le procedure suddette, con la finalita' di accelerare la tempistica e la semplificazione dei procedimenti nell'osservanza dei vincoli paesaggistici e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico. Sempre al fine di accelerare lo svolgimento dei procedimenti autorizzativi, i termini di deposito e pubblicizzazione previsti dalle norme vigenti in materia di VIA [articolo 9, commi 3 e 4 per le procedure di verifica (screening) di cui alla legge della Regione Emilia-Romagna 9/99 come modificata dalla legge della Regione Emilia-Romagna 3/12 e articoli 14, comma 1, e 15, comma 1, per le procedure di VIA di cui alla medesima legge regionale (( e delle corrispondenti leggi della regione Lombardia e della regione Veneto] )) ed in materia di AIA [articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006] sono ridotti alla meta', con arrotondamento all'unita' superiore. (( 2-bis. I procedimenti di autorizzazione di cui al comma 2 non sono soggetti ad alcuna spesa istruttoria, con l'eccezione degli oneri di natura tariffaria )).
Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 29- nonies e 29-quater del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: "Art. 29-nonies. Modifica degli impianti o variazione del gestore. 1. Il gestore comunica all'autorita' competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorita' competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne da' notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore puo' procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. 2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorita' competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile. 3. Agli aggiornamenti delle autorizzazioni o delle relative prescrizioni di cui al comma 1 e alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 2 si applica il disposto dell'articolo 29-octies, comma 5, e dell'articolo 29-quater, comma 15. 4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarita' della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorita' competente, anche nelle forme dell'autocertificazione." "Art. 29-quater. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. 1. Per gli impianti di competenza statale la domanda e' presentata all'autorita' competente per mezzo di procedure telematiche, con il formato e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 29-duodecies, comma 2. 2. L'autorita' competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico. 3. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del proprio nominativo, nonche' gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove e' possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresi' pubblicate dall'autorita' competente nel proprio sito web. E' in ogni caso garantita l'unicita' della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto. 4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorita' competente, osservazioni sulla domanda. 5. La convocazione da parte dell'autorita' competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, ha luogo ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 7. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonche' il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, puo' chiedere all'autorita' competente di verificare la necessita' di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 29-octies. 8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorita' competente puo' richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilita' di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 9 resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa. 9. Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei servizi di cui al comma 5 deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dal comma 4 per la presentazione delle osservazioni. 10. L'autorita' competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale comunque entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, ovvero, nel caso di cui al comma 8, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo. 11. Le autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX, secondo le modalita' e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali. In particolare le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216, ferma restando la possibilita' di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V. 12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalita' previste dal presente decreto per la protezione dell'ambiente, nonche' l'indicazione delle autorizzazioni sostituite. 13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, e' messa a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento. 14. L'autorita' competente puo' sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato VIII, qualora cio' si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorita' competente puo' inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprieta' intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale. 15. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessita' e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformita' con gli interessi fondamentali della collettivita', l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l'autorita' competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 12, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10 sono raddoppiati.". Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 30 settembre 2010, n. 229.
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| (( Art. 19 bis Zone a burocrazia zero
1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si applica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 )).
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: "Art. 43. Zone a burocrazia zero. 1. Possono essere istituite nel Meridione d'Italia zone a burocrazia zero. 2. Nelle zone di cui al comma 1 istituite, nel rispetto del principio di sussidiarieta' e dell'art. 118 della Costituzione, in aree non soggette a vincolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, le nuove iniziative produttive avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto godono dei seguenti vantaggi: a) nei riguardi delle predette nuove iniziative i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumita' pubblica, sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo che vi provvede, ove occorrente, previe apposite conferenze di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990; i provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro positivamente adottati entro 30 giorni dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non e' adottato entro tale termine. Per i procedimenti amministrativi avviati d'ufficio, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumita' pubblica, le amministrazioni che li promuovono e li istruiscono trasmettono, al Commissario di Governo, i dati e i documenti occorrenti per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti riguardanti la pubblica sicurezza e l'incolumita' pubblica; b) ove la zona a burocrazia zero coincida, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una delle zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE dell'8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2009, le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero; c) nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio, le Prefetture-Uffici territoriali di governo assicurano assoluta priorita' alle iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui insistono le zone di cui al comma 1.".
