Gazzetta n. 186 del 10 agosto 2012 (vai al sommario)
LEGGE 7 agosto 2012, n. 133
Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia
di competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri

1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le attivita' di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
124 (Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica e nuova disciplina del segreto), come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:

"Art. 1.

Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri

1. Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono
attribuiti, in via esclusiva:
a) l'alta direzione e la responsabilita' generale della
politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse
e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni
democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;
b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato;
c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;
d) la nomina e la revoca del direttore generale e di
uno o piu' vice direttori generali del Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza;
e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice
direttori dei servizi di informazione per la sicurezza;
f) la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse
finanziarie per i servizi di informazione per la sicurezza
e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza,
di cui da' comunicazione al Comitato parlamentare di cui
all'articolo 30.
2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio
dei Ministri determina i criteri per l'apposizione e
l'opposizione del segreto ed emana le disposizioni
necessarie per la sua tutela amministrativa, nonche' quelle
relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di
sicurezza.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede al
coordinamento delle politiche dell'informazione per la
sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana
ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il
funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica.
3-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica, impartisce al Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione
per la sicurezza direttive per rafforzare le attivita' di
informazione per la protezione delle infrastrutture
critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo
alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica
nazionali.".



 
Art. 2
Modifica all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia
di Autorita' delegata

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' inserito il seguente:
«1-bis. L'Autorita' delegata non puo' esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge».



Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 124 del
2007, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

"Art. 3.

Autorita' delegata

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove lo
ritenga opportuno, puo' delegare le funzioni che non sono
ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro
senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di
seguito denominati «Autorita' delegata».
1-bis. L'Autorita' delegata non puo' esercitare
funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa
delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma
della presente legge.
2.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e'
costantemente informato dall'Autorita' delegata sulle
modalita' di esercizio delle funzioni delegate e, fermo
restando il potere di direttiva, puo' in qualsiasi momento
avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, non e' richiesto il parere del
Consiglio dei Ministri per il conferimento delle deleghe di
cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.".



 
Art. 3
Modifiche all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in
materia di Dipartimento delle informazioni per la sicurezza

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali»;
b) alla lettera i), dopo le parole: «al comma 7.» e' inserito il seguente periodo: «Con le modalita' previste da tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo.»;
c) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni».



Note all'art. 3:
Il testo dell'articolo 4 della citata legge n. 124 del
2007, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

"Art. 4.

Dipartimento delle informazioni per la sicurezza

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 e'
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e
l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS
per l'esercizio delle loro competenze, al fine di
assicurare piena unitarieta' nella programmazione della
ricerca informativa del Sistema di informazione per la
sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle attivita'
operative dei servizi di informazione per la sicurezza.
3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attivita' di informazione per la
sicurezza, verificando altresi' i risultati delle attivita'
svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza
dei predetti servizi relativamente alle attivita' di
ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di
sicurezza degli Stati esteri;
b) e' costantemente informato delle operazioni di
competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e
trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri le
informative e le analisi prodotte dal Sistema di
informazione per la sicurezza;
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti
provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza,
dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni
dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma
l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per
l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa,
elabora analisi strategiche o relative a particolari
situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta
dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei
rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da
sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca
informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio
dei Ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo
1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e dei rapporti
di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le
attivita' di ricerca informativa finalizzate a rafforzare
la protezione cibernetica e la sicurezza informatica
nazionali;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni
periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le
Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei
Ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio
informativo e i risultati delle riunioni periodiche;
f) trasmette, su disposizione del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il CISR, informazioni e
analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad
ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di
informazioni per la sicurezza;
g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di
acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni
altra risorsa comunque strumentale all'attivita' dei
servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri
lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;
i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI,
verificando la conformita' delle attivita' di informazione
per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle
direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri. Per tale finalita', presso il DIS e'
istituito un ufficio ispettivo le cui modalita' di
organizzazione e di funzionamento sono definite con il
regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da
tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere
del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano
annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo. L'ufficio
ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il
predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del
direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, inchieste interne su specifici
episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei
servizi di informazione per la sicurezza;
l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite
dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai
fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e
delle classifiche di segretezza, vigilando altresi' sulla
loro corretta applicazione;
m) cura le attivita' di promozione e diffusione della
cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;
n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria
del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalita'
definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo
articolo;
n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le
competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli
approvvigionamenti e i servizi logistici comuni.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis
del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14
della presente legge, qualora le informazioni richieste
alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del
comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di
polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di
cui all'articolo 329 del codice di procedura penale,
possono essere acquisite solo previo nulla osta della
autorita' giudiziaria competente. L'autorita' giudiziaria
puo' trasmettere gli atti e le informazioni anche di
propria iniziativa.
5. La direzione generale del DIS e' affidata ad un
dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via
esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di
quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta. Per
quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS
e' il diretto referente del Presidente del Consiglio dei
Ministri e dell'Autorita' delegata, ove istituita, salvo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo
7, comma 5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente
sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti
nell'ambito del medesimo Dipartimento.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
direttore generale del DIS, nomina uno o piu' vice
direttori generali; il direttore generale affida gli altri
incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli
incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del
Consiglio dei Ministri.
7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli
uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono
disciplinati con apposito regolamento.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le
modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio
ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti
criteri:
a) agli ispettori e' garantita piena autonomia e
indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di
controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente del
Consiglio dei Ministri o dell'Autorita' delegata, ove
istituita, i controlli non devono interferire con le
operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove
selettive e un'adeguata formazione;
d) non e' consentito il passaggio di personale
dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la
sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente
del Consiglio dei Ministri o dell'Autorita' delegata, ove
istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati
presso i servizi di informazione per la sicurezza e presso
il DIS; possono altresi' acquisire, tramite il direttore
generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e
privati.".



