Gazzetta n. 190 del 16 agosto 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 1 agosto 2012 |
Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all'organismo Ente Certificazione Macchine S.r.l., in Savignano sul Panaro, per la valutazione di conformita' riguardanti gli apparecchi, i dispositivi, i componenti ed i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva 94/9/CE. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica
Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti); Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attivita' produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attivita' produttive»; Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE; Visto l'art. 8, comma 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione; Visto il decreto del Ministero delle Attivita' Produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'art. 2, comma 3 che e' valido fino alla determinazione delle nuove tariffe per effetto dello scorporo del servizio di accreditamento affidato ad Accredia; Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008.»; Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.»; Vista la Convenzione, del 13 giugno 2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - Accredia - il compito di rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 94/09/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; Vista l'istanza della societa' Ente Certificazione Macchine Srl del 19 luglio 2012, prot. n. 161263 volta a svolgere attivita' di valutazione di conformita' di cui alla direttiva 94/09/CE citata; Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 20 giugno 2012, in data 28 giugno 2012 al n. 148184, con la quale e' rilasciato alla societa' Ente Certificazione Macchine Srl l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 94/09/CE; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;
Decreta:
Art. 1
1. L'Organismo Ente Certificazione Macchine Srl con sede in Via Mincio, n. 386, - 41056 Savignano sul Panaro (MO), e' autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformita' riguardanti gli apparecchi, i dispositivi i componenti ed i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE per i seguenti allegati o moduli. 2. Gruppo di apparecchi II, categoria 1. (Gas e polveri) Apparecchi elettrici (Tutti i modi di protezione); componenti; dispositivi di sicurezza di controllo e di regolazione per i seguenti moduli: Allegato III - Esame CE del tipo; Allegato IV - Garanzia qualita' della produzione; Allegato V - Verifica su prodotto; Allegato IX - Verifica su unico prodotto. 3. Gruppo di apparecchi II, categorie 2 e 3. (Gas e polveri) Apparecchi elettrici (Tutti i modi di protezione); Apparecchi non elettrici; dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione per i seguenti moduli: Allegato III (esame CE del tipo); Allegato VI (conformita' al tipo); Allegato VII (garanzia qualita' prodotti); Allegato VIII (controllo di fabbricazione interno/ricevimento fascicolo tecnico); Allegato IX (verifica di un unico prodotto). 4. La valutazione e' effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126 citato. |
| Art. 2
1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico. 2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia. 3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attivita' di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate. |
| Art. 3
1. La presente autorizzazione in conformita' all'art. 8 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, ha la validita' di 5 anni a partire dalla notifica del presente decreto alla societa' destinataria. 2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione Europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la validita' temporale di 4 anni pari alla scadenza del certificato di accreditamento rilasciato da parte di Accredia in data 20 giugno 2012, di cui al preambolo. |
| Art. 4
1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi , ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalita' di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, -1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea. |
| Art. 5
1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui all'allegato XI della direttiva 94/09/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi. |
| Art. 6
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo e' efficace dalla notifica al soggetto che ne e' destinatario.
Roma, 1° agosto 2012
Il direttore generale: Vecchio |
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