Gazzetta n. 202 del 30 agosto 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150
Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 2010 ed in particolare gli articoli 1 e 20;
Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Vista la rettifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 161, serie L, del 29 giugno 2010;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
Vista la direttiva n. 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva n. 42/2006, relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi;
Visti i criteri per la definizione delle norme tecniche di difesa delle colture e del controllo delle infestanti nell'ambito dell'applicazione della misura «Riduzione o mantenimento della riduzione dei prodotti fitosanitari del regolamento (CEE) n. 2078/1992» approvati con decisione della Commissione n. 3864 del 30 dicembre 1996;
Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, che istituisce il sistema di qualita' nazionale di produzione integrata;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), in particolare l'articolo 123;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2012;
Atteso che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere entro il termine previsto;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico, per gli affari regionali, il turismo e lo sport, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto definisce le misure per un uso sostenibile dei pesticidi, che sono prodotti fitosanitari come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a), al fine di:
a) ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversita';
b) promuovere l'applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi o metodi non chimici.



NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
L'articolo 117 della Costituzione stabilisce che la
potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Il testo degli articoli 1 e 20 della legge della legge
15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 2010), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi'
recita:
«Art. 1 Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle
norme comunitarie nell'ordinamento nazionale il Governo,
fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad
adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali
o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in
direttive comunitarie attuate in via regolamentare o
amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o
in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata
in vigore della presente legge, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con
decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche europee e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti
legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4
giugno 2010, n. 96.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1 della
legge 4 giugno 2010, n. 96.».
«Art. 20 Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile
dei pesticidi
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o piu'
decreti legislativi per l'attuazione della direttiva
2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei
pesticidi.»
La direttiva 2009/128/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
24 novembre 2009, n. L 309.
La legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 febbraio 1992, n. 46, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
ottobre 1997, n. 248, S.O.
Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194
(attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di
immissione in commercio di prodotti fitosanitari) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122,
S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2001, n. 290 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
luglio 2001, n. 165, S.O.
Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
(Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 aprile 2006, n. 88, S.O.
Il regolamento (CE) n. 834/2007 (Regolamento del
consiglio relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il
regolamento (CEE) n. 2092/91) e' pubblicato nella G.U.U.E.
20 luglio 2007, n. L 189.
Il regolamento (CE) n. 1107/2009 (Regolamento del
parlamento europeo e del consiglio relativo all'immissione
sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le
direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE) e'
pubblicato nella G.U.U.E. 24 novembre 2009, n. L 309.
Il regolamento (CE) n. 396/2005 (Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio) e'
pubblicato nella G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70. Entrato
in vigore il 5 aprile 2005.
Il regolamento (CE) n. 1185/2009 (Regolamento del
parlamento europeo e del consiglio relativo alle
statistiche sui pesticidi - Testo rilevante ai fini del
SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 10 dicembre 2009, n. L
324.
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento del
parlamento europeo e del consiglio relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento
(CE) n. 1907/2006 - Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2008, n. L 353.
La direttiva 2009/127/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
25 novembre 2009, n. L 310.
Il regolamento (CE) n. 2078/92 (Regolamento del
Consiglio relativo a metodi di produzione agricola
compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e
con la cura dello spazio naturale) e' pubblicato nella
G.U.C.E. 30 luglio 1992, n. L 215. Entrata in vigore il 30
luglio 1992.
Il regolamento (CE) n. 1698/2005 (Regolamento del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).e'
pubblicato nella G.U.U.E. 21 ottobre 2005, n. L 277.
Entrato in vigore il 22 ottobre 2005.
Il regolamento (CE) n. 73/2009 (regolamento del
consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della
politica agricola comune e istituisce taluni regimi di
sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i
regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n.
378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ) e'
pubblicato nella G.U.U.E. 31 gennaio 2009, n. L 30.
Il testo dell'articolo 2, della legge 3 febbraio 2011,
n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di
qualita' dei prodotti alimentari), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2011, n. 41, cosi' recita:
«Art. 2 Rafforzamento della tutela e della
competitivita' dei prodotti a denominazione protetta e
istituzione del Sistema di qualita' nazionale di produzione
integrata
1. All'articolo 6 della legge 11 aprile 1974, n. 138,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le sanzioni di
cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se la
violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai
sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 del
Consiglio, del 20 marzo 2006, o se la violazione riguarda
locali in cui sono lavorati i predetti prodotti».
2. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela
dei consumatori e di evitare che siano indotti in errore,
e' vietata nelle etichettature delle miscele di formaggi
l'indicazione di formaggi a denominazione di origine
protetta (DOP), tranne che tra gli ingredienti, a
condizione che per ciascun formaggio DOP la percentuale
utilizzata non sia inferiore al 20 per cento della miscela
e che ne sia stata data comunicazione al relativo consorzio
di tutela, che puo' verificarne l'effettivo utilizzo nella
percentuale dichiarata; in ogni caso, l'indicazione tra gli
ingredienti deve essere riportata utilizzando i medesimi
caratteri, dimensioni e colori delle indicazioni
concernenti gli altri ingredienti.
3. E' istituito il «Sistema di qualita' nazionale di
produzione integrata», di seguito denominato «Sistema». Il
Sistema e' finalizzato a garantire una qualita' del
prodotto finale significativamente superiore alle norme
commerciali correnti. Il Sistema assicura che le attivita'
agricole e zootecniche siano esercitate in conformita' a
norme tecniche di produzione integrata, come definita al
comma 4; la verifica del rispetto delle norme tecniche e'
eseguita in base a uno specifico piano di controllo da
organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti.
4. Si definisce «produzione integrata» il sistema di
produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi
produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle
avversita', volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze
chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione,
nel rispetto dei principi ecologici, economici e
tossicologici. I requisiti e le norme tecniche che
contraddistinguono la produzione integrata, nonche' le
procedure di coordinamento da seguire da parte delle
regioni e delle province autonome che hanno gia' istituito
il sistema di produzione integrata nei propri territori,
sono definiti con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I
prodotti conformi al Sistema possono essere contraddistinti
da uno specifico segno distintivo. Il decreto di cui al
secondo periodo prevede le opportune forme di coordinamento
in relazione a eventuali segni distintivi gia' adottati
dalle regioni o dalle province autonome per la produzione
integrata.
5. L'adesione al Sistema e' volontaria ed e' aperta a
tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la
disciplina di produzione integrata e si sottopongono ai
relativi controlli.
6. Con successivi provvedimenti, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede a istituire, al proprio interno, un organismo
tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di
lavoro omogenei per materia, con il compito di definire:
a) il regime e le modalita' di gestione del Sistema;
b) la disciplina produttiva;
c) il segno distintivo con cui identificare i prodotti
conformi al Sistema;
d) adeguate misure di vigilanza e controllo.
7. Ai componenti dell'organismo tecnico-scientifico di
cui al comma 6 non e' corrisposto alcun emolumento,
indennita' o rimborso di spese.
8. Le disposizioni del presente articolo divengono
efficaci dopo il completamento della procedura di notifica
alla Commissione europea.
9. All'attuazione dei commi 3, 4, 5 e 6 si provvede
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Il testo dell'articolo 123 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2001), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
2000, n. 302, S.O. cosi' recita:
«Articolo 123 (Promozione e sviluppo delle aziende
agricole e zootecniche biologiche)
1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ... (omissis);
b) ... (omissis);
c) ... (omissis);
d) ... (omissis).
2. In sede di prima applicazione il primo decreto di
cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 59 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma
1, lettera a), del presente articolo, e' emanato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge».


 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai prodotti fitosanitari come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano tenendo conto del principio di precauzione, quando e' necessario un intervento di limitazione o di divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari in circostanze o aree specifiche, a fronte di un potenziale pericolo per la salute umana, animale e per l'ambiente.
3. Le disposizioni del presente decreto sono armonizzate con le politiche di sviluppo rurale predisposte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella fase di programmazione e attuazione dei relativi programmi di sviluppo rurale e dei regimi di sostegno, nonche' con la condizionalita' ed i provvedimenti relativi all'organizzazione comune dei mercati.
4. Il presente decreto si applica fatta salva qualsiasi altra normativa pertinente in materia fitosanitaria.
 
