Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012
Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Campobello di Mazara.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Campobello di Mazara (Trapani) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 29 e 30 maggio 2011;
Visto il decreto, in data 29 febbraio 2012, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha preso atto della decadenza del consiglio comunale, a seguito delle dimissioni della quasi totalita' dei consiglieri comunali, ed ha nominato un commissario, con i poteri del consiglio comunale;
Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti, condotti dalla commissione di indagine nominata con decreto prefettizio del 23 dicembre 2011, gia' in corso all'atto dell'adozione del decreto del Presidente della Regione Siciliana, sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra ex amministratori e la criminalita' organizzata;
Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilita' dell'istituzione locale;
Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2012 alla quale e' stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1

La gestione del comune di Campobello di Mazara (Trapani) e' affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:
dr.ssa Esther Mammano, viceprefetto;
dr.ssa Natalia Ruggeri, viceprefetto aggiunto;
dr. Salvatore Mallemi, dirigente II fascia - Area I.
 
Art. 2

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
Dato a Roma, addi' 30 luglio 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Cancellieri, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2012 Interno, registro n. 6, foglio n. 20
 
Allegato

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Campobello di Mazara (Trapani), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 29 e 30 maggio 2011, presenta forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' dell'amministrazione, il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Il 16 dicembre 2011, nell'ambito del procedimento penale n. 11823/201 RGNR della DDA, e' stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare emessa dall'Ufficio del G.I.P. presso il Tribunale di Palermo nei confronti di alcune persone, tra cui il sindaco di Campobello di Mazara, indiziato di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis c.p.
Conseguentemente, il prefetto di Trapani, con decreto del 23 dicembre 2011, ha disposto l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 59, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli accertamenti di rito.
A seguito della citata misura restrittiva della liberta' personale, in data 16 dicembre 2011, il sindaco e' stato sospeso dall'incarico, ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La funzionalita' dell'ente e' stata inoltre compromessa per le dimissioni rassegnate dalla quasi totalita' dei consiglieri comunali, nonche' da tutti gli assessori.
Le dimissioni dei componenti dell'organo consiliare ne hanno determinato la decadenza, con la conseguente nomina, da parte del Presidente della regione siciliana, in data 29 febbraio 2012, di un commissario straordinario in sostituzione del consiglio.
Nei confronti della compagine eletta nel 2006 era gia' stato effettuato un precedente accesso ispettivo, nel periodo compreso tra il 2 luglio 2008 e il 30 gennaio 2009, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; le relative verifiche avevano gia' posto in luce talune anomalie nella gestione, sebbene non sufficienti per l'applicazione della misura dissolutoria.
Al termine della procedura di accesso svolta nei confronti della rinnovata amministrazione, la commissione all'uopo incaricata ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Trapani, sentito in data 16 maggio 2012 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore distrettuale antimafia di Palermo e del Procuratore della Repubblica di Marsala, ha redatto l'allegata relazione del 25 maggio 2012, che costituisce parte integrante della presente proposta.
In tale relazione si da' atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalita' organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame il contesto ambientale su cui insiste il comune di Campobello di Mazara, caratterizzato dalla presenza di sei famiglie mafiose appartenenti al mandamento di Castelvetrano, con interessi nell'edilizia, nel movimento terra, nelle forniture e nella grande distribuzione.
Le risultanze investigative degli ultimi anni hanno, in particolare, chiarito l'importante ruolo di supporto e sostegno assicurato dalla famiglia mafiosa campobellese alla latitanza del capo del mandamento di Castelvetrano nonche' la funzione di collegamento tra il predetto latitante e i vertici assoluti di cosa nostra palermitana.
