Gazzetta n. 206 del 4 settembre 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 2012 |
Scioglimento del consiglio comunale di San Cipriano di Aversa e nomina della commissione straordinaria. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nel comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010; Visto il decreto del Prefetto di Caserta con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa e' stato sospeso a causa delle dimissioni del sindaco; Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra componenti del consesso e la criminalita' organizzata locale; Ritenuto che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio per gli interessi della collettivita' e determina lo svilimento e la perdita di credibilita' dell'istituzione locale; Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di San Cipriano d'Aversa, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale; Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012;
Decreta:
Art. 1
Il consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa (Caserta) e' sciolto per la durata di diciotto mesi. |
| Art. 2
La gestione del comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta), e' affidata alla commissione straordinaria composta da: dott. Marcello Fulvi - prefetto; dott.ssa Maria Gabriella D'Orso - viceprefetto; dott. Cosimo Facchiano - funzionario economico finanziario. |
| Art. 3
La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche. Dato a Roma, addi' 14 agosto 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2012 Registro n. 6, Interno foglio n. 67 |
| Allegato
Al Presidente della Repubblica
Il comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010, presenta forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica. L'ente in parola, il cui territorio e' caratterizzato dalla tentacolare struttura organizzativa delle locali cosche malavitose, e' gia' stato sciolto per condizionamenti da parte della criminalita' organizzata con d.P.R. del 27 agosto 1992 e con d.P.R. del 19 marzo 2008. Quest'ultimo provvedimento e' stato impugnato in sede giurisdizionale e la relativa sentenza, emessa in prime cure dal TAR Campania, e' stata riformata in sede di appello dal Consiglio di Stato che, con decisione n. 6657 del 28 ottobre 2009, ha valutato gli elementi emersi in sede di accesso ispettivo non sufficientemente supportanti la misura dissolutoria. Nelle consultazioni elettorali svoltesi nel mese di marzo 2010 sono stati riconfermati, nella carica, il sindaco e sei consiglieri della passata consiliatura. Nell'ambito dell'attivita' investigativa condotta dalla locale Direzione distrettuale antimafia, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli ha emesso, il 16 aprile 2012, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del sindaco, di un consigliere di maggioranza e di alcuni imprenditori ed affiliati alla locale organizzazione criminale. Gli stessi sono indagati del reato di associazione di tipo mafioso per aver favorito la latitanza di esponenti della consorteria egemone e per aver agevolato imprese contigue alla menzionata organizzazione criminale, condizionando la gestione degli appalti del comune di San Cipriano d'Aversa. In relazione a tali aspetti il prefetto di Caserta, con decreto del 14 marzo 2012, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 59, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli accertamenti di rito. Ricorrendo, per effetto delle dimissioni dalla carica rassegnate dal sindaco, i presupposti richiesti dall'art. 141, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Prefetto di Caserta, con provvedimento del 21 maggio c.a., ha sospeso il consiglio comunale ed ha nominato un commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente. Al termine delle indagini effettuate, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sui cui contenuti il prefetto di Caserta, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Direzione Distrettuale antimafia, ha redatto l'allegata relazione in data 19 giugno 2012, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si da' atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalita' organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale. I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ambientale ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le cosche ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, nel favorire soggetti collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi, per l'esistenza di una fitta ed intricata rete di parentele, affinita', amicizie e frequentazioni, che lega alcuni amministratori ad esponenti delle locali consorterie criminali od a soggetti ad esse contigui. In particolare e' stato posto in rilievo come il comune di San Cipriano d'Aversa sia la roccaforte dell'esponente apicale organizzazione criminale ed e' ricompreso in un ambito territoriale notoriamente caratterizzato dalla radicata e pervasiva presenza della citata organizzazione criminale con un raggio di azione che si estende ai comuni di Casal di Principe e Casapesenna i cui consigli sono stati recentemente interessati dal provvedimento di cui all'art. 143 del citato decreto legislativo n. 267/2000. Come si evince dalle risultanze di numerosi procedimenti di natura giudiziaria la locale consorteria criminale sviluppa la sua influenza ed azione avvalendosi del vincolo associativo e della