Gazzetta n. 201 del 29 agosto 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 20 giugno 2012, n. 144 |
Regolamento concernente le modalita' di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006: relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio e, in particolare, gli articoli 16 e 17 che prevedono il contenuto minimo delle informazioni che l'albo dei revisori legali dovra' acquisire ai fini dell'iscrizione; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della citata direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE; Visto in particolare, l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale deve essere regolato il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali, nonche' le modalita' e i termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Commissione nazionale per la societa' e la borsa; Visto l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale viene disciplinato l'accertamento dei requisiti per l'abilitazione, nonche' la cancellazione; Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in merito alla disciplina prevista per il transito dei revisori legali nella Sezione del Registro dei revisori inattivi; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale"; Visto l'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 9 secondo il quale le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6; Visto l'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il quale prevede che al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalita' per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di attestazioni e certificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, che ha formulato, ai sensi del citato articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, parere favorevole n. RM/11092879 in data 17 novembre 2011 in merito allo schema del presente regolamento; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, formulato in data 10 novembre 2011, n. 418; Udito il parere del Consiglio di Stato, formulato nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi, in data 8 marzo 2012; Vista la nota n. 4530 del 14 maggio 2012, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ha espresso il proprio nulla osta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Registro dei revisori legali
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Registro dei revisori legali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 2. L'iscrizione nel Registro da' diritto all'uso del titolo di revisore legale.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157. Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 della citata direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006: "Art. 16. Iscrizione all'albo dei revisori legali 1. Per quanto riguarda i revisori legali, l'albo contiene quanto meno le informazioni seguenti: a) nome, indirizzo e numero di iscrizione; b) se applicabile, il nome, l'indirizzo, l'indirizzo Internet nonche' il numero di iscrizione dell'impresa di revisione contabile presso la quale e' impiegato il revisore legale o con la quale il revisore legale e' associato in qualita' di socio o altrimenti; c) ogni altra iscrizione in qualita' di revisore legale presso le autorita' competenti di altri Stati membri o in qualita' di revisore contabile presso paesi terzi, compresi i nomi delle autorita' competenti per l'iscrizione e, ove applicabili, i numeri di iscrizione. 2. I revisori contabili di paesi terzi iscritti a norma dell'articolo 45 sono indicati chiaramente nell'albo in quanto tali e non in qualita' di revisori legali." "Art. 17. Iscrizione all'albo delle imprese di revisione contabile 1. Per quanto riguarda le imprese di revisione contabile, l'albo contiene quanto meno le informazioni seguenti: a) nome, indirizzo e numero di iscrizione; b) forma giuridica; c) estremi per contattare l'impresa, persona di riferimento principale e, dove applicabile, sito web; d) indirizzo di ciascun ufficio situato nello Stato membro in questione; e) nome e numero di iscrizione di tutti i revisori legali impiegati dall'impresa o ad essa associati in qualita' di soci o altrimenti; f) nomi e indirizzi professionali di tutti i proprietari e gli azionisti; g) nomi e indirizzi professionali di tutti i membri dell'organo di amministrazione o di direzione; h) se applicabile, denominazione della rete della quale l'impresa fa parte ed elenco dei nomi e degli indirizzi delle imprese appartenenti a tale rete e delle affiliate o indicazione del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico; i) ogni altra iscrizione in qualita' di impresa di revisione contabile presso le autorita' competenti di altri Stati membri e in qualita' di ente di revisione contabile presso paesi terzi, compresi i nomi delle autorita' competenti per l'iscrizione e, ove applicabili, i numeri di iscrizione. 2. Gli enti di revisione contabile di paesi terzi iscritti a norma dell'articolo 45 sono indicati chiaramente nell'albo in quanto tali e non in qualita' di imprese di revisione contabile.". Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2010, n. 68, S.O. Si riporta il testo degli articoli 6 e 8 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: "Art. 6. (Iscrizione nel Registro) 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con proprio regolamento, stabilisce: a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle societa' di revisione; b) modalita' e termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, se accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione, ne da' comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto, il Ministero dell'economia e delle finanze sentito l'interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione dal Registro. 3. Il provvedimento di cancellazione e' motivato e notificato all'interessato." "Art. 8. (Sezione del Registro per i revisori inattivi) 1. I soggetti iscritti nel Registro comunicano al soggetto incaricato della tenuta del Registro gli incarichi di revisione legale assunti. Le societa' di revisione legale comunicano altresi', per ciascun incarico, il responsabile della revisione e i revisori legali che hanno collaborato al suo svolgimento. 2. I soggetti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attivita' di revisione legale in una societa' di revisione legale per tre anni consecutivi e quelli che ne fanno richiesta sono iscritti in un'apposita sezione del Registro e, salvo che abbiano volontariamente preso parte ai programmi di aggiornamento professionale di cui all' articolo 5, comma 1, possono assumere nuovi incarichi di revisione legale solo dopo la partecipazione a un corso di formazione e aggiornamento, secondo le modalita' definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con regolamento. 3. Gli iscritti nell'apposita sezione del Registro ai sensi del comma 2 non sono tenuti a osservare gli obblighi in materia di formazione continua di cui all' articolo 5 e non sono soggetti al controllo della qualita' di cui all' articolo 20, ne' al pagamento dei contributi finalizzati alla copertura dei relativi costi.". Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni: "Art. 16. Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese 1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del comma 9 e' aggiunto il seguente periodo: «La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.»; b) il comma 10 e' soppresso. 2. All'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati. 3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da 30 a 32 sono abrogati. 4. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi da 363 a 366 sono abrogati. 5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»; b) al comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; c) al comma 1, lettera c), le parole: «un ottavo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo». 5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di scarico dal mezzo di trasporto. 6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. 6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata. 7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. 7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente. 8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili. 9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilita' ad accettarne l'utilizzo. 10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi e' consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza. 10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresi' responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis.1, numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni. 10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 10-bis. 11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e' abrogato. 12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», sono sostituiti dai seguenti: «4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale e' assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.». 12-bis. Dopo l'articolo 2215 del codice civile e' inserito il seguente: «Art. 2215-bis. - (Documentazione informatica). - I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici. Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti. Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma. I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.». 12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui all'articolo 2215-bis del codice civile, introdotto dal comma 12-bis del presente articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, e' assolto in base a quanto previsto all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004. 12-quater. All'articolo 2470 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite dalle seguenti: «del deposito di cui al»; b) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso e, al terzo periodo, le parole: «e l'iscrizione sono effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «e' effettuato»; c) il settimo comma e' sostituito dal seguente: «Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale». 12-quinquies. Al primo comma dell'articolo 2471 del codice civile, le parole: «Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci» sono soppresse. 12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese». 12-septies. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il numero 1) del primo comma e' abrogato; b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri» sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto». 12-octies. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis del codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le parole: «e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse. 12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo periodo, del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese». 12-decies. Al comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo e' soppresso. 12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle societa' a responsabilita' limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci.". Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: "Art. 38. Altre disposizioni in materia tributaria 1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con modalita' telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328. 2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1. 3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione e' irrogata dall'ente erogatore, avvalendosi dei poteri e delle modalita' vigenti. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'lstituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. In caso di discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonche' il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione e' immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione e' irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo. 4. Al fine di razionalizzare le modalita' di notifica in materia fiscale sono adottate le seguenti misure: a) all'articolo 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma, lettera a), le parole «delle imposte» sono soppresse; 2) al primo comma, lettera d), le parole «dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte» sono sostituite dalle seguenti: «da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio», e dopo le parole «avviso di ricevimento», sono inserite le seguenti: «ovvero in via telematica con modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate»; 3) al secondo comma, le parole «non risultante dalla dichiarazione annuale» sono soppresse; 4) al terzo comma, le parole «non risultanti dalla dichiarazione annuale» sono soppresse e le parole «della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 36» sono sostituite dalle seguenti: «della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA.»; b) all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma e' inserito il seguente: «La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile.». 5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalita' per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresi' l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata, anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per legge e' sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualita' di fatto ai sensi dell'articolo 2704, primo comma, del codice civile. All'articolo 3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni». 6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione finanziaria rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilita' di verificare, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre conto che i rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale, per favorire la qualita' delle informazioni presso la Pubblica Amministrazione e nelle more della completa attivazione dell'indice delle anagrafi INA-SAIA, l'Amministrazione finanziaria rende accessibili alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' alle societa' interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, nonche' ai concessionari e gestori di pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con le attivita' dell'Amministrazione finanziaria, il codice fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne l'esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalita' della cooperazione applicativa. 7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui e' effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. 8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini e le modalita' di versamento delle somme trattenute e le modalita' di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalita' di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore. 9. 10. All'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole « decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46», sono inserite le seguenti: «Ai fini e per gli effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie del ramo di azienda relativo alle attivita' svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che a tal fine puo' accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.». 11. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le parole: «nonche' l'esercizio di attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria». Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti effettuati da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria. 12. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore. 13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano: a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero; b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attivita' lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attivita' estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attivita' lavorativa. 13-bis. Nell' articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui all'articolo 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all'articolo 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento». 13-ter. Le disposizioni contenute nel comma 1-bis dell' articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 13-bis del presente articolo, hanno effetto, nella misura ridotta del 50 per cento, anche sul versamento del secondo acconto dell'imposta sul reddito delle societa' dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 13-quater. In deroga all' articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 13-bis e 13-ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere riconsiderate le percentuali di cui al citato comma 1-bis dell' articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 13-quinquies. Per l'anno finanziario 2010 possono altresi' beneficiare del riparto della quota del cinque per mille i soggetti gia' inclusi nel corrispondente elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'Universita', predisposto per le medesime finalita', per l'esercizio finanziario 2009. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede ad effettuare, entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione, tesi ad accertare che gli enti inclusi nell'elenco del 2009 posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno diritto al beneficio. 13-sexies. All' articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle societa' a prevalente partecipazione pubblica.». 13-septies. All' articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera tt), e' aggiunta la seguente: «tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonche' quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito.». Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O. Si riporta il testo dell'articolo 154, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003: "4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.". Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
Note all'art. 1: Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: "Art. 1. (Definizioni) 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) «affiliata di una societa' di revisione legale»: un ente legato alla societa' di revisione tramite la proprieta' comune, la direzione comune o una relazione di controllo; b) «Codice delle assicurazioni private»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private; c) «enti di interesse pubblico»: le societa' individuate ai sensi dell' articolo 16; d) «ente di revisione di un Paese terzo»: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una societa' avente sede in un Paese terzo; e) «gruppo»: l'insieme delle societa' incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127; f) «Paese terzo»: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea; g) «Registro/Registro dei revisori legali»: il registro nel quale sono iscritti i revisori legali e le societa' di revisione legale, istituito ai sensi dell' articolo 2, comma 1; h) «relazione di revisione legale»: il documento contenente il giudizio sul bilancio espresso dal soggetto cui e' stato conferito l'incarico di revisione e che e' firmato dal responsabile della revisione; i) «responsabile della revisione»: 1) il revisore legale cui e' stato conferito l'incarico; 2) il soggetto, iscritto nel Registro, responsabile dello svolgimento dell'incarico, se l'incarico e' stato conferito ad una societa' di revisione legale; l) «rete»: la struttura alla quale appartengono un revisore legale o una societa' di revisione legale, che e' finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprieta', un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualita', la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali; m) «revisione legale»: la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformita' alle disposizioni del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro; n) «revisore legale»: una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro; o) «revisore di un Paese terzo»: una persona fisica che effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una societa' avente sede in un Paese non appartenente all'Unione europea; p) «revisore del gruppo»: il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati; q) «societa' di revisione legale»: una societa' abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro; r) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; s) «TUIF»: il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.".
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| Art. 2 Requisiti per l'iscrizione al Registro dei revisori legali
1. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonche' le societa' che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 4 del predetto decreto legislativo e del relativo Regolamento attuativo.
Note all'art. 2: Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: "Art. 2. (Abilitazione all'esercizio della revisione legale) 1. L'esercizio della revisione legale e' riservato ai soggetti iscritti nel Registro. 2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che: a) sono in possesso dei requisiti di onorabilita' definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell' articolo 3; d) hanno superato l'esame di idoneita' professionale di cui all' articolo 4. 3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro: a) le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante, secondo le modalita' stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; b) a condizione che sia garantita la reciprocita' di trattamento per i revisori legali italiani, i revisori di un Paese terzo che possiedono requisiti equivalenti a quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante, secondo le modalita' stabilite con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. 4. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro, le societa' che soddisfano le seguenti condizioni: a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilita' definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione e' costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea; c) nelle societa' regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea; d) nelle societa' regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata; e) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea; f) i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte al Registro. 5. Per le societa' semplici si osservano le modalita' di pubblicita' previste dall'articolo 2296 del codice civile. 6. L'iscrizione nel Registro da' diritto all'uso del titolo di revisore legale. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con regolamento i criteri per la valutazione dell'equivalenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), e individua con decreto i Paesi terzi che garantiscono tale equivalenza.".
