Gazzetta n. 186 del 10 agosto 2012 (vai al sommario)
LEGGE 7 agosto 2012, n. 132
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Stromboli, addi' 7 agosto 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Balduzzi, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Severino


LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5323):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti) e dal Ministro della salute (Balduzzi) il 28 giugno 2012.
Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, il 3 luglio 2012 con pareri delle Commissioni Legislazione, I, V e Questioni regionali.
Esaminato dalla XII Commissione, in sede referente, il 5, 10 e 12 luglio 2012.
Esaminato in Aula il 16 luglio 2012 ed approvato il 18 luglio 2012. Senato della Repubblica (atto n. 3414):
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanita'), in sede referente, il 19 luglio 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª e per le Questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 24 luglio 2012.
Esaminato dalla 12ª Commissione, in sede referente, il 24 e 25 luglio 2012.
Esaminato in Aula ed approvato il 2 agosto 2012.



Avvertenza:
Il decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
149 del 28 giugno 2012.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le
modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 38.


 
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28
GIUGNO 2012, N. 89

All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «al 31 ottobre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012»;
al comma 2, dopo le parole: «e comunque» e' inserita la seguente: «inderogabilmente»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5, e comunque non oltre l'entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la responsabilita' civile e le relative condizioni assicurative degli esercenti le professioni sanitarie"».
 
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