Gazzetta n. 197 del 24 agosto 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 agosto 2012
Iscrizione di varieta' di sorgo al registro nazionale di specie agrarie.


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varieta'»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nelle riunioni del 15 marzo e del 10 maggio 2012, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varieta' di sorgo indicate nel dispositivo;
Viste le richieste degli interessati con le quali si provvede a proporre delle nuove denominazioni varietali;
Considerata conclusa la verifica delle denominazioni in questione in quanto pubblicate nel Bollettino delle varieta' vegetali n. 2/2012 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto riportate varieta', le cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Sorgo
Parte di provvedimento in formato grafico


Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2012

Il capo dipartimento: Blasi
Avvertenza:

Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
 
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