Gazzetta n. 184 del 8 agosto 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 31 luglio 2012 |
Disposizioni transitorie al decreto 1° febbraio 2012 n. 2049 contenente disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico, ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive della qualita'
Visto il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91; Visto il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Visto il Reg. (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi; Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 426 della Commissione del 2 maggio 2011 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008, introducendo l'art. 92-bis, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico, compresa la pubblicazione su internet, gli elenchi aggiornati degli operatori del biologico, con i relativi documenti giustificativi; Vista la legge 4 giugno 1984, n. 194 di istituzione del Sian quale fornitore dei servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle Regioni e degli Enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi; Visto il decreto legislativo del 4 giugno 1997 n. 143 che dispone per il SIAN caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e di interoperabilita' e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 503 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 che all'art. 9 istituisce il fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/99; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012 n. 41, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, recante modalita' di attuazione del Reg. (CE) n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche; Visto il decreto ministeriale del 7 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2005, che disciplina l'approvazione della modulistica relativa alle preparazioni alimentari; Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le modalita' attuative dell'invio delle informazioni di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007, nonche' l'art. 12 paragrafo 2 relativo all'informatizzazione della nuova modulistica; Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2010 n. 11955 e relativo allegato, che costituisce il modello di notifica dell'attivita' di produzione di animali e alghe marine d'acquacoltura biologica; Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2012, n. 2048 sulle disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91; Ritenuto opportuno differire il termine di entrata in vigore del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049 per consentire un efficace avvio della cooperazione applicativa tra il SIB e i sistemi informativi delle Regioni e Province autonome; Ritenuto opportuno stabilire un periodo transitorio per consentire agli operatori di notificare la propria attivita' in tutte le Regioni e Province autonome nelle quali sono ubicate eventuali sedi operative; Sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione dell'11 luglio 2012; Sentito il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e ecocompatibile nella riunione del 19 luglio 2012:
Decreta:
Art. 1
Il termine di entrata in vigore del decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049 e' differito al 1° ottobre 2012. |
| Art. 2
1. Gli operatori che notificano la propria attivita' ai sensi dell'art. 5, paragrafo 6 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049 ed hanno sedi operative in diverse Regioni e Province Autonome, per un periodo transitorio, sono tenuti a presentare notifica: ai sistemi informativi, di cui all'Allegato I del presente decreto, di ciascuna Regione o Provincia Autonoma nella quale e' ubicata l'eventuale sede operativa; al SIB per le Regioni o Province Autonome non indicate all'Allegato I del presente decreto. 2. La disposizione del paragrafo precedente si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012. |
| Art. 3
1. Nelle more della definizione, da parte delle Regioni e Province Autonome, delle modalita' di conferimento della delega per la registrazione al SIB ai sensi dell'art. 5, paragrafi 3 e 5, i soggetti cui e' stato conferito da parte dell'operatore mandato per la gestione del fascicolo aziendale sono abilitati ad inserire nel SIB la notifica in nome e per conto dell'operatore come previsto all'art. 5, paragrafo 2 del medesimo decreto, fatta salva l'eventuale necessita' di ampliamento del mandato stesso. In tal caso i soggetti mandatari inviano la copia cartacea della notifica alla Regione e Provincia Autonoma competente. 2. La disposizione del paragrafo 1 si applica esclusivamente alle Regioni e Province Autonome che non hanno provveduto alla definizione delle modalita' per la registrazione al SIB e non riguarda le Regioni e Province Autonome indicate all'Allegato I. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 31 luglio 2012
Il capo dipartimento: Serino |
| Allegato I
Regioni e Province Autonome dotate di sistemi informativi propri
Regione Emilia Romagna Regione Lombardia Regione Marche Regione Piemonte Regione Puglia Regione Toscana Regione Veneto |
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