Gazzetta n. 200 del 28 agosto 2012 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI CAMERINO |
DECRETO RETTORALE 30 luglio 2012 |
Modificazioni allo statuto |
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IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica», in particolare gli articoli 6 «Autonomia delle universita'» e 16 «Universita'»; Visto il vigente statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 148 del 25 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - parte prima - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2009, e le successive modifiche ed integrazioni allo stesso; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», in particolare l'art. 2, comma 1 che prescrive che le universita' statali sono tenute a modificare i propri statuti sulla base dei principi indicati nel medesimo art. 2; Tenuto conto che la citata legge n. 240/2010 prevede, all'art. 2, comma 5, che lo statuto contenente le modifiche sia predisposto da un apposito organo, istituito con decreto rettorale, composto da quindici componenti e presieduto dal Rettore, ed adottato con delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione; Visto il decreto rettorale n. 120 del 9 marzo 2011, inerente l'istituzione della commissione di cui sopra, la cui composizione e' stata successivamente modificata con il decreto rettorale n. 39 del 9 gennaio 2012; Vista la nota del 28 luglio 2011, n. prot. 6129, con la quale, a seguito del lavoro svolto dalla citata commissione, del parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 12 luglio 2011, n. 538, e dell'adozione del testo da parte del senato delle rappresentanze nella seduta del 28 luglio 2011, n. 12, il Rettore ha trasmesso lo statuto al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il prescritto controllo di legittimita' e di merito; Tenuto conto delle osservazioni ministeriali, trasmesse a codesto Ateneo con nota prot. n. 5099 del 25 novembre 2011; Considerato che si e' reso pertanto necessario riunire di nuovo la commissione; Vista la delibera n. 543 del 21 febbraio 2012 con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole sul testo predisposto dalla commissione; Vista la delibera n. 16 del 26 marzo 2012, con la quale il senato delle rappresentanze ha adottato lo statuto, successivamente trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con nota del 5 aprile 2012, prot. n. 2549; Vista la nota del 21 maggio 2012, prot. n. 2492, con la quale il Ministero ha formulato ulteriori precisazioni al fine di evitare che il processo di adeguamento statutario possa essere oggetto di impugnative giurisdizionali; Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, nella seduta n. 545 del 29 maggio 2012, sul testo predisposto dalla commissione nella seduta del 28 maggio 2012; Vista la delibera del senato delle rappresentanze, nella seduta n. 17 del 7 giugno 2012, e la successiva proposta della commissione, elaborata nella riunione del 25 giugno 2012; Visto che il senato delle rappresentanze, nella seduta n. 18 del 9 luglio 2012, ha adottato lo statuto allegato;
Decreta: Articolo unico
E' emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, modificato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Lo statuto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Camerino, 30 luglio 2012
Il Rettore: Corradini |
| Allegato
STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO TITOLO I Disposizioni generali Art. 1. Principi generali
1. L'Universita' degli studi di Camerino (1) , fondata nel 1336, e' un'istituzione pubblica di alta cultura che partecipa alla costruzione dello Spazio europeo della ricerca (2) e dell'alta formazione. In conformita' ai principi della Costituzione, e' dotata di una responsabile autonomia che s'impegna ad esercitare nell'interesse della societa' e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona. 2. Ha per fine primario la promozione e lo sviluppo della ricerca e della cultura, attraverso l'alta formazione e l'apprendimento permanente, con il contributo - nelle rispettive responsabilita' - di tutte le sue componenti (3) . 3. Garantisce liberta' di ricerca e d'insegnamento e pari opportunita' nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, indipendentemente dal genere, dalla religione, dall'etnia e dalle opinioni politiche, nel rispetto dei principi della Carta europea dei ricercatori, del codice di condotta per il loro reclutamento e del codice etico di Ateneo. 4. L'Ateneo pone a fondamento delle proprie attivita' di ricerca la pubblica disponibilita' dei risultati, attraverso la loro comunicazione alla comunita' scientifica ed al pubblico in generale. Nei casi di collaborazione con soggetti esterni, specifiche convenzioni regolano, ove opportuno, la brevettabilita' e lo sfruttamento economico dei risultati ottenuti. 5. Promuove collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura ed intrattiene rapporti con soggetti pubblici e privati, italiani, comunitari e internazionali, attraverso progetti, contratti, convenzioni e consulenze, stipulati direttamente o attraverso le proprie strutture, anche avvalendosi della collaborazione di personale esterno. Puo' svolgere ogni genere di attivita' editoriali, studi, indagini, prove, analisi, rilievi, progetti e certificazioni per conto di terzi.
Art. 2. Autonomia
1. In coerenza con i principi dell'art. 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, UNICAM disciplina il proprio ordinamento autonomo con il presente statuto e con i regolamenti dallo stesso previsti. Restano applicabili le norme di legge che disciplinano particolari aspetti dell'ordinamento universitario non previsti dallo statuto o dai relativi regolamenti. 2. UNICAM ha personalita' giuridica ed autonomia scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile. 3. Per il conseguimento delle proprie finalita', UNICAM e' legittimata a porre in essere atti negoziali, anche a titolo oneroso, compresi gli atti di costituzione o di adesione a centri, anche di servizi, ad organismi associativi e consortili, anche interuniversitari; puo' costituire fondazioni e societa' di capitali o parteciparvi, sia in Italia che all'estero.
Art. 3. Principio di uguaglianza
1. UNICAM rifiuta qualsiasi forma di discriminazione, in particolare quelle fondate sul genere, la cittadinanza, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, le opinioni religiose, politiche o di qualsiasi altra natura, il censo, le disabilita', l'eta' o gli orientamenti sessuali. 2. UNICAM riconosce pari dignita' alle varie componenti della comunita' universitaria (docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo) e promuove azioni positive volte a rimuovere e ad evitare situazioni di discriminazione tra le componenti ed all'interno di esse.
Art. 4. Pari opportunita'
1. UNICAM promuove, nel lavoro e nello studio, azioni positive per le pari opportunita' tra i generi e per garantirne l'effettiva uguaglianza, anche attraverso il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ed il mobbing (CUG). 2. Negli organi universitari deve essere garantita la rappresentanza e promossa la parita' di genere. Le modalita' di attuazione di questo principio sono specificate nei regolamenti degli organi.
Art. 5. Ricerca e formazione
1. UNICAM e' sede primaria della ricerca scientifica e dell'alta formazione; coordina e promuove tali attivita', nel rispetto del principio della liberta' d'insegnamento e di ricerca. 2. UNICAM considera inscindibili e sinergiche le attivita' di ricerca e di formazione, che insieme contribuiscono allo sviluppo della societa' della conoscenza. In conseguenza di cio': a) promuove la connessione fra le attivita' di ricerca e le attivita' formative; b) favorisce la collaborazione interdisciplinare; c) pone l'apprendimento al centro delle proprie attivita' formative, considerando il suo livello frutto diretto della qualita' della ricerca che nell'Ateneo si svolge; d) mette in atto azioni di monitoraggio e valutazione delle attivita' di formazione e di ricerca, al fine di perseguirne il continuo miglioramento, esaltarne i punti di forza, prevenirne e superarne eventuali criticita'. 3. Nel rispetto ed in coerenza con la propria pianificazione annuale e pluriennale, UNICAM garantisce, ai singoli docenti-ricercatori, assegnisti di ricerca e dottorandi, ed alle loro aggregazioni, autonomia nella organizzazione della ricerca, sia per i temi sia per i metodi, nonche' per le possibilita' di accesso ai finanziamenti e di utilizzazione delle strutture, degli strumenti e di quanto altro necessario per lo svolgimento delle attivita', anche in base alla valutazione dei risultati ottenuti. 4. Per assicurare il diritto degli studenti all'apprendimento e garantire l'efficacia della didattica, i docenti-ricercatori hanno il dovere di adempiere ai compiti didattici e di partecipare agli organi collegiali. I docenti-ricercatori scelgono contenuti e metodi del proprio insegnamento, in coerenza con l'ordinamento degli studi ed in accordo con gli obiettivi formativi dei corsi di studio e con le deliberazioni e le valutazioni degli organismi preposti alla programmazione didattica e al coordinamento degli insegnamenti. 5. Gli studenti, attraverso i loro rappresentanti negli organi accademici, partecipano alla programmazione annuale e pluriennale dell'Ateneo. Essi, inoltre, valutano autonomamente lo svolgimento ed i risultati delle attivita' formative; di tale valutazione debbono tener conto gli organi accademici.
Art. 6. Attivita' formative e titoli universitari
1. UNICAM, anche in concorso con enti pubblici e privati, organizza, coordina e svolge corsi per il conseguimento dei titoli previsti dalla normativa vigente. L'offerta formativa dell'Ateneo comprende altresi' master universitari, corsi di perfezionamento, attivita' di formazione continua, permanente e ricorrente, da realizzarsi anche attraverso la formazione a distanza. 2. L'ordinamento degli studi, dei corsi e delle attivita' formative e' disciplinato dal regolamento didattico di ateneo. Ulteriori criteri e modalita' di svolgimento sono deliberati dalle strutture interessate, nell'ambito dei rispettivi regolamenti. 3. Il regolamento didattico di ateneo disciplina la gestione e le modalita' con cui le strutture responsabili della ricerca e della formazione destinano i docenti-ricercatori ad esse afferenti allo svolgimento delle attivita' formative. Disciplina inoltre il riconoscimento totale o parziale degli studi compiuti, al fine di consentire la loro prosecuzione ed il rilascio dei titoli universitari.
Art. 7. Qualita' delle attivita' svolte e loro valutazione
1. UNICAM promuove azioni sistematiche per la valutazione e la verifica di tutte le proprie attivita' (formazione, ricerca, servizi per gli studenti e gestione amministrativa) attraverso un sistema di assicurazione della qualita'. 2. Il sistema si basa su meccanismi di autovalutazione e di valutazione esterna idonei a garantire il continuo miglioramento delle attivita' svolte. 3. Il sistema e' diretto in particolare a garantire agli studenti una formazione adeguata alle esigenze della societa', a favorire un pronto inserimento nel mondo del lavoro, nonche' a rimuovere le criticita' emerse attraverso le indagini condotte anche tra gli studenti. Esso costituisce inoltre uno strumento per la modulazione delle risorse da attribuire alle strutture e per l'attivazione di meccanismi premiali che tengano conto del complesso delle attivita' richieste al personale docente-ricercatore e tecnico-amministrativo. 4. Per verificare la corretta gestione delle risorse, la produttivita' della ricerca, l'efficacia e l'efficienza della formazione, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa, nonche' l'adeguatezza delle proprie azioni, il sistema di assicurazione della qualita' si avvale delle analisi e degli indirizzi formulati dal nucleo di valutazione di Ateneo.
Art. 8. Internazionalizzazione e mobilita'
1. UNICAM favorisce la dimensione internazionale delle attivita' di ricerca e di formazione, anche attraverso la mobilita' di tutte le sue componenti, i contatti e gli accordi con istituzioni accademiche e scientifiche di tutto il mondo, l'adesione a network e consorzi, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, il reclutamento di studenti, ricercatori in formazione, docenti-ricercatori provenienti da altri Stati. 2. UNICAM riconosce il valore della mobilita' come strumento fondamentale di rafforzamento delle conoscenze scientifiche e di sviluppo professionale in tutte le fasi della carriera del personale. A tal fine, promuove e favorisce la mobilita' geografica, intersettoriale, inter e trans-disciplinare, nonche' quella tra il settore pubblico e privato. In particolare, si impegna a promuovere la cooperazione internazionale con i Paesi meno sviluppati, anche attraverso strumenti di diritto allo studio riservati a studenti e dottorandi di ricerca provenienti da tali Paesi. 3. UNICAM assume e promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e formazione, anche attraverso la revisione dei curricula formativi e l'impiego diffuso di lingue diverse dall'italiano. Adotta strumenti tecnologici in grado di favorire la diffusione internazionale delle proprie attivita' formative. 4. UNICAM cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, al fine di favorire l'accesso alle proprie attivita' di ricerca e formazione da parte di persone ed istituzioni di altri Stati.
