Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2012 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 4 maggio 2012
Determinazione della misura della provvigione spettante alla SIAE per le attivita' di gestione del diritto di seguito.


IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante disposizioni in materia di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 52 dello stesso;
Vista, in particolare, la Sezione VI, Capo II, Titolo III, della legge 22 aprile 1941, n. 633 cosi' come modificata dal decreto legislativo 13 febbraio 2006 n. 118, di attuazione della Direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale;
Visto il regio decreto 18 maggio 1942 n. 1369, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ed in particolare il Capo IV dello stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 275, regolamento recante disposizioni modificative del Capo IV del regio decreto 18 maggio 1942 n. 1369, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633;
Visto l'art. 154, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, cosi' come modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2006 n. 118, in base al quale la misura della provvigione, comprensiva delle spese, spettante alla Societa' Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) per le attivita' di accertamento, riscossione e ripartizione del compenso agli aventi diritto, e' determinata con decreto del Ministro per i Beni e le Attivita' Culturali, sentita la SIAE medesima, e che la stessa misura della provvigione e' sottoposta ad aggiornamento triennale;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 10 novembre 2009, con il quale e' riconosciuta alla SIAE per il triennio 2009 - 2012, una provvigione, comprensiva di spese, pari al 22%, a decorrere dal 9 aprile 2009 e fino all'8 aprile 2011, e pari al 20% a decorrere dal 9 aprile 2011 all'8 aprile 2012, a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione, per l'attivita' di accertamento, riscossione e ripartizione dei diritti d'autore sulle vendite di opere d'arte e manoscritti, di cui alla Sezione VI, Capo II, Titolo III della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i.;
Considerato che, al fine di determinare una proposta della misura della provvigione comprensiva delle spese, spettante alla Societa' Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) per le attivita' di gestione del diritto di seguito relative al triennio 2012 -2015 e' stato costituito, in data 13 marzo 2012 con decreto del Direttore Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore un apposito Gruppo di lavoro, coordinato dal Dirigente del Servizio per il Diritto d'Autore della citata Direzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, composto, oltre che da altri Rappresentanti dello stesso Servizio, anche dal Rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dirigente della Sezione Olaf della SIAE;
Considerata la proposta formulata, all'esito delle riunioni del sopraccitato Gruppo di lavoro, dal Direttore Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore del Ministero per i beni e le attivita' culturali con nota del 5 aprile 2012, prot. n. 9239;
Considerato quanto rappresentato dalla SIAE nel corso delle suddette riunioni, e condiviso all'unanimita' dal sopraccitato Gruppo di lavoro, circa la necessita' per l'Ente di provvedere nel triennio oltre alla normale attivita' di gestione del diritto di seguito, anche ad una costante e mirata attivita' di verifica e di controllo sulle attivita' di tutti i professionisti del mercato dell'arte non ancora in regola con gli obblighi previsti dalla normativa vigente sul diritto di seguito, ovvero con un flusso di dichiarazioni di vendita e di pagamenti incostanti e/o non in linea con i principali indicatori di attivita', che attualmente risultano essere circa il 70% dell'intero settore;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633, all'aggiornamento triennale del decreto ministeriale di determinazione della misura della provvigione, comprensiva delle spese, spettante alla SIAE per le attivita' di accertamento, riscossione e ripartizione del compenso del diritto di seguito agli aventi diritto per il periodo che va dal 9 aprile 2012 all'8 aprile 2015;
Sentita la Societa' Italiana degli Autori ed Editori (SIAE);

Decreta:

Art. 1

1. Per le attivita' di accertamento, riscossione e ripartizione dei diritti dell'autore sulle vendite di opere d'arte e di manoscritti successive alla prima, di cui alla Sezione VI, Capo II Titolo III della legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modificazioni e integrazioni, e' riconosciuta alla SIAE, a decorrere dal 9 aprile 2012 e fino all'8 aprile 2014, una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 20% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione. A decorrere dal 9 aprile 2014 e fino all'8 aprile 2015 e' riconosciuta alla SIAE per le medesime attivita' una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 19% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione.
2. Il presente decreto e' sottoposto ad aggiornamento triennale a decorrere dal 9 aprile 2015.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 4 maggio 2012

Il Ministro: Ornaghi

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 19
 
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