Gazzetta n. 193 del 20 agosto 2012 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 2 agosto 2012 |
Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato. (Deliberazione 347/2012/R/idr). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 2 agosto 2012; Visti: la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un «quadro per l'azione comunitaria in materia di acque»; la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» (di seguito: legge n. 481/95); il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. n. 152/06); il decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 (di seguito: decreto-legge n. 70/11), come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e, in particolare, l'art. 10 commi 14 e 15; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244/01 (di seguito: d.P.R. n. 244/01); la legge 26 marzo 2010, n. 42 (di seguito: legge n. 42/10); il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 116, recante «Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato» (di seguito: d.P.R. n. 116/11); il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21; la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2011; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita') 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08); la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (di seguito: CIPE) del 18 dicembre 2008, n. 117 (di seguito: deliberazione CIPE 117/08); la deliberazione della Commissione Nazionale di Vigilanza sull'Uso delle Risorse idriche (di seguito: CoNViRi) n. 17 del 19 dicembre 2009 (di seguito: deliberazione CoNViRi 17/09) e il suo regolamento di applicazione; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2011, GOP 63/11; la deliberazione dell'Autorita' 2 febbraio 2012, 29/2012/A/Idr; la deliberazione dell'Autorita' 1° marzo 2012, 74/2012/R/Idr (di seguito: deliberazione 74/2012/R/Idr); il documento per la consultazione 204/2012/R/Idr del 22 maggio 2012, recante «Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici» (di seguito DCO 204/2012/R/Idr); il documento per la consultazione 290/2012/R/Idr del 12 luglio 2012, dal tema «Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici - Il metodo tariffario transitorio» (di seguito DCO 290/2012/R/Idr). Considerato che: l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge n. 201/11 ha trasferito all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas «le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici», precisando che tali funzioni «vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorita' stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481» e sopprimendo contestualmente l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua; in particolare, sono state trasferite all'Autorita', le funzioni inerenti la definizione delle componenti di costo dei servizi idrici, finalizzate alla determinazione delle tariffe; in relazione ai poteri attribuiti all'Autorita': l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorita', per lo svolgimento delle proprie funzioni, richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attivita'; l'articolo 2, comma 20, lettera c), della medesima legge stabilisce anche che l'Autorita' irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inottemperanza alle richieste compiute nell'esercizio del potere richiamato al precedente alinea, ovvero nel caso in cui le informazioni fornite risultino non veritiere; con la deliberazione 74/2012/R/Idr e' stato avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attivita' di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici; con il DCO 204/2012/Idr l'Autorita' ha presentato le prime considerazioni e orientamenti in tema di regolazione tariffaria del servizio idrico, affrontando alcune problematiche, la cui soluzione e' propedeutica a qualsiasi regime di regolazione del servizio; alla consultazione di cui al precedente punto hanno partecipato un numero elevato di soggetti portatori di interessi diversi; e che tutte le risposte pervenute, in tempo utile, sono state analizzate dall'Autorita'; come ampiamente condiviso dai soggetti partecipanti alla consultazione, al fine di tener conto degli esiti referendari e alla. luce delle esigenze di aggiornamento, emerge l'esigenza di adottare con urgenza un primo intervento tariffario transitorio e, conseguentemente, procedere alla raccolta dati finalizzata a tale adozione: la raccolta dati e' funzionale alla definizione dei costi del servizio e pertanto e' propedeutica e indipendente dalla metodologia tariffaria che individua, invece, lo strumento con cui tali costi dovranno essere riconosciuti: a tal fine, con il DCO 290/2012/R/Idr, l'Autorita' ha delineato un percorso temporale finalizzato alla raccolta dati, alla definizione e all'approvazione del metodo tariffario transitorio; le analisi condotte sulle banche dati in possesso delle amministrazioni locali e nazionali hanno permesso di evidenziare le esigenze informative e di raccolta dati necessarie allo svolgimento delle attivita' di definizione della metodologia tariffaria transitoria; come evidenziato nel gia' citato DCO 290/2012/R/Idr, i metodi tariffari attualmente vigenti nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, risultano adeguati a perseguire le finalita' alla base della metodologia tariffaria