Art. 9. Responsabilita' sociale, trasparenza delle informazioni, trasferimento di conoscenze e competenze, sviluppo e innovazione
1. UNICAM partecipa ai processi di innovazione culturale, istituzionale, educativa, tecnologica e organizzativa della societa'. In particolare: a) provvede a rendere pubbliche le informazioni nelle forme piu' idonee a raggiungere i potenziali interessati, utilizzando tutti i canali e gli strumenti di comunicazione ed informazione a disposizione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati; b) sviluppa le proprie attivita' interpretando i bisogni della societa' e del mondo produttivo; c) promuove lo sviluppo dell'educazione e della formazione attraverso l'interazione con le altre strutture responsabili delle attivita' educative e formative; d) si dota di forme trasparenti di rendicontazione che rendano evidenti i risultati del proprio impegno ai referenti istituzionali, economici e sociali. 2. UNICAM cura la diffusione dei risultati della ricerca, delle conoscenze e delle informazioni, attraverso processi di trasferimento di conoscenze e competenze verso il sistema della produzione e dei servizi. Costituisce vivaio di talenti ed idee creative, sperimenta forme nuove di partecipazione allo sviluppo di processi e prodotti innovativi, sostenendone le fasi pre-competitive, e favorisce percio' lo sviluppo di iniziative imprenditoriali autonome o partecipate da studenti, giovani laureati, ricercatori in formazione (attivita' di spin-off e start-up). 3. UNICAM individua nella comunicazione e nell'informazione le condizioni essenziali per assicurare la partecipazione di tutte le sue componenti alla vita dell'Istituzione, facilitandone l'accesso e la fruizione mediante strumenti convenzionali, informatici e multimediali.
Art. 10. Diritto allo studio
1. UNICAM, in attuazione degli articoli 2, 3 e 34 della Costituzione, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio e si impegna a migliorare le condizioni di vita e di studio degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro. 2. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale alla concreta realizzazione del diritto allo studio, UNICAM, tra l'altro: a) concede l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse e dei contributi, nel rispetto delle norme vigenti; b) assume i provvedimenti atti a consentire agli studenti non a tempo pieno un'adeguata fruizione dell'offerta didattica, sia con specifiche attivita' didattiche e tutoriali, sia attraverso la redistribuzione dell'importo dei contributi sulla maggior durata programmata per gli studi; c) attribuisce, mediante concorso, borse di studio per la frequenza ai corsi universitari; in collaborazione con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati puo' attivare sussidi di studio per laureati e studenti per attivita' di studio, di ricerca e tirocini pratici, anche all'estero; d) organizza attivita' culturali, sportive e ricreative, anche attraverso l'istituzione di strutture e servizi collettivi, d'intesa con enti pubblici e privati, italiani, stranieri, comunitari e internazionali, avvalendosi delle associazioni studentesche; e) sostiene attivita' formative autogestite dagli studenti. 3. Nel rispetto delle norme vigenti, UNICAM instaura forme di collaborazione con gli studenti o con loro associazioni e cooperative, per i servizi di supporto alle strutture universitarie. 4. UNICAM organizza per i propri studenti attivita' di stage e tirocini pre e post-laurea in settori pubblici e privati e promuove attivita' per diffondere i profili professionali dei propri laureati al fine di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro. 5. UNICAM promuove azioni al fine di consentire agli studenti-genitori la partecipazione alle attivita' formative anche attraverso l'offerta di servizi per l'accoglienza e l'assistenza.
Art. 11. Orientamento
1. UNICAM organizza attivita' di orientamento al fine di sviluppare nei giovani capacita' che permettano scelte consapevoli ed efficaci per il proprio futuro ed una partecipazione attiva negli ambienti di studio e di lavoro. 2. Le attivita' di orientamento sono mirate in particolare a: a) guidare gli studenti verso il percorso universitario piu' adeguato alle loro potenzialita' ed aspettative culturali e professionali; b) fornire tutte le informazioni su percorsi di studio, caratteristiche dell'Universita', mercato del lavoro e figure professionali; c) contribuire ad adeguare la preparazione rispetto alle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea; d) fornire le informazioni e gli strumenti necessari ai fini dell'inserimento nelle attivita' lavorative o della ulteriore prosecuzione degli studi. 3. Per un'efficace organizzazione delle attivita' di orientamento, UNICAM instaura collaborazioni e promuove iniziative comuni con le istituzioni educative, gli enti locali e tutti gli altri soggetti, pubblici o privati, che abbiano fra le loro competenze e finalita' l'acquisizione e la diffusione di conoscenze sulla societa' e sulle attivita' economiche.
Art. 12. Tutorato
1. UNICAM organizza attivita' di tutorato volte ad accompagnare gli studenti lungo tutto il corso degli studi ed a renderli partecipi del processo formativo. 2. Le attivita' di tutorato sono mirate in particolare a: a) rimuovere eventuali ostacoli alla formazione, mediante iniziative calibrate sulle attitudini e sulle esigenze di singoli o di gruppi di studenti; b) fornire assistenza di carattere personale, volta a superare i problemi di adattamento e di inserimento nell'ambiente degli studi universitari; c) assistere gli studenti nell'elaborazione dei piani di studio, nella partecipazione a stage e tirocini, nella mobilita' internazionale e nell'iscrizione a ulteriori percorsi formativi.
Art. 13. Strategie di sviluppo e gestione delle risorse umane
1. UNICAM si dota di una strategia di reclutamento e sviluppo delle risorse umane, anche al fine di dare piena attuazione ai principi della Carta europea dei ricercatori, del relativo codice di condotta e del codice etico di Ateneo. Nell'ambito di tale strategia, UNICAM favorisce la crescita scientifica e promuove la qualificazione professionale e culturale, nonche' la formazione continua, del personale docente-ricercatore e tecnico-amministrativo, in tutte le fasi delle rispettive carriere. A tal fine, definisce piani e programmi per la formazione e l'aggiornamento professionale, in attuazione dei quali organizza incontri, corsi di preparazione e perfezionamento, conferenze. 2. Promuove azioni al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro per uomini e donne, ed assume iniziative per l'istituzione e il potenziamento, anche al suo interno, di servizi per il tempo libero, culturali, di mensa e di asilo nido articolati anche secondo le necessita' delle diverse sedi collegate, nonche' per l'organizzazione di congedi parentali e di forme di lavoro a distanza, nel rispetto delle specificita' connesse allo stato giuridico del personale tecnico-amministrativo e docente-ricercatore. 3. La gestione degli interventi e dei servizi puo' essere svolta sulla base di convenzioni con associazioni del personale.
Art. 14. Relazioni sindacali, sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di studio e di lavoro
1. UNICAM, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, s'impegna a realizzare un sistema di relazioni sindacali improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, attraverso la valorizzazione e la promozione di forme di contrattazione integrativa, che tengano conto delle particolarita' e specificita' dell'istituzione. 2. Assume come valore fondamentale il benessere sui luoghi di studio e di lavoro e predispone strategie di prevenzione per migliorare la sicurezza e la qualita' complessiva delle attivita'. 3. S'impegna a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono la piena fruibilita' delle strutture e delle attivita' da parte delle persone diversamente abili. 4. Favorisce la circolazione di informazioni e di buone pratiche utili alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con l'intento di diffondere un'adeguata cultura della prevenzione, anche attraverso specifiche attivita' formative destinate al personale ed agli studenti.
TITOLO II Organi dell'Universita' Art. 15. Rettore
1. Il Rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge ed esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche. E' responsabile del perseguimento della missione e delle finalita' di UNICAM secondo criteri di qualita' e nel rispetto di principi di efficacia, efficienza, economicita', trasparenza, equita' e promozione del merito. 2. Il Rettore: a) propone al consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, tenuto conto delle proposte e del parere dell'assemblea delle rappresentanze e delle proposte e del parere obbligatorio del senato accademico per quanto riguarda la didattica, la ricerca e i servizi agli studenti; b) illustra all'assemblea delle rappresentanze il budget di previsione annuale e triennale e il bilancio consuntivo annuale e successivamente, tenuto conto delle relative osservazioni, li propone al consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico; c) propone al consiglio di amministrazione, sentito il parere obbligatorio del senato accademico, la nomina del direttore generale; d) assume l'iniziativa dei procedimenti disciplinari e ha competenza ad irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura, secondo le modalita' previste dalla legge; e) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il senato accademico, svolgendo attivita' propositiva e di impulso; convoca e presiede l'assemblea della comunita' universitaria, salvi i casi di cui ai commi 6 e 7; f) convoca e presiede la seduta per l'elezione del presidente dell'assemblea delle rappresentanze; g) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti-ricercatori, assegnisti di ricerca e dottorandi, in base ai principi della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per il loro reclutamento, assicurandone la coerenza con le finalita' istituzionali di UNICAM; h) emana lo statuto, i regolamenti e le loro modificazioni ed integrazioni; i) emana le direttive per il buon andamento delle attivita' di UNICAM, in particolare di quelle che riguardano la didattica e la ricerca, e per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento didattico universitario, dello statuto e dei regolamenti; l) conferisce i titoli conseguiti nelle strutture didattiche dell'Ateneo; m) stipula convenzioni e contratti, fatti salvi quelli riservati alla competenza delle scuole di Ateneo e di altre strutture di Ateneo; n) presenta, nel corso dell'inaugurazione dell'anno accademico, la relazione annuale sullo stato dell'Ateneo, che ha le caratteristiche di «bilancio sociale»; o) presenta, almeno una volta l'anno, al comitato dei sostenitori una relazione sull'utilizzazione delle risorse; p) presenta al Ministero competente le relazioni periodiche sull'attivita' didattica e di ricerca dell'Ateneo previste dalla legge; q) autorizza l'uso del logo e dei marchi di UNICAM, ai sensi dell'art. 45, comma 2, secondo le regole generali definite dal consiglio di amministrazione; r) in casi di necessita' ed urgenza, puo' assumere i provvedimenti amministrativi di competenza del consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta successiva; s) in situazioni di emergenza, assume i provvedimenti amministrativi necessari a fronteggiarle, sottoponendoli a ratifica degli organi competenti nella prima seduta successiva; t) adempie ad ogni altra attribuzione prevista dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti o non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto. 3. La funzione di Rettore e' incompatibile con qualunque altra carica nelle strutture di ricerca e formazione o di valutazione dell'Ateneo. Il Rettore non esercita l'elettorato attivo nell'elezione dei componenti del senato accademico e dell' assemblea delle rappresentanze. 4. Il Rettore viene eletto tra i professori di ruolo che ne hanno diritto ai sensi della normativa vigente. Dura in carica sei anni e non e' rieleggibile. La cessazione dalla carica del Rettore determina la decadenza dei Prorettori e degli eventuali delegati e responsabili di obiettivo, ad eccezione del Prorettore vicario, che resta in carica fino all'insediamento del nuovo Rettore. 5. L'elettorato attivo e' costituito: a) dal personale docente-ricercatore di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato; b) dal personale tecnico-amministrativo nella misura del 33% dei voti validamente espressi. Ai fini del presente comma, e' considerato personale tecnico-amministrativo anche il personale a tempo determinato con contratto di lavoro subordinato di durata almeno biennale; c) dagli studenti componenti dei seguenti organi: senato accademico, assemblea delle rappresentanze, consiglio di amministrazione, Comitato unico di garanzia, nucleo di valutazione di Ateneo, consiglio di amministrazione dell'ERSU, Comitato per lo sport universitario, comitato tecnico-scientifico del sistema bibliotecario e museale, consigli delle scuole di Ateneo e della School of Advanced Studies. Ai fini del presente comma, specializzandi e dottorandi, presenti negli organi di cui sopra, sono da considerare nella categoria «studenti». 6. Sei mesi prima della scadenza del mandato, sono indette le elezioni del Rettore, che si svolgono non prima di quaranta e non oltre sessanta giorni dall'indizione. Almeno venti giorni prima delle votazioni, viene convocata l'assemblea della comunita' universitaria. Agli adempimenti suddetti provvede il decano dei professori di prima fascia (o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianita'), che presiede l'assemblea, convoca il corpo elettorale e costituisce e presiede il seggio elettorale. Nel corso dell'assemblea della comunita' universitaria, i candidati presentano i programmi ed indicano il Prorettore vicario che intendono nominare. I programmi, tra l'altro, debbono specificare la missione dell'Ateneo, le iniziative da intraprendere per il mantenimento dei requisiti di qualita' dell'Ateneo e debbono definire obiettivi e risultati da raggiungere, nonche' promuovere l'adeguamento dell'organizzazione ai processi innovativi in atto nella societa', in modo da corrispondere alle esigenze di tutte le parti interessate, esterne ed interne. 7. Nel caso di vacanza della carica prima della cessazione del mandato, la convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano dei professori di prima fascia (o, in caso di impedimento, da chi lo segue in ordine di anzianita') entro quindici giorni dal verificarsi della vacanza. Il decano convoca e presiede l'assemblea della comunita' universitaria per la presentazione dei programmi e delle candidature di cui al comma 6; costituisce e presiede il seggio elettorale. Le elezioni devono essere tenute tra il ventesimo ed il quarantesimo giorno dalla convocazione. 8. Il Rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti o equivalenti nelle prime tre votazioni, da svolgere nell'arco di tre giorni. In caso di mancata elezione, il giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In tale ipotesi, e' eletto chi ottiene il maggior numero di voti o equivalenti. A parita' di voti, viene ripetuto il ballottaggio. Per la validita' dell'elezione, nelle prime due votazioni e' necessaria la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto o equivalenti; nelle votazioni successive e' sufficiente quella di un terzo degli aventi diritto o equivalenti. 9. Il Rettore e' proclamato eletto dal decano ed e' nominato con decreto del Ministro competente. 10. Il Rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, il nuovo eletto entra in carica all'atto della nomina. In tal caso, lo scorcio d'anno accademico viene computato ai fini della durata del mandato.
