IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche europee ed internazionali dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, concernente la disciplina della produzione e del commercio della sementi; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varieta' dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale; Visto il decreto ministeriale con il quale e' stata iscritta nel relativo registro nazionale, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, la varieta' elencata all'articolo unico del presente dispositivo per la quale e' stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza; Vista la richiesta dell'interessato volta ad ottenere la variazione della responsabilita' della conservazione in purezza della varieta' indicata all'articolo unico del presente dispositivo; Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 10 luglio 2012, ha preso atto della richiesta di modifica della varieta' elencata nel presente dispositivo, cosi' come risulta dal verbale della riunione; Ritenuto di accogliere la richiesta sopra menzionata;
Decreta: Articolo unico
La responsabilita' della conservazione in purezza della sotto elencata varieta', gia' assegnate ad altra ditta con precedente decreto, e' attribuita alla societa' di fianco indicata: Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 agosto 2012
Il capo Dipartimento: Blasi
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
|