transitoria, in quanto non ricorrono le esigenze di adeguamento a seguito degli esiti referendari, ne' di aggiornamento, dal momento che i metodi applicati nelle due Province prevedono gia', l'aggiornamento annuale. Considerato, infine, che: la deliberazione CoNViRi 17/09 ha istituito il Sistema Informativo per la Vigilanza sulle Risorse Idriche disponendo quale termine per la raccolta dati il 30 settembre di ogni anno; ai fini dell'esercizio delle potesta' di regolazione, l'Autorita' ha istituito con la deliberazione GOP 35/08 un'anagrafica completa e costantemente aggiornata degli esercenti dei settori dell'energia elettrica e del gas. Ritenuto che: sia conseguentemente necessario procedere ad una richiesta di dati e documentazione rivolta a tutti i gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), rinviando ad un successivo momento la raccolta dei dati dei gestori che operano nel territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano; pur in attesa di una piu' organica definizione delle funzioni che potranno essere svolte dagli Enti d'Ambito, nulla osti affinche' le medesime informazioni siano inviate parallelamente all'Autorita' e agli Enti d'Ambito, competenti per territorio. Ritenuto, inoltre, che: considerata la finalita' dell'utilizzo delle informazioni richieste ai fini tariffari, laddove il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati o la documentazione richiesta, salva l'applicazione di quanto previsto al richiamato articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, l'Autorita' debba individuare procedure per la determinazione d'ufficio della tariffa, e che tale determinazione debba essere tale da disincentivare comportamenti opportunistici da parte dei gestori. Ritenuto, infine, che: anche al fine di evitare inutili duplicazioni, l'ampiezza e complessita' delle informazioni richieste con il presente provvedimento, nonche' la diversa finalita', giustifichino la sospensione della. scadenza del 30 settembre, di cui alla deliberazione CoNViRi 17/09, per la fornitura dei dati sul sistema SIVIRI, per i gestori tenuti a tale adempimento; la raccolta dati in oggetto sostituisca gli obblighi di comunicazione di cui all'allegato alla deliberazione CIPE 117/08, per i gestori tenuti a tale adempimento; sia opportuno estendere anche ai gestori del SII gli obblighi di anagrafica istituiti con la deliberazione GOP 35/08, al fine di raccogliere gli elementi conoscitivi essenziali per l'esercizio dei poteri e dei compiti dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1
Definizioni
1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni: Allegato 1 e' l'Allegato 1 al presente provvedimento recante la modulistica per la dichiarazione di veridicita' che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del gestore, ai sensi del presente provvedimento; Altri servizi idrici sottende tutte le attivita' attinenti ai servizi idrici, ad esclusione di quelle comprese nel SII, inclusa la realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari; sono escluse tutte le attivita' attinenti la produzione elettrica; Ambito (ATO) e' l'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 148, del d.lgs. n. 152/06, come eventualmente modificato, ai sensi della legge n. 42/10, dalle legislazioni regionali competenti per ciascuna porzione di territorio; Anagrafica operatori e' la base dati dei soggetti operanti nei settori regolati contenente gli elementi conoscitivi essenziali per l'esercizio dei poteri e dei compiti dell'Autorita', istituita ai sensi della deliberazione GOP 35/08; Ente d'Ambito e' l'ente locale istituito con legge regionale ai sensi della legge n. 42/10, o, nelle Regioni che non hanno ancora legiferato, l'Autorita' d'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 148, del d.lgs. n. 152/06; Ente d'Ambito prevalente e' l'Ente d'Ambito che, con riferimento all'anno 2011, ha utilizzato in modo prevalente i servizi di captazione/adduzione forniti da un gestore che svolge esclusivamente tali servizi, o in cui sono ubicati gli impianti dei servizi di depurazione asserviti ad una pluralita' di ATO; Fonti contabili obbligatorie sono i documenti contabili richiesti obbligatoriamente per legge, ovvero: nel caso di enti locali: il rendiconto della gestione, comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, e le scritture inventariali; per tutte le altre tipologie di gestori: il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge; Gestore di servizio idrico integrato o Gestore del SII e' il soggetto che, in virtu' di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica, gestisce uno o piu' servizi facenti parte del SII in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia e i gestori di acqua all'ingrosso; Proprietario e', con riferimento ad un insieme di cespiti utilizzati nell'ambito del SII, il soggetto giuridico che ne ha la proprieta'; Servizio Idrico Integrato (SII) sottende i servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nonche' gli usi industriali gestiti contestualmente, sia laddove il servizio sia svolto integrando i singoli servizi citati, sia laddove i singoli servizi siano gestiti separatamente. |
| Art. 2
Presentazione dei dati all'Autorita'