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| Art. 3 Contenuto della domanda di iscrizione delle persone fisiche
1. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 indicano, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; b) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, il domicilio fiscale se diverso, nonche' l'indirizzo presso il quale il revisore svolge la propria attivita'; c) il codice fiscale e l'eventuale numero di partita IVA; d) l'indirizzo di posta elettronica certificata; e) il titolo di studio conseguito; f) di aver svolto il tirocinio previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; g) di aver superato l'esame previsto dall'articolo 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; h) l'amministrazione o l'ente di appartenenza, se il richiedente e' pubblico dipendente; i) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito internet dell'eventuale societa' di revisione presso la quale il revisore svolge attivita' di revisione legale o della quale e' socio o amministratore; j) ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri; k) di essere in possesso dei requisiti di onorabilita' definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; l) l'indirizzo presso il quale intende ricevere le eventuali comunicazioni inerenti al registro ed il recapito telefonico; m) l'eventuale rete di appartenenza, cosi' come definita nell'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel Regolamento attuativo di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; n) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti; o) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento. 2. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui all'articolo 2 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 indicano, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; b) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonche', se diverso il domicilio fiscale; c) il codice fiscale ed il numero di partita IVA; d) l'indirizzo di posta elettronica certificata; e) il titolo di studio conseguito; f) il numero di iscrizione nel registro previsto ai fini dell'esercizio della revisione legale nel Paese di origine e l'indicazione dell'autorita' competente alla tenuta dell'albo o registro; g) ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri; h) l'indirizzo presso il quale intende ricevere eventuali comunicazioni inerenti al registro ed il recapito telefonico; i) l'eventuale rete di appartenenza cosi' come definita nell'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel Regolamento attuativo di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; j) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti; k) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento; l) di aver superato la prova attitudinale prevista dall'articolo 2 comma 3, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dal relativo Regolamento attuativo; 3. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui all'articolo 2 comma 3 lettera b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, indicano, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: a) le informazioni di cui ai punti da a) a k) del comma precedente; b) di aver superato la prova attitudinale prevista dall'articolo 2 comma 3, lettera b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dal relativo Regolamento attuativo; c) di essere in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti nel Paese terzo.
Note all'art. 3: Per il riferimento al testo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2010 vedasi nelle note all'art. 2. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: "Art. 3. (Tirocinio) 1. Il tirocinio: a) e' finalizzato all'acquisizione della capacita' di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneita' professionale e per l'esercizio dell'attivita' di revisione legale; b) ha durata almeno triennale; c) e' svolto presso un revisore legale o un'impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea e che hanno la capacita' di assicurare la formazione pratica del tirocinante. 2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto: a) le generalita' complete del tirocinante e il recapito da questo indicato per l'invio delle comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio; b) la data di inizio del tirocinio; c) il soggetto presso il quale il tirocinio e' svolto; d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio. 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio ai sensi dell' articolo 21. 4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attivita' svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attivita' di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione e' sottoscritta dal soggetto presso il quale e' svolto il tirocinio e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio. 5. Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore legale o societa' di revisione legale, ne da' comunicazione scritta al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio, allegando le attestazioni di cessazione e di inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il quale il tirocinio e' stato svolto e da quello presso il quale e' proseguito. La relazione di cui al comma 4 e' redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio anche in occasione di ciascun trasferimento del tirocinio. 6. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato non e' riconosciuto ai fini dell'abilitazione in mancanza della preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5. 7. Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente svolto presso un revisore legale o una societa' di revisione legale abilitati in un altro Stato membro dell'Unione europea e' riconosciuto ai fini dell'abilitazione, previa attestazione del suo effettivo svolgimento da parte dell'autorita' competente dello Stato membro in questione. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalita' di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro: a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande di iscrizione al registro del tirocinio; b) le modalita' di svolgimento del tirocinio, ai fini del comma 1, lettera a); c) le cause di cancellazione e sospensione del tirocinante dal registro del tirocinio; d) le modalita' di rilascio dell'attestazione di svolgimento del tirocinio; e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio e' svolto." "Art. 4. (Esame di idoneita' professionale) 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della giustizia, indice almeno due volte l'anno un esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 2. L'esame di idoneita' professionale ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attivita' di revisione legale e della capacita' di applicare concretamente tali conoscenze e verte in particolare sulle seguenti materie: a) contabilita' generale; b) contabilita' analitica e di gestione; c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; d) principi contabili nazionali e internazionali; e) analisi finanziaria; f) gestione del rischio e controllo interno; g) principi di revisione nazionale e internazionali; h) disciplina della revisione legale; i) deontologia professionale ed indipendenza; l) tecnica professionale della revisione; m) diritto civile e commerciale; n) diritto societario; o) diritto fallimentare; p) diritto tributario; q) diritto del lavoro e della previdenza sociale; r) informatica e sistemi operativi; s) economia politica, aziendale e finanziaria; t) principi fondamentali di gestione finanziaria; u) matematica e statistica. 3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da m) a u), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacita' di applicarle concretamente e' limitato a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti. 4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalita' di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro: a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande di ammissione all'esame di idoneita' professionale; b) le modalita' di nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa e' tenuta; c) il contenuto e le modalita' di svolgimento dell'esame di idoneita' professionale; d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste. 5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro della giustizia puo' integrare e specificare le materie di cui al comma 2 e da' attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.". Per il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 1. Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 13, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: "13. Con regolamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce l'estensione della rete e da' attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE.". Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 2.
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| Art. 4 Contenuto della domanda di iscrizione delle societa'
1. Nella domanda di iscrizione nel Registro, i legali rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 dichiarano, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: a) la denominazione o la ragione sociale; b) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici con rappresentanza stabile in Italia; c) i riferimenti necessari per contattare la societa', l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'eventuale sito internet, il nome del referente ed ogni altra informazione utile che consenta di comunicare con la societa'; d) il numero di partita IVA e/o il codice fiscale della societa'; e) il nome, cognome ed il numero di iscrizione nel Registro, dei revisori legali soci o amministratori della societa' di revisione, degli altri revisori legali che svolgono attivita' di revisione legale presso la societa', nonche' di coloro che rappresentano la societa' nella revisione legale, con l'indicazione di eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24 comma 1, lettere b) e d) e 26, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; f) il nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione diversi da quelli di cui alla lettera e), con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, specificando gli eventuali numeri di iscrizione e delle autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi; g) il nome, cognome e domicilio dei soci diversi da quelli di cui alla lettera e), con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi; h) ogni altra eventuale iscrizione della societa' in albi o registri di revisione legale o di revisione dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi; i) la sussistenza di ciascuna delle condizioni previste nell'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dal relativo Regolamento attuativo; j) la denominazione della eventuale rete a cui la societa' appartiene, cosi' come definita nell'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel Regolamento attuativo di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con l'indicazione dei nomi e degli indirizzi di tutte le altre societa' appartenenti alla rete e delle affiliate, ovvero, in alternativa, l'indicazione del sito internet o altro luogo gestito dalla rete e destinato a raccogliere e rendere accessibili al pubblico tali informazioni; k) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento.
Note all'art. 4: Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 2. Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, vedasi nelle note all'art. 3. Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 1, e dell'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: "Art. 24. (Provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze) 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di revisione legale e nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni di cui all' articolo 7, puo', tenendo conto della loro gravita': a) applicare al revisore legale o alla societa' di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro; b) sospendere dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, il responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarita'; c) revocare uno o piu' incarichi di revisione legale; d) vietare al revisore legale o alla societa' di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni; e) cancellare dal Registro il revisore legale, la societa' di revisione o il responsabile della revisione legale." "Art. 26 (Provvedimenti della Consob) 1. La Consob, quando accerta irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di revisione legale, puo', tenendo conto della loro gravita': a) applicare al revisore legale o alla societa' di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro; b) revocare uno o piu' incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico; c) vietare al revisore legale o alla societa' di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico per un periodo non superiore a tre anni; d) proporre al Ministero dell'economia e delle finanze la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarita'; e) proporre al Ministero dell'economia e delle finanze la cancellazione dal Registro della societa' di revisione o del responsabile della revisione legale.". Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 2. Per il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 1. Per il riferimento al testo dell'articolo 10, comma 13, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 3.