Art. 3
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) prodotti fitosanitari: i prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:
1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
2) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
3) conservare i prodotti vegetali, sempreche' la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
4) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;
5) controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;
b) coadiuvanti: sostanze o preparati costituiti da coformulanti o da preparati contenenti uno o piu' coformulanti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e immessi sul mercato, che l'utilizzatore miscela ad un prodotto fitosanitario, di cui rafforzano l'efficacia o le altre proprieta' fitosanitarie;
c) utilizzatore professionale: persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attivita' professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori;
d) organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o biotipo appartenente al regno animale o vegetale nonche' altri agenti patogeni nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali;
e) metodi non chimici: metodi alternativi ai prodotti fitosanitari chimici per la protezione fitosanitaria e la gestione delle specie nocive, basati su tecniche agronomiche come quelle di cui al punto 1 dell'allegato III, o sistemi fisici, meccanici o biologici di controllo degli organismi nocivi;
f) distributore: persona fisica o giuridica in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un prodotto fitosanitario, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio;
g) consulente: persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi;
h) attrezzatura per l'applicazione: ogni attrezzatura specificamente destinata all'applicazione dei prodotti fitosanitari, compresi gli accessori essenziali per il funzionamento efficace di tale attrezzatura;
i) irrorazione aerea: l'applicazione di prodotti fitosanitari da un aeromobile (aereo o elicottero);
l) popolazione interessata: le persone residenti o domiciliate all'interno e in prossimita' delle aree in cui vengono effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari;
m) difesa integrata: attenta considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili e conseguente integrazione di misure appropriate intese a contenere lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che mantengono l'uso dei prodotti fitosanitari e altre forme d'intervento a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducono o minimizzano i rischi per la salute umana e per l'ambiente. L'obiettivo prioritario della «difesa integrata» e' la produzione di colture difese con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi naturali di controllo fitosanitario;
n) indicatore di rischio: un parametro o il risultato di un metodo di calcolo utilizzato per valutare i rischi dei prodotti fitosanitari per la salute umana e l'ambiente;
o) acque superficiali e acque sotterranee: acque definite ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.



Note all'art. 3:
Il testo dell'articolo 54 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' recita:
«L'articolo 54 Definizioni.
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli
abitati e le opere infrastrutturali;
b) acque: le acque meteoriche e le acque superficiali e
sotterranee come di seguito specificate;
c) acque superficiali: le acque interne, ad eccezione
delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le
acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato
chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque
territoriali;
d) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano
sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a
contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;
e) acque interne: tutte le acque superficiali correnti
o stagnanti e tutte le acque sotterranee all'interno della
linea di base che serve da riferimento per definire il
limite delle acque territoriali;
f) fiume: un corpo idrico interno che scorre
prevalentemente in superficie, ma che puo' essere
parzialmente sotterraneo;
g) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
h) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in
prossimita' della foce di un fiume, che sono parzialmente
di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque
costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di
acqua dolce;
i) acque costiere: le acque superficiali situate
all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in
ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal
punto piu' vicino della linea di base che serve da
riferimento per definire il limite delle acque
territoriali, e che si estendono eventualmente fino al
limite esterno delle acque di transizione;
l) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e
significativo di acque superficiali, quale un lago, un
bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte
di un torrente, fiume o canale, nonche' di acque di
transizione o un tratto di acque costiere;
m) corpo idrico artificiale: un corpo idrico
superficiale creato da un'attivita' umana;
n) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico
superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni
fisiche dovute a un'attivita' umana, e' sostanzialmente
modificata;
o) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di
acque sotterranee contenute da una o piu' falde acquifere;
p) falda acquifera: uno o piu' strati sotterranei di
roccia o altri strati geologici di porosita' e
permeabilita' sufficiente da consentire un flusso
significativo di acque sotterranee o l'estrazione di
quantita' significative di acque sotterranee;
q) reticolo idrografico: l'insieme degli elementi che
costituiscono il sistema drenante alveato del bacino
idrografico;
r) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono
tutte le acque superficiali attraverso una serie di
torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare
in un'unica foce, a estuario o delta;
s) sottobacino o sub-bacino: il territorio nel quale
scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie
di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in
un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o
la confluenza di un fiume;
t) distretto idrografico: area di terra e di mare,
costituita da uno o piu' bacini idrografici limitrofi e
dalle rispettive acque sotterranee e costiere che
costituisce la principale unita' per la gestione dei bacini
idrografici;
u) difesa del suolo: il complesso delle azioni ed
attivita' riferibili alla tutela e salvaguardia del
territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli
specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle
acque sotterranee, nonche' del territorio a questi
connessi, aventi le finalita' di ridurre il rischio
idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico,
ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico,
valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche
collegate;
v) dissesto idrogeologico: la condizione che
caratterizza aree ove processi naturali o antropici,
relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei
versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio;
z) opera idraulica: l'insieme degli elementi che
costituiscono il sistema drenante alveato del bacino
idrografico.».



 
Art. 4
Attuazione

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, provvedono alla programmazione, all'attuazione, al coordinamento e al monitoraggio delle misure previste dal presente decreto e di quelle previste dal Piano di cui all'articolo 6.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono del supporto del Consiglio tecnico-scientifico, di cui all'articolo 5.
 
Art. 5
Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito il Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di seguito Consiglio.
2. Il Consiglio e' composto da un massimo di ventitre componenti e loro sostituti scelti fra persone di comprovata esperienza e professionalita' nei settori inerenti l'attuazione del presente decreto, designati:
a) quattro dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) quattro dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di vice Presidente;
c) quattro dal Ministero della salute;
d) uno dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
e) uno dal Ministero dello sviluppo economico;
f) nove dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui quattro da individuare nell'ambito dell'Organismo tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.
3. Il Consiglio dura in carica 5 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati soltanto una volta.
4. Il Consiglio svolge le sue funzioni se e' stata nominata la meta' piu' uno dei suoi componenti.
5. Il Consiglio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, puo' avvalersi di esperti esterni in caso di specifiche necessita', nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6. Il Consiglio provvede a consultare periodicamente i portatori di interesse.
7. Ai componenti del Consiglio ed ai loro sostituti non spetta alcun compenso o rimborso spese.



Note all'art. 5:
Il testo dell'articolo 2 della citata legge 3 febbraio
2011, n. 4, cosi' recita:
«Articolo 2 (Rafforzamento della tutela e della
competitivita' dei prodotti a denominazione protetta e
istituzione del Sistema di qualita' nazionale di produzione
integrata)
1. All'articolo 6 della legge 11 aprile 1974, n. 138,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le sanzioni di
cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se la
violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai
sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 del
Consiglio, del 20 marzo 2006, o se la violazione riguarda
locali in cui sono lavorati i predetti prodotti».
2. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela
dei consumatori e di evitare che siano indotti in errore,
e' vietata nelle etichettature delle miscele di formaggi
l'indicazione di formaggi a denominazione di origine
protetta (DOP), tranne che tra gli ingredienti, a
condizione che per ciascun formaggio DOP la percentuale
utilizzata non sia inferiore al 20 per cento della miscela
e che ne sia stata data comunicazione al relativo consorzio
di tutela, che puo' verificarne l'effettivo utilizzo nella
percentuale dichiarata; in ogni caso, l'indicazione tra gli
ingredienti deve essere riportata utilizzando i medesimi
caratteri, dimensioni e colori delle indicazioni
concernenti gli altri ingredienti.
3. E' istituito il «Sistema di qualita' nazionale di
produzione integrata», di seguito denominato «Sistema». Il
Sistema e' finalizzato a garantire una qualita' del
prodotto finale significativamente superiore alle norme
commerciali correnti. Il Sistema assicura che le attivita'
agricole e zootecniche siano esercitate in conformita' a
norme tecniche di produzione integrata, come definita al
comma 4; la verifica del rispetto delle norme tecniche e'
eseguita in base a uno specifico piano di controllo da
organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti.
4. Si definisce «produzione integrata» il sistema di
produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi
produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle
avversita', volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze
chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione,
nel rispetto dei principi ecologici, economici e
tossicologici. I requisiti e le norme tecniche che
contraddistinguono la produzione integrata, nonche' le
procedure di coordinamento da seguire da parte delle
regioni e delle province autonome che hanno gia' istituito
il sistema di produzione integrata nei propri territori,
sono definiti con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I
prodotti conformi al Sistema possono essere contraddistinti
da uno specifico segno distintivo. Il decreto di cui al
secondo periodo prevede le opportune forme di coordinamento
in relazione a eventuali segni distintivi gia' adottati
dalle regioni o dalle province autonome per la produzione
integrata.
5. L'adesione al Sistema e' volontaria ed e' aperta a
tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la
disciplina di produzione integrata e si sottopongono ai
relativi controlli.
6. Con successivi provvedimenti, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede a istituire, al proprio interno, un organismo
tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di
lavoro omogenei per materia, con il compito di definire:
a) il regime e le modalita' di gestione del Sistema;
b) la disciplina produttiva;
c) il segno distintivo con cui identificare i prodotti
conformi al Sistema;
d) adeguate misure di vigilanza e controllo.
7. Ai componenti dell'organismo tecnico-scientifico di
cui al comma 6 non e' corrisposto alcun emolumento,
indennita' o rimborso di spese.
8. Le disposizioni del presente articolo divengono
efficaci dopo il completamento della procedura di notifica
alla Commissione europea.
9. All'attuazione dei commi 3, 4, 5 e 6 si provvede
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».



