Gazzetta n. 203 del 31 agosto 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012, n. 151
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilita' delle persone invalide.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
Vista la raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998;
Visto l'articolo 74 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto l'articolo 58 della legge 29 luglio 2010, n. 120;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto l'articolo 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 gennaio 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 381 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica dopo la parola: «Strutture» e' inserita una virgola e la parola: «contrassegno»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacita' di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione e' resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno e' strettamente personale, non e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: "simbolo di accessibilita'" di cui alla figura V.5.»;
c) al comma 3:
1) le parole: «dall'ufficio medico-legale dell'Unita' Sanitaria Locale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale»;
2) dopo le parole: «capacita' di deambulazione» sono inserite le seguenti: «impedita o»;
3) gli ultimi due periodi sono soppressi;
d) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Trascorso tale periodo e' consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidita' della persona interessata, il comune puo', con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilita' di uno spazio di sosta privato accessibile, nonche' fruibile, puo' essere concessa nelle zone ad alta densita' di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". Il comune puo' inoltre stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere, altresi', la gratuita' della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino gia' occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.»;
f) al comma 6, le parole: «Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro della sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute».



Avvertenze:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 35, comma 2, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
«2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e' autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme del
regolamento per l'esecuzione del presente codice alle
direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in
materia. Analogamente il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e' autorizzato ad adeguare con propri decreti
le norme regolamentari relative alle segnalazioni di cui
all'art. 44.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1996, n. 503 recante: Regolamento recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 settembre 1996, n. 227, S.O;
La raccomandazione n. 98/76/CE del Consiglio
dell'Unione europea del 4 giugno 1998, recante:
Raccomandazione del Consiglio su un contrassegno di
parcheggio per disabili, e' pubblicata nella G.U.C.E. 12
giugno 1998, n. L 167.
- Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri
storici.
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la
circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone
invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a
traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli,
contengono i soli dati indispensabili ad individuare
l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di
diciture dalle quali puo' essere individuata la persona
fisica interessata.
2. Per fini di cui al comma 1, le generalita' e
l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati
sui contrassegni con modalita' che non consentono la loro
diretta visibilita' se non in caso di richiesta di
esibizione o di necessita' di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche
in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di
esposizione sui veicoli di copia del libretto di
circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante
impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai
centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano,
altresi', ad applicarsi le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.».
- Si riporta il testo dell'art. 58 della legge 29
luglio 2010, n. 120:
«Art. 58. (Modifiche all'art. 74 del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide)
1. All'art. 74 del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di simboli o diciture dai
quali puo' desumersi la speciale natura dell'autorizzazione
per effetto della sola visione del contrassegno» sono
sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali puo'
essere individuata la persona fisica interessata»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per fini di cui al comma 1, le generalita' e
l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati
sui contrassegni con modalita' che non consentono la loro
diretta visibilita' se non in caso di richiesta di
esibizione o di necessita' di accertamento».".
Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, recante: Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400:
«Art. 17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (abrogata)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 381 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 381. (Art. 188 Cod. Str.) Strutture,
contrassegno e segnaletica per la mobilita' delle persone
invalide.
1. Ai fini di cui all'art. 188, comma 1, del codice,
gli enti proprietari della strada devono allestire e
mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per
consentire ed agevolare la mobilita' delle persone
invalide.
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a
servizio delle persone invalide con capacita' di
deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune
rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo
specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione e' resa
nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato:
"contrassegno per parcheggio per disabili" conforme al
modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del
Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla
figura V.4. Il contrassegno e' strettamente personale, non
e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto
il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo
stesso deve essere esposto, in originale, nella parte
anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile
per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al
comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di
"simbolo di accessibilita'" di cui alla figura V.5.
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma
2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del
comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto
la propria responsabilita' i dati personali e gli elementi
oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la
certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale
dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale
risulta che nella visita medica e' stato espressamente
accertato che la persona per la quale viene chiesta
l'autorizzazione ha effettiva capacita' di deambulazione
impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha
validita' 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione
del certificato del medico curante che confermi il
persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo
al rilascio.
4 . Per le persone invalide a tempo determinato in
conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche,
l'autorizzazione puo' essere rilasciata a tempo determinato
con le stesse modalita' di cui al comma 3. In tal caso, la
relativa certificazione medica deve specificare il
presumibile periodo di durata della invalidita'. Anche le
autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate cosi'
come previsto dal comma 3. Trascorso tale periodo e'
consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo
determinato, previa ulteriore certificazione medica
rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda
Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le
condizioni della persona invalida danno diritto
all'ulteriore rilascio.
5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di
invalidita' della persona interessata, il comune puo', con
propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato
spazio di sosta individuato da apposita segnaletica
indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per
disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig.II.
79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha
disponibilita' di uno spazio di sosta privato accessibile
nonche' fruibile, puo' essere concessa nelle zone ad alta
densita' di traffico, dietro specifica richiesta da parte
del detentore del "contrassegno di parcheggio per
disabili". Il comune puo' inoltre stabilire, anche
nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento
gestite in concessione, un numero di posti destinati alla
sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno
superiore al limite minimo previsto dall'art. 11, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,
n. 503, e prevedere altresi' la gratuita' della sosta per
gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino
gia' occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
6. Gli schemi delle strutture e le modalita' di
segnalamento delle stesse, nonche' le modalita' di
apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro
utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1,
sono determinati con apposito disciplinare tecnico,
approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sentito il Ministro della salute.



 
Art. 2

Modifiche ai Titoli II e V del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3
Disposizioni transitorie e finali

1. La sostituzione del «contrassegno invalidi» con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili», conforme al modello previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998, deve avvenire entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo che le amministrazioni comunali non decidano tempi piu' contenuti. I Comuni garantiscono, comunque, in tale periodo il rinnovo dei «contrassegni invalidi» gia' rilasciati con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili».
2. Nel periodo transitorio di tre anni di cui al comma 1 conservano la loro validita' le autorizzazioni e i corrispondenti «contrassegni invalidi» gia' rilasciati.
3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la segnaletica stradale oggetto degli adempimenti di cui all'articolo 2 deve essere adattata alle intervenute modifiche. In caso di sostituzione i nuovi segnali e il simbolo di accessibilita' devono essere conformi alle norme del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 luglio 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Passera, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2012 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 10, foglio n. 158
 
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