Art. 16. Verifica della fiducia nel Rettore da parte del corpo elettorale
1. Non prima di un biennio dall'insediamento, puo' essere deliberata dal senato accademico, su richiesta di almeno la meta' dei suoi componenti in carica, una verifica della fiducia nel Rettore da parte del corpo elettorale. La richiesta e' motivata anche in relazione al mantenimento dei requisiti di qualita' dell'Ateneo, al raggiungimento degli obiettivi e risultati programmati, all'adeguamento dell'organizzazione ai processi innovativi in atto nella societa'. Se la richiesta e' approvata dalla maggioranza di due terzi dei componenti del senato accademico in carica, viene convocato il corpo elettorale, con le modalita' previste dal comma 7 dell'articolo precedente. Se la conferma della fiducia non viene approvata dalla meta' piu' uno dei voti espressi, conteggiati come nel caso dell'elezione, il mandato s'interrompe e si procede a nuove elezioni.
Art. 17. Prorettori e deleghe
1. Il Rettore nomina tra i docenti-ricercatori di ruolo non piu' di quattro Prorettori, dei quali, quello con funzioni di vicario, che lo sostituisce nei casi di impedimento o di assenza, e' scelto tra i professori di prima fascia. 2. La carica di Prorettore e' incompatibile con qualunque altra carica nelle strutture di ricerca e formazione o di valutazione dell'Ateneo. 3. Il Rettore puo' delegare specifiche funzioni ad altri docenti-ricercatori. I Prorettori possono nominare, nell'ambito delle rispettive deleghe, dei responsabili di obiettivo.
Art. 18. Senato accademico
1. Il senato accademico e' organo di proposta e di coordinamento delle scuole di Ateneo e delle altre strutture di Ateneo che svolgono attivita' didattica o di ricerca. Ha il compito di formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, fatte salve le competenze attribuite agli altri organi dallo statuto, in modo particolare per quanto riguarda: a) il documento di programmazione triennale di Ateneo, altri atti di programmazione ed i piani strategici di sviluppo; b) l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi, strutture di ricerca e didattica; c) il fabbisogno di risorse umane e strumentali; d) i criteri per l'assegnazione di risorse e per la ripartizione dei fondi di ricerca ai singoli ed alle strutture; e) le attivita' di ricerca, di formazione e trasferimento di conoscenze e competenze, con particolare riferimento a quelle interdisciplinari; f) le attivita' di orientamento e tutorato. 2. Il senato accademico, inoltre, esprime pareri obbligatori: sul budget di previsione annuale e triennale e sul bilancio consuntivo annuale; sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; sul conferimento dell'incarico di direttore generale. Al senato accademico viene chiesto, dal consiglio di amministrazione, un parere in materia di federazioni e fusioni di atenei, ai sensi dell'art. 39 dello statuto. 3. Il senato accademico e' organo dotato di potesta' normativa ed approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti: a) lo statuto e le relative modifiche, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione; b) il codice etico, previo parere favorevole del Comitato unico di garanzia; c) il regolamento generale di Ateneo e, anche su proposta degli altri organi di UNICAM, i regolamenti di Ateneo e le relative modifiche in tema di ricerca, di didattica, di servizi agli studenti e di attivita' autogestite degli studenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, in particolare per gli aspetti che implicano investimento o variazioni nell'impiego delle risorse; d) i regolamenti elaborati dalle strutture didattiche e di ricerca e le relative modifiche, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione in particolare per gli aspetti che implicano investimento o variazioni nell'impiego delle risorse; e) previo parere del consiglio di amministrazione, il regolamento del comitato dei sostenitori, elaborato dallo stesso, definendone i requisiti di partecipazione, le modalita' di costituzione, di funzionamento e l'eventuale articolazione. 4. Propone al corpo elettorale la verifica della fiducia di cui all'art. 16. 5. Definisce, sulla base delle proposte delle scuole di Ateneo, eventualmente integrate da quelle di docenti ricercatori, anche afferenti a piu' scuole, il piano dell'offerta formativa annuale, e lo approva, acquisiti i pareri favorevoli dell'assemblea delle rappresentanze, del nucleo di valutazione di Ateneo e del consiglio di amministrazione, quest'ultimo per quanto attiene alla sostenibilita' economica. 6. Delibera in secondo grado, sentite le parti interessate e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, le richieste di afferenza dei docenti-ricercatori alle scuole di Ateneo non accolte dai relativi consigli. 7. Formula le linee di indirizzo sui criteri e le modalita' di verifica dell'attivita' dei docenti-ricercatori, degli assegnisti di ricerca e dei dottorandi, del personale tecnico-amministrativo. 8. Rilascia il nulla osta a docenti-ricercatori per lo svolgimento di attivita' didattiche esterne e per la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca, acquisito il parere della scuola. 9. Delibera in merito alla proposta di conferimento dei titoli di professore emerito ed onorario e al conferimento delle lauree ad honorem; 10. Esprime pareri sui temi che il Rettore sottopone al suo esame. 11. Il senato accademico e' cosi' composto: il Rettore, che lo convoca e lo presiede sette docenti-ricercatori di ruolo, di cui tre direttori di scuole, eletti in modo da rispettare la rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo; due rappresentanti degli studenti, compresi i dottorandi e gli specializzandi; due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. Nel regolamento generale di Ateneo saranno definiti le aree scientifico-disciplinari e gli aspetti di dettaglio incluse le procedure elettive di tutti i componenti del senato accademico. 12. Il direttore generale partecipa alle sedute senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante. 13. Il Prorettore vicario partecipa alle sedute senza diritto di voto. 14. Il senato accademico dura in carica quattro anni e i suoi componenti elettivi possono essere rieletti una sola volta. Le modalita' per la loro elezione sono definite nel regolamento generale di Ateneo, garantendo le rappresentanze previste dallo statuto. 15. Il senato accademico e' validamente riunito con l'intervento della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 16. I componenti elettivi che non intervengano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza e' pronunciata dallo stesso senato accademico.
Art. 19. Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione: a) svolge le funzioni di indirizzo strategico; b) approva, su proposta del Rettore, acquisite le proposte delle strutture interessate e il parere del senato accademico e quello dell'assemblea delle rappresentanze, la programmazione finanziaria, annuale e triennale, e del personale; c) vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'; d) delibera su proposta del senato accademico, o su proposta delle strutture interessate o di gruppi di docenti-ricercatori, con parere obbligatorio del senato accademico, sull'istituzione, sulla modifica o sulla disattivazione delle scuole di Ateneo e di tutte le altre strutture organizzative dell'Ateneo; e) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', previo parere del senato accademico; f) approva, su proposta del Rettore e previo parere obbligatorio del senato accademico - per gli aspetti riguardanti la didattica, la ricerca e i servizi agli studenti, e tenuto conto delle osservazioni dell'assemblea delle rappresentanze - il budget di previsione annuale e triennale, il bilancio consuntivo annuale e il documento di programmazione triennale di Ateneo; g) trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, dopo l'approvazione, il budget di previsione annuale e triennale e il bilancio consuntivo annuale; h) conferisce l'incarico di direttore generale, su proposta del Rettore e acquisito il parere obbligatorio del senato accademico; i) ha competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010; l) approva le proposte di chiamata da parte della scuola, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) e dell'art. 24, comma 2 lettera d), della legge n. 240/2010; m) autorizza l'attivazione delle procedure di reclutamento e di progressione di carriera; n) determina i criteri per l'organizzazione dei macro-settori amministrativi e per il controllo della gestione, in relazione agli obiettivi programmatici; o) individua gli strumenti per la verifica dell'efficienza e della compatibilita' finanziaria delle attivita' istituzionali e di quelle tecnico-amministrative di UNICAM; p) approva il piano di gestione dei beni immobili, i programmi edilizi ed i relativi interventi di attuazione, acquisito il parere delle strutture interessate; q) autorizza il Rettore a contrarre mutui e prestiti; r) ha competenza in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni; s) esamina ed approva le proposte di convenzioni, di contratti, di programmi, di progetti e degli altri atti negoziali, che impegnino UNICAM o singole strutture verso l'esterno, entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento delle proposte. Sono fatti salvi i poteri di esame e di approvazione espressamente riservati alle scuole di Ateneo, agli altri centri di gestione e ai dirigenti dal regolamento di cui alla lettera e); t) approva l'adesione dell'Ateneo o di singole strutture a centri, consorzi, enti pubblici e privati, pronunciandosi anche sul recesso, sentite le strutture e gli uffici interessati; u) designa, nomina e revoca i rappresentanti di UNICAM presso enti pubblici e privati; v) approva il programma annuale delle attivita' autogestite dagli studenti; z) esprime parere obbligatorio sullo statuto di Ateneo e relative modifiche, sui regolamenti di Ateneo, su quelli elaborati dalle strutture didattiche e di ricerca e sulle relative modifiche, in particolare sugli aspetti che implicano investimento o variazioni nell'impiego delle risorse; z1) determina, sentite le strutture interessate ed acquisito il parere del consiglio degli studenti, l'ammontare e la ripartizione di tasse e contributi relativi all'iscrizione ed alla frequenza ai corsi; z2) definisce le regole generali per l'uso del logo e dei marchi di UNICAM, ai sensi dell'art. 45, comma 2. 2. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio costituzionale della pari opportunita' nella nomina dei componenti, e' composto da: a) il Rettore, che lo presiede; b) due componenti in possesso di una comprovata competenza in campo gestionale ovvero di una esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica-culturale, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, designati dal comitato dei sostenitori ai sensi all'art. 21, comma 4, previo apposito bando pubblico, sentito il parere dell'assemblea delle rappresentanze; c) un componente nei ruoli dell'Ateneo designato, previa verifica delle competenze richieste dalla legge, sentito il parere dell'assemblea delle rappresentanze, dal consiglio del polo scientifico-didattico piceno di cui all'art. 34; d) un garante degli studenti eletto dagli stessi; e) un garante del personale tecnico-amministrativo, designato, previa verifica delle competenze richieste dalla legge, dall'assemblea delle rappresentanze; f) un garante del personale docente-ricercatore designato, previa verifica delle competenze richieste dalla legge, dall'assemblea delle rappresentanze. 3. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere contemporaneamente componenti del senato accademico o dell'assemblea delle rappresentanze. Il garante di cui alla lettera d) non puo' essere contemporaneamente componente del nucleo di valutazione di Ateneo. 4. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal Rettore, di regola, una volta al mese. 5. Il consiglio di amministrazione delibera con l'intervento di almeno la meta' dei componenti in carica e, salvo diverse maggioranze richieste dalle leggi o dallo statuto, a maggioranza degli aventi diritto per i provvedimenti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 1 e a maggioranza dei presenti per gli altri provvedimenti. Il direttore generale partecipa alle sedute con voto consultivo. 6. Il mandato dei consiglieri di amministrazione dura quattro anni. Ciascun componente resta in carica per il periodo in cui mantiene l'appartenenza alla categoria o all'organo che lo ha espresso e puo' essere revocato solo per giustificati motivi. Il garante degli studenti dura in carica due anni. Il mandato dei consiglieri di amministrazione e' rinnovabile per una sola volta. 7. I componenti che non intervengano a tre sedute consecutive, senza gravi e giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza e' pronunciata dal Rettore. Per la sostituzione si applicano le rispettive disposizioni di nomina.