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| Art. 5 Presentazione della domanda di iscrizione delle persone fisiche
1. La domanda di iscrizione delle persone fisiche di cui all'articolo 3, comma 1, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato e conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, e' redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze ed inviata anche per via telematica o digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Alla domanda di iscrizione di cui al comma 1 e' allegata la copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identita' del richiedente in corso di validita'. 3. Alla domanda prodotta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e' allegata la copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identita' del richiedente in corso di validita'. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina con propri atti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalita' di presentazione, di trasmissione e di gestione dell'avvenuta ricezione delle domande di cui al comma 1, nonche' della documentazione allegata di cui ai commi 2 e 3, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l'identificazione certa del soggetto e la validazione temporale del documento informatico formato. 5. Le persone fisiche che richiedono l'iscrizione al Registro dei revisori legali sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione. 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuta la domanda di cui al comma 1, compie, ai sensi della normativa vigente, accertamenti nei confronti delle persone fisiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misura di prevenzione.
Note all'art. 5: Per il riferimento al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vedasi nelle note alle premesse. Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 2.
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| Art. 6 Presentazione della domanda di iscrizione delle societa'
1. La domanda di iscrizione delle societa', debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante e conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, e' redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze ed inviata anche per via telematica o digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Alla domanda di iscrizione di cui al comma 1 e' allegata la copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identita' del legale rappresentante in corso di validita'. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalita' di presentazione, di trasmissione e di gestione dell'avvenuta ricezione delle domande di cui al comma 1 e della documentazione allegata di cui al comma 2, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l'identificazione certa del soggetto e la validazione temporale del documento informatico formato. 4. I legali rappresentanti delle societa' che richiedono l'iscrizione al Registro dei revisori legali sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuta la domanda di cui al comma 1, compie, ai sensi della normativa vigente, accertamenti nei confronti delle societa' in ordine al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misura di prevenzione degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione.
Note all'art. 6: Per il riferimento al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vedasi nelle note alle premesse.
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| Art. 7 Contributo per l'iscrizione
1. I soggetti di cui all'articolo 2, al momento della richiesta di iscrizione nel Registro, sono tenuti al versamento di un contributo fisso per le spese di segreteria. L'importo di detto contributo e' determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il decreto di cui al comma precedente stabilisce, altresi', i termini e le modalita' di versamento di detto contributo. |
| Art. 8 Esame delle domande e iscrizione
1. Le domande per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali sono esaminate entro 4 mesi dalla ricezione. 2. L'Ufficio competente, se accerta l'insussistenza, anche parziale, dei requisiti per l'iscrizione, ne da' comunicazione al richiedente secondo le modalita' consentite dalla normativa vigente, assegnandogli un termine non superiore a 30 giorni per sanare le carenze. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine previsto al comma 1 per il compimento dell'istruttoria e' sospeso. 3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, dispone, con provvedimento motivato, il diniego all'iscrizione. 4. Il provvedimento di iscrizione e' assunto dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, entro il termine di cui al comma 1, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», nonche' comunicato al richiedente. |
| Art. 9 Decorrenza dell'iscrizione
1. L'iscrizione al Registro dei revisori legali decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione del revisore o della societa' di revisione nella Gazzetta Ufficiale. |
| Art. 10 Cancellazione
1. Al di fuori delle fattispecie sanzionatorie di cancellazione previste dal capo VIII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, sentita la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 42 del predetto decreto legislativo, dispone con proprio decreto la cancellazione del revisore o della societa' di revisione nei seguenti casi: a) su richiesta dell'interessato, previa dimostrazione che non siano in corso, alla data di presentazione dell'istanza, incarichi di revisione legale, anche tenuto conto di quanto previsto all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; la cancellazione del revisore non puo' comunque essere disposta se e' in corso nei suoi confronti un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto legislativo o dell'articolo 195 del TUIF; b) quando sia venuta meno una delle condizioni o dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro dei revisori legali, ovvero quando l'interessato abbia ottenuto la predetta iscrizione attraverso false dichiarazioni o attestazioni mendaci. 2. La cancellazione dal registro dei revisori e' disposta d'ufficio nei casi di morte o interdizione legale del revisore, ovvero nei casi di estinzione della societa' di revisione. 