Gazzetta n. 201 del 29 agosto 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 giugno 2012, n. 144
Regolamento concernente le modalita' di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006: relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio e, in particolare, gli articoli 16 e 17 che prevedono il contenuto minimo delle informazioni che l'albo dei revisori legali dovra' acquisire ai fini dell'iscrizione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della citata direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visto in particolare, l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale deve essere regolato il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali, nonche' le modalita' e i termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Commissione nazionale per la societa' e la borsa;
Visto l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale viene disciplinato l'accertamento dei requisiti per l'abilitazione, nonche' la cancellazione;
Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in merito alla disciplina prevista per il transito dei revisori legali nella Sezione del Registro dei revisori inattivi;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
Visto l'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 9 secondo il quale le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6;
Visto l'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il quale prevede che al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalita' per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di attestazioni e certificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, che ha formulato, ai sensi del citato articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, parere favorevole n. RM/11092879 in data 17 novembre 2011 in merito allo schema del presente regolamento;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, formulato in data 10 novembre 2011, n. 418;
Udito il parere del Consiglio di Stato, formulato nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi, in data 8 marzo 2012;
Vista la nota n. 4530 del 14 maggio 2012, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ha espresso il proprio nulla osta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Registro dei revisori legali

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Registro dei revisori legali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. L'iscrizione nel Registro da' diritto all'uso del titolo di revisore legale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17
maggio 2006, n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la
direttiva 84/253/CEE del Consiglio e' pubblicata nella
G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157.
Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 della citata
direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006:
"Art. 16. Iscrizione all'albo dei revisori legali
1. Per quanto riguarda i revisori legali, l'albo
contiene quanto meno le informazioni seguenti:
a) nome, indirizzo e numero di iscrizione;
b) se applicabile, il nome, l'indirizzo, l'indirizzo
Internet nonche' il numero di iscrizione dell'impresa di
revisione contabile presso la quale e' impiegato il
revisore legale o con la quale il revisore legale e'
associato in qualita' di socio o altrimenti;
c) ogni altra iscrizione in qualita' di revisore legale
presso le autorita' competenti di altri Stati membri o in
qualita' di revisore contabile presso paesi terzi, compresi
i nomi delle autorita' competenti per l'iscrizione e, ove
applicabili, i numeri di iscrizione.
2. I revisori contabili di paesi terzi iscritti a norma
dell'articolo 45 sono indicati chiaramente nell'albo in
quanto tali e non in qualita' di revisori legali."
"Art. 17. Iscrizione all'albo delle imprese di
revisione contabile
1. Per quanto riguarda le imprese di revisione
contabile, l'albo contiene quanto meno le informazioni
seguenti:
a) nome, indirizzo e numero di iscrizione;
b) forma giuridica;
c) estremi per contattare l'impresa, persona di
riferimento principale e, dove applicabile, sito web;
d) indirizzo di ciascun ufficio situato nello Stato
membro in questione;
e) nome e numero di iscrizione di tutti i revisori
legali impiegati dall'impresa o ad essa associati in
qualita' di soci o altrimenti;
f) nomi e indirizzi professionali di tutti i
proprietari e gli azionisti;
g) nomi e indirizzi professionali di tutti i membri
dell'organo di amministrazione o di direzione;
h) se applicabile, denominazione della rete della quale
l'impresa fa parte ed elenco dei nomi e degli indirizzi
delle imprese appartenenti a tale rete e delle affiliate o
indicazione del luogo in cui tali informazioni sono
accessibili al pubblico;
i) ogni altra iscrizione in qualita' di impresa di
revisione contabile presso le autorita' competenti di altri
Stati membri e in qualita' di ente di revisione contabile
presso paesi terzi, compresi i nomi delle autorita'
competenti per l'iscrizione e, ove applicabili, i numeri di
iscrizione.
2. Gli enti di revisione contabile di paesi terzi
iscritti a norma dell'articolo 45 sono indicati chiaramente
nell'albo in quanto tali e non in qualita' di imprese di
revisione contabile.".
Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE", e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 23 marzo 2010, n. 68, S.O.
Si riporta il testo degli articoli 6 e 8 del citato
decreto legislativo n. 39 del 2010:
"Art. 6. (Iscrizione nel Registro)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia, sentita la
Consob, con proprio regolamento, stabilisce:
a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle
domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e
delle societa' di revisione;
b) modalita' e termini entro cui esaminare le domande
di iscrizione e verificare i requisiti.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, se
accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione,
ne da' comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine
non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora
entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto,
il Ministero dell'economia e delle finanze sentito
l'interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione
dal Registro.
3. Il provvedimento di cancellazione e' motivato e
notificato all'interessato."
"Art. 8. (Sezione del Registro per i revisori inattivi)
1. I soggetti iscritti nel Registro comunicano al
soggetto incaricato della tenuta del Registro gli incarichi
di revisione legale assunti. Le societa' di revisione
legale comunicano altresi', per ciascun incarico, il
responsabile della revisione e i revisori legali che hanno
collaborato al suo svolgimento.
2. I soggetti che non hanno assunto incarichi di
revisione legale o non hanno collaborato a un'attivita' di
revisione legale in una societa' di revisione legale per
tre anni consecutivi e quelli che ne fanno richiesta sono
iscritti in un'apposita sezione del Registro e, salvo che
abbiano volontariamente preso parte ai programmi di
aggiornamento professionale di cui all' articolo 5, comma
1, possono assumere nuovi incarichi di revisione legale
solo dopo la partecipazione a un corso di formazione e
aggiornamento, secondo le modalita' definite dal Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della giustizia, sentita la Consob, con regolamento.
3. Gli iscritti nell'apposita sezione del Registro ai
sensi del comma 2 non sono tenuti a osservare gli obblighi
in materia di formazione continua di cui all' articolo 5 e
non sono soggetti al controllo della qualita' di cui all'
articolo 20, ne' al pagamento dei contributi finalizzati
alla copertura dei relativi costi.".
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni ed integrazioni (Codice dell'amministrazione
digitale) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n.
112, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale),
convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modifiche ed integrazioni:
"Art. 16. Riduzione dei costi amministrativi a carico
delle imprese
1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 9 e' aggiunto il seguente
periodo: «La mancata comunicazione del parere da parte
dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo
ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
contribuente equivale a silenzio assenso.»;
b) il comma 10 e' soppresso.
2. All'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
i commi da 30 a 32 sono abrogati.
4. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, i commi da 363 a 366 sono abrogati.
5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono
sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»;
b) al comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono
sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
c) al comma 1, lettera c), le parole: «un ottavo»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un
dodicesimo».
5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si
interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi
indicate, relative a beni consegnati al depositario,
costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA
senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di scarico dal
mezzo di trasporto.
6. Le imprese costituite in forma societaria sono
tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata nella domanda di iscrizione al registro delle
imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su
tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della
ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto
delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi
sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese,
gia' costituite in forma societaria alla medesima data di
entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel
registro delle imprese e le sue successive eventuali
variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti
di segreteria.
6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve
una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita
in forma societaria che non ha iscritto il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo
dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630
del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in
attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta
elettronica certificata.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi
istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi
ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in
un elenco riservato, consultabile in via telematica
esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati
identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di
posta elettronica certificata.
7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato
previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di
comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti
dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e
di commissariamento del collegio o dell'ordine
inadempiente.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai
sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice
dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella
di posta certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di
protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede
alla pubblicazione di tali caselle in un elenco
consultabile per via telematica. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere
nell'ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e
2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni
tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente
articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi
previsti, possono essere inviate attraverso la posta
elettronica certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario
debba dichiarare la propria disponibilita' ad accettarne
l'utilizzo.
10. La consultazione per via telematica dei singoli
indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi
indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel
registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai
sensi del presente articolo avviene liberamente e senza
oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi e' consentita
alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni
relative agli adempimenti amministrativi di loro
competenza.
10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi
dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre
2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via
telematica la registrazione degli atti di trasferimento
delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche'
al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli
stessi liquidata e sono altresi' responsabili ai sensi
dell'articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131. In materia di imposta di bollo si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis.1,
numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto
1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive
modificazioni.
10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di
esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al
comma 10-bis.
11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, e' abrogato.
12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», sono sostituiti dai
seguenti:
«4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi
tipologia di documenti analogici originali, formati in
origine su supporto cartaceo o su altro supporto non
informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli
originali da cui sono tratte se la loro conformita'
all'originale e' assicurata da chi lo detiene mediante
l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto
delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri possono essere individuate particolari tipologie
di documenti analogici originali unici per le quali, in
ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane
l'obbligo della conservazione dell'originale analogico
oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la
loro conformita' all'originale deve essere autenticata da
un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato
con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed
allegata al documento informatico.».
12-bis. Dopo l'articolo 2215 del codice civile e'
inserito il seguente: «Art. 2215-bis. - (Documentazione
informatica). - I libri, i repertori, le scritture e la
documentazione la cui tenuta e' obbligatoria per
disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti
dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere
formati e tenuti con strumenti informatici.
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al
primo comma debbono essere rese consultabili in ogni
momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto
tenutario e costituiscono informazione primaria e originale
da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di
supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e
gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o
di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e
scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei
medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti
informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data
dalla messa in opera, della marcatura temporale e della
firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal
medesimo delegato, inerenti al documento contenente le
registrazioni relative ai tre mesi precedenti.
Qualora per tre mesi non siano state eseguite
registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale
devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione,
e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui
al terzo comma.
I libri, i repertori e le scritture tenuti con
strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente
articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli
2709 e 2710 del codice civile.».
12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui
all'articolo 2215-bis del codice civile, introdotto dal
comma 12-bis del presente articolo, in caso di tenuta con
strumenti informatici, e' assolto in base a quanto previsto
all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004.
12-quater. All'articolo 2470 del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dell'iscrizione nel
libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite
dalle seguenti: «del deposito di cui al»;
b) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso e,
al terzo periodo, le parole: «e l'iscrizione sono
effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «e'
effettuato»;
c) il settimo comma e' sostituito dal seguente:
«Le dichiarazioni degli amministratori previste dai
commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta
giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale».
12-quinquies. Al primo comma dell'articolo 2471 del
codice civile, le parole: «Gli amministratori procedono
senza indugio all'annotazione nel libro dei soci» sono
soppresse.
12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice
civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle
seguenti: «registro delle imprese».
12-septies. All'articolo 2478 del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) del primo comma e' abrogato;
b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri»
sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei
numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto»
sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel
numero 4) del primo comma deve essere tenuto».
12-octies. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis del
codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono
sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le
parole: «e l'elenco dei soci e degli altri titolari di
diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse.
12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo
periodo, del codice civile, le parole: «libro dei soci»
sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».
12-decies. Al comma 1-bis dell'articolo 36 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il
secondo periodo e' soppresso.
12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da
12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Entro tale
termine, gli amministratori delle societa' a
responsabilita' limitata depositano, con esenzione da ogni
imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le
risultanze del registro delle imprese con quelle del libro
dei soci.".
Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
"Art. 38. Altre disposizioni in materia tributaria
1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate,
comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del
diritto allo studio universitario, a seguito di
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, comunicano all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con
modalita' telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla
base di direttive del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno
beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni
raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ai fini
dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi
sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre
2000, n. 328.
2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto
nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle
Entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le
modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo scambio
delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti
che in ragione del maggior reddito accertato in via
definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito
in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di
cui al comma 1.
3. Fermo restando la restituzione del vantaggio
conseguito per effetto dell'indebito accesso alla
prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti
che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito
illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui
al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La
sanzione e' irrogata dall'ente erogatore, avvalendosi dei
poteri e delle modalita' vigenti. Le medesime sanzioni si
applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti
sulla base dello scambio di informazioni tra l'lstituto
nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle
Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini
fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale,
note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella
dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in
ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso
alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. In caso di
discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle
verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonche'
il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi
acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore
accerta se, in esito alle risultanze della verifica
effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o
avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei
casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via
definitiva, per il quale la sanzione e' immediatamente
irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato
a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi
della normativa vigente. In assenza di osservazioni da
parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento
delle stesse, la sanzione e' irrogata in misura
proporzionale al vantaggio economico indebitamente
conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.
4. Al fine di razionalizzare le modalita' di notifica
in materia fiscale sono adottate le seguenti misure:
a) all'articolo 60, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al primo comma, lettera a), le parole «delle
imposte» sono soppresse;
2) al primo comma, lettera d), le parole «dalla
dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato
successivamente al competente ufficio imposte» sono
sostituite dalle seguenti: «da apposita comunicazione