Art. 20. Assemblea delle rappresentanze
1. L'assemblea delle rappresentanze svolge funzioni di consultazione, di proposta e di impulso. In particolare: a) esprime parere sulle linee di indirizzo che il Rettore intende perseguire per lo sviluppo dell'Ateneo; b) esprime parere, ai sensi dell'art. 39, sulle fusioni tra Atenei e sulle proposte di federazione; c) formula pareri e proposte sulle attivita' del sistema di assicurazione della qualita' e promuove la diffusione dei relativi risultati. d) definisce le regole generali per la programmazione delle attivita' autogestite dagli studenti su proposta del consiglio degli studenti e svolge le funzioni di cui all'art. 10, comma 2, lettere b) e d), e al secondo periodo della lettera c) del medesimo comma, nonche' le funzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10; al comma 3 dell'art. 11; al comma 2 dell'art. 13; e) esprime parere sulle linee di indirizzo, sui criteri e le modalita' di verifica dell'attivita' dei docenti-ricercatori, degli assegnisti di ricerca e dei dottorandi, del personale tecnico-amministrativo; f) nomina i componenti del nucleo di valutazione di Ateneo ai sensi dell'art. 25, comma 5; g) designa un componente effettivo del collegio dei revisori dei conti, con funzioni di presidente, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; h) propone al Rettore la nomina di due componenti della commissione per la parita' di genere di cui all'art. 22, comma 2; i) designa, previa verifica delle competenze richieste dalla legge, i componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 19, comma 2 ed esprime un parere sulla designazione dei componenti di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 2; l) designa i sette docenti-ricercatori del comitato tecnico-scientifico del sistema bibliotecario e museale; m) puo' formulare osservazioni sul documento di programmazione triennale di ateneo, prima che esso sia sottoposto dal Rettore all'approvazione del consiglio di amministrazione; n) esamina i pareri e le proposte del comitato dei sostenitori, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett c), per valorizzare la presenza di UNICAM nel territorio; o) esprime pareri sui temi che il Rettore sottopone al suo esame. 2. L'assemblea delle rappresentanze e' composta da: a) nove rappresentanti del personale docente-ricercatore di ruolo; b) sei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; c) sei rappresentanti degli studenti (compresi i dottorandi e gli specializzandi, in numero non superiore a due e non inferiore a uno); d) tre rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato e degli assegnisti di ricerca. 3. Il direttore generale partecipa alle sedute senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante. 4. Il Rettore partecipa alle sedute di cui all'art. 15, comma 2, lettera b), e, su invito del presidente dell'assemblea delle rappresentanze, alle altre sedute in cui si ritiene opportuna la sua presenza. 5. L'assemblea delle rappresentanze dura in carica quattro anni ed i suoi componenti elettivi possono essere rieletti una sola volta. Le modalita' per la loro elezione sono definite nel regolamento generale di Ateneo, garantendo le rappresentanze previste dallo statuto. 6. Il presidente viene eletto dai componenti dell'assemblea delle rappresentanze tra i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2. L'elezione, a scrutinio segreto, avviene nella prima seduta con la maggioranza dei componenti. Subito dopo l'elezione il presidente nomina il proprio Vicario tra i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2. 7. Il presidente dirige le sedute, ne coordina le iniziative, svolge attivita' propositiva e di impulso nei confronti dell'assemblea delle rappresentanze. 8. Il presidente e' tenuto a convocare l'assemblea delle rappresentanze in seguito ad espressa richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti, inserendo all'ordine del giorno le relative proposte. 9. L'assemblea delle rappresentanze e' validamente riunita con l'intervento della maggioranza dei componenti. 10. L'assemblea delle rappresentanze delibera a maggioranza dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 11. I componenti elettivi che non intervengano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza e' pronunciata dalla stessa assemblea delle rappresentanze.
Art. 21. Comitato dei sostenitori dell'Universita' di Camerino
1. Il comitato dei sostenitori dell'Universita' di Camerino ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realta' istituzionali, culturali, educative, sociali ed economiche della collettivita'. In particolare: a) contribuisce alla programmazione ed alla realizzazione delle attivita' didattiche, scientifiche e di trasferimento di conoscenze e competenze di UNICAM, attraverso iniziative di sostegno logistico e finanziario; b) rappresenta un permanente collegamento dell'Universita' con il contesto socio-economico, anche per realizzare l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro; c) fornisce pareri e proposte per valorizzare la presenza di UNICAM nel territorio; d) contribuisce, attraverso gruppi di lavoro, alla progettazione ed alla definizione dei curricula dei corsi di studio, in modo da favorire il dialogo tra la domanda proveniente dal mondo della produzione, delle professioni e dei servizi e l'offerta formativa dell'Ateneo. 2. Il Comitato e' costituito da rappresentanti del mondo dell'impresa e del lavoro, della cultura e delle professioni, di enti, istituzioni ed associazioni, di fondazioni bancarie ed istituti di credito, di aziende di servizi pubblici, di associazioni di categoria, dei consumatori, delle associazioni dei marchigiani nel mondo, dei laureati dell'Ateneo (alumni), che si sono impegnati e s'impegnano a favorire l'attivita' dell'Ateneo, anche tramite contributi finanziari. 3. Il Rettore convoca la prima riunione per l'elezione del presidente, che e' scelto tra i componenti del Comitato con una documentata attivita' di sostegno all'Universita' da almeno tre anni. 4. Il Comitato designa, anche al proprio esterno, due componenti nel consiglio di amministrazione, in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera i), della legge n. 240/2010. 5. Al Comitato partecipano con funzione consultiva il presidente del nucleo di valutazione ed il direttore generale o un suo delegato, che ne assicura la segreteria. 6. Il presidente dura in carica quattro anni.
Art. 22. Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ed il mobbing
1. E' istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ed il mobbing (CUG), con i seguenti compiti: a) garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro; b) predisporre piani di azioni positive per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne, anche attraverso la proposta di piani formativi rivolti ai lavoratori e alle lavoratrici; c) promuovere ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunita'; d) promuovere iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignita' delle persone, nonche' azioni positive al riguardo; e) effettuare analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini, quali il bilancio di genere; f) promuovere la diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonche' di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunita'; g) promuovere azioni volte a favorire condizioni di benessere lavorativo, quali indagini di clima e di rispetto del codice etico, in modo da prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche (mobbing); h) formulare, se richiesto, pareri su: progetti di riorganizzazione, piani di formazione del personale, orari di lavoro, forme di flessibilita' lavorativa e interventi di conciliazione, criteri di valutazione del personale, contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze; i) programmare azioni di verifica sui temi di propria competenza, in stretta collaborazione con il nucleo di valutazione di Ateneo. 2. Il Comitato unico di garanzia si avvale di una commissione per la parita' di genere, con lo scopo di promuovere iniziative culturali e di indirizzo sui temi di genere nella ricerca e nella formazione. La commissione, rappresentativa di tutte le componenti della comunita' universitaria, e' formata da due rappresentanti del Comitato unico di garanzia e da altrettanti componenti nominati dal Rettore su proposta dell'assemblea delle rappresentanze, in relazione alle comprovate esperienze e competenze riguardanti i temi di genere nella ricerca e nella formazione. 3. Il Comitato unico di garanzia e' composto da: a) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; b) quattro rappresentanti del personale ricercatore-docente; c) quattro rappresentanti della componente studentesca, designati dal consiglio degli studenti. I componenti di cui alle lettere a) e b) sono eletti a suffragio universale dagli appartenenti alle rispettive categorie. 4. I componenti del Comitato unico di garanzia rimangono in carica quattro anni. Gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta. 5. Il presidente viene eletto fra i componenti del Comitato unico di garanzia nella prima seduta successiva alle nomine ed alle elezioni di cui al comma 3, convocata dal Rettore e presieduta dallo stesso o da un suo delegato.
Art. 23. Consiglio degli studenti
1. Il consiglio degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture di UNICAM e di coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti degli studenti. 2. In particolare: a) esprime proposte su questioni attinenti all'attivita' didattica, ai servizi per gli studenti ed al diritto allo studio; b) puo' chiedere che nelle riunioni dell'assemblea delle rappresentanze o del consiglio di amministrazione o del senato accademico, nell'ambito delle rispettive competenze, vengano inseriti specifici punti all'ordine del giorno; c) esprime parere obbligatorio in merito alle variazioni delle contribuzioni studentesche ed alla regolamentazione della concessione di borse di studio e sussidi agli studenti, sulla disciplina degli accessi ai corsi di studio, sull'organizzazione delle prestazioni degli studenti e loro associazioni per attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca ed al diritto allo studio; d) esprime parere sul regolamento didattico di Ateneo; e) propone all'assemblea delle rappresentanze le regole generali per la programmazione delle attivita' autogestite degli studenti e delle loro associazioni e per la ripartizione dei fondi. 3. Il consiglio degli studenti e' composto dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nell' assemblea delle rappresentanze, nel nucleo di valutazione di Ateneo, nel Comitato unico di garanzia, nel comitato tecnico-scientifico del sistema bibliotecario e museale, dagli studenti eletti nei consigli delle scuole di Ateneo, nel Comitato per lo sport universitario, nel consiglio di amministrazione dell'ERSU, dal garante degli studenti nel consiglio di amministrazione. 4. Elegge, al proprio interno un presidente ed un vicepresidente che restano in carica due anni. La seduta per l'elezione del presidente e' convocata e presieduta dal Rettore.
Art. 24. Assemblea della comunita' universitaria
1. L'assemblea della comunita' universitaria e' composta da tutto il personale strutturato, da quello con rapporto di durata almeno biennale, dai rappresentanti dei dottorandi nel consiglio della School of Advanced Studies e nei consigli delle scuole, dai rappresentanti degli specializzandi nei consigli delle scuole, nonche' dai componenti del consiglio degli studenti. 2. L'assemblea deve essere convocata per formulare indicazioni circa le modifiche dello statuto riguardanti gli organi di governo di UNICAM e le scuole di Ateneo. Di tali indicazioni il senato accademico tiene motivatamente conto. 3. L'assemblea e' valida, in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti, in seconda convocazione, da tenersi ad almeno un'ora di distanza dalla prima, con la presenza di almeno un quinto dei componenti. Delibera con la maggioranza dei presenti. 4. L'assemblea e' convocata dal decano dei professori di prima fascia (o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianita'), che la presiede nei casi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 16; negli altri casi e' convocata e presieduta dal Rettore. La convocazione, recante l'ordine del giorno, e' effettuata, anche solo in forma telematica, con almeno dieci giorni di anticipo.
