Gazzetta n. 201 del 29 agosto 2012 (vai al sommario)
COMMISSARIO DELEGATO PER IL COMPLETAMENTO, IN LA MADDALENA, DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL GRANDE EVENTO G8
ORDINANZA 6 agosto 2012
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4010 del 22 marzo 2012 recante ulteriori disposizioni per il completamento, in La Maddalena, delle attivita' programmate per il grande evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Nomina soggetti attuatori e costituzione struttura di diretto supporto al Commissario delegato. (Ordinanza n. 1).


IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, concernente la dichiarazione di grande evento relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che ha fatto salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4010 del 22 marzo 2012, in prosieguo anche indicata, per brevita', «Ordinanza», recante «Ulteriori disposizioni per il completamento delle attivita' programmate per il grande evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77»;
Visti i commi 2 e 6 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4010 del 22 marzo 2012
Atteso che con la predetta ordinanza il Presidente della Regione autonoma della Sardegna e' stato nominato Commissario delegato per provvedere, entro il 31 dicembre 2012, all'attuazione dei seguenti interventi indicati all'art. 1, lettere a), b), c) e d) dell'ordinanza stessa:
a) rilancio della portualita' turistica, commerciale e militare degli specchi d'acqua compresi tra Cala Balbiano e Punta Chiara e la sistemazione urbana del corrispondente lungomare gia' previsti nell'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 con le risorse finanziarie ivi previste;
b) completamento del Piano di riqualificazione di iniziativa pubblica degli edifici con funzione residenziale ubicati in localita' Vaticano - Moneta, ex Caserma Sauro e di cui agli accordi citati in premessa;
c) completamento delle opere necessarie finalizzate ad assicurare la valorizzazione ed il pieno utilizzo del complesso immobiliare di proprieta' della Regione autonoma della Sardegna denominato «Albergo Carlo Felice» (ex Ospedale militare);
d) attuazione delle iniziative per il recupero conservativo delle strutture presenti nel comprensorio di Punta Rossa sull'isola di Caprera e la riqualificazione ai fini turistici e ambientali del medesimo comprensorio;
Atteso che ai sensi del secondo comma dell'art.1 dell'ordinanza e per le finalita' di cui al primo comma del medesimo art. 1, il Commissario delegato puo' avvalersi di soggetti attuatori, dallo stesso nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni dal medesimo impartite e si avvale, in qualita' di Soggetto attuatore, per assicurare il rapporto con gli enti locali e territoriali, del Capo di Gabinetto del Presidente della Regione autonoma della Sardegna;
Atteso che ai sensi del sesto comma dell'art. 1 dell'ordinanza, per il compimento delle attivita' da porre in essere ai sensi dell'ordinanza stessa, il Commissario delegato e i soggetti attuatori si avvalgono della collaborazione del personale dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, degli enti locali, anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato e che le amministrazioni richiamate svolgono i loro compiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie, a legislazione vigente, senza oneri per la finanza pubblica;
Considerato che il complesso degli interventi previsti dall'ordinanza e' tutto da realizzare nell'isola di La Maddalena, interessa immobili appartenenti al patrimonio della Regione anche relativi ad ambiti portuali demaniali ed e' in parte attuativo di accordi Stato-regione che prevedono interventi immobiliari, da parte della regione stessa, compensativi di trasferimenti immobiliari alla stessa, da parte dello Stato, necessari per l'esercizio di locali funzioni statali;
Atteso che gli interventi di cui alle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza rientrano interamente, in ordinario, nella competenza dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica - Servizio territoriale demanio e patrimonio Tempio-Olbia e che gli interventi di cui alle lettere a) e b) del medesimo primo comma dell'ordinanza si correlano, in ordinario, alle competenze in materia di demanio e patrimonio del medesimo assessorato;
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, dell'ordinanza, di attribuire al predetto assessorato l'incarico di Soggetto attuatore:
per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, primo comma, lettere c) e d) dell'ordinanza;
nonche' per il raccordo con l'esercizio delle competenze regionali in materia di demanio e patrimonio attinenti alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, primo comma dell'ordinanza stessa;
Ritenuto, altresi', che la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo uno dell'ordinanza rientrano interamente, in ordinario, nella competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici - Servizio infrastrutture;
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, dell'ordinanza, di attribuire al predetto assessorato l'incarico di Soggetto attuatore: per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, primo comma, lettere a) dell'ordinanza;
Ritenuto, inoltre, che la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b), primo comma, dell'articolo uno dell'ordinanza, gia' in corso o da attuare, rientrano interamente nelle competenze attualmente in carico all'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA);
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, dell'ordinanza, di attribuire alla predetta azienda l'incarico di Soggetto attuatore: per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, primo comma, lettera b) e di cui al settimo comma dell'art. 1 dell'ordinanza;
Atteso che, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, dell'ordinanza, il Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione svolge le funzioni di Soggetto attuatore per assicurare il rapporto con gli enti locali e territoriali;
Considerata la necessita' di assicurare il coordinamento operativo tra i soggetti attuatori predetti nonche' tra gli stessi ed il Commissario delegato;
Considerato che al fine predetto si rende opportuno che i soggetti attuatori siano costituiti in conferenza permanente e che essa sia coordinata dal Commissario delegato o, dal Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, nella sua qualita' di Soggetto attuatore o, se necessario, da un suo incaricato;
Considerata, altresi', la necessita' di costituire un nucleo di supporto alla gestione della predetta conferenza permanente dei soggetti attuatori e, per quanto piu' ampio, di supporto alle funzioni ed alla gestione degli adempimenti relativi alla gestione commissariale, ivi compresi i rapporti con la Corte dei conti in relazione al controllo preventivo di legittimita' sui provvedimenti commissariali (Commissario delegato e soggetti attuatori) adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Considerato che la conferenza dei soggetti attuatori ed il predetto nucleo costituiscono la struttura di supporto al Commissario delegato;
Ritenuto opportuno, per motivi di efficienza organizzativa, che la predetta struttura di supporto al Commissario delegato sia assistita, per gli aspetti operativi, logistici e segretariali dalla struttura dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione;
Ritenuto necessario disporre l'avvalimento, da parte del Commissario delegato, del personale individuato con la presente ordinanza sino al compiuto passaggio in ordinario della gestione del Commissario delegato stesso prevista dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4010 del 22 marzo 2012;