effettuata al competente ufficio», e dopo le parole «avviso
di ricevimento», sono inserite le seguenti: «ovvero in via
telematica con modalita' stabilite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate»;
3) al secondo comma, le parole «non risultante dalla
dichiarazione annuale» sono soppresse;
4) al terzo comma, le parole «non risultanti dalla
dichiarazione annuale» sono soppresse e le parole «della
comunicazione prescritta nel secondo comma dell'articolo
36» sono sostituite dalle seguenti: «della dichiarazione
prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero
del modello previsto per la domanda di attribuzione del
numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone
fisiche non obbligati alla presentazione della
dichiarazione di inizio attivita' IVA.»;
b) all'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma
e' inserito il seguente: «La notifica della cartella puo'
essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a
mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo
risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.
Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica,
dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo
149-bis del codice di procedura civile.».
5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi
telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le
Agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali,
assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti
possono definire termini e modalita' per l'utilizzo
esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta
elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari
abilitati, per la presentazione da parte degli interessati
di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per
l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi,
previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la
richiesta di attestazioni e certificazioni. Le
amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente
definiscono altresi' l'utilizzo dei servizi telematici o
della posta certificata, anche per gli atti, comunicazioni
o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti gli atti
per i quali la registrazione prevista per legge e'
sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una
delle parti, la quale assume qualita' di fatto ai sensi
dell'articolo 2704, primo comma, del codice civile.
All'articolo 3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: «trenta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento
identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto
relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica
Amministrazione, l'Amministrazione finanziaria rende
disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la
possibilita' di verificare, mediante i dati disponibili in
Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il
codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre
conto che i rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli
intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o
privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale,
per favorire la qualita' delle informazioni presso la
Pubblica Amministrazione e nelle more della completa
attivazione dell'indice delle anagrafi INA-SAIA,
l'Amministrazione finanziaria rende accessibili alle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' alle
societa' interamente partecipate da enti pubblici o con
prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT),
ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre
2004, numero 311, nonche' ai concessionari e gestori di
pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con
le attivita' dell'Amministrazione finanziaria, il codice
fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati
anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne
l'esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire
l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti.
Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula di
apposita convenzione, anche con le modalita' della
cooperazione applicativa.
7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine
anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro,
relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49,
comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000
euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate,
senza applicazione di interessi, a partire dal mese
successivo a quello in cui e' effettuato il conguaglio e
non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono
versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del
rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi
eredi, gli importi residui da versare.
8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di
cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a
richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non
superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di
abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza
applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e
non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono
versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60
giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuati i termini e le
modalita' di versamento delle somme trattenute e le
modalita' di certificazione. La richiesta da parte degli
interessati deve essere presentata entro il 15 novembre
dell'anno precedente a quello cui si riferisce
l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il
sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli
importi residui da versare. Le predette modalita' di
trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi
soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di
pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad
altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo
ente percettore.
9.
10. All'articolo 3, comma 24, lettera b), del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole « decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46», sono
inserite le seguenti: «Ai fini e per gli effetti
dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie
del ramo di azienda relativo alle attivita' svolte in
regime di concessione per conto degli enti locali possono
richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei
contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse
all'Ente locale, che a tal fine puo' accedere al sistema
informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.».
11. All'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera
b), sono aggiunte, infine, le parole: «nonche' l'esercizio
di attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti
privati di previdenza obbligatoria». Le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti
effettuati da enti pubblici e privati di previdenza
obbligatoria.
12. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si
applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1
gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non
versati e agli accertamenti notificati successivamente alla
data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.
13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 4
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si
applicano:
a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero
per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o
amministrativa o per un suo ente locale e le persone
fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni
internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza
fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari
criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi,
in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero
si applica limitatamente al periodo di tempo in cui
l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero;
b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la
propria attivita' lavorativa in via continuativa all'estero
in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con
riferimento agli investimenti e alle attivita' estere di
natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la
propria attivita' lavorativa.
13-bis. Nell' articolo 111 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
«1-bis. La variazione delle riserve tecniche
obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il
reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi
che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti
o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei
dividendi di cui all'articolo 89, comma 2, e delle
plusvalenze di cui all'articolo 87. In ogni caso, tale
rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e
non superiore al 98,5 per cento».
13-ter. Le disposizioni contenute nel comma 1-bis dell'
articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, introdotto dal comma 13-bis del presente
articolo, hanno effetto, nella misura ridotta del 50 per
cento, anche sul versamento del secondo acconto
dell'imposta sul reddito delle societa' dovuto per il
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
13-quater. In deroga all' articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 13-bis
e 13-ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. A decorrere dal periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze potranno essere riconsiderate le percentuali di cui
al citato comma 1-bis dell' articolo 111 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
13-quinquies. Per l'anno finanziario 2010 possono
altresi' beneficiare del riparto della quota del cinque per
mille i soggetti gia' inclusi nel corrispondente elenco
degli enti della ricerca scientifica e dell'Universita',
predisposto per le medesime finalita', per l'esercizio
finanziario 2009. Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca procede ad effettuare,
entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione,
tesi ad accertare che gli enti inclusi nell'elenco del 2009
posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno
diritto al beneficio.
13-sexies. All' articolo 3-bis del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 2, e' inserito
il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano alle societa' a prevalente partecipazione
pubblica.».
13-septies. All' articolo 2, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera tt), e' aggiunta la
seguente:
«tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle
imprese di cui all' articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete
degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e
degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il
pubblico nonche' quelle rese al domicilio del cliente
tramite gli addetti al recapito.».
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 154, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 196 del 2003:
"4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun
ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dal presente codice.".
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".

Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010:
"Art. 1. (Definizioni)
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «affiliata di una societa' di revisione legale»: un
ente legato alla societa' di revisione tramite la
proprieta' comune, la direzione comune o una relazione di
controllo;
b) «Codice delle assicurazioni private»: il decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle
assicurazioni private;
c) «enti di interesse pubblico»: le societa'
individuate ai sensi dell' articolo 16;
d) «ente di revisione di un Paese terzo»: un ente che,
indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la
revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una
societa' avente sede in un Paese terzo;
e) «gruppo»: l'insieme delle societa' incluse nel
consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127;
f) «Paese terzo»: uno Stato che non e' membro
dell'Unione europea;
g) «Registro/Registro dei revisori legali»: il registro
nel quale sono iscritti i revisori legali e le societa' di
revisione legale, istituito ai sensi dell' articolo 2,
comma 1;
h) «relazione di revisione legale»: il documento
contenente il giudizio sul bilancio espresso dal soggetto
cui e' stato conferito l'incarico di revisione e che e'
firmato dal responsabile della revisione;
i) «responsabile della revisione»:
1) il revisore legale cui e' stato conferito
l'incarico;
2) il soggetto, iscritto nel Registro, responsabile
dello svolgimento dell'incarico, se l'incarico e' stato
conferito ad una societa' di revisione legale;
l) «rete»: la struttura alla quale appartengono un
revisore legale o una societa' di revisione legale, che e'
finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la
condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una
proprieta', un controllo o una direzione comuni e condivide
prassi e procedure comuni di controllo della qualita', la
stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte
rilevante delle risorse professionali;
m) «revisione legale»: la revisione dei conti annuali o
dei conti consolidati effettuata in conformita' alle
disposizioni del presente decreto legislativo o, nel caso
in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione
europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva
2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;
n) «revisore legale»: una persona fisica abilitata a
esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e
delle disposizioni del presente decreto legislativo e
iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata a
esercitare la revisione legale in un altro Stato membro
dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di
attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato
membro;
o) «revisore di un Paese terzo»: una persona fisica che
effettua la revisione dei conti annuali o dei conti
consolidati di una societa' avente sede in un Paese non
appartenente all'Unione europea;
p) «revisore del gruppo»: il revisore legale o la
societa' di revisione legale incaricati della revisione
legale dei conti consolidati;
q) «societa' di revisione legale»: una societa'
abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle
disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta
nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la
revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione
europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della
direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;
r) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
s) «TUIF»: il testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.".



