Gazzetta n. 206 del 4 settembre 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2012, n. 153
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti forme di raccordo tra lo sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, concernente «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro»;
Visto il testo unico, delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, ed, in particolare, l'articolo 22, comma 1, che prevede l'istituzione in ogni provincia, presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo, dello sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori stranieri a tempo determinato e indeterminato, ed il comma 16 del medesimo articolo 22 che stabilisce che tali disposizioni si applicano anche alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, ed, in particolare, l'articolo 30, comma 1, che, nel definire la composizione e le modalita' di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione, stabilisce che nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono disciplinate mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro attribuite allo sportello medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico e dall'articolo 40 del regolamento, compreso il rilascio dei relativi nulla osta;
Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2005, n. 18, recante norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Sportello per l'immigrazione

1. Al fine di realizzare nella regione Friuli-Venezia Giulia un organico sistema per l'esercizio delle funzioni amministrative in tema di lavoro e rilascio del nulla osta per lavoro subordinato a cittadini stranieri, raccordando le attivita' esercitate in materia dagli uffici dello Stato, della regione e delle province, e' istituito presso ogni prefettura - ufficio territoriale del Governo lo Sportello per l'immigrazione.
2. Lo Sportello, coordinato da un dirigente della carriera prefettizia nominato dal prefetto, e' composto da almeno un rappresentante della prefettura - ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della provincia e da almeno uno della questura. Lo Sportello viene costituito con decreto del prefetto, d'intesa con la regione e la provincia interessata.
3. Lo Sportello costituisce l'ufficio in cui unitariamente le amministrazioni coinvolte erogano i servizi relativi ai procedimenti di rilascio di nulla osta al lavoro subordinato e di nulla osta al ricongiungimento familiare di cittadini stranieri. Resta ferma la competenza della provincia al rilascio del nulla osta al lavoro e della prefettura - ufficio territoriale del Governo al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1085, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione, comma quinto, conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
La Legge Costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 recante:
Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1963,
n. 29.
Il d.Lgs. 16 settembre 1996, n. 514 recante: Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione
Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni
amministrative alla regione in materia di collocamento e
avviamento al lavoro, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 ottobre 1996, n. 233.
Il testo degli articoli 30, comma 1 e 40 del d.P.R. 31
agosto 1999, n. 394, recante: Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs.
25 luglio 1998, n. 286, e' il seguente:
«Art. 30. Sportello unico per l'immigrazione.
1. Lo Sportello unico per l'immigrazione, di cui
all'articolo 22, comma 1, del testo unico, diretto da un
dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente
della Direzione provinciale del lavoro, e' composto da
almeno un rappresentante della Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione
provinciale del lavoro, designato dal dirigente della
Direzione provinciale del lavoro e da almeno uno
appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal
questore. Lo Sportello unico viene costituito con decreto
del prefetto, che puo' individuare anche piu' unita'
operative di base. Con lo stesso decreto viene designato il
responsabile delle Sportello unico, individuato in
attuazione di direttive adottate congiuntamente dal
Ministro dell'interno e dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione
dell'articolo 22, comma 16, del testo unico, sono
disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme
di raccordo tra lo Sportello unico e gli uffici regionali e
provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle
funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite
allo sportello medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del
testo unico e dall'articolo 40 del presente regolamento,
compreso il rilascio dei relativi nullaosta.».
«Art. 40. Casi particolari di ingresso per lavoro.
1. Il nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui
all'articolo 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando
richiesto, e' rilasciato, fatta eccezione per i lavoratori
di cui alle lettere d) e r-bis) del comma 1 del medesimo
articolo, senza il preventivo espletamento degli
adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del testo
unico. Si osservano le modalita' previste dall'articolo
30-bis, commi 2 e 3, e quelle ulteriori previste dal
presente articolo. Il nullaosta al lavoro e' rilasciato al
di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 4, del testo unico.
2. Salvo diversa disposizione di legge o di
regolamento, il nullaosta al lavoro non puo' essere
concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di
lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la
proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non
puo' superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti
di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21 il
nullaosta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato.
La validita' del nullaosta deve essere espressamente
indicata nel provvedimento.
3. Salvo quanto previsto dai commi 9, lettera a), 12,
14, 16 e 19 del presente articolo e dal comma 2
dell'articolo 27 del testo unico, il nullaosta al lavoro e'
rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini del visto
d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il
nullaosta al lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni
dalla data del rilascio, osservate le disposizioni degli
articoli 31, commi 1, limitatamente alla richiesta del
parere del questore, 2, 4, 5, 6, 7 e 8.
4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo
27, comma 1, lettera f), del testo unico, i piu' elevati
limiti temporali previsti dall'articolo. 5, comma 3,
lettera c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e
il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al
presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nel
nullaosta al lavoro o, se questo non e' richiesto, per il
tempo strettamente corrispondente alle documentate
necessita'.
5. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera a), del testo unico, il nullaosta al lavoro si
riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di
conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato all'azienda distaccataria,
qualificano l'attivita' come altamente specialistica,
occupati da almeno sei mesi nell'ambito dello stesso
settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel
rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS,
ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29
dicembre 1994, n. 747. Il trasferimento temporaneo, di
durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita
e predeterminata nel tempo, non puo' superare, incluse le
eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni.
Al termine del trasferimento temporaneo e' possibile
l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso
l'azienda distaccataria.
6. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1,
lettere b) e c), del testo unico, il nullaosta al lavoro e'
subordinato alla richiesta di assunzione anche a tempo
indeterminato dell'universita' o dell'istituto di
istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che
attesti il possesso dei requisiti professionali necessari
per l'espletamento delle relative attivita'.
7. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera d), del testo unico, la richiesta deve essere
presentata o direttamente dall'interessato, corredandola
del contratto relativo alla prestazione professionale da
svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di
assunzione in qualita' di lavoratore subordinato, nonche'
del titolo di studio o attestato professionale di
traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste,
rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da
ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la
legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente
vistati, previa verifica della legittimazione dell'organo
straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte
delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.
8. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera e), del testo unico, deve essere acquisito il
contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza
diplomatica o consolare. Il nullaosta al lavoro non puo'
essere rilasciato a favore dei collaboratori familiari di
cittadini stranieri.
9. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 27 del testo
unico, si riferisce agli stranieri che, per finalita'
formativa, debbono svolgere in unita' produttive del nostro
Paese:
a) attivita' nell'ambito di un rapporto di tirocinio
funzionale al completamento di un percorso di formazione
professionale,
ovvero
b) attivita' di addestramento sulla base di un
provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco
assunto dall'organizzazione dalla quale dipendono.
10. Per le attivita' di cui alla lettera a) del comma 9
non e' richiesto il nullaosta al lavoro e il visto di
ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato
su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, nei limiti del contingente annuo