Art. 25. Nucleo di valutazione di Ateneo
1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo (NVA), in raccordo con l'attivita' dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ha il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la fattibilita', la sostenibilita' e la realizzazione degli obiettivi e dei programmi, l'efficacia e l'efficienza della gestione delle risorse, i risultati conseguiti dalle strutture e dai rispettivi componenti, in particolare quelli relativi alla qualita' e all'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, e quelli relativi alla attivita' di ricerca svolta dalle scuole di Ateneo e dalle altre strutture di ricerca, nonche' l'imparzialita', il buon andamento e la trasparenza delle attivita' di UNICAM. 2. Il Nucleo verifica la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010. 3. Il Nucleo di valutazione di Ateneo e' formato da due studenti eletti a suffragio universale dagli appartenenti alla categoria e quattro esperti esterni all'istituzione, di elevata qualificazione professionale anche nell'ambito della valutazione delle istituzioni universitarie, il cui curriculum e' pubblicato sul sito di UNICAM. 4. I componenti del Nucleo di valutazione di Ateneo eleggono al loro interno il coordinatore. Il coordinatore partecipa con funzione consultiva alle sedute del senato accademico, dell'assemblea delle rappresentanze, del Comitato unico di garanzia e del comitato dei sostenitori. 5. I componenti esterni del Nucleo di valutazione di Ateneo sono nominati dall'assemblea delle rappresentanze con procedura definita mediante regolamento. 6. Il Nucleo di valutazione di Ateneo presenta i risultati della propria attivita' agli organi di governo di UNICAM almeno una volta l'anno ed ogniqualvolta ne ricorra la necessita'; dura in carica sino al completamento del mandato dell' assemblea delle rappresentanze che lo ha nominato. Gli studenti durano in carica due anni. 7. L'Ateneo garantisce ai componenti del nucleo di valutazione di Ateneo l'accessibilita' a tutti i dati e le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle funzioni.
Art. 26. Comitato per lo sport universitario
1. UNICAM agevola e sostiene le attivita' sportive degli studenti, del personale universitario, dei giovani e dei cittadini in genere, avvalendosi del Comitato per lo sport universitario, in conformita' alle norme vigenti (4) . 2. Il Comitato: a) promuove e incrementa la pratica sportiva degli studenti universitari, anche attraverso l'organizzazione di corsi di avviamento e perfezionamento nelle varie discipline e l'attivita' agonistica a carattere universitario, avvalendosi del Centro universitario sportivo (CUS) di Camerino e/o di altre associazioni convenzionate, operanti nell'ambito dello sport universitario; b) sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi; c) formula proposte e pareri sui programmi di edilizia sportiva. 3. Il Comitato per lo sport universitario, e' composto dal Rettore, o suo delegato, con funzioni di presidente, dal direttore generale o suo delegato, con funzioni di segretario, da tre rappresentanti eletti dagli studenti, di cui almeno uno espresso dalle sedi collegate, da due rappresentanti designati dal Comitato unico di garanzia su proposta del CUS e delle altre associazioni operanti nell'ambito dello sport universitario, con le quali esista un rapporto convenzionale. I componenti eletti o designati restano in carica due anni e possono essere rinnovati una sola volta.
Art. 27. Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del budget consuntivo. Esprime parere sul budget preventivo e relative variazioni. 2. E' composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui almeno due iscritti al registro dei revisori contabili: a) un componente effettivo con funzioni di presidente, scelto dall'assemblea delle rappresentanze tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; b) uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; c) uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 3. I suoi componenti durano in carica quattro anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rinnovabili una sola volta. 4. Il Collegio, qualora riscontri irregolarita' nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Rettore ed al consiglio di amministrazione. 5. L'Ateneo garantisce ai componenti del Collegio l'accessibilita' a tutti i dati e le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni.
Art. 28. Direttore generale
1. La struttura amministrativa di UNICAM fa capo al direttore generale. 2. Il direttore generale e' responsabile dell'attivita' di UNICAM e, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonche' dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'attuazione dei programmi e dei provvedimenti deliberati dagli organi accademici. 3. In particolare, competono al direttore generale: a) la vigilanza sulle attivita' amministrative e gestionali degli uffici e servizi di UNICAM; b) l'assegnazione del personale tecnico-amministrativo alle strutture, valutate le proposte delle scuole di Ateneo, delle altre strutture di ricerca e formazione, delle aree tecnico-amministrative e sulla base delle delibere del consiglio di amministrazione; c) la verifica e il coordinamento dell'attivita' dei dirigenti e dei funzionari responsabili delle varie aree dell'amministrazione; d) la predisposizione e la presentazione, a meta' ed a fine mandato, di una sintetica relazione sull'attivita' svolta, che ricomprende quella dei responsabili dei macro-settori; e) tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 4. L'incarico di direttore generale e' attribuito dal consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentito il parere obbligatorio del senato accademico, scegliendo tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. 5. Per favorire il mantenimento dei requisiti di qualita' dell'Ateneo, i candidati alla carica di direttore generale debbono sapere: dare attuazione agli obiettivi ed agli indirizzi politici degli organi dell'Ateneo; definire e gestire a tal fine un budget; gestire i processi organizzativi e le relazioni con il personale; utilizzare dati quantitativi e qualitativi per definire strategie di intervento; manifestare attenzione alle esigenze degli studenti e di tutte le altre parti interessate. 6. L'incarico, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, non puo' avere durata inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di quattro ed e' rinnovabile. Il trattamento economico e' stabilito dal consiglio di amministrazione, in conformita' a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Se l'incarico e' conferito ad un dipendente pubblico, questi deve essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto. 7. Il direttore generale nomina un funzionario o dirigente UNICAM di elevata professionalita', che lo sostituisca in caso d'impedimento o assenza; al funzionario possono essere affidate dal consiglio di amministrazione, di volta in volta o in maniera stabile, ulteriori specifiche funzioni.
Art. 29. Procedimenti disciplinari e infrazioni al codice etico. Collegio di disciplina
1. E' istituito un collegio di disciplina, costituito da quindici componenti. 2. I componenti sono eletti a suffragio diretto, separatamente per ciascuna fascia, in numero di cinque, dagli appartenenti alla prima e alla seconda fascia e dai ricercatori a tempo determinato e indeterminato, impegnati a tempo pieno. 3. Ciascuna scuola non puo' avere piu' di tre o meno di due componenti, che non possono appartenere tutti allo stesso genere. 4. All'atto dell'insediamento, il collegio elegge il suo presidente. 5. Il presidente provvede alla formazione dei collegi giudicanti, nel numero di tre componenti, secondo il principio del giudizio fra pari ed in base ad un criterio automatico di rotazione. In caso di incompatibilita', ricusazioni, o rinunce, il presidente provvede a reintegrare il collegio. Ciascun collegio giudicante e' presieduto dal piu' giovane in ruolo. 6. Nello svolgimento della fase istruttoria, il collegio di disciplina assicura la piena attuazione del diritto di difesa e si conforma ai principi e alle regole sanciti, a salvaguardia del contraddittorio, dalla disciplina vigente. 7. Il Rettore promuove l'azione disciplinare ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 240/2010. 8. Qualora l'infrazione integri al contempo un reato, il Rettore trasmette la relativa notizia al pubblico ministero. 9. Al termine dell'istruzione, il collegio di disciplina trasmette gli atti al consiglio d'amministrazione, unitamente al parere conclusivo. 10. Il parere espresso dal collegio di disciplina e' vincolante in ipotesi di archiviazione del procedimento e di irrogazione della sanzione. Il consiglio di amministrazione non puo' irrogare una sanzione piu' grave di quella proposta dal collegio di disciplina. 11. La decisione viene emessa dal consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti. 12. Sulle infrazioni che non comportano sanzioni superiori alla censura e' competente a decidere il Rettore. 13. Per i provvedimenti riguardanti il personale tecnico-amministrativo, si fa riferimento alla normativa vigente (5) ed al contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di violazione del codice etico, decide, su proposta del Rettore, il senato accademico. 14. Per i provvedimenti riguardanti gli studenti, si fa riferimento alla normativa vigente ed all'apposito regolamento. 15. I rapporti tra i procedimenti di cui al presente articolo e il procedimento penale sono disciplinati dall'art. 653 codice di procedura penale. 16. Salvo che la condotta integri anche un illecito disciplinare, in caso di violazione del codice etico si applicano, nel rispetto del principio di gradualita', le sanzioni del richiamo, della censura e della sospensione temporanea da cariche istituzionali.
TITOLO III Strutture di ricerca e formazione Art. 30. Strutture autonome responsabili della ricerca e della formazione (scuole di Ateneo)
1. Le scuole di Ateneo sono le articolazioni fondamentali dell'Ateneo, responsabili dello svolgimento e del coordinamento delle attivita' di ricerca, di formazione, di trasferimento di competenze e conoscenze, di servizi. 2. Il personale docente-ricercatore dell'Ateneo e' assegnato dal consiglio di amministrazione alle scuole in base ad una richiesta di afferenza, adeguatamente motivata, che deve essere approvata dal consiglio della stessa scuola, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 6. 3. Le scuole hanno autonomia scientifica, didattica e funzionale, e, nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', hanno autonomia gestionale. 4. Sono in particolare di competenza delle scuole, in coerenza con gli obiettivi e le strategie generali dell'Ateneo e fermo restando quanto stabilito dall'art. 19: a) la proposta di programmazione annuale e pluriennale della struttura, in coerenza con la programmazione comunitaria, nazionale e regionale; b) la formulazione, entro il 30 giugno, della proposta di budget per l'esercizio successivo e del consuntivo dell'esercizio precedente; c) la proposta di attivazione delle procedure di reclutamento di docenti-ricercatori e quella di chiamata dei vincitori; d) la collaborazione alle attivita' di orientamento e tutorato promosse dall'Ateneo e la loro organizzazione anche in forma autonoma, d'intesa con i responsabili d'Ateneo; e) la promozione di intese con altre scuole per lo sviluppo di progetti di ricerca e di attivita' formative comuni; f) la proposta di modifiche dello statuto e del regolamento didattico di Ateneo; g) ogni altra attribuzione assegnata dall'ordinamento universitario e dalle norme in materia a strutture denominate «dipartimento»; h) per quanto concerne la ricerca: h1) la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle relative attivita'; h2) la creazione ed il mantenimento di un ambiente di ricerca e di formazione alla ricerca il piu' stimolante possibile e ricco di opportunita', attraverso lo sviluppo di rapporti internazionali, la promozione della mobilita' geografica, interdisciplinare, intersettoriale, virtuale e l'incentivazione dell'autonomia, in particolare dei giovani ricercatori; h3) lo sviluppo e l'attuazione di forme di incentivazione del merito e della qualita'; i) per quanto concerne la formazione: i1) la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle relative attivita', compresa la proposta di istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio e scuole di specializzazione, nonche' di master, corsi di perfezionamento, attivita' di formazione continua, permanente e ricorrente, formazione a distanza, attivita' di Istruzione tecnica superiore (ITS); i2) le modalita' di gestione e di finanziamento delle attivita' di cui alla lettera h1), definite da appositi regolamenti; i3) la valorizzazione dell'apprendimento quale obiettivo centrale della propria attivita'; i4) il miglioramento continuo delle attivita' formative, basato sullo sviluppo dei punti di forza e sul superamento delle criticita'; i5) l'attribuzione dei compiti e del carico didattico ai professori ed ai ricercatori, sulla base della valutazione delle attivita' formative svolte, in relazione agli obiettivi prefissati; i6) l'approvazione dei percorsi formativi individuali degli studenti, la convalida dei titoli universitari e il riconoscimento degli studi compiuti anche all'estero, secondo le modalita' stabilite nel regolamento didattico di ateneo e comunque acquisito il parere della commissione paritetica; i7) il parere sui congedi per ragioni di studio o per la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca; l) per quanto concerne il contributo di UNICAM allo sviluppo sociale ed economico: l1) la promozione di processi di innovazione educativa, culturale e tecnologica della societa', anche attraverso intese con enti esterni ad UNICAM; l2) la cura della diffusione dei risultati della ricerca, delle conoscenze e delle informazioni, anche attraverso processi di trasferimento di conoscenze, competenze e tecnologie verso il sistema della produzione e dei servizi; l3) l'acquisizione di conoscenze relative ad autonome iniziative imprenditoriali da parte di studenti, giovani laureati e ricercatori in formazione e la promozione di attivita' di spin off e start up. 5. Per poter accedere alla quota di finanziamento assegnata dall'Ateneo per l'anno in corso e consentire la definizione della quota per l'anno successivo, entro il 30 aprile, ciascuna scuola approva la relazione annuale sulle attivita' di formazione e di ricerca dell'anno precedente, che comprende l'autovalutazione delle attivita' svolte, tenendo conto degli obiettivi e dei relativi indicatori prefissati dall'Ateneo e dagli organismi interni ed esterni preposti alla valutazione. 6. A ciascuna scuola e' associata una struttura amministrativa e tecnica che ne garantisce l'organizzazione e le attivita'. 7. Le scuole prevedono al loro interno o in collaborazione tra loro, articolazioni finalizzate a promuovere, coordinare ed organizzare le attivita' didattiche, amministrative, assistenziali o specifiche attivita' di servizio o di ricerca, per quanto di competenza. 8. Ogni docente-ricercatore deve afferire ad una scuola. Il trasferimento ad una scuola di soggetti gia' afferenti ad altra scuola di UNICAM ha luogo dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui e' stata accolta la richiesta. 9. Per la costituzione di una scuola e' necessaria la contestuale soddisfazione dei seguenti requisiti: il personale docente-ricercatore deve appartenere a settori o macro-settori scientifico disciplinari omogenei per fini o per metodo; gli afferenti non possono essere in numero inferiore a 35 unita' di personale docente-ricercatore.