 
Art. 6

Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato, entro il 26 novembre 2012, il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, su proposta del Consiglio di cui all'articolo 5.
2. Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di seguito denominato Piano, definisce gli obiettivi, le misure, le modalita' e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversita'. Il Piano, inoltre, promuove lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di metodi di produzione o tecniche di difesa alternativi, al fine di ridurre la dipendenza dai prodotti fitosanitari, anche in relazione alla necessita' di assicurare una produzione sostenibile, rispondenti ai requisiti di qualita' stabiliti dalle norme vigenti.
3. Gli obiettivi del Piano riguardano i seguenti settori:
a) la protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e della popolazione interessata;
b) la tutela dei consumatori;
c) la salvaguardia dell'ambiente acquatico e delle acque potabili;
d) la conservazione della biodiversita' e degli ecosistemi.
4. Il Consiglio di cui all'articolo 5, nella stesura del Piano, tiene conto dell'impatto sanitario, socio-economico, ambientale ed agricolo delle misure previste e delle specifiche condizioni esistenti a livello nazionale, regionale e locale. Nella redazione del Piano tiene conto, altresi':
a) dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive, approvate in conformita' della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, che, una volta sottoposte a rinnovo dell'autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, non soddisfano i criteri per l'autorizzazione di cui all'Allegato II, punti da 3.6 a 3.8, di tale regolamento;
b) delle restrizioni d'uso in aree ed ambiti particolari, come le aree protette e le aree specifiche di cui all'articolo 15;
c) dell'applicazione del principio di precauzione, ove ne sussistano i presupposti;
d) della definizione di indicatori per il monitoraggio e la valutazione delle misure in esso previste;
e) di ogni altra disposizione comunitaria e nazionale concernente la materia fitosanitaria.
5. Il Piano prevede specifici indicatori conformemente a quanto previsto all'articolo 22 ed individua le attivita' di supporto necessarie per la realizzazione delle misure previste agli articoli 19, 20 e 21, compresa l'attivazione dei servizi di assistenza tecnica all'applicazione della difesa integrata e dei metodi di produzione biologica, l'implementazione delle necessarie attivita' di ricerca e sperimentazione a supporto delle tecniche di difesa fitosanitaria sostenibile, l'adeguamento e sviluppo di banche dati, nonche' la promozione di programmi di formazione ed informazione.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette, entro il 26 novembre 2012, il Piano alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
7. Il Piano e' riesaminato periodicamente almeno ogni cinque anni, tenendo anche conto dei dati di cui all'articolo 22, comma 2, e le modifiche sostanziali apportate al Piano sono comunicate tempestivamente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea.
8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, per la prima volta, entro il 31 dicembre 2016 e, successivamente, ogni trenta mesi, ai Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, secondo quanto previsto dal Piano e tenendo conto delle scadenze indicate dalla Commissione, una relazione dettagliata sulle azioni svolte e sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di cui al presente decreto.
9. Nell'ambito della definizione e della modifica del Piano si applicano le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recepisce la direttiva 2003/35/CE.



Note all'art. 6:
La direttiva 91/414/CEE (Direttiva del Consiglio
relativa all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari) e' pubblicata nella G.U.C.E. 19 agosto 1991,
n. L 230. Entrata in vigore il 26 luglio 1991.
Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1107/2009 si
vedano le note alle premesse.
Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 7
Formazione

1. La formazione e' finalizzata a garantire che tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari siano in possesso di una adeguata conoscenza, costantemente aggiornata, nelle materie elencate nell'allegato I. La formazione comprende la formazione di base e quella di aggiornamento, entrambe obbligatorie per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti.
2. Al fine di assicurare procedure omogenee per la realizzazione delle attivita' di formazione e aggiornamento nonche' per il rilascio delle abilitazioni, il Piano definisce i requisiti relativi al sistema di formazione, compresi:
a) la durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e la differenziazione del percorso formativo in funzione dei diversi ruoli e responsabilita' degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, garantendo in ogni caso l'acquisizione di conoscenze adeguate nelle materie elencate nell'Allegato I;
b) le modalita' di partecipazione al corso di formazione e di aggiornamento e la disciplina dell'obbligo di frequenza;
c) le modalita' di valutazione;
d) le modalita' di svolgimento dei corsi di aggiornamento;
e) i criteri per l'individuazione dei soggetti competenti alla realizzazione delle attivita' formative e di valutazione;
f) i criteri per la sospensione e la revoca delle abilitazioni;
g) i criteri per la certificazione delle conoscenze acquisite attraverso l'attivita' di formazione e per il rilascio delle relative abilitazioni.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorita' competenti per l'attuazione del sistema di certificazione relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni di cui al comma 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorita' responsabili per l'istituzione, entro il 26 novembre 2013, del sistema della formazione e del rilascio delle abilitazioni. Esse individuano, all'interno delle proprie strutture, gli organismi idonei all'espletamento dell'esame finalizzato al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono specifici sistemi informatizzati per la gestione delle informazioni relative alle abilitazioni rilasciate o rinnovate agli utilizzatori professionali, ai distributori e ai consulenti. I dati relativi a tali abilitazioni sono consultabili e vengono periodicamente trasmessi al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le modalita' stabilite nel Piano.
 
Art. 8

Certificato di abilitazione alla vendita e certificato di
abilitazione all'attivita' di consulente

1. A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un'attivita' di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione rilasciato, ai sensi dell'articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.
2. Il certificato di abilitazione alla vendita viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva sulle materie elencate nell'allegato I.
3. Il certificato di abilitazione all'attivita' di consulente viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, a condizione che abbiano un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell'allegato I, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale.
4. I certificati di cui ai commi 2 e 3 sono validi cinque anni ed alla scadenza sono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi di aggiornamento.
5. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, con possibilita' di rinnovo secondo le prescrizioni del Piano, le abilitazioni alla vendita rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.



Note all'art. 8:
Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 9
Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo

1. A decorrere dal 26 novembre 2015, l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per se' o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.
2. I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti possono essere utilizzati soltanto da coloro che sono muniti di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, ai soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano maggiorenni;
b) abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva nelle materie elencate nell'allegato I, in accordo con quanto stabilito nel Piano.
3. Il certificato e' valido per cinque anni ed alla scadenza viene rinnovato, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.
4. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le abilitazioni all'acquisto rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.



Note all'art. 9:
Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 10
Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari

1. A decorrere dal 26 novembre 2015, fatto salvo quanto previsto agli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione, al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonche' sul corretto smaltimento dei rifiuti.
2. A decorrere dal 26 novembre 2015:
a) il distributore ha l'obbligo di accertare la validita' del certificato di abilitazione di cui all'articolo 9 e l'identita' dell'acquirente, e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione;
b) le prescrizioni di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, si applicano a tutti i prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori professionali.
3. All'atto della vendita di prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, all'acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all'esposizione, ed in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione corretti e lo smaltimento sicuro, nonche' sulle alternative eventualmente disponibili.
4. Entro e non oltre il 26 novembre 2013, il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta specifiche disposizioni per l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali.
5. Decorso il termine di due anni successivi all'adozione delle disposizioni di cui al comma 4, e' vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali».
6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, sono stabilite misure per disciplinare la vendita di prodotti fitosanitari attraverso canali alternativi alla vendita diretta, come la vendita «on-line», al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto.