determinato ai sensi del comma 6 dell'articolo 44-bis. Alla
richiesta deve essere unito il progetto formativo, redatto
ai sensi delle norme attuative dell'articolo 18 della legge
24 giugno 1997, n. 196, vistato dalla regione. Per le
attivita' di cui al comma 9, lettera b), il nullaosta al
lavoro viene rilasciato dallo Sportello unico, su richiesta
dell'organizzazione presso la quale si svolgera'
l'attivita' lavorativa a finalita' formativa. Alla
richiesta deve essere allegato un progetto formativo,
contenente anche indicazione della durata
dell'addestramento, approvato dalla regione.
11. Per i lavoratori, di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera g), del testo unico, il nullaosta al lavoro puo'
essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana
o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie
sedi, rappresentanze o filiali, e puo' riguardare,
soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato,
intendendo per tali quelle riferite all'esecuzione di opere
o servizi particolari, per i quali occorre esperienza
specifica nel contesto complessivo dell'opera o del
servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori.
L'impresa estera deve garantire lo stesso trattamento
minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di
categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari
nonche' il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali previsti dall'ordinamento italiano.
12. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera h), del testo unico, dipendenti da societa'
straniere appaltatrici dell'armatore chiamati all'imbarco
su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi
complementari di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre
1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di
legge che disciplinano la materia e non e' necessaria
l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso
sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari entro termini abbreviati e con procedure
semplificate definite con le istruzioni di cui all'articolo
5, comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo della
nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali
o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si
osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del
permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in
vigore per il rilascio dei visti di transito.
13. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27,
comma 1, lettera i), del testo unico, e' previsto l'impiego
in Italia, di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con
regolare contratto di lavoro, di datori di lavoro, persone
fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero,
per la realizzazione di opere determinate o per la
prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto
stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o
straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi
il nullaosta al lavoro da richiedersi a cura
dell'appaltante, il visto d'ingresso e il permesso di
soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente
necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione
del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di
lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative nel settore interessato. L'impresa estera
deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul
territorio italiano lo stesso trattamento minimo
retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria
applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonche' il
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
14. Per i lavoratori dello spettacolo di cui
all'articolo 27, comma 1, lettere l), m), n) e o), del
testo unico, il nullaosta al lavoro, comprensivo del codice
fiscale, e' rilasciato dalla Direzione generale per
l'impiego - Segreteria del collocamento dello spettacolo di
Roma e dall'Ufficio speciale per il collocamento dei
lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, per
un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo
proroga, che, nei casi di cui alla lettera n), puo' essere
concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per
consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente
per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo
datore di lavoro. Il rilascio del nullaosta e' comunicato,
anche per via telematica, allo Sportello unico della
provincia ove ha sede legale l'impresa, ai fini della
stipula del contratto di soggiorno per lavoro.
15. I visti d'ingresso per gli artisti stranieri che
effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata
e, comunque, inferiore a 90 giorni, sono rilasciati al di
fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo
unico, con il vincolo che gli artisti interessati non
possano svolgere attivita' per un produttore o committente
di spettacolo diverso da quello per il quale il visto e'
stato rilasciato.
16. Per gli sportivi stranieri di cui all'articolo 27,
comma 1, lettera p), e comma 5-bis, del testo unico, il
nullaosta al lavoro e' sostituito dalla dichiarazione
nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale, sulla
richiesta, a titolo professionistico o dilettantistico,
della societa' destinataria delle prestazioni sportive,
osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91.
La dichiarazione nominativa di assenso e' richiesta anche
quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso
di lavoro subordinato, la dichiarazione nominativa
d'assenso e' comunicata, anche per via telematica, allo
Sportello unico della provincia ove ha sede la societa'
destinataria delle prestazioni sportive, ai fini della
stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La
dichiarazione nominativa di assenso e il permesso di
soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati
anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi
stranieri tra societa' sportive nell'ambito della medesima
federazione.
17. Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui
al comma 16, sono considerati al di fuori delle quote
stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4,
del testo unico. Al fine dell'applicazione dell'articolo
27, comma 5-bis, del testo unico, le aliquote d'ingresso
stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le
prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e
sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni
sportive federali e non si applicano agli allenatori ed ai
preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di
soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi
familiari puo' essere tesserato dal CONI, nell'ambito delle
quote fissate dall'articolo 27, comma 5-bis, del testo
unico.
18. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di assenso
rilasciata dal CONI riguardi un cittadino extracomunitario
minore, la richiesta della predetta dichiarazione deve
essere corredata dall'autorizzazione rilasciata dalla
Direzione provinciale del lavoro competente ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 345, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla
federazione sportiva nazionale di appartenenza della
societa' destinataria della prestazione sportiva.
19. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera q), del testo unico, e per quelli occupati alle
dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di
enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, il
nullaosta al lavoro non e' richiesto.
20. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera r), del testo unico, il nullaosta al lavoro e'
rilasciato nell'ambito, anche numerico, degli accordi
internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad
un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi.
Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di
programmi di scambio di giovani o di mobilita' di giovani,
il nullaosta al lavoro non puo' avere durata superiore a
tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con
un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi
internazionali in vigore per l'Italia, il nullaosta al
lavoro puo' essere rilasciato dallo Sportello unico
successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio
dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un
periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non piu'
di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.
21. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera r-bis), del testo unico, riguardano esclusivamente
gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto
dal Ministero della salute. Le strutture sanitarie, sia
pubbliche che private, sono legittimate all'assunzione
degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite
specifica procedura. Le societa' di lavoro interinale
possono richiedere il nullaosta per l'assunzione di tale
personale previa acquisizione della copia del contratto
stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le
cooperative sono legittimate alla presentazione della
richiesta di nullaosta, qualora gestiscano direttamente
l'intera struttura sanitaria o un reparto o un servizio
della medesima.
22. Gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettere a), b), c) e d), del testo unico possono far
ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di
lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per lavoro
autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con decreto
di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico. In tali
casi, lo schema di contratto d'opera professionale e',
preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del
lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la
quale, accertato che, effettivamente, il programma
negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato,
rilascia la corrispondente certificazione. Tale
certificazione, da accludere alla relativa richiesta, e'
necessaria ai fini della concessione del visto per lavoro
autonomo, in applicazione della presente disposizione.
23. Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno
di cui al presente articolo possono essere rinnovati,
tranne nei casi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera
n), del testo unico, in costanza dello stesso rapporto di
lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16, previa
presentazione, da parte del richiedente, della
certificazione comprovante il regolare assolvimento
dell'obbligo contributivo. In caso di cessazione del
rapporto di lavoro, il nullaosta non puo' essere utilizzato
per un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori di cui
all'articolo 27, comma 1, lettere d), e) e r-bis), del
testo unico possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro
a condizione che la qualifica di assunzione coincida con
quella per cui e' stato rilasciato l'originario nullaosta.
Si applicano nei loro confronti l'articolo 22, comma 11,
del testo unico e gli articoli 36-bis e 37 del presente
regolamento. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del
presente articolo non possono essere convertiti, salvo
quanto previsto dall'articolo 14, comma 5.»
Il testo degli articoli 22, 24 e 27 del d. Lgs.
25-7-1998 n. 286, recante: Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, e' il seguente:
«Art.22. Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre
1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n. 335,
art. 3, comma 13)
1. In ogni provincia e' istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello
unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero
procedimento relativo all'assunzione di lavoratori
subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente
all'estero deve presentare allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di
quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella
ove avra' luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva
dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di
lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni
variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere,
presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c)
del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone
iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le
richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di
residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego
provvede a diffondere le offerte per via telematica agli
altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o
con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali
interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia
stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore
nazionale o comunitario, anche per via telematica, il
centro trasmette allo sportello unico richiedente una
certificazione negativa, ovvero le domande acquisite
comunicandole altresi' al datore di lavoro. Ove tale
termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia
fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del
comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel
complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla
presentazione della richiesta, a condizione che siano state
rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il
questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma
dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a
richiesta del datore di lavoro, trasmette la
documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici
consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta
al lavoro subordinato ha validita' per un periodo non
superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il
datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque
anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reato previsto dal comma 12.
5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi', rifiutato
ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i
documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o
sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo
straniero non si rechi presso lo sportello unico per
l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno
entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo
sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla
osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite
i collegamenti telematici.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di
origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti
di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione
del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo
straniero si reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a
cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorita'
consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
7. (abrogato)
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini
dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato
dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di
stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite
collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche
relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso
il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque
idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresi' il
rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi
delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base
delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere
con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure,
all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 .
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce
motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il
posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto
nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che
si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il
periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito
percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.
Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano
applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29,
comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione
stabilisce le modalita' di comunicazione ai centri per
l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore
straniero nelle liste di collocamento con priorita'
rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari .
11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il
dottorato o il master universitario di secondo livello,
alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di
studio, puo' essere iscritto nell'elenco anagrafico
previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per
un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza
dei requisiti previsti dal presente testo unico, puo'
chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi
di lavoro.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono
aumentate da un terzo alla meta':
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore
a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non
lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle
altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di
cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.
12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica
la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del
costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto
illegalmente.
12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento
lavorativo di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal
questore, su proposta o con il parere favorevole del
procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia
presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale
instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso
di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.
12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma
12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato
per un anno o per il maggior periodo occorrente alla
definizione del procedimento penale. Il permesso di
soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con
le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della
Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano
meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali
dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo'
goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', anche in deroga al
requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1,
comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.
152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
regolare attivita' di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego,
dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e
delle relative norme di attuazione. «
«Art. 24. Lavoro stagionale
1. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di
categoria per conto dei loro associati, che intendano
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a
carattere stagionale con uno straniero devono presentare
richiesta nominativa allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi
dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante o le
associazioni di categoria non abbiano una conoscenza
diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le
modalita' previste dall'articolo 22, deve essere
immediatamente comunicata al centro per l'impiego
competente, che verifica nel termine di cinque giorni
l'eventuale disponibilita' di lavoratori italiani o
comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 3,
5-bis e 5-ter.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia
comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di
precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni
dalla data di ricezione della richiesta del datore di
lavoro.
2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione,
decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al
datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si
intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente
le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguardi uno straniero gia'
autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale
presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia
stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia
rispettato le condizioni indicate nel permesso di
soggiorno.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validita'
da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in
corrispondenza della durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi
di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso diversi
datori di lavoro.
3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al
comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende
prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato
in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta
dallo stesso o da altro datore di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia
rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del
medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale,
rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano
mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Puo', inoltre, convertire il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se
ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro,
con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni
dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai
posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono
individuare il trattamento economico e normativo, comunque
non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e
le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della
manodopera, nonche' eventuali incentivi diretti o indiretti
per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le
misure complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze,
per lavori di carattere stagionale, uno o piu' stranieri
privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
e' punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12.».
Art. 27. Ingresso per lavoro in casi particolari.
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli
articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di
cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione
disciplina particolari modalita' e termini per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna
delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di
societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici
di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede
principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero
dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) i professori universitari destinati a svolgere in
Italia un incarico accademico;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in
corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro
domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero
che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del
rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi
di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando
anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro
subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o
imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati
ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per
adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo
limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando
tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con
le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere,
residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio
italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di
appalto stipulato tra le predette persone fisiche o
giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle
residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle
disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge
23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e
comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli
lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso
locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive,
pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di
manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi
tipo di attivita' sportiva professionistica presso societa'
sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n.
91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente
accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti
da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da
emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia
attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o
sono persone collocate «alla pari»;
r-bis) infermieri professionali assunti presso
strutture sanitarie pubbliche e private.
1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera
i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il
nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da
parte del committente, del contratto in base al quale la
prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una
dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi
dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita'
della loro situazione con riferimento alle condizioni di
residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione
europea in cui ha sede il datore di lavoro. La
comunicazione e' presentata allo sportello unico della
prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno.
1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri
indicati al comma 1, lettere a), c) e g), e' sostituito da
una comunicazione da parte del datore di lavoro della
proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato,
previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione e'
presentata con modalita' informatiche allo sportello unico
per l'immigrazione della prefettura - ufficio territoriale
del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione
al questore per la verifica della insussistenza di motivi
ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con
le medesime modalita' informatiche, alla rappresentanza
diplomatica o consolare per il rilascio del visto di
ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo
straniero si reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la
sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la
richiesta del permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si
applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il
Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, un apposito
protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro
garantiscono la capacita' economica richiesta e
l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di
lavoro di categoria.
1-quinquies. I medici e gli altri professionisti
sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione
di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato
olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive
internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o
da organismi, societa' ed associazioni sportive da essi
riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di
gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la
pertinente attivita', in deroga alle norme sul
riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei
componenti della rispettiva delegazione o gruppo
organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della
delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono
del medesimo trattamento, ove piu' favorevole.
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico
i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono
essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per
esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata
dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori
dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono,
previo nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale di
pubblica sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata, salvo
che si tratti di personale artistico ovvero di personale da
utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che
il lavoratore extracomunitario entri nel territorio
nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a
svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, determina le procedure e le modalita'
per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente
comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il
possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di
determinate attivita'.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene
altresi' norme per l'attuazione delle convenzioni ed
accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso
e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle
dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di
enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri
non appartenenti all'Unione europea e' disciplinato dalle
disposizioni particolari previste negli accordi
internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, su proposta del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno
e del lavoro e delle politiche sociali, e' determinato il
limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri
che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o
comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni
sportive nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal
CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del
Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela
dei vivai giovanili.».
La legge regionale del 9 agosto 2005, n. 18, e'
pubblicata nel supplemento straordinario al Bollettino
Ufficiale Regionale 12 agosto 2005, n. 016.
Il testo dell'articolo 65 dello Statuto speciale della
regione Friuli-Venezia Giulia, e' il seguente:
«Art. 65. Con decreti legislativi, sentita una
Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal
Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale,
saranno stabilite le norme di attuazione del presente
Statuto e quelle relative al trasferimento
all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel
Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla
Regione.».


