IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie"; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e. del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Vista la domanda presentata dall'Impresa Xeda International S.A. con sede legale in Zone Artisanale la Crau F-13670 St. Andiol (Francia), finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Xedagar (reg. n. 15459), secondo la procedura di cui all'art. 40 del Reg. (CE) n. 1107/2009 e contenente la sostanza attiva olio di garofano, iscritta nell'allegata I della direttiva 91 /414/CEE ed ora approvata ai sensi del suddetto regolamento; Vista la nota pervenuta in data 11 luglio 2012, con la quale l'Impresa Xeda International S.A. ha presentato la documentazione richiesta ed ha comunicato di voler modificare la denominazione del prodotto fitosanitario in Xedagar; Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione gia' autorizzato in un altro Stato membro per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili, e' stata esaminata e valutata positivamente nell'ambito di un Gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari in data 28 maggio 2012; Visto il parere della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari favorevole al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Xedagar (reg. n. 15459), espresso nel corso della riunione del 20 giugno 2012; Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto fitosanitario, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva di cui e' composto il prodotto fitosanitario in questione, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed ora considerata approvata ai sensi del nuovo regolamento (CE) n. 1107/2009; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
L'Impresa Xeda International S.A. con sede legale in Zone Artisanale la Crau -13670 St. Andiol (Francia), e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario XEDAGAR, a base della sostanza attiva olio di garofano iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed ora considerata approvata ai sensi del nuovo regolamento (CE) n. 1107/2009 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. Il prodotto fitosanitario Xedagar e' autorizzato ai sensi dell'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 secondo la procedura del riconoscimento reciproco, pertanto, il prodotto fitosanitario di riferimento e' autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro. L'iscrizione e' valida fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva di cui e' composto il prodotto fitosanitario in questione, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed ora considerata approvata ai sensi del nuovo regolamento (CE) n. 1107/2009; Il prodotto fitosanitario e' preparato nello stabilimento dell'Impresa Xeda International S.A. Zone Artisanale la Crau F-13670 St. Andiol (Francia). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n.15459. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente. E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato facsimile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 2012
Il direttore generale: Borrello |