Note all'art. 10:
Il testo degli articoli 21, 22 e 24 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,
cosi' recita:
"Articolo 21 (Autorizzazione al commercio ed alla
vendita nonche' all'istituzione e alla gestione di locali)
1. La persona titolare di un'impresa commerciale o la
societa' che intende ottenere l'autorizzazione al commercio
ed alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti
di prodotti fitosanitari, alla istituzione, gestione di
depositi e locali per il commercio e la vendita di essi,
presenta domanda all'autorita' sanitaria individuata dalla
regione.
2. Il richiedente prepone a ciascun deposito o locale
di vendita un institore o un procuratore o una persona
maggiorenne, per la gestione di esso, salva la facolta' del
titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, di
assumere personalmente la gestione di un locale. In ogni
caso, tali soggetti devono essere in possesso del
certificato di abilitazione alla vendita.
3. La domanda contiene:
a) nome e cognome del titolare dell'impresa
richiedente, se si tratta di persona fisica, e sede
dell'impresa o ragione o denominazione sociale e sede
legale, se si tratti di societa';
b) sede dei locali adibiti al deposito ed alla vendita
di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti
fitosanitari;
c) classificazione di prodotti fitosanitari e dei
coadiuvanti di prodotti fitosanitari che si intende
commerciare o vendere;
d) nome e cognome ed eventuale titolo di studio ed
estremi del certificato di abilitazione di cui all'articolo
23, dell'institore o del procuratore o di chi e' preposto
all'esercizio di ciascun deposito o locale di vendita.
4. Alla domanda e' allegata una pianta, in scala non
inferiore a 1:500 del locale adibito al commercio, alla
vendita ed al deposito dei prodotti fitosanitari e di
coadiuvanti di prodotti fitosanitari, nonche' la
dichiarazione, con firma autenticata, dell'institore o
procuratore o di chi assume l'incarico.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo con
il termine di «locale» s'intende anche un gruppo di locali,
tra loro comunicanti, destinati al commercio, alla vendita
ed al deposito.
6. Fermo il divieto di detenzione in locali che siano
adibiti al deposito di generi alimentari, il presente
articolo non si applica ai depositi di smistamento delle
aziende autorizzate a produrre prodotti fitosanitari e
coadiuvanti di prodotti fitosanitari, ai sensi
dell'articolo 4, salvo che presso di essi non si effettuino
vendite di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di
prodotti fitosanitari direttamente agli utilizzatori.
7. Le aziende interessate notificano all'autorita'
sanitaria individuata dalla regione l'esistenza e
l'ubicazione del deposito, con la precisazione che in esso
non si effettuano vendite dirette agli utilizzatori di
prodotti fitosanitari, e di coadiuvanti di prodotti
fitosanitari, ed hanno l'obbligo di tenere a disposizione
presso il deposito stesso la documentazione inerente al
carico ed allo scarico dei prodotti ivi depositati.».
«Articolo 22 (Rilascio dell'autorizzazione)
1. L'autorita' sanitaria individuata dalla regione,
previa visita di idoneita', effettuata dalla A.U.S.L.
competente per territorio, dei locali da destinarsi alla
vendita e previo accertamento che il titolare dell'impresa
o la persona da esso preposta all'esercizio del commercio e
della vendita, di cui al comma 2 dell'articolo 21, sia in
possesso del certificato di abilitazione alla vendita,
rilascia l'autorizzazione richiesta entro sessanta giorni.
2. L'autorizzazione deve contenere:
a) nome e cognome del titolare dell'impresa, se si
tratta di persona fisica, e sede dell'impresa o ragione o
denominazione sociale e sede legale, se si tratta di
societa';
b) indicazione di ogni singolo deposito o locale
destinato alla vendita e delle rispettive sedi per cui
viene rilasciata l'autorizzazione;
c) nome, cognome ed indirizzo dell'institore o del
procuratore o di chi e' preposto dal titolare alla vendita;
d) classificazione dei prodotti fitosanitari e dei
coadiuvanti di prodotti fitosanitari dei quali viene
esercitato il commercio;
e) eventuali condizioni particolari per la detenzione e
la vendita alle quali possa essere vincolata
l'autorizzazione in relazione alla specifica situazione dei
locali e delle relative attrezzature.
2-bis. La validita' dell'autorizzazione e' subordinata
al rispetto degli obblighi previsti dal presente
regolamento. In caso di inottemperanza l'autorita'
competente adotta anche gli opportuni provvedimenti
cautelari.
3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo
23 non sostituiscono i provvedimenti previsti dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.».
«Articolo 24 (Caratteristiche dei locali e prescrizioni
per l'acquisto)
1. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono
essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti
al deposito o alla vendita di generi alimentari. E'
vietata, altresi', la vendita dei prodotti fitosanitari e
dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato
sfuso.
2. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se
classificati molto tossici, tossici o nocivi, sono
conservati in appositi locali o in appositi armadi, ambedue
da tenere chiusi a chiave.
3. Chiunque venda i prodotti fitosanitari ed i
coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui al comma 2,
deve essere provvisto di un registro o di uno schedario
numerato di carico e scarico, debitamente vistato in ogni
pagina dall'azienda unita' sanitaria locale.
4. Nella voce «carico» devono essere riportati: il
nome, il numero di registrazione ed il quantitativo del
prodotto fitosanitario o del coadiuvante di prodotti
fitosanitari, il nome dell'impresa produttrice, la data di
arrivo della merce.
5. Nella voce «scarico» devono essere riportati: il
nome e il quantitativo del prodotto venduto, la data della
vendita e gli estremi della dichiarazione di cui al comma
6.
6. L'acquirente dei prodotti di cui al comma 2,
all'atto dell'acquisto ed a tutti gli effetti, assume la
responsabilita' della idonea conservazione e dell'impiego
del prodotto, apponendo, a tale scopo, la propria firma su
apposito modulo numerato progressivamente a cura del
venditore, conforme al modello di cui all'allegato n. 1,
compilato in duplice copia, di cui una resta in possesso
del venditore e l'altra viene consegnata all'acquirente.
7. Qualora l'acquisto venga fatto tramite ordinazione
scritta, l'acquirente deve compilare la richiesta in
duplice copia e secondo lo schema di cui all'allegato 1.
8. La richiesta deve essere vistata dal sindaco o dal
comandante della stazione dei carabinieri o dall'azienda
unita' sanitaria locale o dal funzionario regionale
competente, previo accertamento che l'interessato sia in
possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 23 o della
autorizzazione di cui all'articolo 26 del presente
regolamento, ovvero che l'interessato abbia effettuato
dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
9. Per le cessioni che intervengono tramite ordinazione
scritta tra produttori e produttori, tra produttori e
commercianti e tra questi ultimi, e' sufficiente che il
visto, di cui al comma 8, sia apposto sulla prima richiesta
e almeno una volta l'anno.
10. Il venditore deve restituire all'acquirente,
unitamente alla merce, e debitamente completata, una copia
della predetta richiesta trattenendo l'altra a scarico
della merce venduta.».



 
Art. 11
Informazione e sensibilizzazione

1. Il Piano definisce programmi di informazione e di sensibilizzazione della popolazione sui rischi e i potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente dei prodotti fitosanitari nonche' sull'utilizzo di alternative non chimiche. Il Piano definisce, altresi', le modalita' di informazione preventiva della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari.
2. Il Piano definisce in quali casi e con quali modalita' gli utilizzatori professionali e, se del caso, i non professionali, sono tenuti ad informare o comunque segnalare l'effettuazione del trattamento alle persone che potrebbero essere esposte al rischio di dispersione dei prodotti irrorati o che potrebbero accedere in prossimita' o nelle aree trattate.
3. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Consiglio di cui all'articolo 5, anche in conformita' a quanto indicato nel Piano, adotta idonei piani di controllo sulla base della relazione che l'Istituto superiore di sanita' trasmette annualmente al Ministero della salute, relativa alle informazioni sui casi di intossicazione acuta da prodotti fitosanitari, raccolte, classificate e analizzate tramite il Sistema informativo nazionale per la sorveglianza delle intossicazioni acute da pesticidi (SIN-SIAP), attuato secondo il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, avvalendosi del Consiglio di cui all'articolo 5, valuta i dati di cui all'articolo 22, comma 2, rendendo pubblici i risultati dell'attuazione delle misure previste dal Piano e li comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri.



Note all'art. 11:
Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1107/2009 si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 12
Controlli delle attrezzature per l'applicazione
dei prodotti fitosanitari

1. Le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale sono sottoposte a controlli funzionali periodici, secondo le modalita' indicate nell'allegato II, al fine di garantire che le stesse soddisfino i requisiti di cui al medesimo allegato II.
2. Tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011 sono sottoposte al primo controllo funzionale entro cinque anni dalla data di acquisto.
3. Il Piano stabilisce le modalita' di organizzazione dei sistemi di controllo di cui al comma 1, nonche' i criteri di individuazione dei centri incaricati di effettuare i controlli funzionali e un sistema di verifica dell'attivita' svolta dagli stessi. Il Piano stabilisce inoltre le procedure per la raccolta e la gestione delle informazioni relative ai centri e ai tecnici abilitati al controllo funzionale e alla regolazione delle attrezzature e ai dati relativi ai controlli effettuati.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono ed organizzano, secondo i propri ordinamenti, nel rispetto delle modalita' stabilite al comma 3, sistemi di controllo e di verifica per garantire l'esecuzione dei controlli funzionali in idonei Centri.
5. In deroga al comma 2, ed a seguito di un'analisi del rischio per la salute umana e l'ambiente relativa all'impiego delle attrezzature, il Piano puo' stabilire scadenze e intervalli diversi per i controlli funzionali di attrezzature specifiche elencate nel Piano stesso, come le attrezzature portatili o gli irroratori a spalla e ulteriori attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari di utilizzo molto limitato. Non possono essere considerate di uso molto limitato:
a) le attrezzature per l'irrorazione montate su treni o aeromobili;
b) le irroratrici a barra di dimensione superiore a 3 m, compresi gli irroratori a barra montati su attrezzature per la semina.
6. Il Piano puo' stabilire l'esonero dall'obbligo del controllo di cui al comma 1 per le attrezzature portatili e gli irroratori a spalla, prevedendo una specifica attivita' di informazione degli utilizzatori professionali sulla necessita' di effettuare manutenzioni periodiche e sui rischi specifici legati all'impiego di tali attrezzature.
7. Gli utilizzatori professionali effettuano controlli tecnici periodici delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari ed effettuano la manutenzione ordinaria in modo da assicurarne il mantenimento dell'efficienza.
8. Gli utilizzatori professionali effettuano la regolazione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari conformemente alla formazione ricevuta secondo quanto previsto dall'articolo 7.
9. I certificati rilasciati negli altri Stati membri sono automaticamente riconosciuti, a condizione che rispettino quanto previsto al comma 1.
 
