Gazzetta n. 194 del 21 agosto 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 2 luglio 2012
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori della societa' «MP Mirabilia sistemi srl». (Decreto n. 66835).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli artt. 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;
Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;
Visto il decreto n. 63987 del 25 gennaio 2012 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21 marzo 2011 e 20 luglio 2011, in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' MP Mirabilia Sistemi Srl in liquidazione come di seguito articolato:
1) per il periodo dal 1° marzo 2011 al 30 giugno 2011 in favore di un numero massimo di 79 lavoratori dipendenti presso le sedi di:
Bari (BA) - 11 lavoratori (di cui 1 lavoratore con contratto part-time al 70%);
Roma (RM) - 11 lavoratori (di cui 2 lavoratori con contratto part-time al 60% e 75%);
Lecce (LE) - 3 lavoratori;
Campobasso (CB) - 4 lavoratori;
Isernia (IS) - 4 lavoratori;
Caserta (CE) - 11 lavoratori;
Napoli (NA) - 18 lavoratori;
Sarno (SA) - 4 lavoratori;
Cosenza (CS) - 6 lavoratori;
Potenza (PZ) - 4 lavoratori;
Pisticci (MT) - 3 lavoratori;
cosi' suddivisi:
n. 75 lavoratori per il periodo dal 1° marzo 2011 al 31 marzo 2011;
n. 78 lavoratori per il periodo dal 1° aprile 2011 al 30 giugno 2011.
2) per il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2011 in favore di un numero massimo di 78 lavoratori dipendenti presso le sedi di:
Bari (BA) - 10 lavoratori (di cui 1 lavoratore con contratto part-time al 70%);
Roma (RM) - 11 lavoratori (di cui 2 lavoratori con contratto part-time al 60% e 75%);
Lecce (LE) - 3 lavoratori;
Campobasso (CB) - 4 lavoratori;
Isernia (IS) - 4 lavoratori;
Caserta (CE) - 11 lavoratori;
Napoli (NA) - 18 lavoratori;
Sarno (SA) - 4 lavoratori;
Cosenza (CS) - 6 lavoratori;
Potenza (PZ) - 4 lavoratori;
Pisticci (MT) - 3 lavoratori;
3) per il periodo dal 1° agosto 2011 al 30 settembre 2011 in favore di un numero massimo di 5 lavoratori dipendenti presso la sede di:
L'Aquila (AQ) - 5 lavoratori.
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 12 ottobre 2011, relativo alla societa' MP Mirabilia Sistemi Srl in liquidazione, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 dicembre 2011 in favore di un numero massimo di 82 lavoratori;
Visti gli assensi delle Regioni Molise (17 ottobre 2011), Lazio (9 novembre 2011), Puglia (18 ottobre 2011), Campania (26 gennaio 2012), Basilicata (15 febbraio 2012), Abruzzo (18 ottobre 2011) e Calabria (17 ottobre 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' MP Mirabilia Sistemi Srl in liquidazione, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 dicembre 2011;
Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda MP Mirabilia Sistemi Srl in liquidazione;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 ottobre 2011, in favore di un numero massimo di 82 lavoratori della societa' MP Mirabilia Sistemi Srl in liquidazione, dipendenti presso le sedi di:
Bari (BA) - 10 lavoratori (di cui 1 lavoratore con contratto part-time al 70%);
Roma (RM) - 10 lavoratori (di cui 2 lavoratori con contratto part-time al 60% e 75%);
Lecce (LE) - 3 lavoratori;
Campobasso (CB) - 4 lavoratori;
Isernia (IS) - 4 lavoratori;
Caserta (CE) - 11 lavoratori;
Napoli (NA) - 18 lavoratori;
Sarno (SA) - 4 lavoratori;
Cosenza (CS) - 6 lavoratori;
Potenza (PZ) - 4 lavoratori;
Pisticci (MT) - 3 lavoratori;
L'Aquila (AQ) - 5 lavoratori.
La misura del trattamento riconosciuto in favore dei lavoratori dipendenti presso la sede de L'Aquila e' ridotta del 30%.
Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 342.349,42.
Matricole INPS: 915448634, 7055685134, 4108084582, 1902675129, 9401537311, 2007222160, 5129187957, 7210194839, 2506919507, 640460860400, 4702393705.
Pagamento diretto: si.
 
Art. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 342.349,42 e' posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
 
Art. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 4, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero p. Il Ministro dell'economia e delle finanze il vice Ministro delegato Grilli
 
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