Gazzetta n. 206 del 4 settembre 2012 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2012, n. 152 |
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernenti modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, riguardante il trasferimento di funzioni in materia di sanita' penitenziaria. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Visto l'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, concernente le modalita' e i criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e dei beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanita' penitenziaria; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale, che ha ravvisato la necessita' di introdurre talune modifiche e integrazioni all'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, ed all'allegato B) del medesimo decreto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 giugno 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274
1. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, le parole: «in essere alla data del 30 giugno 2009 e» sono soppresse.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1085, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione, comma quinto, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante: Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1963, n. 29. - Il testo dell'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), e' il seguente: «283. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e successive modificazioni, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunita' e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera c): a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle concernenti il rimborso alle comunita' terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e per il collocamento nelle medesime comunita' dei minorenni e dei giovani di cui all'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorita' giudiziaria; b) le modalita' e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unita' di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale; c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a valere sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute; d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprieta' del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti alle attivita' sanitarie; e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie complessive, come individuate alla lettera c), destinate alla sanita' penitenziaria.». - Il decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, recante: Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanita' penitenziaria, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2011, n. 50. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, recante: Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2008, n. 126. - L'art. 65 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia e' il seguente: «Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.».
Note all'art. 1: - Si riporta l'art. 3 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Trasferimento dei rapporti di lavoro). (In vigore dal 17 marzo 2011). - 1. Il personale dipendente di ruolo, indicato nell'allegata tabella B), parte integrante del presente decreto, in servizio alla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, che esercita le funzioni sanitarie di cui all'art. 2 nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia di competenza del territorio regionale, e' trasferito dalla medesima data alle Aziende per i servizi sanitari della Regione nel cui ambito territoriale di competenza sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili ove tale personale presta servizio. 2. Il personale di cui al comma 1, appartenente alle qualifiche e ai profili di cui alla allegata tabella A), viene inquadrato nelle corrispondenti categorie e profili previsti per il personale delle Aziende per i servizi sanitari della Regione sulla base della medesima tabella A), che costituisce parte integrante del presente decreto. Fermo restando la corresponsione dell'indennita' professionale specifica prevista per la categoria e il profilo di inquadramento, la fascia retributiva di confluenza, nell'ambito della categoria di inquadramento, e' determinata, facendo riferimento ai parametri contrattuali relativi ai CCNL di riferimento vigenti, tenendo conto del maturato economico corrispondente alla sommatoria dello stipendio tabellare e dell'indennita' penitenziaria, determinati anch'essi sulla base dei rispettivi parametri contrattuali relativi ai CCNL di riferimento vigenti, decurtato del valore della predetta indennita' professionale specifica; ove l'importo cosi' determinato non corrisponda a quello delle fasce retributive della categoria di inquadramento, al dipendente viene assegnata la fascia immediatamente inferiore e la differenza e' mantenuta come assegno ad personam. Con il trasferimento, il rapporto di lavoro viene disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge, dalla contrattazione collettiva del personale dei ruoli del Servizio sanitario nazionale. Il servizio prestato alle dipendenze del Ministero della giustizia viene interamente riconosciuto per le finalita' giuridiche, previdenziali ed economiche. 3. I rapporti di lavoro instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, con il personale sanitario indicato nell'allegata tabella B), e ancora esistenti alla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, sono trasferiti, a decorrere dalla medesima data, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia alle Aziende per i servizi sanitari della Regione nei cui territori sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento. Tali rapporti continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza. 4.Al personale di cui al comma 1, non in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nei servizi minorili di riferimento, e' consentita la facolta' di optare tra le Aziende sanitarie locali in ambito provinciale cui sono trasferite le funzioni sanitarie di cui all'art. 2 del presente decreto. 5.In fase di prima applicazione, al fine di garantire la continuita' dell'assistenza sanitaria di natura psicologica prestata ai detenuti e agli internati, le Aziende per i servizi sanitari della Regione, nel cui territorio sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento, possono stipulare con il Ministero della giustizia apposite convenzioni non onerose della durata non superiore a dodici mesi, redatte secondo schemi tipo approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di avvalersi della collaborazione degli esperti convenzionati con il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'art. 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. 6.Sono trasferiti alle Aziende per i servizi sanitari della Regione, nel cui territorio sono ubicati gli istituti penitenziari ove il personale convenzionato opera, i rapporti convenzionali con il personale individuato nella tabella relativa alla Regione Friuli-Venezia Giulia allegata al decreto del Ministro della salute e del Ministro della giustizia 10 aprile 2002 (Individuazione del personale operante negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti) operante nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, nell'ambito dei profili professionali medico, psicologo e infermiere, in essere alla data del 30 giugno 2009 ed ancora esistenti alla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto. 7.I rapporti di lavoro di cui ai commi 3 e 6, ove siano a tempo determinato con scadenza anteriore ai sei mesi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, sono prorogati per la durata di dodici mesi dalla medesima data, salva la scadenza naturale se successiva. 8.L'elenco nominativo dei titolari dei rapporti di lavoro trasferiti ai sensi del presente articolo e' annesso ad apposito decreto direttoriale del direttore generale del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del direttore generale del personale del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto. Il numero delle unita' da trasferire per ciascun profilo e per ciascun tipo di rapporto e' indicato, per il personale di ruolo e non di ruolo di cui ai commi 1 e 3, nell'allegata tabella B) e, per il personale operante nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, nella tabella relativa alla Regione Friuli-Venezia Giulia allegata al decreto del Ministro della salute e del Ministro della giustizia 10 aprile 2002. 9.Le Aziende sanitarie locali, previo accordo con il Ministero della giustizia e nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni e dei vincoli ivi previsti in materia di contenimento delle spese di personale, possono avvalersi delle graduatorie dei concorsi espletati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reclutamento in ruolo di figure professionali oggetto del trasferimento alle Aziende per i servizi sanitari della Regione. 10. Con apposite convenzioni da stipularsi, entro 60 giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, tra il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari della Regione competente per territorio ed il Provveditore regionale per l'amministrazione penitenziaria e/o il Direttore del centro per la giustizia minorile, in conformita' allo schema tipo di convenzione approvato in sede di Conferenza Unificata il 29 ottobre 2009, e' individuato il personale medico cui affidare le prestazioni medico legali in favore del personale del Corpo della Polizia penitenziaria.».
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| Art. 2 Modifica all'Allegato B) del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274
1. L'Allegato B) del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, e' sostituito dal seguente: Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 luglio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
Severino, Ministro della giustizia
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Balduzzi, Ministro della salute
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Severino |
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