Gazzetta n. 192 del 18 agosto 2012 (vai al sommario)
AGENZIA DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO 8 agosto 2012
Modalita' di presentazione delle domande di voltura riguardanti atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportano mutamento nell'intestazione catastale.


IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

d'intesa con

IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economico

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione delle disposizioni legislative sul riordinamento dell'imposta fondiaria, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;
Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente la «Semplificazione delle procedure catastali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente il «Perfezionamento e revisione del sistema catastale»;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, che ha istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente il «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari» e, in particolare, l'art. 5 comma 3, il quale stabilisce che la modifica o l'integrazione dei modelli, delle formalita' e delle procedure per gli adempimenti degli obblighi di cui al regolamento stesso possono essere adottate con provvedimento del direttore generale del Dipartimento del territorio;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto, tra l'altro, gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;
Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e dal direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, di concerto con il direttore generale del Dipartimento degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, concernente l'utilizzazione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari e l'approvazione del modello unico informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati;
Visto l'art. 1, comma 374, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, concernente la presentazione degli atti di aggiornamento del catasto per via telematica;
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;
Visto il provvedimento interdirigenziale 6 dicembre 2006, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il capo del Dipartimento degli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, concernente l'estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti;
Visto l'art. 1, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente l'obbligo della voltura catastale per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese, il quale prevede che le modalita' attuative concernenti la richiesta e l'esecuzione della voltura catastale siano stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, adottato d'intesa con il direttore generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ed in particolare l'art. 6, concernente le funzioni della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica;
Considerata la necessita' di definire le procedure per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Vista l'intesa espressa dal direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico con nota n. 73355 del 18 aprile 2011;
Visto il parere reso con nota n. 2011/69820 del 25 maggio 2011 dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

Art. 1
Atti soggetti a voltura

1. Sono soggetti all'obbligo della voltura catastale tutti gli atti, per i quali e' prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, che comportano qualsiasi mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche.
2. Ai fini del presente provvedimento, e' considerato mutamento dell'intestazione catastale qualsiasi trasformazione sociale, ovvero variazione della denominazione o della ragione sociale, della sede e di ogni altra indicazione identificativa della persona giuridica, rispetto a quanto precedentemente iscritto in catasto, ancorche' non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali.
3. Non comportano mutamento dell'intestazione catastale gli atti relativi al trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune.
 
Art. 2
Modalita' di presentazione delle domande di volture

1. A decorrere dal 15 ottobre 2012, per gli atti di cui all'art. 1, ricevuti da notai e pubblici ufficiali abilitati alla trasmissione telematica del modello unico informatico per la registrazione, la trascrizione e la voltura catastale, gli adempimenti previsti dal medesimo art. 1 sono assolti con le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.
2. Per gli atti di cui al presente provvedimento, le procedure telematiche possono avere ad oggetto:
a) la richiesta di registrazione e le domande di volture catastali;
b) le domande di volture catastali, qualora la registrazione sia stata eseguita con procedura telematica.
3. Restano ferme le disposizioni del provvedimento interdirigenziale 6 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese per i quali, oltre alla registrazione e alla voltura catastale, e' richiesta la trascrizione.
4. Per gli atti di cui al comma 1, i tributi speciali catastali dovuti per l'esecuzione delle volture sono versati con modalita' telematiche, contestualmente alla trasmissione del modello unico informatico.
 
Art. 3
Modalita' di aggiornamento delle banche dati

1. Le volture catastali presentate ai sensi dell'art. 2 sono eseguite negli atti catastali informatizzati, con la menzione degli estremi dell'atto da cui hanno origine e dei relativi dati di registrazione.
2. Le modalita' dello scambio dei dati relativi all'iscrizione nel registro delle imprese ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe immobiliare integrata sono definite con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, d'intesa con il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico.
 
Art. 4
Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2012

Il direttore dell'Agenzia del territorio: Alemanno
 
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