Art. 31. Organi della scuola
1. Sono organi della scuola: il direttore, il consiglio, la giunta. 2. Il direttore rappresenta la scuola e ne assicura il buon funzionamento. Il direttore: a) convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne predispone l'ordine del giorno e da' esecuzione alle loro deliberazioni; b) promuove le attivita' della scuola ed esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attivita'; c) verifica il rispetto dei doveri di ufficio da parte dei docenti ricercatori e la valutazione del loro complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale; d) in caso di necessita' e urgenza, adotta provvedimenti di competenza del consiglio di scuola, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva. e) esercita ogni altra attribuzione prevista dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. 3. Il direttore viene eletto fra i professori di prima fascia, componenti del consiglio della scuola. E' nominato con decreto del Rettore. 4. Dura in carica quattro anni e puo' essere rieletto consecutivamente una sola volta. Puo' delegare proprie funzioni ad altri professori di ruolo e, subito dopo l'elezione, nomina il direttore vicario che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza. 5. L'elettorato attivo e' costituito dai componenti il consiglio della scuola; il personale tecnico-amministrativo assegnato alla scuola vota con le modalita' previste all'art. 15, comma 5, lettera b). 6. Le elezioni del direttore sono indette dal decano della scuola due mesi prima della scadenza del mandato. Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale e, almeno quindici giorni prima delle votazioni, convoca il consiglio della scuola. Nel corso dell'assemblea, i candidati alla carica di direttore presentano i programmi ed indicano il direttore vicario che intendono nominare. I programmi, tra l'altro, debbono specificare le iniziative da intraprendere per il mantenimento dei requisiti di qualita' dell'Ateneo, per promuovere le attivita' formative e di ricerca ed il loro coordinamento con la programmazione strategica dell'Ateneo. Le candidature e i programmi perseguono la finalita' di consentire agli elettori di valutare l'esperienza dei candidati nelle attivita' di ricerca in almeno una delle aree scientifiche interessate alla scuola, la conoscenza delle metodologie didattiche e di organizzazione interna per la progettazione e gestione dei corsi di studio, la capacita' di definire obiettivi, risultati attesi, fabbisogni e budget, nonche' l'attenzione alle esigenze degli studenti e di tutte le altre parti interessate. 7. Il direttore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni da svolgere nell'arco di tre giorni. In caso di mancata elezione, il giorno successivo si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. A parita' di voti, e' eletto direttore il piu' giovane di eta'. Per la validita' dell'elezione, nelle prime due votazioni occorre che voti la maggioranza degli aventi diritto; nelle votazioni successive e' sufficiente che voti un terzo degli aventi diritto. 8. In caso di cessazione anticipata del direttore, il decano della scuola indice le elezioni entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione. 9. Ulteriori modalita' per lo svolgimento delle elezioni del direttore sono contenute nel regolamento della scuola. 10. La carica di direttore e' incompatibile con quella di Rettore, Prorettore, direttore di scuola di specializzazione, direttore della School of Advanced Studies, componente dell'assemblea delle rappresentanze e del consiglio di amministrazione. 11. Il consiglio della scuola e' composto: a) dai docenti-ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato; b) dal manager amministrativo e dal manager didattico; c) da un rappresentante degli studenti per ciascun corso di studio alla cui organizzazione la scuola partecipi in misura eguale o superiore a sessanta crediti. I rappresentanti degli studenti nel consiglio della scuola sono componenti della commissione didattica paritetica di cui al comma 14; d) da rappresentanti dei dottorandi e dei titolari di assegni di ricerca che per la loro attivita' operano nelle strutture di cui la scuola e' responsabile, in numero di uno ogni cinque rappresentati con arrotondamento all'intero superiore; e) da un rappresentante degli specializzandi, per ogni scuola di specializzazione; f) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato alla scuola, in numero di uno ogni cinque rappresentati con arrotondamento all'intero superiore. 12. Il consiglio: a) delibera con l'intervento di almeno la meta' dei componenti, detratti gli assenti giustificati, in misura non superiore ad un terzo dei componenti, ed a maggioranza dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. I docenti in aspettativa non hanno diritto di partecipare alle sedute; b) e' convocato dal direttore almeno sei volte l'anno. Il direttore e' tenuto a convocare il consiglio in seguito ad espressa richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, inserendo all'ordine del giorno i punti richiesti. 13. Il consiglio, nel rispetto dell'equilibrio di genere, definisce la composizione della giunta, organo con funzioni istruttorie e di esecuzione delle deliberazioni consiliari, che coadiuva il direttore. 14. Ciascuna scuola istituisce una commissione didattica paritetica con funzioni consultive per quanto riguarda l'organizzazione dell'attivita' didattica e dei servizi connessi. La commissione e' composta dai rappresentanti degli studenti nel consiglio della scuola o, in mancanza, da rappresentanti nominati dal consiglio degli studenti al suo esterno, e da un uguale numero di docenti-ricercatori designati dal consiglio della scuola, rispettando l'equilibrio di genere. Alla commissione partecipa il manager didattico con voto consultivo. La commissione esprime parere obbligatorio sugli argomenti previsti dalla normativa vigente; in particolare sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative, gli specifici obiettivi formativi programmati e i tempi richiesti per il relativo lavoro di apprendimento.
Art. 32. School of Advanced Studies
1. UNICAM svolge le attivita' formative di terzo ciclo che conducono al dottorato di ricerca nell'ambito di una struttura d'ateneo denominata School of Advanced Studies (SAS). 2. La School of Advanced Studies: a) promuove il dottorato di ricerca quale strumento essenziale di diffusione e perfezionamento delle metodologie di ricerca e quale sede privilegiata di elaborazione e approfondimento di nuove conoscenze; b) coordina la progettazione, l'organizzazione e la valutazione dei corsi di dottorato con i relativi curricula per il conseguimento del titolo di «dottore di ricerca». Il regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca disciplina le modalita' di istituzione, attivazione e funzionamento dei corsi e relativi curricula; c) collabora alla progettazione e all'organizzazione dei master universitari. 3. La School of Advanced Studies ha autonomia scientifica, didattica e funzionale e, nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', ha autonomia gestionale. L'autonomia gestionale include la possibilita' per la School of Advanced Studies di prevedere ed erogare contributi a sostegno dei dottorandi, capaci e meritevoli, che versino in particolari e contingenti condizioni di bisogno. 4. Organi della School of Advanced Studies sono: il direttore, il consiglio e il comitato di indirizzo. 5. Il direttore rappresenta la School of Advanced Studies, ha funzioni di impulso e promozione e sovrintende alle attivita' della stessa. La carica di direttore e' incompatibile con quella di Rettore, Prorettore, direttore di scuola, componente dell'assemblea delle rappresentanze, coordinatore di curriculum e/o corso di dottorato. Dura in carica quattro anni e puo' essere rieletto consecutivamente una sola volta. Il direttore che ha svolto due mandati di quattro anni non e' rieleggibile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al direttore vicario della School of Advanced Studies. 6. Il direttore viene eletto dal consiglio fra i propri componenti; dall'elettorato passivo sono esclusi i rappresentanti dei dottorandi. L'elettorato attivo e' costituito da tutti i componenti il consiglio. Per l'elezione si applicano le disposizioni dell'art. 31, comma 7. 7. Almeno dieci giorni prima delle votazioni, il decano della School of Advanced Studies convoca il consiglio. Nel corso della riunione, i candidati alla carica di direttore presentano i programmi ed indicano il direttore vicario che intendono nominare. I programmi, tra l'altro, debbono specificare le iniziative da intraprendere per il mantenimento dei requisiti di qualita' di UNICAM, per promuovere le attivita' formative e di ricerca ed il loro coordinamento con la programmazione strategica dell'Ateneo. I programmi debbono consentire agli elettori di valutare la conoscenza da parte dei candidati dell'organizzazione interna dell'Ateneo e della School of Advanced Studies, la capacita' di promuovere le attivita' formative e di ricerca dei dottorandi ed il coordinamento delle stesse con la programmazione strategica dell'Ateneo, l'esperienza nelle attivita' di ricerca in almeno una delle aree scientifiche interessate alla School of Advanced Studies, la capacita' di definire obiettivi, risultati attesi, fabbisogni e budget, l'attenzione alle esigenze dei dottorandi e di tutte le altre parti interessate. 8. Il consiglio coordina i corsi di dottorato ed i rispettivi curricula, attua le indicazioni del comitato d'indirizzo in merito alla programmazione delle attivita' trasversali e ne valuta le proposte in merito all'attivazione di nuovi corsi di dottorato. 9. Sono componenti del consiglio: i coordinatori dei corsi e dei curricula di dottorato attivati nell'ambito della School of Advanced Studies; i rappresentanti dei dottorandi in numero di uno ogni trenta, con arrotondamento all'intero superiore. L'elettorato attivo e passivo e' costituito da tutti i dottorandi iscritti ai corsi nel momento dell'elezione. 10. Il comitato di indirizzo progetta le attivita' trasversali della School of Advanced Studies, elabora nuove proposte di corsi di dottorato da sottoporre al consiglio e promuove le relazioni fra la School of Advanced Studies e l'ambiente extra-accademico. 11. Fanno parte del comitato di indirizzo: il direttore, il direttore vicario, due docenti ricercatori, dei quali uno nominato dal Rettore e l'altro eletto dall'assemblea delle rappresentanze, un componente del comitato dei sostenitori, un rappresentante nominato dal consiglio di amministrazione non tra i suoi componenti, un rappresentante eletto dai rappresentanti dei dottorandi nel consiglio della School of Advanced Studies al proprio interno. Ad eccezione del rappresentante dei dottorandi, le incompatibilita' di cui al comma 5 si applicano anche alle persone nominate o elette in base al presente comma. 12. I componenti del consiglio e del comitato di indirizzo durano in carica quattro anni, purche' permanga il titolo in base al quale ne fanno parte, ed il mandato e' rinnovabile consecutivamente una sola volta. Coloro che hanno svolto due mandati non sono rieleggibili.