capacita' di assoggettamento per ottenere, attraverso forme di condizionamento dell'attivita' amministrativa, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni, oltreche' l'acquisizione di appalti e servizi pubblici. Le interazioni con l'amministrazione locale sono state favorite da soggetti che hanno operato nella duplice veste di imprenditori e politici di riferimento di quella cosca che, in precedenti consiliature, hanno ricoperto cariche di vertice dell'amministrazione comunale. Rilevano, altresi', con riferimento a fatti avvenuti nel corso della precedente amministrazione, le posizioni del sindaco e di un consigliere comunale, gia' assessore nella passata consiliatura, entrambi destinatari della citata ordinanza di custodia cautelare per aver partecipato, nella consapevolezza della rilevanza del proprio apporto causale, all'associazione criminale egemone. In particolare i contenuti di fonti tecniche di prova hanno messo in evidenza il contributo assicurato dal sindaco alla suddetta organizzazione criminale, al fine di favorirne gli interessi, attraverso incontri effettuati con i suoi rappresentanti apicali durante la loro latitanza, nonche' il ruolo svolto dal citato assessore, che aveva messo a disposizione la propria abitazione come luogo d'incontro per gli illeciti accordi di esponenti dell'associazione. Il legame intercorrente tra il primo cittadino e l'organizzazione criminale e' inoltre emblematicamente rappresentato dal rinvenimento, nel covo del citato capo camorrista, di un documento composto da molteplici messaggi di contenuti tipicamente «camorristici» che testimoniano, inequivocabilmente, la permeabilita' dell'ente agli interessi della criminalita' organizzata. Con tali messaggi, prevalentemente indirizzati al sindaco, il suddetto camorrista, allora latitante, forniva precise indicazioni in merito ad una serie di appalti che dovevano essere affidati a ditte di interesse. Come rilevato nella relazione prefettizia il contenuto complessivo di tale documento lascia emergere che una delle persone piu' vicine e di stretta fiducia del camorrista egemone sia proprio il primo cittadino di San Cipriano d'Aversa. Altri messaggi, di analogo contenuto, sono indirizzati ad un consigliere pure riconfermato nella nuova compagine consiliare. La sussistenza di forme di condizionamento dell'amministrazione comunale emerge dal contenuto dell'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame il 26 marzo 2012 che, sebbene abbia disposto la revoca del provvedimento restrittivo, in quanto non piu' attuali le esigenze cautelari che giustificavano la privazione dello stato di liberta', ha comunque ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del primo cittadino in merito al suo proficuo inserimento nell'organizzazione criminale. Elementi univoci che evidenziano la continuita' e l'attualita' del condizionamento esercitato dalla locale consorteria sono emersi dalle analisi svolte sulle procedure di appalto di lavori, servizi e forniture. Le stesse sono risultate caratterizzate da sintomatiche illegittimita' quali, l'assenza di controlli sui requisiti soggettivi ed oggettivi dei partecipanti, la mancata osservanza delle relative disposizioni in materia di appalti pubblici e le ripetute anomalie e irregolarita' delle relative procedure. Tali procedure si sono spesso risolte in favore di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a organizzazioni criminali. E' in tal senso significativa la vicenda dell'appalto per la rimozione dei rifiuti non pericolosi dal piazzale antistante il nuovo cimitero, aggiudicata nel mese di giugno 2010 ad una societa', unica partecipante alla gara. L'indagine ispettiva ha posto in rilievo che uno dei titolari di tale azienda e' anche amministratore di un'altra societa' destinataria di provvedimento interdittivo antimafia. Alcuni mesi prima della gara in esame la societa', che e' poi risultata aggiudicataria, e' stata alienata ad un soggetto non qualificato per disponibilita' economiche e privo di specifica professionalita' che a sua volta, dopo un breve arco temporale, ha ceduto l'azienda ad un fratello degli originari titolari. Alle verifiche su tale vicenda effettuate in corso di accesso ha fatto seguito il deferimento alla Direzione distrettuale antimafia degli amministratori e dei soci di tale societa' per il reato di trasferimento fraudolento dell'azienda, allo scopo di eludere l'applicazione delle misure di prevenzione in materia di criminalita' organizzata, in violazione degli artt. 12-quinquies dei D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. Le conclusioni alle quali e' giunta la commissione d'indagine sono state ancor piu' avvalorato dal sequestro preventivo dell'intero complesso aziendale della societa', rappresentato da beni mobili e immobili per il valore di circa 12 milioni di curo, effettuato l'11 luglio scorso su disposizione della Direzione distrettuale antimafia. Elementi rilevanti dello sviamento dell'attivita' amministrativa e della capacita' del sodalizio criminale di interferire e condizionare le scelte dell'ente emergono anche dall'esame della procedura, che vede coinvolti anche due dipendenti comunali, finalizzata all'apertura e alla gestione di una farmacia. La commissione d'indagine ha disposto appositi accertamenti per verificare i motivi per cui alcuni farmacisti che avevano partecipato ad un selettivo concorso