Art. 13
Irrorazione aerea

1. L'irrorazione aerea e' vietata.
2. In deroga al comma 1, l'irrorazione aerea puo' essere autorizzata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere favorevole del Ministero della salute, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, solo in casi particolari, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non devono esistere modalita' di applicazione alternative praticabili dei prodotti fitosanitari, oppure l'irrorazione aerea deve presentare evidenti vantaggi in termini di riduzione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente;
b) i prodotti fitosanitari utilizzati devono essere gia' registrati in seguito ad autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute per l'impiego nell'irrorazione aerea, a seguito di una valutazione specifica dei rischi per la salute umana e per l'ambiente che lo stesso comporta, sentita la Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
c) l'utilizzatore professionale che effettua l'irrorazione aerea deve essere in possesso dell'adeguata e specifica formazione di cui all'articolo 7;
d) le attrezzature e gli aeromobili utilizzati per l'irrorazione aerea devono essere certificati secondo le modalita' individuate nel Piano;
e) se l'area da irrorare si trova nelle strette vicinanze di aree aperte al pubblico, nell'autorizzazione sono incluse specifiche misure di gestione dei rischi volte a garantire che non vi siano effetti nocivi sulla salute dei residenti. La zona da irrorare non deve essere in stretta vicinanza di zone residenziali;
f) le attrezzature e gli aeromobili utilizzati per l'irrorazione aerea devono essere equipaggiati con accessori che rappresentano la migliore tecnologia disponibile per ridurre la dispersione nell'ambiente dei prodotti irrorati.
3. Le autorizzazioni in deroga di cui al comma 2 sono rilasciate previa valutazione ed individuazione, effettuate caso per caso dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle condizioni specifiche alle quali l'irrorazione aerea puo' essere effettuata, e in particolare:
a) le colture e gli organismi nocivi che richiedono l'intervento;
b) i prodotti utilizzabili;
c) le aree da trattare;
d) le circostanze e le prescrizioni particolari di applicazione, incluse le condizioni meteorologiche idonee per l'irrorazione aerea;
e) le misure necessarie per avvertire preventivamente la popolazione interessata e potenzialmente esposta e per tutelare l'ambiente nelle vicinanze dell'area irrorata;
f) le modalita' per la realizzazione di un monitoraggio appropriato degli effetti sulla salute e sull'ambiente del trattamento aereo.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che intendano rilasciare un'autorizzazione in deroga ai sensi del comma 2, devono:
a) verificare l'effettiva necessita' del trattamento aereo, se del caso anche con il supporto di dati relativi a specifici monitoraggi sulle infestazioni;
b) verificare la disponibilita' di un prodotto fitosanitario gia' appositamente autorizzato dal Ministero della salute per il trattamento aereo e la sua effettiva utilizzabilita' con il tipo di mezzo aereo che si intende utilizzare;
c) valutare l'impatto del trattamento aereo sull'area da trattare tenendo conto delle sue caratteristiche morfologiche, ambientali e della distribuzione della popolazione residente nel territorio interessato ed in quello limitrofo;
d) vigilare affinche' siano attuate e rispettate le specifiche misure individuate per garantire la salvaguardia della salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente, e la necessaria informazione ai residenti.
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che intendano rilasciare un'autorizzazione in deroga, ai sensi del comma 2, devono inviare al Ministero della salute, almeno 30 giorni prima della data prevista per il trattamento aereo, documentazione comprovante l'effettuazione delle verifiche e i risultati delle valutazioni di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d). Copia della domanda deve essere inviata contestualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Il Ministero della salute, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 5, sulla base dell'esame della stessa effettuato dalla Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, esprime un parere in merito alla conformita' del previsto trattamento aereo alle disposizioni del presente decreto legislativo.
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano mettono in atto procedure per la valutazione dell'efficacia delle misure adottate per la salvaguardia della salute umana e animale e dell'ambiente, e ne informano il Consiglio.
8. In situazioni di emergenza fitosanitaria, nel caso in cui non risultassero disponibili prodotti fitosanitari gia' registrati a seguito di autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute per l'irrorazione aerea, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che intendano autorizzare il trattamento aereo conformemente al presente articolo, devono preventivamente individuare uno specifico prodotto fitosanitario per il quale l'impresa produttrice presenti al Ministero della salute domanda di autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 finalizzata alla produzione dei soli quantitativi necessari all'effettuazione del trattamento oggetto di autorizzazione in deroga ai sensi del comma 2.



Note all'art. 13:
Il testo dell'articolo 20 del citato decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, cosi' recita:
«L'articolo 20 (Commissione consultiva)
1. - 4. (abrogati)
4-bis. Il Ministro della salute puo' disporre che la
Commissione consultiva si avvalga di esperti nelle
discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e
III, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un
apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della
salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dello sviluppo economico, sulla
base delle esigenze relative alle attivita' di valutazione
e consultive derivanti dall'applicazione del presente
decreto. Le spese derivanti dall'attuazione del presente
comma sono poste a carico degli interessati alle attivita'
svolte dalla Commissione ai sensi del comma 5.
5. Le spese di funzionamento della Commissione
consultiva sono a carico degli interessati all'attivita'
autorizzativa di cui all'articolo 5 e all'attivita' di
valutazione delle sostanze attive di cui all'articolo 6,
commi 5 e 7, secondo tariffe e modalita' stabilite con
decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro dell'industria, commercio e artigianato; gli
introiti sono versati in conto entrata del bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero della sanita'.
5-bis. Per spese di funzionamento della Commissione
consultiva di cui al comma 5 si intendono quelle destinate
al finanziamento di:
a) rimborso delle spese di viaggio e delle indennita'
di missione dei componenti della Commissione, in relazione
alle qualifiche rivestite e sulla base dei parametri
previsti dalle norme vigenti;
b) gettone di presenza ai componenti, o ai loro
sostituti in caso di assenza motivata, nonche' ai
componenti della segreteria di cui al comma 2, che
partecipano alle riunioni della Commissione, da determinare
con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per la partecipazione a riunioni della
Commissione o dei gruppi di lavoro per l'attuazione dei
programmi annuali di attivita';
c) compensi per la stipulazione, se del caso, di
convenzioni con soggetti pubblici o privati di comprovata
esperienza, competenza ed indipendenza per il supporto
tecnico alla Commissione nella redazione dei rapporti di
valutazione tecnico-scientifici di sostanze attive da
iscrivere nell'allegato I e per altri eventuali supporti
tecnici;
d) amministrazione generale indispensabile per le
attivita' della Commissione, incluse quelle per
l'approvvigionamento di strumenti e programmi
informatici.».
Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1107/2009 si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 14

Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua
potabile

1. Il Piano definisce le misure appropriate per la tutela dell'ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'attuazione delle misure previste dal Piano ed informano, entro il 28 febbraio di ciascun anno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute sulle misure adottate.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento da prodotti fitosanitari previste dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006, ed in particolare con riferimento all'articolo 93.
4. Le misure di cui al comma 1 comprendono, fra l'altro:
a) preferenza all'uso di prodotti fitosanitari che non sono classificati pericolosi per l'ambiente acquatico ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e del regolamento (CE) n. 1272/2008, e che non contengono le sostanze pericolose prioritarie (PP) e le sostanze dell'elenco di priorita' (E) di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'Allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) preferenza alle tecniche di applicazione piu' efficienti, quali l'uso di attrezzature di applicazione dei prodotti fitosanitari volti a minimizzare i rischi associati al fenomeno della deriva, soprattutto nelle colture verticali, quali frutteti, vigneti e pioppeti;
c) ricorso a misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva, drenaggio e ruscellamento dei prodotti fitosanitari;
d) aree di rispetto non trattate;
e) riduzione, per quanto possibile, o eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimita' di acque superficiali o sotterranee, oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari.



Note all'art. 14:
Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1107/2009 si
vedano le note alle premesse.
Il testo dell'articolo 93 e della tabella 1/A della
lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' recita:
«Art. 93. Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e
zone vulnerabili alla desertificazione.
1. Con le modalita' previste dall'articolo 92, e sulla
base delle indicazioni contenute nell'Allegato 7/B alla
parte terza del presente decreto, le regioni identificano
le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari secondo i
criteri di cui all'articolo 5, comma 21, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere
le risorse idriche o altri comparti ambientali
dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti
fitosanitari.
2. Le regioni e le Autorita' di bacino verificano la
presenza nel territorio di competenza di aree soggette o
minacciate da fenomeni di siccita', degrado del suolo e
processi di desertificazione e le designano quali aree
vulnerabili alla desertificazione.
3. Per le aree di cui al comma 2, nell'ambito della
pianificazione di distretto e della sua attuazione, sono
adottate specifiche misure di tutela, secondo i criteri
previsti nel Piano d'azione nazionale di cui alla delibera
CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999.»
«Allegato 1
A.2.6 Stato chimico
Al fine di raggiungere o mantenere il buono stato
chimico, le Regioni applicano per le sostanze dell'elenco
di priorita', selezionate come indicato ai punti A.3.2.5 e
A.3.3.4 gli standard di qualita' ambientali cosi' come
riportati per le diverse matrici nelle tabelle 1A, 2A, 3A,
del presente Allegato.
Le sostanze dell'elenco di priorita' sono: le sostanze
prioritarie (P), le sostanze pericolose prioritarie (PP) e
le rimanenti sostanze (E).
Tali standard rappresentano, pertanto, le
concentrazioni che identificano il buono stato chimico.
Ai fini della classificazione delle acque superficiali
il monitoraggio chimico viene eseguito nella matrice
acquosa.
Per le acque marino-costiere e di transizione,
limitatamente alle sostanze di cui in tabella 2/A, la
matrice su cui effettuare l'indagine e' individuata sulla
base dei criteri riportati al successivo punto A.2.6.1.
Analisi supplementari possono essere eseguite nel biota
al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi utili a
determinare cause di degrado del corpo idrico e fenomeni di
bioaccumulo. A tal proposito vengono definiti nella tabella
3/A standard di qualita' per mercurio, esaclorobenzene ed
esaclorobutadiene.
Parte di provvedimento in formato grafico


