Gazzetta n. 184 del 8 agosto 2012 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA E COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
REGOLAMENTO 25 luglio 2012
Modifiche al regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob del 29 ottobre 2007 per il recepimento della direttiva 2010/76 (CRD 3) in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.


LA BANCA D'ITALIA
E LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF») e successive integrazioni e modificazioni ;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, «TUB»);
Visto il regolamento congiunto della Banca d'Italia e della CONSOB emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanza, del 29 ottobre 2007 (di seguito, «regolamento congiunto»), recante disposizioni sui sistemi di organizzazione, amministrazione e controllo, gestione del rischio, gestione dei conflitti di interesse ed esternalizzazione nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento;
Vista la direttiva 2010/76/CE del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorita' di vigilanza, ai sensi della quale - tra l'altro - le banche e le imprese di investimento devono dotarsi di politiche e prassi remunerative che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione dei rischi;
Viste le linee guida emanate dall'Autorita' Bancaria Europea (ABE) in attuazione della direttiva 2010/76/CE, del 10 dicembre 2010, recanti principi volti a favorire l'effettiva e omogenea applicazione delle norme sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nelle imprese di investimento;
Visti il provvedimento della Banca d'Italia del 30 marzo 2011, recante disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari, emanato ai sensi degli art. 53 e 67 del TUB, e il relativo atto di emanazione recante il regime transitorio per l'entrata in vigore delle disposizioni;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2010 («comunitaria 2010»), e in particolare l'art. 22, comma 2, che modifica il TUB e il TUF al fine di dare diretta attuazione alla direttiva 2010/76;
Visto l'art. 6, comma 01 del TUF, che prevede che la Banca d'Italia e la CONSOB nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, osservano i principi di:
a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati;
b) proporzionalita', intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana;
d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza;
Visto l'art. 6, comma 2-bis, del TUF, come modificato dalla comunitaria 2010, che prevede che la Banca d'Italia e la CONSOB disciplinano congiuntamente con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati concernenti, tra l'altro, il governo societario, i requisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
Visto l'art. 7, comma 2, del TUF, come modificato dalla comunitaria 2010, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere, tra l'altro, di fissare limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale;
Visto il protocollo d'intesa tra Banca d'Italia e CONSOB ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del TUF, avente ad oggetto il coordinamento dell'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della CONSOB e, in particolare, il paragrafo 4.4 del predetto protocollo d'intesa, ai sensi del quale le modifiche e le integrazioni al regolamento congiunto e le linee applicative di carattere generale delle disposizioni del regolamento medesimo sono adottate congiuntamente dalle due autorita';
Valutate le osservazioni ricevute nella consultazione pubblica effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa;

Emanano:

L'unito atto recante le modifiche al regolamento congiunto.
Roma, 25 luglio 2012

Il Governatore della banca d'Italia
Visco

Il presidente della Consob
Vegas
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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