In siffatto ambito ha operato l'amministrazione comunale, il cui vertice, al secondo mandato elettorale consecutivo, e' sostenuto da dodici consiglieri su venti assegnati all'ente. Dieci consiglieri dell'attuale consiliatura erano presenti nel consiglio eletto nella primavera del 2006, tra cui il presidente e il vice presidente, confermati nella carica. Anche tre assessori della precedente giunta sono stati eletti consiglieri nel 2011 e il precedente vicesindaco e' stato nominato assessore con delega alla pianificazione, territorio, urbanistica e protezione civile, ruolo che aveva gia' esercitato nell'amministrazione eletta nel 2006.
Cio' ha determinato la presenza di elementi di continuita' tra le due amministrazioni e una sostanziale uniformita' del loro modus operandi.
Nel corso delle indagini condotte dalla magistratura, l'attuale sindaco viene identificato come il rappresentante politico della famiglia mafiosa all'interno dell'amministrazione comunale, che si adoperava, in primo luogo nel settore degli appalti pubblici, per favorire gli interessi riconducibili alla consorteria ed assicurare il sostentamento economico dei capimafia detenuti e delle loro famiglie. Lo stesso primo cittadino risulta indiziato per reati contro la pubblica amministrazione, commessi nel 2005 quando ricopriva la carica di consigliere comunale di minoranza presso lo stesso ente.
Secondo gli inquirenti, i rapporti intrattenuti dall'organo di vertice dell'ente con la locale famiglia mafiosa non si sono limitati alle frequentazioni di persone controindicate o a contiguita' con ambienti malavitosi, ma si sono risolti nel quadro indiziario di cui all'art. 416-bis del c.p., per aver fatto parte dell'associazione mafiosa «cosa nostra» e, segnatamente, della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, unitamente ad altri esponenti della criminalita' organizzata.
Tale appartenenza si e' manifestata, tra l'altro, nell'essersi costoro avvalsi, insieme, della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omerta' che ne deriva per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per se' e per altri.
E' significativo che il Tribunale del Riesame di Palermo abbia confermato la sussistenza delle esigenze cautelari segnalate dal G.I.P. e che il relativo ricorso presentato dal sindaco sia stato rigettato dalla Corte di Cassazione.
Anche l'apparato burocratico, il consiglio comunale e la giunta sono caratterizzati dalla presenza di componenti contigui ad esponenti delle consorterie malavitose locali e risultano, a carico di alcuni, procedimenti penali per reati contro la pubblica amministrazione.
I legami tra gli amministratori e la locale consorteria criminale sono sfociati in situazioni di palese condizionamento dell'attivita' amministrativa dell'ente, spesso esercitata in funzione degli interessi e delle regole della criminalita' organizzata. Risulta evidente, in particolare, come tali interessi siano prevalsi rispetto alle esigenze del comune nella gestione degli appalti.
La commissione d'indagine ha, infatti, rilevato che nell'aggiudicazione delle gare pubbliche indette, nel tempo, dal comune non sono state rispettate le disposizioni di legge riguardanti gli affidamenti, ed e' stato fatto un uso eccessivo, distorto e palesemente immotivato delle procedure d'urgenza.
Tale condotta, evidenziata dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere che ha interessato il sindaco, ha favorito, con una logica spartitoria dei lavori pubblici gestiti dall'ente, le ditte locali collegate alla consorteria mafiosa, con particolare riferimento a quelle operanti nel settore del movimento terra e nell'edilizia pubblica, le quali attraverso accordi gestiti dal locale esponente malavitoso hanno reiteratamente ottenuto, nel corso delle consiliature che hanno fatto capo al sindaco arrestato, la gran parte degli affidamenti, tutti in esito a procedure gravemente inficiate da irregolarita' amministrative ed illegittimita'.
A detto sistema risalgono le procedure per l'affidamento dei lavori di manutenzione di alcune vie comunali disposto in favore di una delle ditte in questione nel corso della passata consiliatura, guidata come gia' detto dallo stesso soggetto che oggi riveste la carica di sindaco. Con due diverse delibere, la giunta proponeva di appaltare i lavori con la procedura del pubblico incanto, richiamando, tuttavia, la normativa che prevede il ricorso alla trattativa privata. Con determinazione dirigenziale, emanata in occasione dell'approvazione del bando di gara, il comune forniva una interpretazione circa la volonta' della giunta di ricorrere alla trattativa privata; successivamente ed a procedura avviata, anche il sindaco comunicava al settore competente che, stante l'avvicinarsi della stagione estiva, si doveva ricorrere alla trattativa privata.
Alla selezione partecipava una sola ditta rispetto alle dieci invitate, ma agli atti risultano ulteriori offerte da parte di sette ditte, non invitate, a conferma dell'interesse di altri soggetti di concorrere alla gara.
Sul requisito dell'urgenza, la commissione d'indagine ha evidenziato il lungo tempo intercorso tra l'avvio della procedura e l'affidamento dei lavori alla ditta che li ha poi realizzati.