Art. 33. Scuole di specializzazione
1. Le scuole di specializzazione svolgono la loro attivita' con autonomia didattica, nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente statuto. 2. Le scuole di specializzazione afferiscono alle scuole di Ateneo di competenza. 3. La proposta di istituzione di una nuova scuola di specializzazione, avanzata dalla scuola di Ateneo di competenza, e' esaminata dal senato accademico, che si esprime sulla sua opportunita' e quindi la inoltra, per l'eventuale istituzione, al consiglio di amministrazione. 4. Sono organi della scuola di specializzazione il direttore ed il consiglio della scuola. 5. Il direttore rappresenta la scuola di specializzazione. Il direttore: a) assicura il buon funzionamento della scuola, promuovendone e coordinandone le attivita'; b) convoca e presiede il consiglio della scuola e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni; c) e' eletto tra i professori di ruolo che fanno parte della scuola; l'elettorato attivo e' costituito da tutti i componenti del consiglio. Per l'elezione si applicano le disposizioni dell'art. 31, comma 7; d) e' nominato con decreto del Rettore e dura in carica quattro anni. 6. Il consiglio della scuola esercita, per quanto di sua competenza, le funzioni di cui alle norme legislative e regolamenti vigenti. In particolare definisce l'ordinamento secondo la normativa nazionale e il numero massimo degli studenti da ammettere. Il consiglio della scuola e' composto: a) dal direttore della scuola; b) dai docenti con carico di insegnamento; c) da un rappresentante degli specializzandi per ogni anno di corso. 7. Le scuole di Ateneo devono assicurare l'ottimale funzionamento delle scuole di specializzazione che ad esse afferiscono, destinando alle stesse i fondi che l'Ateneo mette a disposizione. 8. Le scuole di specializzazione hanno autonomia gestionale all'interno delle scuole di Ateneo di competenza, nell'ambito delle risorse messe a loro disposizione.
Art. 34. Polo scientifico-didattico piceno
1. Il Polo scientifico-didattico piceno (PSDP) e' costituito dall'insieme delle strutture e delle attivita' di ricerca e formazione di UNICAM nel territorio piceno. 2. Tutte le attivita' che si svolgono nel Polo scientifico-didattico piceno sono coordinate dal consiglio del Polo. 3. Il consiglio del Polo e' formato da: a) il presidente; b) il direttore generale o un suo delegato; c) i direttori ed un docente-ricercatore per ciascuna scuola che abbia attivi percorsi formativi di primo, secondo o terzo ciclo, nel piceno; d) due rappresentanti degli studenti, eletti dai rappresentanti degli studenti nei consigli delle scuole di cui alla lettera precedente; e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto dai rappresentanti di detto personale nei consigli delle scuole di cui alla lettera c); f) il rappresentante degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio di Camerino (o un suo delegato); g) due rappresentanti nominati dall'ente di coordinamento delle attivita' universitarie del territorio. 4. Il presidente del consiglio del polo scientifico-didattico piceno e' eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti di cui alla lettera c), dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile una sola volta. La carica di presidente del consiglio del polo scientifico-didattico piceno e' incompatibile con le cariche di Rettore, Prorettore, direttore di scuola, School of Advanced Studies o scuola di specializzazione, componente dell'assemblea delle rappresentanze, del senato accademico e del consiglio di amministrazione. 5. Il presidente del consiglio del Polo: a) convoca e presiede il consiglio; b) indirizza le attivita' organizzative di competenza del Polo; c) puo' essere delegato a svolgere funzioni da parte degli organi di governo dell'Ateneo. 6. Nell'ambito degli obiettivi stabiliti dalla programmazione strategica di Ateneo e delle linee guida approvate dagli organi di Ateneo, le competenze del consiglio del Polo scientifico-didattico piceno comprendono: a) il coordinamento organizzativo delle attivita' didattiche e scientifiche svolte nella sede; b) la programmazione dei progetti e dei servizi in materia di diritto allo studio rivolti agli studenti iscritti ai corsi di studio che hanno sede nel piceno, in accordo con l'Ente regionale per il diritto allo studio di Camerino; c) la formulazione di proposte relativamente alle attivita' di ricerca e formazione, che favoriscano l'armonico sviluppo del Polo. 7. In particolare spetta al consiglio del Polo: verificare l'attuazione degli interventi che scaturiscono dal monitoraggio e dalla valutazione delle attivita' didattiche e scientifiche svolte nelle strutture del Polo; individuare gli interventi da inserire nel piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo e proporne la realizzazione . 8. Il consiglio delibera con l'intervento di almeno la meta' dei componenti in carica ed a maggioranza dei presenti. 9. Il consiglio dura in carica quattro anni. Ciascun componente resta in carica per il periodo in cui mantiene l'appartenenza alla categoria o all'organo che lo ha espresso e puo' essere revocato solo per giustificati motivi. 10. I componenti che non intervengano a tre sedute consecutive, senza gravi e giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza e' pronunciata dal Rettore. 11. La prima seduta del consiglio, nella quale viene eletto il presidente, e' convocata e presieduta dal Rettore.
Art. 35. Sistema bibliotecario e museale
1. Il sistema bibliotecario e museale dell'Ateneo e' dedicato alle esigenze della ricerca e della formazione ed e' inserito funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali ed internazionali. Svolge funzioni di pubblico interesse attinenti alla tutela, fruizione e valorizzazione dei beni che raccoglie, alla comunicazione e divulgazione della cultura scientifica, promuovendo azioni sinergiche con strutture affini presenti nel territorio. 2. Il sistema comprende il servizio bibliotecario ed il polo museale d'Ateneo: a) il servizio bibliotecario ha il compito di garantire agli studenti, ai docenti-ricercatori e, secondo regole definite, al pubblico, l'accesso alle fonti bibliografiche di informazione mediante la ricerca, l'acquisizione, la conservazione, lo sviluppo del patrimonio di testi, documenti e beni in ogni formato, mediante l'utilizzo di tecnologie innovative e di buone pratiche. Il Servizio ha inoltre il compito di diffondere i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuovere la libera diffusione in rete dei risultati della ricerca prodotta in Ateneo; b) il polo museale ha il compito di valorizzare il patrimonio culturale e promuovere la diffusione della cultura legata al patrimonio medesimo. A tal fine utilizza gli strumenti propri della comunicazione museale e della ricerca e si dota di una policy didattica ed educativa. Il polo, oltre alla conservazione, restauro, catalogazione ed esposizione del patrimonio culturale, provvede all'organizzazione di manifestazioni ed espressioni artistiche e scientifiche che valorizzano, a livello locale, nazionale ed internazionale, l'attivita' di UNICAM e il suo impegno culturale. 3. Sono organi del sistema: il direttore e il comitato tecnico scientifico. 4. Il direttore rappresenta il sistema. Presiede il comitato tecnico scientifico ed esercita attivita' di impulso, coordinamento e vigilanza sulle attivita' del sistema. 5. Il direttore e' nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del Rettore. Dura in carica quattro anni e puo' essere rinominato consecutivamente una sola volta. Designa un direttore vicario che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza, scelto tra i componenti del comitato tecnico-scientifico di cui alla lettera b) del successivo comma 8. 6. I responsabili del servizio bibliotecario, del museo delle scienze ed il curatore dell'orto botanico danno attuazione alle deliberazioni del comitato tecnico-scientifico per quanto di loro competenza e coordinano, dal punto di vista funzionale, il personale addetto. 7. Al sistema bibliotecario e museale e' associata una struttura amministrativa e tecnica che ne garantisce l'organizzazione e le attivita'. 8. Il comitato tecnico-scientifico e' composto: a) dal direttore; b) da sette docenti ricercatori, designati dall'assemblea delle rappresentanze; c) da un componente del comitato dei sostenitori dell'Universita' di Camerino; d) da due rappresentanti degli studenti, uno di estrazione scientifica ed uno umanistica, nominati dal consiglio degli studenti; e) dal manager amministrativo, che partecipa a titolo consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante. 9. Alle sedute del comitato tecnico-scientifico partecipano i responsabili ed il curatore di cui al comma 6. 10. Il comitato tecnico-scientifico ha compiti di programmazione, promozione e monitoraggio delle attivita' e delle iniziative, e puo' avvalersi di gruppi di lavoro, composti da esperti e presieduti da componenti del Comitato stesso. Puo' costituire una giunta, formata dal direttore, dal direttore vicario e da due referenti, uno per il polo museale e l'altro per il servizio bibliotecario, con funzioni istruttorie e di supporto alla direzione. 11. Il personale docente ricercatore afferente alle scuole di Ateneo puo' chiedere alla scuola il distacco temporaneo, anche part time, presso il polo museale, per condurre specifiche attivita' o progetti.
TITOLO IV Organizzazione amministrativa e autonomia finanziaria, contabile e organizzativa Art. 36. Organizzazione amministrativa
1. Il regolamento generale di Ateneo specifica l'organizzazione funzionale dei servizi ed individua le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita'. 2. Sotto il profilo gestionale, l'Ateneo e' organizzato in centri di gestione autonoma, che provvedono ad assicurare un'amministrazione efficiente ed efficace rispetto agli obiettivi generali definiti dagli organi di governo dell'Universita', nell'ambito del bilancio unico d'Ateneo. 3. L'amministrazione centrale dell'Ateneo e' costituita in centro di gestione autonoma, sotto la responsabilita' del direttore generale, e si articola in macro-settori, aree e uffici.
Art. 37. Funzioni e incarichi dirigenziali
1. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti a tempo determinato dal direttore generale, con possibilita' di rinnovo, a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale o a personale esterno secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. I titolari degli incarichi e delle funzioni dirigenziali sono responsabili dei risultati dell'attivita' svolta dalle strutture alle quali sono preposti - compresi i centri di gestione autonoma, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. 3. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento. 4. Gli uffici che comportano l'esercizio di poteri e responsabilita' dirigenziali sono individuati con apposita delibera del consiglio di amministrazione.
Art. 38. Pareri sulle deliberazioni e loro attuazione
1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta agli organi di governo di UNICAM deve essere corredata dal parere, in ordine alla regolarita' tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile amministrativo della struttura interessata e del responsabile del macro-settore competente, nonche' del direttore generale sotto il profilo della legittimita'. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Il direttore generale e' responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto.
TITOLO V Federazione e fusione di atenei Art. 39. Federazioni e fusione di atenei
1. I progetti di federazione tra due o piu' universita', limitatamente ad alcuni settori di attivita' o strutture, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 240/2010, su proposta del Rettore o di almeno una delle strutture interessate sono approvati dal consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni rappresentative del personale ed acquisiti i pareri del senato accademico, dell'assemblea delle rappresentanze e delle strutture interessate che non abbiano presentato il progetto di federazione. 2. I progetti di federazione tra due o piu' universita' ed enti o istituzioni di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 240/2010 sono presentati dal Rettore, anche se provenienti da altra universita', e sono sottoposti ad un primo esame da parte del consiglio di amministrazione che, su di essi, si esprime a maggioranza. I progetti positivamente vagliati sono trasmessi all'assemblea della comunita' universitaria ed alle organizzazioni rappresentative del personale, che esprimono le proprie valutazioni. Al senato accademico e all'assemblea delle rappresentanze il consiglio di amministrazione chiede obbligatoriamente un parere. I pareri e le valutazioni debbono essere espressi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di rispettivo ricevimento dei progetti. Il consiglio di amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti in carica, approva i progetti, prescindendo dai pareri e dalle valutazioni non espressi nei termini. 3. I progetti di fusione tra due o piu' universita' di cui all'art. 3, commi 1 e 3, della legge n. 240/2010 sono presentati dal Rettore, anche se provenienti da altra universita', e sono sottoposti ad un primo esame da parte del consiglio di amministrazione che, su di essi, si esprime a maggioranza. I progetti positivamente vagliati sono trasmessi all'assemblea della comunita' universitaria ed alle organizzazioni rappresentative del personale, che esprimono le proprie valutazioni. Al senato accademico e all'assemblea delle rappresentanze il consiglio di amministrazione chiede obbligatoriamente un parere. Il parere e le valutazioni debbono essere espressi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento dei progetti. Il consiglio di amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti in carica, li approva. Il consiglio di amministrazione prescinde dai pareri e dalle valutazioni non espressi nei termini.
