Gazzetta n. 203 del 31 agosto 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 agosto 2012
Modalita' attuative del decreto 13 luglio 2012, in materia di definizione degli aiuti per le imbarcazioni che aderiscono alla Misura Arresto Temporaneo.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41 inerente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il Decreto ministeriale 3 agosto 2007 che ha approvato il primo Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 agosto 2007, prorogato da ultimo, sino al 31 dicembre 2012, con decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 24 febbraio 2012, n. 14;
Visto il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;
Visto il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, recante "Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima";
Visto il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38";
Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP), ed in particolare l'art. 24, paragrafo I, lettera v) che stabilisce la possibilita' di finanziare misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attivita' di pesca a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci, per una durata massima di "otto mesi nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto iv), e dei piani di gestione adottati a livello nazionale nel contesto delle misure comunitarie di conservazione, qualora tali piani prevedano riduzioni graduali dello sforzo di pesca;
Visto il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalita' di applicazione del Regolamento di base, relativo al Fondo Europeo per la Pesca;
Visto il Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del Regolamento (CE) n. 1860/2004;
Visto il Programma Operativo dell'intervento comunitario del FEP per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo con Decisione (CE) C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010, e la relativa revisione predisposta in conformita' al disposto di cui all'art. 18, comma 2, del citato Regolamento (CE) n. 1198/2006 ed inviata ufficialmente alla Commissione Europea in data 5 luglio 2012;
Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011;
Visto il Decreto ministeriale del 28 giugno 2012, pubblicato nella GURI n. 161 del 12 luglio 2012, che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attivita' di pesca inerenti le unita' per le quali la licenza autorizza al sistema strascico e/o volante comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia per l'annualita' 2012;
Visto il Decreto ministeriale del 13 luglio 2012, registrato alla Corte dei conti in data 8 agosto 2012, registro 9, foglio n. 264, ed in particolare il comma 8, dell'art. 1 che rinvia ad un successivo decreto direttoriale la definizione delle modalita' di attuazione dello stesso;
Considerato necessario dare attuazione al predetto art. 1, comma 8 del citato decreto ministeriale 13 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1
Presentazione dell'istanza

1. L'Armatore autorizzato all'esercizio della pesca marittima con il sistema strascico, il quale comprende le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che ha aderito all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale del 28 giugno 2012 deve, previa autorizzazione del proprietario/i dell'unita', trasmettere tramite raccomandata A/R alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, sita in viale dell'Arte n. 16, 00144 Roma, apposita istanza, entro il termine ultimo del periodo obbligatorio di fermo (fara' fede il timbro postale di invio), redatta secondo lo schema riportato in allegato al presente decreto.
2. L'Armatore autorizzato all'esercizio della pesca marittima con il sistema volante, il quale comprende le reti da traino pelagiche a divergenti e le reti da traino pelagiche a coppia ,che ha aderito all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale del 28 giugno 2012 deve, previa autorizzazione del proprietario/i dell'unita', trasmettere tramite raccomandata A/R alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, sita in viale dell'Arte n. 16, 00144 Roma, apposita istanza, entro il termine ultimo del periodo obbligatorio di fermo (fara' fede il timbro postale di invio), redatta secondo lo schema riportato in allegato al presente decreto.
3. Per le istanze inerenti le imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Sardegna che hanno effettuato il fermo obbligatorio di cui al decreto del 28 giugno 2012, si provvede fino a concorrenza massima di € 203.815,46 (duecentotremilaottocentoquindici/46) con le specifiche assegnazioni dell'Asse prioritario 1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006. Esaurito tale massimale, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura provvede a trasmettere le istanze non liquidate alla Regione Sardegna per i provvedimenti di competenza.
4. Sono considerate irricevibili le istanze inviate alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura oltre il 31 dicembre 2012. Ai fini dell'irricevibilita' fara' fede il timbro postale di invio.
 
Art. 2
Requisiti essenziali

1. Le istanze di cui al precedente articolo finanziate con fondi a valere sul Regolamento (CE) n. 1198/2006, devono contenere l'autorizzazione rilasciata dal proprietario/i dell'unita' da pesca all'armatore per la presentazione della stessa, nonche' la dichiarazione che l'unita' e' regolarmente armata ed equipaggiata e, inoltre, per le unita' iscritte da piu' di due anni, l'operativita' per almeno 75 giorni in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data dell'arresto.
2. Il mancato rispetto dell'intero periodo di fermo comporta la mancata ammissione all'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 13 luglio 2012.
 
Art. 3
Attestazione del periodo di arresto

1. Entro 10 giorni dal termine del periodo di arresto temporaneo, l'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione stessa, trasmette alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per ciascuna unita', un'attestazione, predisposta secondo lo schema in allegato (All. 2), che certifichi il deposito dei documenti di bordo nei termini indicati all'art. 2, comma 5 del decreto ministeriale del 28 giugno 2012, l'effettivo rispetto del periodo di arresto temporaneo obbligatorio, nonche' i controlli effettuati per l'accertamento dello stesso.
2. L'Autorita' marittima certifica, inoltre, che l'unita' ha i requisiti di cui al precedente art. 2 ed allega alla predetta attestazione copia dei documenti di bordo di cui all'Allegato 2.
3. Nella predetta attestazione e' indicata l'eventuale autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6, dell'art. 2, del decreto ministeriale del 28 giugno 2012 e l'attivita' di controllo svolta.
 
Art. 4
Ulteriori adempimenti

1. L'unita', posta in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, in data antecedente l'inizio dell'interruzione e che permane in stato di disarmo durante il periodo d'interruzione, non e' ammessa all'aiuto di cui al decreto ministeriale del 13 luglio 2012.
2. Per usufruire dell'opzione di cui all'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale del 28 giugno 2012, l'armatore deve presentare, contestualmente alla comunicazione all'ufficio di iscrizione e all'Autorita' marittima del porto di base logistica, apposita autocertificazione attestante l'avvenuto sbarco delle reti per l'esercizio dell'attivita' a strascico e/o volante ovvero l'apposizione dei sigilli sugli attrezzi presenti a bordo.
3. L'opzione di cui al precedente comma comporta la mancata ammissione all'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 13 luglio 2012.
 
Art. 5
Ulteriori disposizioni

1. Il presente decreto si applica anche alle unita' iscritte nei compartimenti della Regione Sardegna e Sicilia che effettuano il periodo di interruzione obbligatoria ai sensi del comma 4, dell'art. 2 del decreto ministeriale del 28 giugno 2012.
Il presente decreto e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2012

Il direttore generale: Abate
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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