Gazzetta n. 193 del 20 agosto 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2012 |
Riduzioni di imposta previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, relative al periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2012. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che aveva previsto che nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, fosse riconosciuta una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro; Visto l'articolo 33, comma 13, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha confermato, nel limite complessivo di spesa annuo di 60 milioni di euro, anche per l'anno 2012 le agevolazioni fiscali riconosciute agli appartenenti alle Forze armate e di polizia e al Corpo nazionale dei vigili dei Cuoco dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, precisando che il limite di reddito di lavoro dipendente di 35.000 euro, per l'attribuzione dei benefici fiscali nell'anno 2012, va riferito all'anno 2011; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009 e in particolare l'articolo 2, comma 1, che, in attuazione del citato articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, ha riconosciuto, per l'anno 2009, la riduzione per ciascun beneficiario sull'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale del comparto sicurezza e difesa e del soccorso pubblico, tenuto conto del citato limite di spesa e del numero complessivo dei destinatari del beneficio, risultante dalla certificazione unica dipendente (CUD) rilasciata dai sostituti di imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2008; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2010 e del 19 maggio 2011, recanti le riduzioni di imposta previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2008, n. 185, rispettivamente, per gli anni 2010 e 2011; Visto il numero complessivo del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in servizio alla data del 1° gennaio 2012, che, in base alla certificazione unica dipendente (CUD) rilasciata dai sostituti di imposta, risulta avere avuto un reddito di lavoro dipendente riferito all'anno 2011 non superiore a 35.000 euro, pari a 411.552 unita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; Considerata la necessita' di rideterminare, per l'anno 2012, il valore massimo della detrazione di imposta per ciascun beneficiario di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009, nel rispetto del limite di spesa di 60 milioni di euro, tenuto conto del citato numero massimo del personale in possesso dei requisiti di reddito per l'accesso al beneficio fiscale; Sulla proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Misura della riduzione di imposta
1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, la misura della riduzione dell'imposta lorda di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009, determinata sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il cui reddito complessivo di lavoro dipendente nell'anno 2011 sia stato non superiore a 35.000 euro, e' rideterminata, per ciascun beneficiario, nell'importo massimo di 145,75 euro. 2. Continuano a essere applicate le disposizioni recate dagli articoli 1 e 2, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009. 3. Fermo restando il limite massimo di 60 milioni di euro, qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda relativa alle retribuzioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009, la parte eccedente puo' essere fruita in riduzione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2012 e assoggettate all'aliquota a tassazione separata di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Roma, 25 maggio 2012
Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze Monti
Il Ministro della difesa Di Paola
Il Ministro dell'interno Cancellieri
Il Ministro della giustizia Severino
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Catania
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 52 |
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