Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 luglio 2012
Modalita' di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' al marchio di fabbrica apposto sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni;
Visto l'art. 3, comma 16-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e' disciplinata l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' al marchio, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere;
Visto l'art. 2563 del codice civile, secondo il quale l'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta;
Visto l'art. 2569 del codice civile in base al quale l'imprenditore ha diritto di valersi in modo esclusivo del marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi per i quali e' stato registrato;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1
Oggetto del provvedimento

1. Con il presente decreto sono definite le modalita' applicative dell'imposta comunale sulla pubblicita', di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'apposizione del marchio di fabbrica sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere.
 
Art. 2
Determinazione della superficie esente

1. L'imposta non e' dovuta per l'indicazione del marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.
2. Per l'apposizione del marchio la cui superficie complessiva supera il limite dimensionale di cui al comma 1 l'imposta e' dovuta, in base alla superficie complessiva dei marchi installati su ciascun bene mobile individuato all'art. 1, per anno solare al comune ove ha sede l'impresa produttrice dei beni o qualsiasi altra sua dipendenza, nella misura e con le modalita' previste dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
3. Le imprese produttrici delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, adeguano le dimensioni dei marchi, eventualmente apposti prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, al limite dimensionale di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data della predetta pubblicazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2012

Il Ministro: Grilli
 
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