ed affrontato un complesso iter burocratico, avevano successivamente rinunciato alla sede assegnata. Gli accertamenti disposti dalla commissione d'indagine hanno evidenziato il ruolo decisionale che in tale procedura hanno svolto i vertici delle famiglie malavitose, sia per quanto attiene l'individuazione dei locali da destinare per lo svolgimento di tale attivita', sia per quanto attiene l'individuazione del personale da assumere. Aspetti significativi, che denotano l'assenza di una chiara e determinata attivita' di indirizzo e controllo da parte dell'organo politico sono stati messi, altresi', in rilievo dalle indagini svolte nel settore edilizio urbanistico. Il territorio comunale e' infatti interessato da un diffuso abusivismo che si e' concretizzato in un consistente numero di manufatti realizzati in assenza di titoli autorizzativi, fenomeno di notevole rilevanza tenuto conto della limitata espansione territoriale del comune di San Cipriano d'Aversa. Alle riscontrate illiceita' l'amministrazione comunale ha posto in essere un'azione di contrasto solo apparente. La relazione prefettizia pone in rilievo che, successivamente all'emissione di ordinanze di abbattimento di fabbricati abusivi, l'amministrazione non ha effettuato alcun accertamento per verificare se le stesse fossero state eseguite. In particolare, come e' emerso da un rapporto redatto dalle locali forze dell'ordine, il locale ufficio di polizia municipale non ha provveduto, alla scadenza del periodo concesso per l'abbattimento delle opere, a redigere e trasmettere all'autorita' giudiziaria il verbale di accertata inottemperanza alle ordinanze. La mancata attivita' d'impulso da parte del competente ufficio comunale ha precluso che i manufatti venissero acquisiti al patrimonio dell'ente e che l'autorita' giudiziaria potesse esercitare l'azione penale, con la conseguenza che i beni sono tuttora nella disponibilita' dei proprietari. Anche l'analisi delle ordinanze emesse dal responsabile del settore urbanistico, con le quali e' stata contestata agli autori di abusi la realizzazione e l'alienazione di una lottizzazione abusiva, rivelano l'incapacita' dell'ente locale di agire nel rispetto dei principi di legalita' e contrastare efficacemente gli interessi di ambienti controindicati. L'amministrazione infatti, dopo aver emesso le suddette ordinanze non ha posto in essere, nei confronti dei responsabili degli ulteriori, consequenziali, provvedimenti finalizzati al perfezionamento della relativa procedura. E' significativa di un condizionamento dell'attivita' dell'ente la circostanza che, come rivelato nella relazione prefettizia, gli autori degli suddetti abusi non efficacemente contrastati, sono stretti congiunti del capo della locale organizzazione camorrista. Le marcate criticita' ambientali che connotano il territorio avrebbero richiesto un ben piu' penetrante intervento in un settore in cui l'assenza di controlli favorisce l'abusivismo edilizio e gli interessi di imprese edili vicine ad ambienti controindicati. Le vicende analiticamente esaminate nella relazione del Prefetto e nella citata documentazione successivamente pervenuta hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di San Cipriano d'Aversa, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio del regolare funzionamento dell'ente. Dette conclusioni trovano ulteriore conferma nella piu' recente pronuncia della Corte Suprema di Cassazione che, con decisione del 20 luglio c.a. ha annullato, con rinvio al Tribunale di Napoli, la citata ordinanza di scarcerazione del sindaco, emessa dal Tribunale del riesame il 26 marzo u.s. Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' adottato, ai sensi del comma 13 dello stesso articolo, finanche quando ricorrano le situazioni di cui all'art. 141 del citato d.lgs. n. 267/2000, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta), con conseguente affidamento della gestione dell'ente ad una commissione straordinaria cui, in virtu' dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettivita'. In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi. Roma, 9 agosto 2012
Il Ministro dell'interno: Cancellieri
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CASERTA
Al Ministro dell'interno
Il Comune di S. Cipriano d'Aversa (popolazione residente 12.530 abitanti) ha rinnovato il proprio Consiglio Comunale, costituito da venti consiglieri, nella consultazione elettorale del 28 e 29 marzo 2010 con la contestuale rielezione del Sindaco OMISSIS dimessosi dalla carica il 28 aprile 2012. A seguito di dette dimissioni, con decreto prefettizio in data 21 maggio u.s., e' stato nominato, ai sensi dell'art. 141 comma 1 lett. b) n. 2 del TUEL, un commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente nelle more dello scioglimento del consiglio comunale. Nella suddetta consultazione del 2010 venivano, altresi' rieletti sei consiglieri appartenenti alla precedente consiliatura insediatasi a seguito della tornata elettorale del 2004, destinataria di un provvedimento dissolutorio ex art. 143 del TUEL, disposto con D.P.R. 19 marzo 2008, per infiltrazione della criminalita' organizzata di stampo camorristico sull'apparato politico-amministrativo dell'Ente. Avverso detto provvedimento del 2008, il summenzionato OMISSIS, i consiglieri OMISSIS, OMISSIS, (amministratori anche dell'attuale consiliatura) ed altri hanno proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, il quale con sentenza n. 115/2009 rigettava il gravame. In sede di appello, invece, il Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza del 24 luglio 2009, in riforma della sentenza impugnata, ha annullato il citato provvedimento di scioglimento. La compagine politica eletta nel 2010, da ritenersi per quanto sopra evidenziato in continuita' rispetto alla precedente, e' stata recentemente interessata dalle vicende giudiziarie che hanno condotto all'arresto, disposto dal Gip presso il Tribunale Napoli con ordinanza di custodia cautelare n.150/12 del 2 marzo u.s., su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nell'ambito del procedimento penale n. 12361/07, del Sindaco OMISSIS (nato a OMISSIS il OMISSIS) e del consigliere di maggioranza OMISSIS (nato a OMISSIS il OMISSIS), unitamente ad imprenditori ed affiliati al «clan dei casalesi». Detto procedimento penale costituisce l'epilogo di complesse indagini effettuate dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta le cui risultanze evidenziano anche nei confronti dei summenzionati amministratori, ipotesi di reato ex art. 416-bis c.p. capo A - associazione per delinquere di tipo mafioso - e art. 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, per aver favorito la latitanza di OMISSIS e di OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, cugino del sindaco, e per aver agevolato imprese contigue al citato clan, gestito attivita' estorsive, condizionato la gestione degli appalti del comune San Cipriano d'Aversa. Pertanto, atteso che ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali di cui al D.Leg.vo n. 267/2000, dall'applicazione della suddetta misura coercitiva consegue la sospensione di diritto dalla carica di pubblici ufficiali, per entrambi gli amministratori e' stata dichiarata la sospensione con provvedimenti prefettizi in data 13 marzo 2012. Nel contempo, a norma del comma settimo del citato art. 59 TUEL, con decreto prefettizio in data 14 marzo 2012 prot.n.7694/Area II/EE.LL., successivamente prorogato con decreto n. 11140 del 12 aprile 2012, lo scrivente ha disposto l'accesso, mediante l'istituzione di una Commissione di indagine, preordinato a « ...verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso...» per l'amministrazione comunale interessata dalla cennata vicenda giudiziaria. La stessa Commissione, in data 22 maggio 2012 ha rassegnato, nei termini prescritti, la relazione concernente gli esiti dell'attivita' ispettiva della quale si allega copia. Preliminarmente, la relazione si sofferma sull'analisi del contesto ambientale, evidenziando che il Comune di S. Cipriano di Aversa, roccaforte dell'esponente apicale dei casalesi OMISSIS, detto «OMISSIS», e del proprio luogotenente OMISSIS (classe OMISSIS, cugino del sindaco), entrambi di San Cipriano D'Aversa, tratti in arresto negli ultimi anni per associazione di tipo mafioso ed altro, e' ricompreso nell'agro aversano, notoriamente caratterizzato dalla radicata e pervasiva presenza del clan dei casalesi, avente quale epicentro il comprensorio tra i comuni di Casal di Principe, San Cipriano d'Aversa e Casapesenna i quali, com'e' noto, recentemente, sono stati sciolti ai sensi dell'art. 143 del TUEL con D.P.R. in data 17/4/u.s. Tale territorio che costituisce di fatto un solo agglomerato urbano con i predetti comuni, formo' in passato il Comune di Albanova ricompreso nella Provincia di Napoli. Secondo le risultanze info-investigative tratte anche da numerosi provvedimenti emessi in sede giudiziaria e, da ultimo, dalla citata O.C.C. n. 150/12, la consorteria dei casalesi, strutturata in quattro gruppi principali, organizzati sul territorio in una sorta di confederazione, un vero e proprio cartello criminale - facenti capo a OMISSIS al summenzionato OMISSIS, ed ai capi storici OMISSIS e OMISSIS, in atto pluricondannati e detenuti al 41-bis - estende la sua influenza ed azione criminale ben oltre l'ambito provinciale di provenienza, avvalendosi del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omerta' che ne deriva per il perseguimento, tra l'altro, dei seguenti obiettivi: il rilascio di concessioni e di autorizzazioni amministrative; l'acquisizione di appalti e servizi pubblici; l'illecito condizionamento dei diritti politici dei cittadini (ostacolando il libero esercizio del voto, procurando voti a candidati indicati dall'organizzazione in occasione di consultazioni elettorali) e, per tale tramite, il condizionamento della composizione e delle attivita' degli organismi politici rappresentativi locali. Nei predetti territori si registra, l'espressione piu' evoluta del «sistema camorristico» che, nell'arco di un ventennio, si e' affermato secondo un modello di «camorra imprenditrice», con traffici illeciti estesi in un assetto geo-economico-criminale di livello addirittura transnazionale. In analogia con la terminologia economica, non e' errato definire detto sistema quale «settore terziario avanzato» della realta' camorristica. Le interazioni con le amministrazioni locali per l'infiltrazione dei pubblici appalti, sono state favorite, nel comprensorio di riferimento, da soggetti che hanno operato nella duplice veste di imprenditori e politici «di riferimento» del clan dei Casalesi. In particolare per quanto riguarda il Comune di S. Cipriano, come si evince dalla ordinanza di custodia cautelare