 
Art. 4
Modifica all'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in
materia di identita' di copertura

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, i documenti indicati al comma 1 del presente articolo, ivi compresi quelli rilasciati dalle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, non conferiscono le qualita' di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza o di polizia tributaria».



Note all'art. 4:
Il testo dell'articolo 24 della citata legge n. 124 del
2007, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

"Art. 24.

Identita' di copertura

1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorita'
delegata, ove istituita, puo' autorizzare, su proposta dei
direttori dell'AISE e dell'AISI, l'uso, da parte degli
addetti ai servizi di informazione per la sicurezza, di
documenti di identificazione contenenti indicazioni di
qualita' personali diverse da quelle reali. Con la medesima
procedura puo' essere disposta o autorizzata
l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di
copertura.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23,
comma 2, i documenti indicati al comma 1 del presente
articolo, ivi compresi quelli rilasciati dalle Forze di
polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981,
n. 121, non conferiscono le qualita' di agente e di
ufficiale di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza o
di polizia tributaria.
3. Con apposito regolamento sono definite le modalita'
di rilascio e conservazione nonche' la durata della
validita' dei documenti e dei certificati di cui al comma
1. Presso il DIS e' tenuto un registro riservato attestante
i tempi e le procedure seguite per il rilascio dei
documenti e dei certificati di cui al comma 1. Al termine
dell'operazione, il documento o il certificato e'
conservato in apposito archivio istituito presso il DIS.".



 
Art. 5
Modifica all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in
materia di Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' inserito il seguente:
«2-bis. E' compito del Comitato accertare il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, nonche' verificare che le attivita' di informazione previste dalla presente legge svolte da organismi pubblici non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza rispondano ai principi della presente legge».



Note all'art. 5:
Il testo dell'articolo 30 della citata legge n. 124 del
2007, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

"Art. 30.

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

1. E' istituito il Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati e
cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di
ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento
in proporzione al numero dei componenti dei gruppi
parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza
paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo
conto della specificita' dei compiti del Comitato.
2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e
continuativo, che l'attivita' del Sistema di informazione
per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione,
delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della
Repubblica e delle sue istituzioni.
2-bis. E' compito del Comitato accertare il rispetto di
quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, nonche'
verificare che le attivita' di informazione previste dalla
presente legge svolte da organismi pubblici non
appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza
rispondano ai principi della presente legge.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da
un vicepresidente e da un segretario, e' eletto dai
componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il presidente
e' eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di
opposizione e per la sua elezione e' necessaria la
maggioranza assoluta dei componenti.
4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il
maggiore numero di voti.
5. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o
entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.
6. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente
e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria
scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto
il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si
procede ai sensi del comma 5.".



 
Art. 6
Modifica all'articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in
materia di funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica

1. Al terzo periodo del comma 9 dell'articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124, la parola: «unanime» e' sostituita dalle seguenti: «a maggioranza dei due terzi».



Note all'art. 6:
Il testo dell'articolo 31 della citata legge n. 124 del
2007, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

"Art. 31.

Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica

1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
procede al periodico svolgimento di audizioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'Autorita'
delegata, ove istituita, dei Ministri facenti parte del
CISR, del direttore generale del DIS e dei direttori
dell'AISE e dell'AISI.
2. Il Comitato ha altresi' la facolta', in casi
eccezionali, di disporre con delibera motivata l'audizione
di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza.
La delibera e' comunicata al Presidente del Consiglio dei
Ministri che, sotto la propria responsabilita', puo'
opporsi per giustificati motivi allo svolgimento
dell'audizione.
3. Il Comitato puo' altresi' ascoltare ogni altra
persona non appartenente al Sistema di informazione per la
sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o di
valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del
controllo parlamentare.
4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con
lealta' e completezza, le informazioni in loro possesso
concernenti le materie di interesse del Comitato.
5. Il Comitato puo' ottenere, anche in deroga al
divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura
penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e
inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri
organi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti
relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorita'
giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e documenti
anche di propria iniziativa.
6. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente
alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi
del comma 5, salvo che non rilevi, con decreto motivato per
ragioni di natura istruttoria, la necessita' di ritardare
la trasmissione. Quando le ragioni del differimento vengono
meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a
trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha efficacia per
sei mesi e puo' essere rinnovato, ma perde efficacia dopo
la chiusura delle indagini preliminari.
7. Il Comitato puo' ottenere, da parte di appartenenti
al Sistema di informazione per la sicurezza, nonche' degli
organi e degli uffici della pubblica amministrazione,
informazioni di interesse, nonche' copie di atti e
documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti.
8. Qualora la comunicazione di un'informazione o la
trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare
la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri,
lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumita' di
fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi
di informazione per la sicurezza, il destinatario della
richiesta oppone l'esigenza di riservatezza al Comitato.
9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria
richiesta, quest'ultima e' sottoposta alla valutazione del
Presidente del Consiglio dei Ministri, che decide nel
termine di trenta giorni se l'esigenza opposta sia
effettivamente sussistente. In nessun caso l'esigenza di
riservatezza puo' essere opposta o confermata in relazione
a fatti per i quali non e' opponibile il segreto di Stato.
In nessun caso l'esigenza di riservatezza di cui al comma 8
o il segreto di Stato possono essere opposti al Comitato
che, con voto a maggioranza dei due terzi, abbia disposto
indagini sulla rispondenza dei comportamenti di
appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza ai
compiti istituzionali previsti dalla presente legge.
10. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione
del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero non
riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne
riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti
valutazioni.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al
Comitato non puo' essere opposto il segreto d'ufficio, ne'
il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il
segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del
mandato.
12. Quando informazioni, atti o documenti richiesti
siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da
parte delle competenti Commissioni parlamentari di
inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto al
Comitato.
13. Il Comitato puo' esercitare il controllo diretto
della documentazione di spesa relativa alle operazioni
concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso
l'archivio centrale del DIS, di cui all'articolo 10, comma
1, lettera b).
14. Il Comitato puo' effettuare accessi e sopralluoghi
negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione per
la sicurezza, dandone preventiva comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri.
15. Nei casi previsti al comma 14, il Presidente del
Consiglio dei Ministri puo' differire l'accesso qualora vi
sia il pericolo di interferenza con operazioni in corso.".



 
Art. 7
Modifiche all'articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in
materia di funzioni consultive del Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Comitato esprime, altresi', il proprio parere sulle delibere assunte dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi, nonche' sul piano annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i)».
2. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: «dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla ricezione dell'atto».



Note all'art. 7:
Il testo dell'articolo 32 della citata legge n. 124 del
2007, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

"Art. 32.

Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica esprime il proprio parere sugli schemi dei
regolamenti previsti dalla presente legge, nonche' su ogni
altro schema di decreto o regolamento concernente
l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui
all'articolo 21. Il Comitato esprime, altresi', il proprio
parere sulle delibere assunte dal Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica sulla
ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i
servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi
bilanci preventivi e consuntivi, nonche' sul piano annuale
delle attivita' dell'ufficio ispettivo di cui all'articolo
4, comma 3, lettera i).
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri informa
preventivamente il presidente del Comitato parlamentare per
la sicurezza della Repubblica circa le nomine del direttore
generale e dei vice direttori generali del DIS e dei
direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione
per la sicurezza.
3. I pareri di cui al comma 1 hanno carattere
obbligatorio, ma non vincolante.
4. I pareri di cui al comma 1 sono espressi dal
Comitato nel termine di un mese dalla ricezione dell'atto;
tale termine e' prorogabile una sola volta, per non piu' di
quindici giorni.".



 
Art. 8
Modifica dell'articolo 34 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in
materia di accertamento di condotte illegittime o irregolari

1. L'articolo 34 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' sostituito dal seguente:
«Art. 34. - (Accertamento di condotte illegittime o irregolari) - 1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora, sulla base degli elementi acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni, deliberi di procedere all'accertamento della correttezza delle condotte poste in essere da appartenenti o da ex appartenenti agli organismi di informazione e sicurezza, puo' richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre lo svolgimento di inchieste interne ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera i). Le relazioni conclusive delle inchieste interne sono trasmesse integralmente al medesimo Comitato parlamentare».