 
Art. 2
Requisiti per l'iscrizione al Registro dei revisori legali

1. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonche' le societa' che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 4 del predetto decreto legislativo e del relativo Regolamento attuativo.



Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010:
"Art. 2. (Abilitazione all'esercizio della revisione
legale)
1. L'esercizio della revisione legale e' riservato ai
soggetti iscritti nel Registro.
2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone
fisiche che:
a) sono in possesso dei requisiti di onorabilita'
definiti con regolamento adottato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra
quelle individuate con regolamento dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell' articolo
3;
d) hanno superato l'esame di idoneita' professionale di
cui all' articolo 4.
3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro:
a) le persone fisiche abilitate all'esercizio della
revisione legale in uno degli altri Stati membri
dell'Unione europea, che superano una prova attitudinale,
effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza
della normativa italiana rilevante, secondo le modalita'
stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Consob;
b) a condizione che sia garantita la reciprocita' di
trattamento per i revisori legali italiani, i revisori di
un Paese terzo che possiedono requisiti equivalenti a
quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in
tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che
superano una prova attitudinale, effettuata in lingua
italiana, vertente sulla conoscenza della normativa
nazionale rilevante, secondo le modalita' stabilite con
regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Consob.
4. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro, le
societa' che soddisfano le seguenti condizioni:
a) i componenti del consiglio di amministrazione o del
consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di
onorabilita' definiti con regolamento dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
b) la maggioranza dei componenti del consiglio di
amministrazione, o del consiglio di gestione e' costituita
da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione
legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) nelle societa' regolate nei capi II, III e IV del
titolo V del libro V del codice civile, maggioranza
numerica e per quote dei soci costituita da soggetti
abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli
Stati membri dell'Unione europea;
d) nelle societa' regolate nei capi V e VI del titolo V
del libro V del codice civile, azioni nominative e non
trasferibili mediante girata;
e) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del
titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a
soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
f) i responsabili della revisione legale sono persone
fisiche iscritte al Registro.
5. Per le societa' semplici si osservano le modalita'
di pubblicita' previste dall'articolo 2296 del codice
civile.
6. L'iscrizione nel Registro da' diritto all'uso del
titolo di revisore legale.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Consob, definisce con regolamento i criteri per la
valutazione dell'equivalenza dei requisiti di cui al comma
3, lettera b), e individua con decreto i Paesi terzi che
garantiscono tale equivalenza.".



 
Art. 3
Contenuto della domanda di iscrizione
delle persone fisiche

1. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 indicano, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
b) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, il domicilio fiscale se diverso, nonche' l'indirizzo presso il quale il revisore svolge la propria attivita';
c) il codice fiscale e l'eventuale numero di partita IVA;
d) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
e) il titolo di studio conseguito;
f) di aver svolto il tirocinio previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
g) di aver superato l'esame previsto dall'articolo 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
h) l'amministrazione o l'ente di appartenenza, se il richiedente e' pubblico dipendente;
i) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito internet dell'eventuale societa' di revisione presso la quale il revisore svolge attivita' di revisione legale o della quale e' socio o amministratore;
j) ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri;
k) di essere in possesso dei requisiti di onorabilita' definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
l) l'indirizzo presso il quale intende ricevere le eventuali comunicazioni inerenti al registro ed il recapito telefonico;
m) l'eventuale rete di appartenenza, cosi' come definita nell'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel Regolamento attuativo di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
n) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;
o) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento.
2. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui all'articolo 2 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 indicano, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
b) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonche', se diverso il domicilio fiscale;
c) il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
d) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
e) il titolo di studio conseguito;
f) il numero di iscrizione nel registro previsto ai fini dell'esercizio della revisione legale nel Paese di origine e l'indicazione dell'autorita' competente alla tenuta dell'albo o registro;
g) ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri;
h) l'indirizzo presso il quale intende ricevere eventuali comunicazioni inerenti al registro ed il recapito telefonico;
i) l'eventuale rete di appartenenza cosi' come definita nell'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel Regolamento attuativo di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
j) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;
k) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento;
l) di aver superato la prova attitudinale prevista dall'articolo 2 comma 3, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dal relativo Regolamento attuativo;
3. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui all'articolo 2 comma 3 lettera b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, indicano, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) le informazioni di cui ai punti da a) a k) del comma precedente;
b) di aver superato la prova attitudinale prevista dall'articolo 2 comma 3, lettera b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dal relativo Regolamento attuativo;
c) di essere in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti nel Paese terzo.