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| (( Art. 19 ter Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo
1. Per gli anni 2012 e 2013, in favore dei lavoratori autonomi e degli imprenditori che hanno cessato l'esercizio delle attivita', residenti nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, e' riconosciuta la facolta' di compensare le somme dovute a titolo di imposte dirette con i crediti di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disciplinata la procedura per l'attuazione del presente articolo al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi a carico della finanza pubblica )).
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo: "Art. 28-quater. Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. 1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall' articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo e' condizionata alla verifica dell'esistenza e validita' della certificazione. Qualora l'ente debitore non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti dell'ente debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.".
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| Art. 20 Copertura finanziaria
(( 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 3, 8, commi 3 e 15-ter, e 13, pari a 37,2 milioni di euro per l'anno 2012, a 98,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 31,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 )). 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto. |
| Allegato 1
(Art. 3, comma 7)
|=======|=========|=============|=========|=========================| |COD REG| COD PRO | COD ISTAT | PRO COM | NOME | |=======|=========|=============|=========|=========================| | 3 | 20 | 3020023 | 20023 | Felonica | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 3 | 20 | 3020027 | 20027 | Gonzaga | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 3 | 20 | 3020029 | 20029 | Magnacavallo | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 3 | 20 | 3020035 | 20035 | Moglia | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 3 | 20 | 3020039 | 20039 | Pegognaga | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 3 | 20 | 3020042 | 20042 | Poggio Rusco | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 3 | 20 | 3020046 | 20046 | Quingentole | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 3 | 20 | 3020047 | 20047 | Quistello | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 3 | 20 | 3020055 | 20055 | San Benedetto Po | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 3 | 20 | 3020056 | 20056 |San Giacomo delle Segnate| |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 3 | 20 | 3020058 | 20058 | San Giovanni del Dosso | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 3 | 20 | 3020060 | 20060 | Schivenoglia | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 3 | 20 | 3020061 | 20061 | Sermide | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 3 | 20 | 3020067 | 20067 | Villa Poma | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 5 | 29 | 5029021 | 29021 | Ficarolo | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 5 | 29 | 5029022 | 29022 | Fiesso Umbertiano | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 5 | 29 | 5029025 | 29025 | Gaiba | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 5 | 29 | 5029033 | 29033 | Occhiobello | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 5 | 29 | 5029045 | 29045 | Stienta | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 35 | 8035009 | 35009 | Campagnola Emilia | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 35 | 8035020 | 35020 | Correggio | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 35 | 8035021 | 35021 | Fabbrico | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 35 | 8035028 | 35028 | Novellara | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 35 | 8035032 | 35032 | Reggiolo | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 35 | 8035034 | 35034 | Rio Saliceto | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 35 | 8035035 | 35035 | Rolo | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 36 | 8036002 | 36002 | Bomporto | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 36 | 8036004 | 36004 | Camposanto | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 36 | 8036005 | 36005 | Carpi | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 36 | 8036009 | 36009 | Cavezzo | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 36 | 8036010 | 36010 | Concordia sulla Secchia | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 36 | 8036012 | 36012 | Finale Emilia | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 36 | 8036021 | 36021 | Medolla | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 36 | 8036022 | 36022 | Mirandola | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 36 | 8036028 | 36028 | Novi di Modena | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 36 | 8036034 | 36034 | Ravarino | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 36 | 8036037 | 36037 | San Felice sul Panaro | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 36 | 8036038 | 36038 | San Possidonio | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 36 | 8036039 | 36039 | San Prospero | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 36 | 8036044 | 36044 | Soliera | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 37 | 8037024 | 37024 | Crevalcore | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 37 | 8037028 | 37028 | Galliera | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 37 | 8037048 | 37048 | Pieve di Cento | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 37 | 8037053 | 37053 |San Giovanni in Persiceto| |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 37 | 8037055 | 37055 | San Pietro in Casale | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 38 | 8038003 | 38003 | Bondeno | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 38 | 8038004 | 38004 | Cento | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 38 | 8038008 | 38008 | Ferrara | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 38 | 8038016 | 38016 | Mirabello | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 38 | 8038018 | 38018 | Poggio Renatico | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 38 | 8038021 | 38021 | Sant'Agostino | |-------|---------|-------------|---------|-------------------------| | 8 | 38 | 8038022 | 38022 | Vigarano Mainarda | |=======|=========|=============|=========|=========================|
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