Il ricorso alla trattativa privata deve essere considerato un'eccezione al principio della pubblicita' e della massima concorsualita' tipica della procedura aperta ed i presupposti per la sua ammissibilita' debbono essere accertati con il massimo rigore, senza possibilita' di un ricorso all'interpretazione estensiva.
Il perpetuarsi di questo sistema di favoritismi e' confermato dalla circostanza che alla stessa ditta, dal gennaio 2009 al dicembre 2011, e' stato affidato un rilevante numero di lavori comunali.
Nello stesso arco temporale in cui hanno operato le due amministrazioni guidate sempre dallo stesso vertice, il comune ha aggiudicato ad un'altra ditta, con procedure viziate, diversi appalti di lavori e servizi, tra cui l'estrazione, il trasporto e lo smaltimento del percolato prodotto in una discarica di rifiuti solidi urbani. Detta ditta aveva acquisito, nel 2006, l'attivita' di un'altra societa', della quale era titolare di quote uno stretto congiunto di un amministratore comunale, a sua volta titolare della maggioranza delle quote sociali della ditta che si e' aggiudicata l'appalto per lo smaltimento della sostanza inquinante.
Anche le verifiche effettuate sull'affidamento del servizio di vigilanza e salvataggio presso la spiaggia libera, per l'estate 2009, concorrono a delineare il quadro di cointeressenze che gli amministratori hanno alimentato con il loro comportamento. Rileva, a tal riguardo, che le procedure seguite per l'assegnazione dei lavori siano risultate, in sede di verifica, illegittime e che il relativo contratto sia stato sottoscritto a distanza di un anno dall'aggiudicazione della gara di appalto.
Gli aspetti di condizionamento e di illegalita' dell'attivita' amministrativa risultano evidenti in una serie di condotte o procedimenti, quali i conferimenti di incarichi all'interno dell'ente da parte del sindaco, elusivi della normativa in materia, nei confronti di soggetti legati da vincoli parentali con esponenti della criminalita' organizzata o con frequentazioni di appartenenti alle cosche mafiose.
In particolare, il prefetto di Trapani segnala l'incarico di collaborazione conferito dal sindaco, dal gennaio 2007 al maggio 2011, ad uno stretto congiunto di un soggetto riconducibile alla locale organizzazione criminale. In questa circostanza emergono, inequivocabilmente, univoci e concludenti tratti di orientamento delle scelte del vertice dell'ente in favore di persone legate da vincoli di parentela a persone gravitanti in ambienti malavitosi. Il predetto soggetto, infatti, e' destinatario della citata ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416-bis, per avere svolto un ruolo operativo, partecipando a riunioni con il capofamiglia, contribuendo alla risoluzione di controversie in ambito associativo, nonche' per aver svolto la funzione di collegamento tra il sindaco ed il capomafia, cosi' costituendo lo snodo centrale nella spartizione degli appalti comunali, a vantaggio della consorteria mafiosa.
Nella gestione dei beni confiscati l'atteggiamento del sindaco e' risultato sintomatico della vicinanza agli ambienti malavitosi e si e' caratterizzato per la sostanziale inerzia nel promuovere iniziative per l'utilizzazione del patrimonio. Sebbene, in alcune circostanze, il primo cittadino si sia pubblicamente impegnato per la ricerca di forme di finanziamento per adeguare gli immobili ai criteri di utilizzo e alle finalita' stabilite dalla legge, non sono state poste in essere concrete azioni per il perseguimento dei fini sociali che ne consentissero il mantenimento al comune.
Nella cura degli interessi della collettivita' e' obbligo del comune svolgere le attivita' di contrasto all'abusivismo edilizio; l'atteggiamento dell'amministrazione comunale si e', invece, rivelato inadeguato: nell'arco temporale che va dal 2009 al 2011, le violazioni accertate e perseguite sono scarsamente significative se rapportate all'entita' del fenomeno, della cui portata e' indicativo il consistente numero di condoni concessi.
Sotto il profilo amministrativo-contabile, sono stati riscontrati numerosi e consistenti debiti fuori bilancio, che appaiono privi di una legittima giustificazione ed, inoltre, risulta frequentemente disatteso l'ordine cronologico per la liquidazione dei debiti da parte del comune.
Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Campobello di Mazara, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialita' e trasparenza.
Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, puo' intervenire finanche quando sia stato gia' disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Campobello di Mazara (Trapani), con conseguente affidamento della gestione dell'ente ad una commissione straordinaria cui, in virtu' dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettivita'.
L'estensione dell'influenza criminale rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Roma, 20 luglio 2012

Il Ministro dell'interno: Cancellieri
 

PREFETTURA DI TRAPANI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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