Il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (Attuazione
della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE
relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura dei preparati pericolosi) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O..
Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008 si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 15
Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari
o dei rischi in aree specifiche

1. Il Piano definisce misure appropriate, per la tutela di aree specifiche, elencate al comma 2, tenuto conto dei necessari requisiti di tutela della salute umana, dell'ambiente e della biodiversita' e dei risultati dell'analisi del rischio.
2. Per aree specifiche si intendono:
a) le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, come definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e, in ogni caso, i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie;
b) le aree protette di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, parte III, allegato 9, e altre aree designate ai fini di conservazione per la protezione degli habitat e delle specie, a norma delle disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
c) le aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o ad essi accessibili.
3. Le misure di cui al comma 1, tenuto conto delle peculiarita' delle aree di cui al comma 2, possono prevedere, fra l'altro:
a) limitazioni o divieti di impiego dei prodotti fitosanitari;
b) ricorso a misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva, drenaggio e ruscellamento dei prodotti fitosanitari;
c) uso di prodotti fitosanitari a basso rischio come definiti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, nonche' misure di controllo biologico;
d) misure di protezione relative alle aree trattate con prodotti fitosanitari e frequentate dagli operatori agricoli o accessibili.
4. Le misure di cui al comma 1 sono compatibili con quelle stabilite dai piani di gestione delle aree di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
5. Il Consiglio elabora, su richiesta delle Amministrazioni di cui all'articolo 4, documenti tecnici di orientamento per l'applicazione delle misure di protezione di cui al comma 3.
6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano le misure di cui al comma 1 e possono individuare ulteriori aree specifiche rispetto a quelle indicate al comma 2 in cui applicare divieti o riduzioni d'uso dei prodotti fitosanitari, informandone tempestivamente i ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute.
7. In caso di rinvenimento di organismi nocivi da quarantena durante l'attivita' di monitoraggio svolta sul territorio dai Servizi fitosanitari regionali potra' essere ammesso l'uso di prodotti fitosanitari anche nelle aree di cui al comma 2, lettera a), dandone preventivamente informazione all'ente gestore dell'area. Tale impiego e' da considerarsi necessario al fine di tutelare le specie colpite e la biodiversita' dei siti interessati dalla presenza dell'organismo nocivo. I trattamenti dovranno essere effettuati con prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della salute e dovranno avvenire secondo quanto prescritto dai competenti Servizi fitosanitari regionali.



Note all'art. 15:
Per i riferimenti al regolamento 1107/2009 si vedano le
note alle premesse.
Il testo dell'allegato 9 alla parte III del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' recita:
«Allegato 9
AREE PROTETTE
1. Il registro delle aree protette comprende i seguenti
tipi di aree protette:
i) aree designate per l'estrazione di acque destinate
al consumo umano
ii) aree designate per la protezione di specie
acquatiche significative dal punto di vista economico;
iii) corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese
le aree designate come acque di balneazione a norma della
direttiva 76/160/CEE;
iv) aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese
quelle designate come zone vulnerabili a norma della
direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree
sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE;
v) aree designate per la protezione degli habitat e
delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato
delle acque e' importante per la loro protezione, compresi
i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma
della direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE, recepite
rispettivamente con la Legge dell'11 febbraio 1992, n. 157
e con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 come modificato dal
D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.
2. Le regioni inseriscono nel Piano di Tutela una
sintesi del registro delle aree protette ricadenti nel loro
territorio di competenza. Tale sintesi contiene mappe che
indicano l'ubicazione di ciascuna area protetta, oltre che
la descrizione della normativa comunitaria, nazionale o
locale che le ha istituite.».
Per i riferimenti alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e
al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 16
Dati di produzione, vendita e utilizzazione

1. Le persone titolari di un'impresa commerciale o le societa' che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari sono tenuti a trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, in via telematica al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, o su supporto magnetico all'Autorita' regionale competente, la scheda informativa sui dati di vendita secondo modalita' tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Detta scheda si riferisce alle vendite effettuate esclusivamente all'utilizzatore finale. I risultati dei dati elaborati dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) vengono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il mese di dicembre di ogni anno. L'Autorita' regionale deve comunicare inoltre al Ministero della salute ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Servizio informativo agricolo nazionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, l'elenco dei soggetti autorizzati alla vendita di prodotti fitosanitari ed aggiorna entro il mese di dicembre di ogni anno tale elenco, comunicandone le variazioni ai Ministeri anzidetti. Tale elenco deve essere fornito su supporto magnetico, secondo modalita' tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e contenere le seguenti informazioni sui dichiaranti autorizzati: ragione sociale, codice fiscale e indirizzo.
2. La scheda informativa di cui al comma 1 deve riportare:
a) informazioni relative al dichiarante, quali la ragione sociale o cognome e nome, se trattasi di dichiarante persona fisica, partita IVA o codice fiscale, sede e recapito telefonico o fax o e-mail, nonche' la specificazione se titolare dell'autorizzazione o intermediario. Per intermediario si intendono gli esercizi di vendita che forniscono i prodotti fitosanitari;
b) informazioni relative ai prodotti di cui al comma 1, quali denominazione, numero di registrazione, quantita' espresse in chilogrammi o litri.
3. Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano presso l'azienda il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda, classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati, entro il periodo della raccolta e comunque al piu' tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso. Il registro dei trattamenti riporta:
a) i dati anagrafici relativi all'azienda;
b) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;
c) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantita' impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonche' l'avversita' che ha reso necessario il trattamento.
4. La conservazione del registro dei trattamenti persegue finalita' di verifica nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio. Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati. Il registro dei trattamenti puo' essere compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, previa notifica alla ASL di competenza. Detto registro puo' essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa, qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovra' essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare. Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda allegando l'apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento. In alternativa il contoterzista potra' annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato. Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il registro dei trattamenti puo' essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci. Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Il registro dei trattamenti deve essere utilizzato inoltre per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo. Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto e' destinato al consumo proprio. Il titolare dell'azienda deve conservare in modo idoneo, per il periodo di tre anni, le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari, nonche' la copia dei moduli di acquisto, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi.



Note all'art. 16:
La legge 4 giugno 1984, n. 194 (Interventi a sostegno
dell'agricoltura.) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5
giugno 1984, n. 153.
Il testo dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27
maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a
norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1999, n. 137,
cosi' recita:
«3-bis. Centri autorizzati di assistenza agricola.
1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto del
punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte
salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti
iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono,
con apposita convenzione, incaricare «Centri autorizzati di
assistenza agricola» (CAA), di cui al comma 2, ad
effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di
specifico mandato scritto, le seguenti attivita':
a) tenere ed eventualmente conservare le scritture
contabili;
b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di
coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a
benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la
regolarita' formale delle dichiarazioni immettendone i
relativi dati nel sistema informativo attraverso le
procedure del SIAN;
c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della
consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai
propri associati.
2. I Centri di cui al comma 1 sono istituiti, per
l'esercizio dell'attivita' di assistenza agli agricoltori,
nella forma di societa' di capitali, dalle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative, o da
loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei
lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e
dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che
svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni
sindacali. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di
garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle
attivita' di cui al comma 1.
3. Per le attivita' di cui al comma 1, i Centri hanno,
in particolare, la responsabilita' della identificazione
del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione
dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del
rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei
regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonche' la
facolta' di accedere alle banche dati del SIAN,
esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio
dati. La disponibilita' dei dati relativi ai propri utenti
che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non
costituisce violazione di quanto disposto dalla legge 30
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e
integrazioni.
4. Le regioni verificano i requisiti minimi di
funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le
regioni, inoltre, possono incaricare i Centri
dell'effettuazione di ulteriori servizi e attivita'.
4-bis. Gli organismi pagatori, nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio
1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti dalla
normativa comunitaria, nonche' le previsioni contenute
nelle convenzioni di cui al comma 1, sono autorizzati a
conferire immediata esigibilita' alle dichiarazioni
presentate tramite i centri di assistenza agricola. Il
Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio
decreto, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, definisce le caratteristiche delle procedure
e delle garanzie integrative secondo quanto previsto dal
comma 2.».