Note all'art. 3:
Per il riferimento al testo del comma 2 dell'articolo 2
del decreto legislativo n. 39 del 2010 vedasi nelle note
all'art. 2.
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42,
S.O.
Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del citato
decreto legislativo n. 39 del 2010:
"Art. 3. (Tirocinio)
1. Il tirocinio:
a) e' finalizzato all'acquisizione della capacita' di
applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie
per il superamento dell'esame di idoneita' professionale e
per l'esercizio dell'attivita' di revisione legale;
b) ha durata almeno triennale;
c) e' svolto presso un revisore legale o un'impresa di
revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione
europea e che hanno la capacita' di assicurare la
formazione pratica del tirocinante.
2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per
ciascun tirocinante iscritto:
a) le generalita' complete del tirocinante e il
recapito da questo indicato per l'invio delle comunicazioni
relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio;
b) la data di inizio del tirocinio;
c) il soggetto presso il quale il tirocinio e' svolto;
d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e
ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento
del tirocinio.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in
forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito
Internet del soggetto incaricato della tenuta del registro
del tirocinio ai sensi dell' articolo 21.
4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di
tirocinio, il tirocinante redige una relazione
sull'attivita' svolta, specificando gli atti ed i compiti
relativi ad attivita' di revisione legale alla cui
predisposizione e svolgimento ha partecipato, con
l'indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni
tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha
assistito o collaborato. La relazione e' sottoscritta dal
soggetto presso il quale e' svolto il tirocinio e trasmessa
al soggetto incaricato della tenuta del registro del
tirocinio.
5. Il tirocinante che intende completare il periodo di
tirocinio presso altro revisore legale o societa' di
revisione legale, ne da' comunicazione scritta al soggetto
incaricato della tenuta del registro del tirocinio,
allegando le attestazioni di cessazione e di inizio del
tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il
quale il tirocinio e' stato svolto e da quello presso il
quale e' proseguito. La relazione di cui al comma 4 e'
redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del
registro del tirocinio anche in occasione di ciascun
trasferimento del tirocinio.
6. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto
diverso da quello precedentemente indicato non e'
riconosciuto ai fini dell'abilitazione in mancanza della
preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5.
7. Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente
svolto presso un revisore legale o una societa' di
revisione legale abilitati in un altro Stato membro
dell'Unione europea e' riconosciuto ai fini
dell'abilitazione, previa attestazione del suo effettivo
svolgimento da parte dell'autorita' competente dello Stato
membro in questione.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia, sentita la
Consob, disciplina con regolamento le modalita' di
attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:
a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle
domande di iscrizione al registro del tirocinio;
b) le modalita' di svolgimento del tirocinio, ai fini
del comma 1, lettera a);
c) le cause di cancellazione e sospensione del
tirocinante dal registro del tirocinio;
d) le modalita' di rilascio dell'attestazione di
svolgimento del tirocinio;
e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro
del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio e'
svolto."
"Art. 4. (Esame di idoneita' professionale)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa
con il Ministero della giustizia, indice almeno due volte
l'anno un esame di idoneita' professionale per
l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.
2. L'esame di idoneita' professionale ha lo scopo di
accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie
all'esercizio dell'attivita' di revisione legale e della
capacita' di applicare concretamente tali conoscenze e
verte in particolare sulle seguenti materie:
a) contabilita' generale;
b) contabilita' analitica e di gestione;
c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio
consolidato;
d) principi contabili nazionali e internazionali;
e) analisi finanziaria;
f) gestione del rischio e controllo interno;
g) principi di revisione nazionale e internazionali;
h) disciplina della revisione legale;
i) deontologia professionale ed indipendenza;
l) tecnica professionale della revisione;
m) diritto civile e commerciale;
n) diritto societario;
o) diritto fallimentare;
p) diritto tributario;
q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
r) informatica e sistemi operativi;
s) economia politica, aziendale e finanziaria;
t) principi fondamentali di gestione finanziaria;
u) matematica e statistica.
3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da m) a
u), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della
capacita' di applicarle concretamente e' limitato a quanto
necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.
4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob,
disciplina con regolamento le modalita' di attuazione del
presente articolo, definendo, tra l'altro:
a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle
domande di ammissione all'esame di idoneita' professionale;
b) le modalita' di nomina della commissione
esaminatrice e gli adempimenti cui essa e' tenuta;
c) il contenuto e le modalita' di svolgimento
dell'esame di idoneita' professionale;
d) i casi di equipollenza con esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e
le eventuali integrazioni richieste.
5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro
della giustizia puo' integrare e specificare le materie di
cui al comma 2 e da' attuazione alle misure di esecuzione
adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
8, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.".
Per il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle
note all'art. 1.
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 13, del
citato decreto legislativo n. 39 del 2010:
"13. Con regolamento, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Consob, definisce l'estensione della
rete e da' attuazione alle misure di esecuzione adottate
dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22,
paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE.".
Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 3,
del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle
note all'art. 2.



 
Art. 4
Contenuto della domanda di iscrizione delle societa'

1. Nella domanda di iscrizione nel Registro, i legali rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 dichiarano, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) la denominazione o la ragione sociale;
b) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici con rappresentanza stabile in Italia;
c) i riferimenti necessari per contattare la societa', l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'eventuale sito internet, il nome del referente ed ogni altra informazione utile che consenta di comunicare con la societa';
d) il numero di partita IVA e/o il codice fiscale della societa';
e) il nome, cognome ed il numero di iscrizione nel Registro, dei revisori legali soci o amministratori della societa' di revisione, degli altri revisori legali che svolgono attivita' di revisione legale presso la societa', nonche' di coloro che rappresentano la societa' nella revisione legale, con l'indicazione di eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24 comma 1, lettere b) e d) e 26, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
f) il nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione diversi da quelli di cui alla lettera e), con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, specificando gli eventuali numeri di iscrizione e delle autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;
g) il nome, cognome e domicilio dei soci diversi da quelli di cui alla lettera e), con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;
h) ogni altra eventuale iscrizione della societa' in albi o registri di revisione legale o di revisione dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;
i) la sussistenza di ciascuna delle condizioni previste nell'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dal relativo Regolamento attuativo;
j) la denominazione della eventuale rete a cui la societa' appartiene, cosi' come definita nell'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel Regolamento attuativo di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con l'indicazione dei nomi e degli indirizzi di tutte le altre societa' appartenenti alla rete e delle affiliate, ovvero, in alternativa, l'indicazione del sito internet o altro luogo gestito dalla rete e destinato a raccogliere e rendere accessibili al pubblico tali informazioni;
k) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento.



Note all'art. 4:
Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle
note all'art. 2.
Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000, vedasi nelle note all'art. 3.
Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 1, e
dell'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 39 del 2010:
"Art. 24. (Provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando
accerta irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di
revisione legale e nei casi di ritardata o mancata
comunicazione delle informazioni di cui all' articolo 7,
puo', tenendo conto della loro gravita':
a) applicare al revisore legale o alla societa' di
revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da
mille a centocinquantamila euro;
b) sospendere dal Registro, per un periodo non
superiore a cinque anni, il responsabile della revisione
legale dei conti al quale sono ascrivibili le
irregolarita';
c) revocare uno o piu' incarichi di revisione legale;
d) vietare al revisore legale o alla societa' di
revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione
legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni;
e) cancellare dal Registro il revisore legale, la
societa' di revisione o il responsabile della revisione
legale."
"Art. 26 (Provvedimenti della Consob)
1. La Consob, quando accerta irregolarita' nello
svolgimento dell'attivita' di revisione legale, puo',
tenendo conto della loro gravita':
a) applicare al revisore legale o alla societa' di
revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da
diecimila a cinquecentomila euro;
b) revocare uno o piu' incarichi di revisione legale
relativi a enti di interesse pubblico;
c) vietare al revisore legale o alla societa' di
revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione
legale relativi a enti di interesse pubblico per un periodo
non superiore a tre anni;
d) proporre al Ministero dell'economia e delle finanze
la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a
cinque anni, del responsabile della revisione legale dei
conti al quale sono ascrivibili le irregolarita';
e) proporre al Ministero dell'economia e delle finanze
la cancellazione dal Registro della societa' di revisione o
del responsabile della revisione legale.".
Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle
note all'art. 2.
Per il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle
note all'art. 1.
Per il riferimento al testo dell'articolo 10, comma 13,
del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle
note all'art. 3.