3. Nei casi di cancellazione volontaria dal registro dei revisori legali, ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo, il revisore legale o la societa' di revisione legale possono presentare una nuova istanza di iscrizione al registro, ricorrendone i presupposti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del relativo regolamento di attuazione e, salvo che non abbiano preso parte volontariamente a programmi di aggiornamento professionale, possono assumere nuovi incarichi di revisione legale solo dopo la partecipazione al corso di formazione ed aggiornamento previsto dall'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo e del relativo regolamento di attuazione. 4. Fatti salvi i casi di cancellazione previsti al comma 3, il revisore o la societa' di revisione destinatari di un provvedimento di cancellazione ai sensi del presente articolo possono chiedere una nuova iscrizione al Registro dei revisori legali solo a condizione che siano state rimosse le cause che avevano originato la cancellazione dal predetto Registro. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia alla Consob dell'avvenuta cancellazione dal Registro dei revisori e delle societa' di revisione legale abilitati o iscritti presso altri Stati appartenenti all'Unione europea, al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 giugno 2012
Il Ministro dell'economia e delle finanze Monti Il Ministro della giustizia Severino
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 7 Economie e finanze, foglio n. 363
Note all'art. 10: Il Capo VIII del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 (Sanzioni penali ed amministrative) comprende gli articoli da 24 a 32. Si riporta il testo dell'articolo 42 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: "Art. 42. (Personale) 1. Al fine di assicurare l'efficace e corretto svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dal presente decreto, in sede di prima applicazione dello stesso il predetto Ministero, a valere sulle risorse di cui all' articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e nel limite di spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, puo' conferire fino a tre incarichi di livello dirigenziale non generale in deroga al limite quantitativo previsto dall' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' ai divieti ed alle limitazioni previsti dalla legislazione vigente. I predetti incarichi sono conferiti su posti individuati nell'ambito della dotazione organica del Ministero con decreto da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell' articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione centrale per i revisori contabili, che ha funzioni consultive. Ad essa sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della Commissione prevista dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, che e' contestualmente soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i compiti della Commissione, nonche' la composizione e i relativi compensi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.". Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 6, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: "6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o societa' di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non e' divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.". Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: "Art. 25. (Procedura sanzionatoria) 1. Le sanzioni amministrative previste nel presente capo sono applicate dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni. 2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' pubblicato sul sito internet di cui all' articolo 7, comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento. 4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo e' ammessa opposizione alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede la societa' di revisione o il revisore legale autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata commessa. L'opposizione deve essere notificata al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica. 5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La Corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato. 6. La Corte d'appello, su istanza delle parti, puo' fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonche' consentire l'audizione anche personale delle parti. 7. La Corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. 8. Copia del decreto e' trasmessa a cura della cancelleria della Corte d'appello al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della pubblicazione sul sito internet di cui all' articolo 7, comma 5.". Si riporta il testo dell'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52: "Art. 195. Procedura sanzionatoria. 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni. 2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. La Banca d'Italia o la CONSOB, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione, ovvero escludere la pubblicita' del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti. 4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo e' ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la societa' o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'Autorita' che ha adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica. 5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato. 6. La corte d'appello, su istanza delle parti, puo' fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonche' consentire l'audizione anche personale delle parti. 7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. 8. Copia del decreto e' trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello all'Autorita' che ha adottato il provvedimento ai fini della pubblicazione, per estratto, nel Bollettino di quest'ultima. 9. Le societa' e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita' previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.". Per il riferimento al testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 2. Per il riferimento al testo dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'articolo 33, comma 5, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: "5. Qualora il revisore legale o la societa' di revisione legale siano soggetti a provvedimenti di sospensione o cancellazione ai sensi degli articoli 24 e 26 e, da quanto riportato nel Registro, risultino essere abilitati ed iscritti presso altri Stati appartenenti all'Unione europea, la Consob da' comunicazione dell'adozione dei provvedimenti e dei motivi sottostanti alle autorita' competenti di tali Stati.".
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