Ordina:

Art. 1

1. Con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo uno dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4010 del 22 marzo 2012, sono attribuiti i seguenti incarichi di soggetti attuatori:
a) all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, primo comma, lettere c) e d) dell'ordinanza nonche' per il raccordo con l'esercizio delle competenze regionali in materia di demanio e patrimonio attinenti alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, primo comma dell'ordinanza stessa;
b) all'Assessorato regionale dei lavori pubblici per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo uno dell'ordinanza;
c) all'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA), per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b), primo comma, dell'articolo uno e di cui al settimo comma dell'art. 1 dell'ordinanza;
2. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici, nella sua qualita' di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo uno dell'ordinanza si avvarra' del comune di La Maddalena, mediante apposito atto convenzionale, con attivazione della procedura di cui alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, articolo sei, tredicesimo comma.
3. Per quanto occorra, con successivo atto convenzionale da stipularsi tra il Commissario delegato e l'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) verranno disciplinati i rapporti inerenti allo svolgimento dell'incarico di Soggetto attuatore all'azienda stessa attribuito con la presente ordinanza, ivi compreso il subentro nei rapporti in essere con la Regione autonoma della Sardegna per la realizzazione degli interventi attualmente in corso.
 
Art. 2

1. Al fine di assicurare un tempestivo e compiuto raccordo operativo, i soggetti attuatori di cui al precedente art. 1 sono costituiti in conferenza permanente coordinata dal Commissario delegato ovvero dal Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione nella sua qualita' di Soggetto attuatore per assicurare il rapporto con gli enti locali e territoriali o, ove necessario, in vece di quest'ultimo, da un incaricato di quest'ultimo.
 
Art. 3

1. Con successivo atto del Commissario delegato sara' costituito un nucleo di supporto alla gestione della predetta conferenza permanente dei soggetti attuatori e, per quanto piu' ampio, di supporto alla gestione commissariale per i relativi adempimenti, ivi compresi quelli inerenti ai rapporti con la Corte dei conti, in relazione al controllo preventivo di legittimita' previsto dall'art. 3, primo comma, lettera c-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sui provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. Il predetto nucleo avra' sede operativa presso la sede dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione.
 
Art. 4

1. La conferenza permanente di cui al precedente art. 2 ed il nucleo di cui al precedente art. 3 costituiscono la struttura di supporto al Commissario delegato.
 
Art. 5

2. La struttura di cui al precedente art. 4 e' supportata, per gli aspetti operativi, logistici e segretariali, dalla struttura dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione.
 
Art. 6

1. Con eventuali successivi atti del Commissario delegato potranno essere definite modalita' operative attinenti a quanto forma oggetto della presente ordinanza.
La presente ordinanza, per il preventivo visto e registrazione ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera c-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' trasmessa alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione autonoma della Sardegna.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e sul sito internet istituzionale della regione stessa.
La Maddalena, 6 agosto 2012

Il commissario delegato: Cappellacci
 
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