n. 733/201122 del 28 novembre 2011 emessa dal GIP di Napoli, l'imprenditore «di riferimento» del sodalizio era il Consigliere Provinciale OMISSIS gia' vicesindaco di San Cipriano d'Averla (destinatario dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di S. Maria C.V. il 18 giugno 2007 ritenuto fiancheggiatore dei casalesi), la cui elezione era stata sostenuta dallo OMISSIS. Il OMISSIS, a sua volta, attraverso le proprie imprese, forniva «buste d'appoggio» in occasione delle gare al clan «dei casalesi», consentendo alle imprese contigue al sodalizio l'aggiudicazione di numerosi appalti. Difatti, come si rileva dalla suddetta ordinanza, l'organizzazione casalese si e' assicurata, nel corso degli anni, «uno stabile appoggio da parte di settori del ceto politico campano che, pur di affermarsi elettoralmente, non hanno esitato ad allearsi con l'associazione criminale». La disamina delle posizioni dei componenti della compagine politico-amministrativa eletta nel 2010, evidenziano una rete di rapporti parentali e frequentazioni tra amministratori e dipendenti per i quali si rinvengono pregiudizi c/o precedenti penali, con appartenenti alla criminalita' organizzata, che riflettono un substrato di collegamenti e cointeressenze. In proposito rilevano le posizioni dei dipendenti comunali OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, e del consigliere OMISSIS oltreche' quelle del sindaco OMISSIS e del consigliere OMISSIS. Questi ultimi, entrambi in carica dalla precedente consiliatura del 2004, destinatari come si e' accennato di ordinanza di custodia cautelare in data 2 marzo 2012 per i reati di cui all'art. 416-bis, I, II, III, IV, V, VI, VIII comma c.p. e art. 1 legge 6 febbraio 1980, n. 15, «per aver partecipato, ciascuno nella consapevolezza della rilevanza casuale del proprio apporto, ad una associazione di tipo mafioso denominata clan dei casalesi», possono ritenersi, sulla scorta degli esiti investigativi, organici alla consorteria malavitosa. Indipendentemente dagli aspetti di rilevanza penale della suddetta ordinanza di custodia cautelare, si rileva che gli elementi e le circostanze fattuali di tempo e di luogo, desunte dalle intercettazioni ambientali - tra cui la conversazione n. 673 del 2 maggio 2007 in cui OMISSIS parla dell'appoggio prestato al OMISSIS durante la competizione elettorale e quella n. 558 del 30 aprile 2007 tra OMISSIS e OMISSIS, che denota il totale assoggettamento del Sindaco alla cosca - sono da ritenersi emblematiche della valenza e del ruolo del Sindaco. Lo stesso, attivamente partecipe del sodalizio criminale, che gli ha garantito il proprio appoggio elettorale, offre il proprio contributo all'esistenza ed al rafforzamento del gruppo criminale, incontrando direttamente gli esponenti di ruolo apicale, durante la loro latitanza, allo scopo di favorirne gli interessi. In ordine a tale riscontro probatorio, si reputa sottolineare la collocazione assunta nell'ambito del locale sodalizio criminale dal OMISSIS (all'epoca dei fatti assessore all'Ambiente e Risorse Umane), mostratosi sistematicamente disponibile a fungere da anello di congiunzione tra il sindaco OMISSIS (classe OMISSIS) e gli esponenti di spicco dell'associazione in esame, OMISSIS (detto OMISSIS) e OMISSIS (classe OMISSIS, detto OMISSIS), anche mettendo a disposizione la propria abitazione come base logistica per gli illeciti accordi per favorire gli interessi del gruppo criminale. Ad ulteriore riscontro dell'intreccio politico affaristico criminale in atto, giova ricordare altre conversazioni ambientali dimostrative della costante volonta' degli affiliati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, del Sindaco OMISSIS, e del consigliere comunale OMISSIS, protesa alla commissione di un numero indeterminato di reati in funzione dei mutevoli e quanto mai pressanti bisogni dell'associazione, tanto da richiedere, in occasione delle piu' delicate aggiudicazioni di gare pubbliche, il diretto intervento dei vertici dell'associazione nelle persone di OMISSIS e di OMISSIS (classe OMISSIS, detto OMISSIS), disposti, nonostante la latitanza, ad esporsi al rischio di incontrare personalmente i nominati amministratori locali pur di interferire nell'aggiudicazione delle gare pubbliche e di portare a termine gli illeciti traffici del sodalizio. Nondimeno rilevante sotto il profilo della contiguita' e permeabilita' dei suddetti amministratori sono da considerarsi le risultanze info-investigative incentrate sul rinvenimento nel covo del summenzionato OMISSIS - classe OMISSIS - catturato il 29 agosto 2007 attualmente detenuto in regime di 41-bis, condannato all'ergastolo nella sentenza Spartacus per omicidio e partecipazione all'associazione criminale «dei casalesi», e che numerosi collaboratori di giustizia riferiscono del suo ruolo assiduo di capo e di reggente del clan, in particolare simbiosi con il boss OMISSIS e con gli esponenti apicali della famiglia OMISSIS), di una macchina per scrivere elettronica, dotata di nastro cartografico, utilizzata dal latitante per mandare messaggi attraverso altri affiliati. Gli esiti delle investigazioni scientifiche e accertamenti tecnico-grafici, ultimati in data 9 dicembre 2010 e costituenti i presupposti della citata OCC in data 2 marzo u.s., hanno consentito di estrapolare ben cinque pagine di testo composto di molteplici messaggi dai contenuti camorristici, che