 
Art. 17
Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari
e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze

1. Fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le azioni di seguito elencate, eseguite da utilizzatori professionali e, ove applicabili, dai distributori, non devono rappresentare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente:
a) stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
b) manipolazione, diluizione e miscela dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione;
c) manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari;
d) smaltimento dopo l'applicazione delle miscele rimanenti nei serbatoi;
e) pulizia dopo l'applicazione delle attrezzature impiegate;
f) recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi.
2. Gli utilizzatori professionali e, ove pertinente, i distributori, quali produttori e detentori di rifiuti sono obbligati al recupero o allo smaltimento dei prodotti fitosanitari inutilizzati o scaduti, le rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.
3. Il Piano individua, nel rispetto delle norme vigenti, le azioni necessarie e le misure appropriate per la corretta attuazione delle indicazioni riportate ai commi 1 e 2, nonche' misure per evitare, nel caso di prodotti fitosanitari autorizzati per gli utilizzatori non professionali, manipolazioni pericolose e, nel caso di prodotti fitosanitari autorizzati per gli utilizzatori professionali, fuoriuscite nelle aree destinate al loro stoccaggio.



Note all'art. 17:
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile
2008, n. 101, S.O..
Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 18
Difesa fitosanitaria a basso apporto
di prodotti fitosanitari

1. La difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari include sia la difesa integrata che l'agricoltura biologica a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.



Note all'art. 18:
Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 834/2007 si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 19
Difesa integrata obbligatoria

1. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, a partire dal 1° gennaio 2014, applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria, di cui all'allegato III. La difesa integrata obbligatoria prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente.
2. Il Piano definisce le condizioni necessarie affinche' gli utilizzatori professionali dispongano delle informazioni e degli strumenti per l'applicazione dei principi generali della difesa integrata.
3. Il Piano definisce i requisiti dei servizi per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari necessari all'attuazione della difesa integrata obbligatoria, con particolare riferimento al monitoraggio delle specie nocive e alle attivita' di assistenza tecnica. Il Piano fornisce indicazioni sulla modulistica per la registrazione delle informazioni relative ai trattamenti fitosanitari effettuati.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno per le proprie competenze, sono le autorita' responsabili per la messa a disposizione delle informazioni e degli strumenti e per la realizzazione dei servizi di cui ai commi 2 e 3.
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale, per le attivita' di coordinamento relative all'applicazione della difesa integrata obbligatoria, del supporto delle specifiche competenze in materia, operanti in seno all'Organismo tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, senza oneri per la finanza pubblica.
6. Entro e non oltre il 30 aprile 2013 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le misure messe in atto per la realizzazione delle condizioni e dei servizi di cui al comma 1.
7. Entro il 30 giugno 2013, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alla Commissione europea una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 6.



Note all'art. 19:
Per il testo dell'articolo 2, comma 6, della legge 3
febbraio 2011, n. 4 si vedano le note all'articolo 5.



 
Art. 20
Difesa integrata volontaria

1. La difesa integrata volontaria rientra nella produzione integrata cosi' come definita dalla legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari con particolare riferimento al Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata.
2. Il Piano, tenuto conto degli orientamenti di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'allegato II, paragrafi 3.6 - 3.8, e punto 4, identifica i principi, i criteri generali e gli strumenti attraverso i quali definisce, promuove ed incentiva l'adozione di orientamenti specifici per coltura o settore da parte degli utilizzatori professionali. Ai fini della definizione delle azioni e dei supporti necessari per l'applicazione della difesa integrata volontaria, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale del supporto delle specifiche competenze in materia, operanti in seno all'Organismo tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, senza oneri per la finanza pubblica.



Note all'art. 20:
Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1107/2009 si
vedano le note alle premesse.
Per il testo dell'articolo 2, comma 6, della legge 3
febbraio 2011, n. 4 si vedano le note all'articolo 5.



 
Art. 21
Agricoltura biologica

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno per le proprie competenze, promuovono ed incentivano l'applicazione delle tecniche di agricoltura biologica, disciplinata dal regolamento (CE) n. 834/2007, secondo gli orientamenti specifici del Piano.



Note all'art. 21:
Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 834/2007 si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 22
Indicatori

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano, definisce, con il supporto del Consiglio, gli indicatori utili alla valutazione dei progressi realizzati nella riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversita' nonche' a rilevare le tendenze nell'uso di talune sostanze attive con particolare riferimento alle colture, alle aree trattate e alle pratiche fitosanitarie adottate.
2. In relazione all'applicazione degli indicatori di cui al comma 1, nonche' degli indicatori di rischio armonizzati stabiliti a livello comunitario, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, sono definite le modalita' per la raccolta e l'elaborazione dei dati. A tal fine sono utilizzati anche i dati statistici rilevati ai sensi del regolamento (CE) n. 1185/2009 relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari.



Note all'art. 22:
Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1185/2009 si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 23
Controlli

1. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, coordinano i controlli necessari all'accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente decreto. A tale fine, gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sono tenuti a fornire le informazioni richieste.
2. Il Piano definisce le modalita' di coordinamento tra i soggetti istituzionali di cui al comma 1 per le attivita' di ispezione e controllo.
 
Art. 24
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, vende o detiene prodotti fitosanitari, presta consulenze sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che non accerta l'identita' dell'acquirente e la validita' del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare o il dipendente che, all'atto della vendita, non fornisce all'acquirente le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, all'atto della vendita, non fornisce all'utilizzatore non professionale, le informazioni generali di cui all'articolo 10, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che si avvale per la vendita di prodotti fitosanitari di personale non in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di cui all'articolo 8 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che vende agli utilizzatori non professionali prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali» e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 25.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non sottopone le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari ai controlli funzionali periodici di cui all'articolo 12 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua l'irrorazione aerea senza essere munito delle autorizzazioni rilasciate dalle autorita' competenti di cui all'articolo 13 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua l'irrorazione aerea in difformita' alle prescrizioni stabilite dall'autorita' competente nell'autorizzazione e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche di cui agli articoli 14 e 15 definite nel piano e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.
11. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto e' disposta in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 8, che non adempie all'obbligo di trasmissione dei dati di vendita di cui all'articolo 16, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione e' disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquirente e l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti stabilito dall'articolo 16, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione e' disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.
14. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
15. Sono fatte salve, per le medesime fattispecie eventuali sanzioni gia' presenti nella normativa nazionale e regionale.



Note all'art. 24:
La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre
1981, n. 329, S.O.



 
Art. 25
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Gli oneri relativi alle attivita' di cui all'articolo 12, comma 2, sono a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le tariffe di cui al comma 2 e le relative modalita' di versamento. Le suddette tariffe sono aggiornate ogni tre anni.
 
Art. 26
Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 27, 24, comma 3, e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.
2. Fatti salvi gli effetti transitori di cui agli articoli 8, comma 5, e 9, comma 4, del presente decreto legislativo sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 23 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.
3. A decorrere dal 26 novembre 2015 e' abrogato il comma 6 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 agosto 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Catania, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Clini, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Balduzzi, Ministro della salute

Passera, Ministro dello sviluppo
economico

Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri

Severino, Ministro della giustizia

Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino



Note all'art. 26:
Gli articoli 23, 26, 27 e 42 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n.290 del 2001, abrogati dal
presente decreto, recavano:
«Art. 23. Certificato di abilitazione alla vendita.»
«Art. 26. Rilascio di autorizzazione all'acquisto.»
«Art. 27. Corsi di aggiornamento.»
«Art. 42. Dati di vendita e di utilizzazione.».
Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato d.P.R.
n. 290 del 2001 come modificato dal presente decreto:
«Art. 24. Caratteristiche dei locali e prescrizioni per
l'acquisto.
1. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono
essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti
al deposito o alla vendita di generi alimentari. E'
vietata, altresi', la vendita dei prodotti fitosanitari e
dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato
sfuso.
2. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se
classificati molto tossici, tossici o nocivi, sono
conservati in appositi locali o in appositi armadi, ambedue
da tenere chiusi a chiave.
3. (abrogato)
4. Nella voce «carico» devono essere riportati: il
nome, il numero di registrazione ed il quantitativo del
prodotto fitosanitario o del coadiuvante di prodotti
fitosanitari, il nome dell'impresa produttrice, la data di
arrivo della merce.
5. Nella voce «scarico» devono essere riportati: il
nome e il quantitativo del prodotto venduto, la data della
vendita e gli estremi della dichiarazione di cui al comma
6.
6. L'acquirente dei prodotti di cui al comma 2,
all'atto dell'acquisto ed a tutti gli effetti, assume la
responsabilita' della idonea conservazione e dell'impiego
del prodotto, apponendo, a tale scopo, la propria firma su
apposito modulo numerato progressivamente a cura del
venditore, conforme al modello di cui all'allegato n. 1,
compilato in duplice copia, di cui una resta in possesso
del venditore e l'altra viene consegnata all'acquirente.
7. Qualora l'acquisto venga fatto tramite ordinazione
scritta, l'acquirente deve compilare la richiesta in
duplice copia e secondo lo schema di cui all'allegato 1.
8. La richiesta deve essere vistata dal sindaco o dal
comandante della stazione dei carabinieri o dall'azienda
unita' sanitaria locale o dal funzionario regionale
competente, previo accertamento che l'interessato sia in
possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 23 o della
autorizzazione di cui all'articolo 26 del presente
regolamento, ovvero che l'interessato abbia effettuato
dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
9. Per le cessioni che intervengono tramite ordinazione
scritta tra produttori e produttori, tra produttori e
commercianti e tra questi ultimi, e' sufficiente che il
visto, di cui al comma 8, sia apposto sulla prima richiesta
e almeno una volta l'anno.
10. Il venditore deve restituire all'acquirente,
unitamente alla merce, e debitamente completata, una copia
della predetta richiesta trattenendo l'altra a scarico
della merce venduta.».