2.1 Entro e non oltre il 15 ottobre 2012, tutti i gestori del SII, che, in virtu' di qualunque forma di titolo autorizzativo, gestiscono il servizio sul territorio, inclusi i Comuni che li gestiscono in economia e i gestori di acqua all'ingrosso, trasmettono all'Autorita' e all'Ente d'Ambito nel cui territorio viene fornito il servizio, i dati e la documentazione conformi alle disposizioni del presente provvedimento. 2.2 I gestori che svolgono esclusivamente il servizio di captazione/adduzione in una pluralita' di ATO ed i gestori che forniscono servizi di depurazione fruiti da ATO diversi, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, trasmettono i dati e la documentazione conformi alle indicazioni del presente provvedimento all'Autorita' e all'Ente d'Ambito prevalente. 2.3 La trasmissione, di cui al precedente comma e' assicurata con le medesime modalita', anche dai gestori che non aderiscono alla gestione unitaria dell'Ente d'Ambito o che non sono compresi nella pianificazione predisposta dall'Ente medesimo. 2.4 La trasmissione, di cui al comma 2.1 e' effettuata in formato elettronico compilando la modulistica approvata con determina dal Responsabile dell'Ufficio Speciale Tariffe e Qualita' dei Servizi Idrici e pubblicata sul sito dell'Autorita' ed e' corredata dalle fonti contabili obbligatorie che certificano tutti gli elementi di costo e di investimento, ivi indicati. 2.5 La modulistica, di cui al comma 2.4 e' corredata, obbligatoriamente, da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante: a) di veridicita' dei dati trasmessi e di corrispondenza con i valori, desumibili dalla documentazione contabile del gestore del SII o del proprietario, tenuta ai sensi di legge; b) di validita' del titolo autorizzatorio stilla base del quale il gestore sta gestendo il SII, nei territori interessati; c) di raccordo tra i valori desumibili dalla documentazione contabile e i valori riportati nella modulistica trasmessa, allegando una relazione che illustra i criteri di riconciliazione e le evidenze documentali sottostanti. 2.6 L'Autorita' si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95. 2.7 Fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, la tariffa sara' determinata d'ufficio nei casi in cui: a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti ai sensi del presente provvedimento, nel formato indicato dall'Autorita'; b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati; c) il gestore non fornisca la modulistica di cui al comma 2.4, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante; d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie. 2.8 Con successivo provvedimento l'Autorita' individuera' criteri per la determinazione d'ufficio delle tariffe di cui al comma 2.7 tali da disincentivare comportamenti opportunistici da parte dei gestori. 2.9 Eventuali richieste di rettifica dei dati trasmessi, inoltrate successivamente alla scadenza di cui al comma 2.1, comportano l'applicazione di una indennita' amministrativa a carico del gestore che richiede la rettifica, il cui ammontare sara' successivamente determinato dall'Autorita'. |
| Art. 3
Modalita' di trasmissione
3.1 Tutti i dati richiesti nonche' la documentazione relativa alle fonti contabili obbligatorie, di cui al comma 2.4 e quella relativa al prospetto di raccordo, di cui al comma 2.5, lettera c), sono trasmessi all'Autorita', in formato elettronico, all'indirizzo ptransitorio-idr@autorita.energia.it, utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito internet dell'Autorita' www.autorita.energia.it, compilata conformemente alle istruzioni pubblicate contestualmente. 3.2 La modulistica, di cui al comma 2.5, lettere a) e b) e' riportata nell'Allegato 1 e deve essere trasmessa al medesimo indirizzo di posta elettronica di cui al punto precedente, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante. 3.3 Le medesime informazioni sono trasmesse all'Ente d'Ambito competente territorialmente, secondo le modalita' predisposte da quest'ultimo o, in assenza di indicazioni, presso la sede dell'Ente medesimo in forma cartacea. |
| Art. 4
Sospensione di obblighi precedenti
4.1 La scadenza del 30 settembre, di cui alla deliberazione CoNViRi 17/09, per la fornitura dei dati sul sistema SIVIRI, e' sospesa. |
| Art. 5
Disposizioni transitorie e finali
5.1 Ai sensi della deliberazione GOP 35/08, a decorrere dal 1° settembre 2012, i gestori del SII sono tenuti ad accreditarsi all'anagrafica operatori dell'Autorita', compilando il relativo modulo di accreditamento disponibile sul sito internet dell'Autorita' all'indirizzo www.autorita.energia.it/it/anagrafica.htm. 5.2 Le disposizioni del presente provvedimento ad eccezione di quanto disposto al precedente comma 5.1, non si applicano ai gestori del SII che esercitano l'attivita' nelle Province autonome di Trento e Bolzano. 5.3 Il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato 1, e' pubblicato sul sito internet dell'Autorita' www.autorita.energia.it, nella Gazzetta. Ufficiale e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione. 5.4 Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del d.P.R. n. 244/01, il presente provvedimento e' altresi' comunicato alle associazioni ANCI, AneA, ANFIDA, ANIDA e FederUtility. Milano, 2 agosto 2012
Il Presidente: Bortoni |
| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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