Note all'art. 8:
Il testo dell'articolo 34 della citata legge n. 124 del
2007, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

"Art. 34.

(Accertamento di condotte illegittime o irregolari)

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica, qualora, sulla base degli elementi acquisiti
nell'esercizio delle proprie funzioni, deliberi di
procedere all'accertamento della correttezza delle condotte
poste in essere da appartenenti o da ex appartenenti agli
organismi di informazione e sicurezza, puo' richiedere al
Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre lo
svolgimento di inchieste interne ai sensi dell'articolo 4,
comma 3, lettera i). Le relazioni conclusive delle
inchieste interne sono trasmesse integralmente al medesimo
Comitato parlamentare.".



 
Art. 9
Modifica all'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in
materia di relazione al Parlamento

1. All'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Alla relazione di cui al comma 1 e' allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attivita' relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonche' alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica».



Note all'art. 9:
Il testo dell'articolo 38 della citata legge n. 124 del
2007, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

"Art. 38.

Relazione al Parlamento

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo
trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita
all'anno precedente, sulla politica dell'informazione per
la sicurezza e sui risultati ottenuti.
1-bis. Alla relazione di cui al comma 1 e' allegato il
documento di sicurezza nazionale, concernente le attivita'
relative alla protezione delle infrastrutture critiche
materiali e immateriali nonche' alla protezione cibernetica
e alla sicurezza informatica.".



 
Art. 10
Modifica all'articolo 40 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in
materia di tutela del segreto di Stato

1. Dopo il primo periodo del comma 5 dell'articolo 40 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' inserito il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone, in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato».



Note all'art. 10:
Il testo dell'articolo 40 della legge n. 124 del 2007,
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

"Art. 40.

Tutela del segreto di Stato

1. L'articolo 202 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
«Art. 202. - (Segreto di Stato). - 1. I pubblici
ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un
pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre
su fatti coperti dal segreto di Stato.
2. Se il testimone oppone un segreto di Stato,
l'autorita' giudiziaria ne informa il Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai fini dell'eventuale conferma,
sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia
oggetto del segreto.
3. Qualora il segreto sia confermato e per la
definizione del processo risulti essenziale la conoscenza
di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara
non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della
richiesta il Presidente del Consiglio dei Ministri non da'
conferma del segreto, l'autorita' giudiziaria acquisisce la
notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con
atto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
inibisce all'autorita' giudiziaria l'acquisizione e
l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal
segreto. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone,
in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro
informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della
conferma dell'opposizione del segreto di Stato.
(Omissis). ".



 
Art. 11
Modifica all'articolo 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto
di Stato

1. Dopo il primo periodo del comma 9 dell'articolo 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' inserito il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone, in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato».



Note all'art. 11:
Il testo dell'articolo 41 della citata legge n. 124 del
2007, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

"Art. 41.

Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di
Stato

(Omissis).
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e' tenuto a
dare comunicazione di ogni caso di conferma
dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi del presente
articolo al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30,
indicandone le ragioni essenziali. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente del
Comitato parlamentare, espone, in una seduta segreta
appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a
consentire l'esame nel merito della conferma
dell'opposizione del segreto di Stato. Il Comitato
parlamentare, se ritiene infondata l'opposizione del
segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per
le conseguenti valutazioni.".



 
Art. 12
Modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in
materia di potenziamento dell'attivita' informativa

1. L'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Nuove norme per il potenziamento dell'attivita' informativa) - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attivita' di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attivita' loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni».



Note all'art. 12:
Il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del
terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:

"Art. 4.

(Nuove norme per il potenziamento dell'attivita'
informativa)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
delegare i direttori dei servizi di informazione per la
sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3
agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione per
svolgere le attivita' di cui all'articolo 226 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, quando siano
ritenute indispensabili per l'espletamento delle attivita'
loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto
2007, n. 124.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al
procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni.".



 
Art. 13

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Stromboli, addi' 7 agosto 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino


LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5284):
Presentato dall' on. Massimo D'Alema ed altri in data 14 giugno 2012.
Assegnato alla I Commissione (affari costituzionali), in sede legislativa, il 4 luglio 2012 con pareri delle Commissioni II, III, IV, V e IX.
Esaminato dalla I Commissione, in sede legislativa, il 4, 5, 11, 12 e 17 luglio 2012 e approvato il 19 luglio 2012. Senato della Repubblica (atto n. 3417):
Assegnato alla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede deliberante, il 24 luglio 2012 con pareri delle Commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 8ª.
Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede deliberante, il 25 e 31 luglio 2012 ed approvato il 1° agosto 2012.
 
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