 

Allegato I
Materie di formazione per gli utilizzatori professionali, i
distributori e i consulenti

1. Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari, nonche' alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi.
2. Pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari:
a) modalita' di identificazione e controllo;
b) rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata;
c) sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente;
d) rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversita' e l'ambiente in generale;
e) rischi associati ai prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione.
3. Strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive nonche' principi di agricoltura biologica. Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversita' presenti nell'area trattata.
4. Valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari: principi per la scelta dei prodotti fitosanitari con minori effetti sulla salute umana, sugli organismi non bersaglio e sull'ambiente.
5. Misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente.
6. Pratiche di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e smaltimento degli imballaggi vuoti, di altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita.
7. Corretto uso dei dispositivi di protezione individuale e misure di controllo dell'esposizione dell'utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscela e applicazione dei prodotti fitosanitari.
8. Rischi per le acque di falda e le acque superficiali connessi all'uso dei prodotti fitosanitari e misure di mitigazione del rischio. Migliori pratiche per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di eventi meteorologici estremi che comportano rischi di contaminazione da prodotti fitosanitari.
9. Attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari:
a) gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di taratura;
b) gestione e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva);
c) rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e le relative misure per la gestione del rischio.
10. Aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15.
11. Registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari.
 

Allegato II
Modalita' di ispezione e requisiti delle attrezzature per
l'applicazione dei prodotti fitosanitari

L'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari riguarda tutti gli aspetti importanti per ottenere un elevato livello di sicurezza e di tutela della salute e dell'ambiente. Dovrebbe essere assicurata la totale efficacia dell'operazione di applicazione mediante un adeguato funzionamento dei dispositivi e delle funzionalita' delle attrezzature affinche' sia garantito il conseguimento dei seguenti obiettivi.
Le attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari devono funzionare in modo affidabile ed essere correttamente impiegate ai fini previsti assicurando che i prodotti fitosanitari possano essere accuratamente dosati e distribuiti. Lo stato delle attrezzature dovrebbe essere tale da consentire di procedere al riempimento e allo svuotamento in modo sicuro, agevole e completo e di evitare perdite di prodotti fitosanitari. Le attrezzature devono altresi' consentire una facile e completa pulizia. Devono inoltre garantire operazioni sicure ed essere controllate e arrestate immediatamente dal sedile dell'operatore. Ove necessario, le regolazioni devono essere semplici, accurate e riproducibili.
1. Elementi di trasmissione: la protezione dell'albero di trasmissione e la protezione della connessione di alimentazione elettrica devono essere montate e in buono stato; i dispositivi di protezione e tutte le parti rotanti o in movimento della trasmissione non devono subire impedimenti durante il funzionamento per garantire la protezione dell'operatore.
2. Pompa: la capacita' della pompa deve corrispondere alle esigenze dell'attrezzatura e la pompa deve funzionare correttamente per garantire un'erogazione stabile e affidabile del prodotto. La pompa non deve presentare perdite.
3. Agitazione: i dispositivi di agitazione della miscela devono garantire un adeguato ricircolo per poter ottenere una concentrazione omogenea dell'intero volume della miscela liquida da irrorare contenuta nel serbatoio.
4. Serbatoio per l'irrorazione di prodotti liquidi: i serbatoi degli irroratori, compresi l'indicatore di livello, i dispositivi di riempimento, i filtri e i vagli, i sistemi di svuotamento e di risciacquatura e i dispositivi di miscelazione, devono funzionare in modo da ridurre al minimo il rischio di fuoriuscite accidentali, di distribuzioni a concentrazione non omogenea, di esposizione dell'operatore e limitare al massimo la presenza di residui nel serbatoio.
5. Sistemi di misura, controllo e regolazione: tutti i dispositivi di misura, accensione e spegnimento e di regolazione della pressione e/o della portata devono essere adeguatamente tarati e funzionare correttamente e non devono presentare perdite. Durante l'applicazione devono poter essere agevolmente controllati la pressione e il funzionamento dei dispositivi di regolazione della pressione. Questi ultimi dispositivi devono mantenere una pressione di esercizio a un numero di giri costante della pompa per garantire un volume di erogazione stabile.
6. Tubi: i tubi (rigidi e flessibili) devono essere in buono stato per evitare ostruzioni al flusso di liquido o fuoriuscite accidentali in caso di guasto. I tubi non devono presentare perdite alla pressione massima consentita dal sistema di irrorazione.
7. Filtraggio: per evitare turbolenze e un'erogazione non omogenea, i filtri devono essere in buono stato e la dimensione delle maglie deve corrispondere alla dimensione degli ugelli montati sull'irroratore. Se presente, il sistema di indicazione di ostruzione del filtro deve funzionare correttamente.
8. Barra irrorante (per le attrezzature che irrorano pesticidi mediante una barra orizzontale situata in prossimita' della coltura o del materiale da trattare): la barra irrorante deve essere in buono stato e stabile in tutte le direzioni. I sistemi di fissaggio e di regolazione e i sistemi destinati ad ammortizzare movimenti involontari e compensare eventuali dislivelli devono funzionare correttamente.
9. Ugelli: gli ugelli devono funzionare correttamente per controllare la gocciolatura al termine dell'irrorazione. Per garantire un'erogazione omogenea, la portata di ogni singolo ugello non deve differire significativamente dai dati indicati dal fabbricante.
10. Distribuzione: la distribuzione in senso trasversale e verticale (in caso di applicazione su colture verticali) della miscela da irrorare nell'area interessata deve essere uniforme, ove applicabile.
11. Ventilatore (per le attrezzature che distribuiscono i prodotti fitosanitari con sistema pneumatico): il ventilatore deve essere in buono stato e deve garantire un flusso d'aria stabile e affidabile.
 

Allegato III

Principi generali di difesa integrata

1. La prevenzione e la soppressione di organismi nocivi dovrebbero essere perseguite o favorite in particolare da:
- rotazione colturale,
- utilizzo di tecniche colturali adeguate (ad esempio falsa semina, date e densita' della semina, sottosemina, lavorazione conservativa, potatura e semina diretta), - utilizzo, ove appropriato, di «cultivar» resistenti/tolleranti e di sementi e materiale di moltiplicazione standard/ certificati, - utilizzo di pratiche equilibrate di fertilizzazione, calcitazione e di irrigazione/drenaggio, - prevenzione della diffusione di organismi nocivi mediante misure igieniche (per esempio mediante pulitura regolare delle macchine e attrezzature), - protezione e accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili, per esempio attraverso adeguate misure fitosanitarie o l'utilizzo di infrastrutture ecologiche all'interno e all'esterno dei siti di produzione.
2. Gli organismi nocivi devono essere monitorati con metodi e strumenti adeguati, ove disponibili. Tali strumenti adeguati dovrebbero includere, ove possibile, osservazioni sul campo nonche' sistemi di allerta, previsione e diagnosi precoce scientificamente validi, cosi' come l'utilizzo di pareri di consulenti qualificati professionalmente nonche' bollettini di assistenza tecnica.
3. In base ai risultati del monitoraggio, l'utilizzatore professionale deve decidere se e quando applicare adeguate misure di controllo. Valori soglia scientificamente attendibili e validi costituiscono elementi essenziali ai fini delle decisioni da prendere. Per gli organismi nocivi, i valori soglia definiti per la regione, aree e colture specifiche e condizioni climatiche particolari devono essere presi in considerazione, ove possibile, prima del trattamento.
4. Ai metodi chimici devono essere preferiti metodi biologici sostenibili, mezzi fisici e altri metodi non chimici se consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi.
5. I prodotti fitosanitari sono quanto piu' possibile selettivi rispetto agli organismi da combattere e hanno minimi effetti sulla salute umana, gli organismi non bersaglio e l'ambiente.
6. L'utilizzatore professionale dovrebbe mantenere l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e di altre forme d'intervento ai livelli necessari, per esempio utilizzando dosi ridotte, riducendo la frequenza dei trattamenti o ricorrendo a trattamenti localizzati, avendo cura che il livello di rischio per la vegetazione sia accettabile e che non aumenti il rischio di sviluppo di meccanismi di resistenza in popolazioni di organismi nocivi.
7. Ove il rischio di resistenza a un trattamento fitosanitario sia conosciuto e il livello di organismi nocivi richieda trattamenti ripetuti sulla coltura, le strategie antiresistenza disponibili dovrebbero essere messe in atto per mantenere l'efficacia dei prodotti. Cio' puo' includere l'utilizzo di diversi prodotti fitosanitari con diversi modi di azione.
8. Sulla base dei dati relativi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e del monitoraggio di organismi nocivi, l'utilizzatore professionale dovrebbe verificare il grado di successo delle strategie di difesa applicate.
 
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