collegano inequivocabilmente, secondo la citata ordinanza, il OMISSIS detenuto al OMISSIS Sindaco. I contenuti degli stessi rivestono una notevole valenza probatoria ed acclarano la sussistenza di elementi che rendono oltremodo verosimile un atteggiamento di soggezione tout court o comunque di una permeabilita' dell'Ente alle logiche ed agli obiettivi del crimine organizzato. Particolare rilevanza assume il testo dei pizzini n. 6 e n. 7, indirizzati al sindaco di S. Cipriano d'Aversa, da cui si comprende che lo stesso ha prontamente risposto - stesso mezzo - al boss, che inizia «Carissimo Sindaco» e si conclude «Non dimenticarti che fai di cognome OMISSIS .....omissis ....ti saluto OMISSIS», e il testo del pizzino n. 32 che prescrive «Ora ti elenco tutti i lavori e chi li deve fare. Ora ti elenco tutti i nominativi delle persone che devono fare il ... Ora ti elenco tutti i lavori e chi li deve fare, per non creare malintesi. Cimitero: OMISSIS; ...omissis. Se c'e' qualche altro lavoro fammi sapere CIAO!!!!!!». Tale «pizzino» e' considerato l'ultimo episodio della fitta corrispondenza epistolare intercorsa tra il latitante OMISSIS e il suo omonimo Sindaco, in quanto si ritiene che successivamente i predetti abbiano comunicato tra loro a mezzo chat facendo uso del computer. Dal contenuto del «pizzino», rileva l'ordinanza, che l'allora latitante OMISSIS, evidentemente preoccupato dai comportamenti del suo omonimo sindaco, per evitare malintesi gli ha elencato, in forma scritta, tutti gli appalti di suo interesse e le ditte alle quali tali appalti devono essere affidati quali: Cimitero, OMISSIS; PIP, OMISSIS, di cui appaltera' una ditta non intestata a lui; Asfalto primo lotto OMISSIS; seconda lotto asfalto, OMISSIS amico di OMISSIS; Villa Comunale e via Acquario OMISSIS, Ristrutturazione Casa Comunale OMISSIS; Ampliamento stadio comunale secondo lotto OMISSIS: Villa Comunale di fronte Chiesa Annunziata, genero di «OMISSIS»; Rifiuti, OMISSIS. Poi, se hai una ditta tu, l'importante che ci da i soldi a noi. Piazzetta Incoronata: una ditta a quel famoso pronto intervento: Pubblica illuminazione e Servizi Cimiteriali poi ti faro' sapere. Se poi tu, vuoi accontentare qualcuno, fammi sapere, l'importante e' dirlo prima. Computer, OMISSIS. OK Ora, al di fuori a questi lavori, c'e' qualche altro lavoro? fammi sapere. Ciao!!!!!! Esemplificativamente per i lavori di realizzazione e ampliamento del nuovo cimitero comunale, il latitante OMISSIS ha disposto di affidarli a «OMISSIS» identificato in OMISSIS; dagli accertamenti svolti e' emerso che tali lavori finora non sono stati appaltati, atteso che il progetto iniziale e' stato modificato e l'Amministrazione comunale non ha ancora indetto la relativa gara di appalto. In proposito la citata ordinanza evidenzia che: «quanto acquisito contribuisce in modo determinante a confermare la prospettazione che il OMISSIS fornisce precise indicazioni al suo omonimo OMISSIS Sindaco, di assegnare l'appalto a OMISSIS, che egli individua come Suo imprenditore di fiducia. Ne fa menzione in un pizzino che dalla sua latitanza, insieme a numerosi altri, invia al Sindaco, che egli stesso ha fatto eleggere e che deve sdebitarsi con lui. OMISSIS, titolare della ditta «OMISSIS. S.n.c. di OMISSIS.», che ha come oggetto sociale: «...l'appalto il subappalto e l'esecuzione, per conto proprio e di terzi (Enti pubblici e privati) di lavori edili in genere ed affini, in particolare di complessi edilizi anche residenziali, di case per civili abitazioni, strade, ponti...». Personaggio gia' noto alle Forze dell'Ordine, deferito all'Autorita' Giudiziaria, unitamente al fratello OMISSIS, con l'informativa numero 314/110-2003 del 18 giugno 2003, perche' indagato per i reati di associazione camorristica, capeggiata da OMISSIS e OMISSIS. Il OMISSIS, tra l'altro, e' stato indagato proprio per l'accaparramento di un appalto pubblico. Parimenti rilevanti sono da ritenersi i messaggi, citati in ordinanza, di cui ai: pizzino nr. 5 indirizzato al Consigliere Comunale OMISSIS tutt'ora in carica; pizzino nr. 9 collegato alla questione dell'illuminazione pubblica trattata; nel pizzino nr. 5 e questa volta indirizzato al Sindaco; pizzini 10, 14, 15, 16 sono indirizzati al Sindaco, ma quello indicato al n. 17 e' di particolare rilievo afferente agli incarichi da affidare ad alcuni funzionari comunali e la polizia giudiziaria chiosa indicando che si tratta della dimostrazione che il vero Sindaco di San Cipriano in quel periodo era il boss; i pizzini da 18 a 32, indirizzati al Sindaco continuano a trattare argomenti relativi alla gestione di appalti, e di affari del Comune, compresa la richiesta di assunzione di una persona come operatore ecologico; anche con riferimento ai medesimi argomenti si ha la prova che il Sindaco ha risposto con altri pizzini ai primi inviati dal OMISSIS, in un dialogo continuo fra boss e Sindaco sul da farsi, nel quale il boss ricorda platealmente al Sindaco di essere stato eletto grazie ai voti della camorra. Orbene, dal materiale documentale acquisito ed esaminato emerge come OMISSIS, cl. 1964, fra i piu' ridati luogotenenti del caro clan OMISSIS, e' il vero sindaco di San Cipriano d'Aversa ed utilizza il suo omonimo come prestanome della carica pubblica. I pizzini rinvenuti risultano «imbarazzanti» per il Sindaco, in particolar modo nella parte in cui costui e' destinatario