 
Art. 2

Attivita' di coordinamento

1. Al fine di valutare particolari problematiche emergenti dai procedimenti trattati e di assicurare il raccordo operativo delle attivita' svolte dalle amministrazioni coinvolte, con decreto del prefetto e' istituito presso ogni prefettura - ufficio territoriale del Governo un Tavolo tecnico provinciale di coordinamento, composto, oltre che dal presidente, coordinatore dello Sportello per l'immigrazione, da quattro componenti.
2. La designazione dei componenti dei Tavoli tecnici di cui al comma 1 avviene come segue:
a) un componente designato dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo;
b) un componente designato dalla questura;
c) un componente designato dalla regione;
d) un componente designato dalla provincia.
3. Al fine di assicurare omogenee linee di indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio relativo all'attivita' degli Sportelli per l'immigrazione sul territorio regionale, e' istituito con decreto del Commissario del Governo della regione Friuli-Venezia Giulia il Tavolo tecnico regionale, composto dai Tavoli tecnici provinciali di cui al comma 1 e presieduto dal Commissario di Governo della regione o da suo delegato.
4. Ai Tavoli di cui ai commi 1 e 3 possono essere invitati i rappresentanti di altre amministrazioni coinvolte.
 
Art. 3

Sistema informativo

1. Per le finalita' di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero dell'interno garantisce alle province della regione Friuli-Venezia Giulia l'utilizzo del sistema informativo e delle procedure informatizzate nonche' ogni necessaria manutenzione e implementazione e la relativa formazione degli operatori.
2. Ai fini del monitoraggio statistico, delle analisi del mercato del lavoro e della corretta funzionalita' delle procedure, il Ministero dell'interno garantisce alla regione l'accesso ai dati dell'archivio informatizzato.
3. Il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali inoltrano alla regione ogni comunicazione inerente alla materia trattata nel presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 luglio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport

Cancellieri, Ministro dell'interno

Fornero, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Severino
 
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