Gazzetta n. 206 del 4 settembre 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2012, n. 152
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernenti modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, riguardante il trasferimento di funzioni in materia di sanita' penitenziaria.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto l'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, concernente le modalita' e i criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e dei beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanita' penitenziaria;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale, che ha ravvisato la necessita' di introdurre talune modifiche e integrazioni all'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, ed all'allegato B) del medesimo decreto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 giugno 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n.
274

1. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, le parole: «in essere alla data del 30 giugno 2009 e» sono soppresse.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1085, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate
o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, comma quinto,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,
recante: Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1°
febbraio 1963, n. 29.
- Il testo dell'art. 2, comma 283, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, recante: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008), e' il seguente:
«283. Al fine di dare completa attuazione al riordino
della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo
22 giugno 1999, n. 230, e successive modificazioni,
comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali
minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunita'
e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro della salute e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza
previsti dalla legislazione vigente e delle risorse
finanziarie di cui alla lettera c):
a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale
di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della
giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi
comprese quelle concernenti il rimborso alle comunita'
terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la
cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96,
commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, e per il collocamento nelle
medesime comunita' dei minorenni e dei giovani di cui
all'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272,
disposto dall'autorita' giudiziaria;
b) le modalita' e le procedure, secondo le
disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei
rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della
legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di
funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
giustizia minorile del Ministero della giustizia, con
contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei
predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unita'
di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario
nazionale;
c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per
il successivo riparto tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate
complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008,
in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a valere sullo
stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto
a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro
per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno
2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della
salute;
d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi
e dei beni strumentali di proprieta' del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti
alle attivita' sanitarie;
e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse
finanziarie complessive, come individuate alla lettera c),
destinate alla sanita' penitenziaria.».
- Il decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274,
recante: Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanita'
penitenziaria, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
marzo 2011, n. 50.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1° aprile 2008, recante: Modalita' e criteri per il
trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle
funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse
finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in
materia di sanita' penitenziaria, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2008, n. 126.
- L'art. 65 dello statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia e' il seguente:
«Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una
Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal
Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale,
saranno stabilite le norme di attuazione del presente
Statuto e quelle relative al trasferimento
all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel
Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla
Regione.».

Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 3 del citato decreto legislativo 23
dicembre 2010, n. 274, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 3 (Trasferimento dei rapporti di lavoro). (In
vigore dal 17 marzo 2011). - 1. Il personale dipendente di
ruolo, indicato nell'allegata tabella B), parte integrante
del presente decreto, in servizio alla data di decorrenza
dell'efficacia del presente decreto, che esercita le
funzioni sanitarie di cui all'art. 2 nell'ambito del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del
Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della
giustizia di competenza del territorio regionale, e'
trasferito dalla medesima data alle Aziende per i servizi
sanitari della Regione nel cui ambito territoriale di
competenza sono ubicati gli istituti penitenziari e i
servizi minorili ove tale personale presta servizio.
2. Il personale di cui al comma 1, appartenente alle
qualifiche e ai profili di cui alla allegata tabella A),
viene inquadrato nelle corrispondenti categorie e profili
previsti per il personale delle Aziende per i servizi
sanitari della Regione sulla base della medesima tabella
A), che costituisce parte integrante del presente decreto.
Fermo restando la corresponsione dell'indennita'
professionale specifica prevista per la categoria e il
profilo di inquadramento, la fascia retributiva di
confluenza, nell'ambito della categoria di inquadramento,
e' determinata, facendo riferimento ai parametri
contrattuali relativi ai CCNL di riferimento vigenti,
tenendo conto del maturato economico corrispondente alla
sommatoria dello stipendio tabellare e dell'indennita'
penitenziaria, determinati anch'essi sulla base dei
rispettivi parametri contrattuali relativi ai CCNL di
riferimento vigenti, decurtato del valore della predetta
indennita' professionale specifica; ove l'importo cosi'
determinato non corrisponda a quello delle fasce
retributive della categoria di inquadramento, al dipendente
viene assegnata la fascia immediatamente inferiore e la
differenza e' mantenuta come assegno ad personam. Con il
trasferimento, il rapporto di lavoro viene disciplinato,
oltre che dalle vigenti disposizioni di legge, dalla
contrattazione collettiva del personale dei ruoli del
Servizio sanitario nazionale. Il servizio prestato alle
dipendenze del Ministero della giustizia viene interamente
riconosciuto per le finalita' giuridiche, previdenziali ed
economiche.
3. I rapporti di lavoro instaurati ai sensi della legge
9 ottobre 1970, n. 740, con il personale sanitario indicato
nell'allegata tabella B), e ancora esistenti alla data di
decorrenza dell'efficacia del presente decreto, sono
trasferiti, a decorrere dalla medesima data, dal
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal
Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della
giustizia alle Aziende per i servizi sanitari della Regione
nei cui territori sono ubicati gli istituti e servizi
penitenziari e i servizi minorili di riferimento. Tali
rapporti continuano ad essere disciplinati dalla citata
legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza.
4.Al personale di cui al comma 1, non in servizio negli
istituti e servizi penitenziari e nei servizi minorili di
riferimento, e' consentita la facolta' di optare tra le
Aziende sanitarie locali in ambito provinciale cui sono
trasferite le funzioni sanitarie di cui all'art. 2 del
presente decreto.
5.In fase di prima applicazione, al fine di garantire
la continuita' dell'assistenza sanitaria di natura
psicologica prestata ai detenuti e agli internati, le
Aziende per i servizi sanitari della Regione, nel cui
territorio sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari
e i servizi minorili di riferimento, possono stipulare con
il Ministero della giustizia apposite convenzioni non
onerose della durata non superiore a dodici mesi, redatte
secondo schemi tipo approvati in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di
avvalersi della collaborazione degli esperti convenzionati
con il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 80
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'art. 8 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.
6.Sono trasferiti alle Aziende per i servizi sanitari
della Regione, nel cui territorio sono ubicati gli istituti
penitenziari ove il personale convenzionato opera, i
rapporti convenzionali con il personale individuato nella
tabella relativa alla Regione Friuli-Venezia Giulia
allegata al decreto del Ministro della salute e del
Ministro della giustizia 10 aprile 2002 (Individuazione del
personale operante negli istituti penitenziari, nei settori
della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli
internati tossicodipendenti) operante nei settori della
prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati
tossicodipendenti, nell'ambito dei profili professionali
medico, psicologo e infermiere, in essere alla data del 30
giugno 2009 ed ancora esistenti alla data di decorrenza
dell'efficacia del presente decreto.
7.I rapporti di lavoro di cui ai commi 3 e 6, ove siano
a tempo determinato con scadenza anteriore ai sei mesi
dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente
decreto, sono prorogati per la durata di dodici mesi dalla
medesima data, salva la scadenza naturale se successiva.
8.L'elenco nominativo dei titolari dei rapporti di
lavoro trasferiti ai sensi del presente articolo e' annesso
ad apposito decreto direttoriale del direttore generale del
personale del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria e del direttore generale del personale del
Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della
giustizia, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di
decorrenza dell'efficacia del presente decreto. Il numero
delle unita' da trasferire per ciascun profilo e per
ciascun tipo di rapporto e' indicato, per il personale di
ruolo e non di ruolo di cui ai commi 1 e 3, nell'allegata
tabella B) e, per il personale operante nei settori della
prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati
tossicodipendenti, nella tabella relativa alla Regione
Friuli-Venezia Giulia allegata al decreto del Ministro
della salute e del Ministro della giustizia 10 aprile 2002.
9.Le Aziende sanitarie locali, previo accordo con il
Ministero della giustizia e nel rispetto della vigente
normativa in materia di assunzioni e dei vincoli ivi
previsti in materia di contenimento delle spese di
personale, possono avvalersi delle graduatorie dei concorsi
espletati anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto per il reclutamento in ruolo di figure
professionali oggetto del trasferimento alle Aziende per i
servizi sanitari della Regione.
10. Con apposite convenzioni da stipularsi, entro 60
giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente
decreto, tra il Direttore generale dell'Azienda per i
servizi sanitari della Regione competente per territorio ed
il Provveditore regionale per l'amministrazione
penitenziaria e/o il Direttore del centro per la giustizia
minorile, in conformita' allo schema tipo di convenzione
approvato in sede di Conferenza Unificata il 29 ottobre
2009, e' individuato il personale medico cui affidare le
prestazioni medico legali in favore del personale del Corpo
della Polizia penitenziaria.».



 
Art. 2
Modifica all'Allegato B) del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n.
274

1. L'Allegato B) del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, e' sostituito dal seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 luglio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport

Severino, Ministro della giustizia

Grilli, Ministro dell'economia e delle
finanze

Balduzzi, Ministro della salute

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
 
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