dei rimbrotti e rimproveri del boss, che gli ricorda che intanto e' stato eletto in quanto egli stesso affiliato al clan camorristico. Tutto cio' a ulteriore riprova, ove ve ne fosse bisogno, della intraneita' del primo cittadino nell'associazione mafiosa, poiche' costui oltre a fornire un contributo stabile e decisivo per le sorti dell'organizzazione, lo fa condividendone i fini ed il programma e facendosi partecipe della sua costante attuazione. D'altronde l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame Sez. 10 n. 1997/2012 RIM Caut. Pers.2027/2010 all'udienza del 26 marzo 2012, che ha disposto la scarcerazione di OMISSIS prevalentemente in considerazione «....della distanza temporale dai fatti ad oggi non residuino le esigenze cautelari..» ha confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di OMISSIS cl. OMISSIS in ordine al suo proficuo inserimento nell'organizzazione criminale avendo egli, con la sua condotta, rivelato la propria adesione al sodalizio mediante la propria messa a disposizione in suo favore. E' stato altresi', osservato che in tema di associazione a delinquere di tipo mafioso, la messa a disposizione dell'organizzazione criminale e' rilevante ai fini della prova dell'adesione in quanto rivolta al sodalizio e dimostrativa dell'adesione permanente e volontaria ad esso per ogni illecito suo proprio (cfr. in tal senso Cass. Pen. 1994, sez. I n. 26331 del 7 giugno 2011). Il Collegio del Riesame, in particolare, ha dedotto, dallo stesso tenore dei messaggi inviati dal boss OMISSIS, in particolare gli ultimi in senso cronologico, «... che l'amministratore, per tutelarsi rispetto ai controlli in corso da parte dell'allora Commissione di Accesso, aveva almeno formalmente smesso di ottemperare agli ordini del boss, e per tale sua condotta veniva rimproverato dal boss medesimo...». In tale sede e' stato anche sostenuto, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa circa la genericita' dell'imputazione, che la contestazione mossa al OMISSIS non puo' ritenersi generica «in quanto e' ben spiegato il contenuto della condotta criminosa». Infatti, secondo l'assunto accusatorio egli sarebbe diventato nel 2004 Sindaco del comune di San Cipriano d'Aversa quale mero alter ego del cugino omonimo OMISSIS (cl. OMISSIS) - appartenente al clan dei casalesi - ed avrebbe raggiunto tale carica pubblica proprio grazie all'appoggio del predetto sodalizio, mettendosi a disposizione del medesimo clan e favorendone gli interessi, nel corso della gestione amministrativa a lui affidata. La difesa, al riguardo, ha evidenziato come, la stessa P.G. abbia dato atto che nessuno degli ordini impartiti dal latitante nel suddetto pizzino sia stato effettivamente rispettato, poiche' gli appalti non sono stati distribuiti secondo i voleri esplicitati dal boss. A tal proposito, il Tribunale adito nel controdedurre, ha rilevato che detta osservazione difensiva non priva di valenza probatoria il messaggio proveniente dal boss, atteso che, da un lato va considerato che all'epoca, e precisamente dal novembre 2006, si era gia' insediata la Commissione di accesso nel comune (che avrebbe portato al commissariamento dell'Ente locale per infiltrazioni mafiose) e dell'ulteriore fatto che di li' a breve il latitante OMISSIS era stato catturato ed, infine, che lo stesso fatto che il boss dettasse le sue determinazioni con tale puntualita' dimostra che era certo che avrebbero trovato ascolto e ottemperanza ai suoi diktat. Da intercettazioni ambientali e' stato possibile riscontrare la natura dei rapporti tra il OMISSIS sindaco e l'omonimo boss (OMISSIS, ad esempio riferisce di aver personalmente accompagnato il OMISSIS dal cugino latitante per farli parlare), e da' conto del rapporto di sovraordinazione che il OMISSIS latitante aveva sul cugino sindaco nonche' di asservimento del Comune ai voleri del clan. Aspetto sintomatico del circuito relazionale tra amministratori ed esponenti della criminalita' organizzata protesa, peraltro, al controllo degli apparati pubblici ed alla coltivazione dei necessari rapporti con settori della politica, e' costituito da quella sorta di «gemellaggio» con il Comune di Gragnano (NA), sciolto con D.P.R. in data 30 marzo 2012 per condizionamento della criminalita' organizzata, il quale indipendentemente dal legame di coniugio tra i rispettivi sindaci, denota un'ingerenza dei sodalizi malavitosi, conniventi con le rispettive amministrazioni, nelle attivita' delle stesse. Il sindaco di Gragnano, OMISSIS (coniugata con OMISSIS, dal 4 ottobre 2010 data del matrimonio) figlia dell'ex senatore OMISSIS, condannato per associazione di tipo mafioso con sentenza divenuta irrevocabile il 14 giugno 2007, come riportato nella relazione di accesso del 13 dicembre 2011 disposto dal Prefetto di Napoli, appare « ... il perno attorno a cui ruota il sistema di irregolarita' gestionale nonche' delle frequentazioni e la contiguita' dei politici comunali con ambienti della criminalita' organizzata..» Tra le situazioni di contiguita' della summenzionata OMISSIS con esponenti della criminalita' organizzata si evidenzia quella relativa ai rapporti di affinita' con OMISSIS, tratto in arresto per estorsione aggravata dal metodo mafioso, titolare dell'omonima impresa di onoranze funebri ubicata in Gragnano; il figlio OMISSIS infatti e' coniugato con OMISSIS sorella del Sindaco. OMISSIS e' a sua