TITOLO VI Norme comuni Art. 40. Regolamenti
1. Le modalita' attuative delle disposizioni statutarie sono contenute nei regolamenti di Ateneo, dei vari organi e delle singole strutture. 2. I regolamenti e le loro modifiche sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti. Sono emanati, previa verifica della loro conformita' allo statuto e alla legge, con decreto del Rettore, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione e sono immediatamente resi pubblici mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito Internet dell'Ateneo. 3. Il Regolamento generale di Ateneo (RGA) contiene le norme relative: a) all'organizzazione di UNICAM; b) alle modalita' di elezione e funzionamento degli organi dell'Ateneo, tenendo conto dei principi di parita' di genere e di pari opportunita'. 4. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina i criteri gestionali finalizzati alla redazione del budget e al controllo della gestione, nonche' le connesse responsabilita'. E' deliberato dal consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del senato accademico, che si esprime a maggioranza assoluta. 5. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina lo svolgimento dei corsi di studio di UNICAM. E' approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, che si esprime a maggioranza assoluta. 6. Il regolamento del consiglio degli studenti fissa le modalita' di convocazione dello stesso e di elezione del suo presidente. E' deliberato dal consiglio degli studenti nella prima riunione dopo la costituzione. 7. I regolamenti di cui ai precedenti commi, nonche' gli altri regolamenti, entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione a meno che non sia diversamente disposto dai regolamenti stessi. 8. Ogni organo collegiale adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. 9. I regolamenti di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, sono trasmessi al Ministro, prima della loro emanazione, per il controllo di legittimita' e di merito.
Art. 41. Norme generali per il funzionamento degli organi
1. Per il funzionamento degli organi di governo e degli altri organi di UNICAM si osservano le seguenti regole generali ove non diversamente stabilito da singole disposizioni dello statuto. 2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 11, delle legge n. 240/2010, chi assume le funzioni di Rettore, di Prorettore, di presidente dell'assemblea delle rappresentanze, di direttore di scuola di Ateneo o della School of Advanced Studies, direttore sistema bibliotecario e museale, deve aver esercitato l'opzione per il tempo pieno o avere presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina. 3. Gli organi collegiali sono validamente costituiti con la nomina di almeno due terzi dei componenti. La mancata designazione di rappresentanti di una o piu' componenti, per mancato raggiungimento del numero minimo di votanti o di eletti previsto o per altre cause esterne, non pregiudica la validita' della composizione degli organi. 4. Gli organi collegiali sono convocati da chi li presiede, o, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci, ovvero, in mancanza di questi, dal rispettivo decano. Il presidente di un organo collegiale e' altresi' tenuto alla sua convocazione ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei componenti con la contestuale presentazione di un ordine del giorno. 5. I direttori ed i presidenti degli organi di cui al titolo II dello statuto nonche' delle strutture didattiche di cui al titolo III, sono sostituiti dai rispettivi vicari in caso di assenza o impedimento. Tale sostituzione non si applica, relativamente alle riunioni del senato accademico, per i direttori che ne fanno parte. 6. Salve le ipotesi espressamente disciplinate da disposizioni del presente statuto, le incompatibilita' previste dallo statuto per i direttori e i presidenti di cui al comma precedente valgono anche per la nomina o per l'elezione dei rispettivi vicari. 7. Gli appartenenti al personale docente ricercatore e tecnico-amministrativo che intendono proporsi per l'elezione negli organi collegiali sono tenuti a presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima del voto. In caso di parita' nel risultato di un'elezione, e' proclamato eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato nell'elettorato passivo e, in caso di ulteriore parita', il piu' giovane d'eta'. 8. L'atto di convocazione di un organo o di una struttura contiene la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno. 9. La convocazione e' fatta in forma cartacea o telematica, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la relativa adunanza. In caso di urgenza, la convocazione puo' essere fatta per telegramma o telefax o posta elettronica, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza. 10. I componenti degli organi collegiali sono nominati con decreto del Rettore. 11. Le sedute degli organi sono pubbliche ed il presidente ne disciplina, nei modi e nelle forme previste dalla legge, la partecipazione. 12. Le deliberazioni sono assunte con l'intervento di almeno la meta' dei componenti in carica ed a maggioranza dei votanti, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 13. Nella votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti vengono computati tra i votanti. Nei casi in cui, nelle votazioni palesi validamente espresse, il computo dei voti risulti in parita', e' il voto del presidente che determina la maggioranza. 14. Ove siano previsti limiti numerici, l'eventuale arrotondamento si attua all'unita' superiore. 15. Per le deliberazioni che concernono casi in cui la persona viene in rilievo non solo come destinatario degli effetti dell'atto, ma anche come portatore di qualita' e valori individuali da apprezzarsi discrezionalmente, il voto e' segreto e la seduta e' segreta. 16. I componenti degli organi devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione su questioni che riguardino loro stessi o il coniuge o loro parenti o affini sino al quarto grado. 17. Di ogni seduta e' redatto, a cura di chi svolge le funzioni di segretario, un verbale. Il verbale contiene l'oggetto delle deliberazioni e degli atti adottati e, per le discussioni, la sintesi degli interventi ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Gli eventuali interessati possono fornire il testo integrale del loro intervento da allegare al verbale. 18. Nel sito web di UNICAM e' prevista un'apposita sezione nella quale vengono resi pubblici, in forma elettronica, i verbali delle sedute degli organi di governo dell'Ateneo, fatto salvo quanto previsto dal comma 15. Entro una settimana dalla seduta alla quale si riferiscono, vengono resi pubblici, attraverso la home page del sito web dell'Universita', estratti delle principali decisioni assunte dal senato accademico, dall'assemblea delle rappresentanze e dal consiglio di amministrazione. 19. Le deliberazioni validamente assunte, salvo diversa e motivata disposizione dell'organo che le ha adottate, sono immediatamente esecutive. 20. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di uno o piu' rappresentanti eletti in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti, fatta eccezione per i tre direttori eletti nel senato accademico. Per i soggetti nominati, si procede a nuova nomina. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non e' pregiudicata la validita' della composizione dell'organo collegiale. 21. Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano i regolamenti dei singoli organi.
Art. 42. Mozione di sfiducia per i presidenti degli organi
1. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, con il voto palese dalla maggioranza assoluta dei relativi componenti, cessano dalla carica il presidente o il direttore o il coordinatore dei seguenti organi collegiali: a) assemblea delle rappresentanze di cui all'art. 20; b) comitato dei sostenitori dell'Universita' di Camerino di cui all'art. 21; c) comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni di cui all'art. 22; d) consiglio degli studenti di cui all'art. 23; e) nucleo di valutazione di Ateneo di cui all'art. 25; f) scuole di Ateneo di cui all'art. 30; g) School of Advanced Studies di cui all'art. 32; h) scuole di specializzazione di cui all'art. 33; i) Polo scientifico didattico piceno di cui all'art. 34; l) sistema bibliotecario e museale di cui all'art. 35. Per le cariche di cui alle lettere a), f), g) e h), la mozione di sfiducia non puo' essere proposta prima di due anni dall'insediamento. 2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di inutile decorso dei termini, il decano dell'organo provvede immediatamente alla convocazione e alla presidenza della relativa seduta. 3. Se la mozione viene approvata, il decano dell'organo, entro il termine di trenta giorni, convoca le elezioni per la designazione del nuovo presidente. Ai fini del presente articolo e dell'art. 41, comma 4, per decano si intende: il decano dei professori di prima fascia (o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianita') per gli organi di cui alle lettere a), f), g), h), i) ed l) del comma 1; il piu' anziano di eta' (o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianita') per gli organi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1. 4. Il voto di un organo collegiale contrario ad una proposta del suo presidente non comporta le dimissioni dello stesso. 5. Per il Rettore si osserva quanto stabilito dall'art. 16.
Art. 43. Silenzio assenso
1. Fatti salvi i diversi termini previsti dallo statuto, il parere di un organo collegiale e' da ritenersi favorevole qualora non venga espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 44. Inizio dell'anno accademico
1. Fatte salve eventuali disposizioni dirette a soddisfare vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico ha inizio il primo novembre. Le scuole di Ateneo possono deliberare un inizio anticipato dell'attivita' didattica.
Art. 45. Logo e marchi di UNICAM e modalita' di utilizzazione
1. L'uso del logo - di cui all'allegato I allo statuto - e dei marchi di UNICAM e' di competenza esclusiva e riservata dell'Ateneo, dei suoi organi e delle sue strutture scientifiche, didattiche, tecnico-amministrative, che sono tenuti ad avvalersene in relazione alle loro attivita' istituzionali. 2. L'autorizzazione all'uso del logo e dei marchi di UNICAM da parte di altri soggetti pubblici o privati, purche' connesso con le finalita' istituzionali dell'Ateneo, e' concessa dal Rettore, che ne definisce di volta in volta le modalita', secondo le regole generali stabilite dal consiglio di amministrazione. 3. L'autorizzazione prevede, tra l'altro, che l'utilizzatore garantisca e tenga indenne UNICAM da qualsivoglia responsabilita' derivante da un uso improprio del logo o dei marchi.
TITOLO VII Norme finali e transitorie Art. 46. Disposizioni transitorie
1. Alla data di entrata in vigore del presente statuto: a) Il senato delle rappresentanze, il consiglio di amministrazione e il comitato di Ateneo, esercitano le funzioni previste dallo statuto previgente fino alla costituzione dei nuovi organi; b) il comitato dei sostenitori dell'Universita' di Camerino, il consiglio degli studenti, integrato ai sensi dell'art. 23, comma 3, ed il consiglio del Polo scientifico-didattico piceno, integrato con il rappresentante degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio di Camerino o da un suo delegato, esercitano le funzioni previste dallo statuto stesso; c) il comitato per le pari opportunita' e' sostituito dal comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ed il mobbing. Gli attuali componenti del comitato per le pari opportunita' restano in carica, ma la durata del loro mandato, in applicazione dell'art. 22, comma 4, del presente statuto, non puo' superare i quattro anni e gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto, si avviano le procedure per il rinnovo dei componenti del nucleo di valutazione di Ateneo e per la costituzione del collegio di disciplina. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 25, comma 5, per la nomina degli esperti esterni del nucleo di valutazione, si segue la seguente procedura: sul sito web dell'Ateneo viene pubblicato un invito ai soggetti interessati a presentare, entro un termine di almeno trenta giorni, domanda con allegato il curriculum da cui risultino gli elementi di qualificazione indicati nell'art. 25, comma 3. La domanda e gli allegati sono valutati dal presidente dell'assemblea delle rappresentanze e dal direttore generale che, dopo aver escluso i candidati non in regola con i requisiti, formulano una proposta da sottoporre all'assemblea delle rappresentanze stessa. La selezione non ha carattere concorsuale. Il curriculum degli esperti facenti parte del nucleo di valutazione di Ateneo e' reso pubblico nel sito Internet di UNICAM. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto si avviano le procedure per la costituzione del senato accademico, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti. 4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto il consiglio di amministrazione verifica il rispetto delle condizioni di cui all'art. 30, comma 9 e invita i direttori delle scuole non in regola a presentare al consiglio di amministrazione una proposta di adeguamento in base alla suddetta disposizione, entro e non oltre sei mesi. Qualora cio' non si verifichi, sentito il senato accademico, il consiglio di amministrazione provvede all'adeguamento. 5. Il presente statuto entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(1) Nel seguito denominata UNICAM
(2) Ai sensi dell'art. 179 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(3) Studenti (compresi gli specializzandi); docenti-ricercatori; assegnisti di ricerca; dottorandi e borsisti; personale tecnico-amministrativo
(4) Es. legge n. 394/1977
(5) Es. decreto legislativo n. 165/2001 |
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