 
Art. 5
Presentazione della domanda
di iscrizione delle persone fisiche

1. La domanda di iscrizione delle persone fisiche di cui all'articolo 3, comma 1, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato e conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, e' redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze ed inviata anche per via telematica o digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Alla domanda di iscrizione di cui al comma 1 e' allegata la copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identita' del richiedente in corso di validita'.
3. Alla domanda prodotta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e' allegata la copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identita' del richiedente in corso di validita'.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina con propri atti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalita' di presentazione, di trasmissione e di gestione dell'avvenuta ricezione delle domande di cui al comma 1, nonche' della documentazione allegata di cui ai commi 2 e 3, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l'identificazione certa del soggetto e la validazione temporale del documento informatico formato.
5. Le persone fisiche che richiedono l'iscrizione al Registro dei revisori legali sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuta la domanda di cui al comma 1, compie, ai sensi della normativa vigente, accertamenti nei confronti delle persone fisiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misura di prevenzione.



Note all'art. 5:
Per il riferimento al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, vedasi nelle note alle premesse.
Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 3,
del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle
note all'art. 2.



 
Art. 6
Presentazione della domanda di iscrizione delle societa'

1. La domanda di iscrizione delle societa', debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante e conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, e' redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze ed inviata anche per via telematica o digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Alla domanda di iscrizione di cui al comma 1 e' allegata la copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identita' del legale rappresentante in corso di validita'.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalita' di presentazione, di trasmissione e di gestione dell'avvenuta ricezione delle domande di cui al comma 1 e della documentazione allegata di cui al comma 2, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l'identificazione certa del soggetto e la validazione temporale del documento informatico formato.
4. I legali rappresentanti delle societa' che richiedono l'iscrizione al Registro dei revisori legali sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuta la domanda di cui al comma 1, compie, ai sensi della normativa vigente, accertamenti nei confronti delle societa' in ordine al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misura di prevenzione degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione.



Note all'art. 6:
Per il riferimento al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, vedasi nelle note alle premesse.



 
Art. 7
Contributo per l'iscrizione

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al momento della richiesta di iscrizione nel Registro, sono tenuti al versamento di un contributo fisso per le spese di segreteria. L'importo di detto contributo e' determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il decreto di cui al comma precedente stabilisce, altresi', i termini e le modalita' di versamento di detto contributo.
 
Art. 8
Esame delle domande e iscrizione

1. Le domande per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali sono esaminate entro 4 mesi dalla ricezione.
2. L'Ufficio competente, se accerta l'insussistenza, anche parziale, dei requisiti per l'iscrizione, ne da' comunicazione al richiedente secondo le modalita' consentite dalla normativa vigente, assegnandogli un termine non superiore a 30 giorni per sanare le carenze. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine previsto al comma 1 per il compimento dell'istruttoria e' sospeso.
3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, dispone, con provvedimento motivato, il diniego all'iscrizione.
4. Il provvedimento di iscrizione e' assunto dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, entro il termine di cui al comma 1, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», nonche' comunicato al richiedente.
 
Art. 9
Decorrenza dell'iscrizione

1. L'iscrizione al Registro dei revisori legali decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione del revisore o della societa' di revisione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 10
Cancellazione

1. Al di fuori delle fattispecie sanzionatorie di cancellazione previste dal capo VIII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, sentita la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 42 del predetto decreto legislativo, dispone con proprio decreto la cancellazione del revisore o della societa' di revisione nei seguenti casi:
a) su richiesta dell'interessato, previa dimostrazione che non siano in corso, alla data di presentazione dell'istanza, incarichi di revisione legale, anche tenuto conto di quanto previsto all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; la cancellazione del revisore non puo' comunque essere disposta se e' in corso nei suoi confronti un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto legislativo o dell'articolo 195 del TUIF;
b) quando sia venuta meno una delle condizioni o dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro dei revisori legali, ovvero quando l'interessato abbia ottenuto la predetta iscrizione attraverso false dichiarazioni o attestazioni mendaci.
2. La cancellazione dal registro dei revisori e' disposta d'ufficio nei casi di morte o interdizione legale del revisore, ovvero nei casi di estinzione della societa' di revisione.
3. Nei casi di cancellazione volontaria dal registro dei revisori legali, ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo, il revisore legale o la societa' di revisione legale possono presentare una nuova istanza di iscrizione al registro, ricorrendone i presupposti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del relativo regolamento di attuazione e, salvo che non abbiano preso parte volontariamente a programmi di aggiornamento professionale, possono assumere nuovi incarichi di revisione legale solo dopo la partecipazione al corso di formazione ed aggiornamento previsto dall'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo e del relativo regolamento di attuazione.
4. Fatti salvi i casi di cancellazione previsti al comma 3, il revisore o la societa' di revisione destinatari di un provvedimento di cancellazione ai sensi del presente articolo possono chiedere una nuova iscrizione al Registro dei revisori legali solo a condizione che siano state rimosse le cause che avevano originato la cancellazione dal predetto Registro.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia alla Consob dell'avvenuta cancellazione dal Registro dei revisori e delle societa' di revisione legale abilitati o iscritti presso altri Stati appartenenti all'Unione europea, al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 giugno 2012

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Monti
Il Ministro della giustizia
Severino

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 7 Economie e finanze, foglio n. 363



Note all'art. 10:
Il Capo VIII del citato decreto legislativo n. 39 del
2010 (Sanzioni penali ed amministrative) comprende gli
articoli da 24 a 32.
Si riporta il testo dell'articolo 42 del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010:
"Art. 42. (Personale)
1. Al fine di assicurare l'efficace e corretto
svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero
dell'economia e delle finanze dal presente decreto, in sede
di prima applicazione dello stesso il predetto Ministero, a
valere sulle risorse di cui all' articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e nel
limite di spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno
2010, puo' conferire fino a tre incarichi di livello
dirigenziale non generale in deroga al limite quantitativo
previsto dall' articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche' ai divieti ed alle limitazioni
previsti dalla legislazione vigente. I predetti incarichi
sono conferiti su posti individuati nell'ambito della
dotazione organica del Ministero con decreto da emanare ai
sensi dell' articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell' articolo 4, commi 4 e
4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, la Commissione centrale per i
revisori contabili, che ha funzioni consultive. Ad essa
sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della
Commissione prevista dall' articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, che e'
contestualmente soppressa. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i compiti
della Commissione, nonche' la composizione e i relativi
compensi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.".
Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 39 del 2010:
"6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del
contratto, le funzioni di revisione legale continuano a
essere esercitate dal medesimo revisore legale o societa'
di revisione legale fino a quando la deliberazione di
conferimento del nuovo incarico non e' divenuta efficace e,
comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o
della risoluzione del contratto.".
Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010:
"Art. 25. (Procedura sanzionatoria)
1. Le sanzioni amministrative previste nel presente
capo sono applicate dal Ministero dell'economia e delle
finanze con provvedimento motivato, previa contestazione
degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro
centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro
trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la
sede all'estero, e valutate le deduzioni dagli stessi
presentate nei successivi trenta giorni.
2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi
del contraddittorio, della conoscenza degli atti
istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e'
pubblicato sul sito internet di cui all' articolo 7, comma
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto
della natura della violazione e degli interessi coinvolti,
puo' stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al
provvedimento.
4. Avverso il provvedimento di applicazione delle
sanzioni previste dal presente capo e' ammessa opposizione
alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede la societa'
di revisione o il revisore legale autore della violazione
ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile,
del luogo in cui la violazione e' stata commessa.
L'opposizione deve essere notificata al Ministero
dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla sua
comunicazione e deve essere depositata presso la
cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla
notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La Corte d'appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La Corte d'appello, su istanza delle parti, puo'
fissare termini per la presentazione di memorie e
documenti, nonche' consentire l'audizione anche personale
delle parti.
7. La Corte d'appello decide sull'opposizione in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto
motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa a cura della
cancelleria della Corte d'appello al Ministero
dell'economia e delle finanze ai fini della pubblicazione
sul sito internet di cui all' articolo 7, comma 5.".
Si riporta il testo dell'articolo 195 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), ai
sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n.
52:
"Art. 195. Procedura sanzionatoria.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 196, le sanzioni
amministrative previste nel presente titolo sono applicate
dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB, secondo le rispettive
competenze, con provvedimento motivato, previa
contestazione degli addebiti agli interessati, da
effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento
ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato
risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni
dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.
2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi
del contraddittorio, della conoscenza degli atti
istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e'
pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia
o della CONSOB. La Banca d'Italia o la CONSOB, tenuto conto
della natura della violazione e degli interessi coinvolti,
possono stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita'
al provvedimento, ponendo le relative spese a carico
dell'autore della violazione, ovvero escludere la
pubblicita' del provvedimento, quando la stessa possa
mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o
arrecare un danno sproporzionato alle parti.
4. Avverso il provvedimento di applicazione delle
sanzioni previste dal presente titolo e' ammessa
opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede
la societa' o l'ente cui appartiene l'autore della
violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia
applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata
commessa. L'opposizione deve essere notificata
all'Autorita' che ha adottato il provvedimento entro trenta
giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata
presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta
giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La corte d'appello, su istanza delle parti, puo'
fissare termini per la presentazione di memorie e
documenti, nonche' consentire l'audizione anche personale
delle parti.
7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto
motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa a cura della
cancelleria della corte d'appello all'Autorita' che ha
adottato il provvedimento ai fini della pubblicazione, per
estratto, nel Bollettino di quest'ultima.
9. Le societa' e gli enti ai quali appartengono gli
autori delle violazioni rispondono, in solido con questi,
del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita'
previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad
esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.".
Per il riferimento al testo dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note
all'art. 2.
Per il riferimento al testo dell'articolo 8, comma 2,
del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle
note alle premesse.
Si riporta il testo dell'articolo 33, comma 5, del
citato decreto legislativo n. 39 del 2010:
"5. Qualora il revisore legale o la societa' di
revisione legale siano soggetti a provvedimenti di
sospensione o cancellazione ai sensi degli articoli 24 e 26
e, da quanto riportato nel Registro, risultino essere
abilitati ed iscritti presso altri Stati appartenenti
all'Unione europea, la Consob da' comunicazione
dell'adozione dei provvedimenti e dei motivi sottostanti
alle autorita' competenti di tali Stati.".



 
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