volta cugino di primo grado del boss OMISSIS, detto «OMISSIS», esponente di punta del clan omissis. La predetta impresa che di fatto gestisce, in situazione di monopolio l'attivita' di onoranze funebri nel predetto comune risulta destinataria, tra l'altro. di interdittiva antimafia. La OMISSIS, gia' presidente del Consiglio comunale durante la seconda Amministrazione OMISSIS (2004-2009), nel 2009 e' stata eletta sindaco per il primo mandato, a conclusione della campagna elettorale e delle operazioni di voto contrassegnate da episodi di intimidazioni, da irregolarita' e tacite connivenze con i locali sodalizi criminali. Infatti, le liste che hanno appoggiato sia la maggioranza che il Sindaco OMISSIS sono state sostenute da esponenti della malavita locale, i quali hanno contribuito materialmente alla campagna elettorale. Il proprio coniuge OMISSIS, come rappresentato nella suddetta relazione, assume un ruolo non secondario nelle vicende amministrative di quel comune caratterizzato dal grave clima intimidatorio di cui si e' reso artefice, certamente teso ad alterare il procedimento di formazione della volonta' degli organi elettivi ed amministrativi. Peraltro, il Consigliere OMISSIS ha dichiarato alla Commissione di accesso di Napoli, che il OMISSIS risulterebbe presente, secondo quanto a lui riferito dal Vice Sindaco OMISSIS, a quasi tutte le riunioni di maggioranza, che si svolgevano presso la casa dei coniugi OMISSIS-OMISSIS. Circostanza sintomatica di tale influenza e' costituita dall'aggiudicazione in data 1° settembre 2010 da parte dell'impresa di costruzioni di S. Cipriano di Aversa, «OMISSIS», oggetto della citata corrispondenza tra i cugini OMISSIS, contigua al clan dei casalesi (i cugini OMISSIS entrambi di nome OMISSIS nati rispettivamente a S. Cipriano di Aversa il OMISSIS ed a Capua il OMISSIS in rapporti di parentela indiretta con OMISSIS, sorella dell'esponente apicale OMISSIS) di un appalto indetto dalla OMISSIS s.p.a. relativa alla progettazione ed esecuzione dei lavori di restauro dell'ex OMISSIS a Gragnano per il considerevole importo di circa 11 milioni di euro, con la partnership amministrativa del comune di Gragnano, interessato ai lavori. Riguardo all'attivita' gestionale riferita all'attuale amministrazione afferente l'affidamento di appalti ed incarichi per la fornitura di beni e servizi, le risultanze degli accertamenti esperiti dalla Commissione di accesso hanno, in via generale, riscontrato profili di illegittimita' e anomalie procedurali che potrebbero indurre a far ritenere che le stesse assurgono a prassi nel settore dell'approvvigionamento di servizi preordinati ad eludere le relative prescrizioni normative ed a beneficiare ditte e/o soggetti talvolta controindicati, come nel caso dell'appalto per la rimozione dei rifiuti alla societa' «OMISSIS» con importo a base d'asta era pari ad € 150.000,00. Detta societa', unica ditta partecipante alla gara, si e' aggiudicata nel giugno 2010 l'affidamento del servizio di rimozione rifiuti non pericolosi nel piazzale antistante il nuovo cimitero ed in via Acquaro. Dall'analisi della compagine sociale e' emerso, infatti, che gli originari titolari: i fratelli OMISSIS e OMISSIS (quest'ultimo gia' amministratore unico della Societa' Gruppo OMISSIS destinataria di provvedimento interdittivo antimafia), in data 8 aprile 2009, non molto tempo prima della gara, hanno alienato l'azienda ad OMISSIS (all'epoca dei fatti studentessa) che a sua volta, dopo circa un anno e mezzo, (6 ottobre 2010) , ha ceduto la stessa a OMISSIS, altro fratello dei predetti. Le risultanze informative evidenziano che OMISSIS, nel corso dell'anno 2009, e' stato indagato nell'ambito di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che hanno portato all'emissione ed applicazione della misura cautelare coercitiva nr. 57027/07 p.m., 51054 gip e 649/09 o.c.c. emessa dal Tribunale di Napoli Sezione del Giudice delle Indagini Preliminari Ufficio 20 in data 8 ottobre 2009, contestando a carico dell'indagato l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91 per aver agito al fine di agevolare l'attivita' dell'associazione mafiosa denominata clan dei casalesi, capeggiata dal latitante omissis. A tal proposito, si evidenzia che le verifiche effettuate in sede di accesso hanno determinato il deferimento alla Direzione Distrettuale Antimafia degli amministratori e soci di detta societa' per il reato ex art. 12-quinquies del D.L. 8 giugno 1992 nr. 306 e 110 c.p. e nel contempo interessato il Gruppo Ispettivo Antimafia ai fini dell'interdittiva antimafia recentemente disposta, in data 12/6/u.s. Ulteriore vicenda che puo' ritenersi sintomatica della capacita' e livello di infiltrazione del sodalizio nelle attivita' economiche del territorio e delle correlate procedure amministrative e' quella concernente l'apertura e gestione della terza farmacia che segnatamente all'iter amministrativo per l'apertura della stessa registra il coinvolgimento di Responsabile dell'Area Amministrativa del comune OMISSIS unitamente ad un vigile urbano che potrebbe identificarsi in OMISSIS (fratello dell'arcinoto camorrista OMISSIS), all'epoca dei fatti in servizio presso la Polizia Municipale di San Cipriano d'Aversa, in seguito tratto in arresto per associazione mafiosa. Le risultanze investigative di cui alla nota informativa prot. nr. 250/290-15-208 del 23 febbraio 2012 hanno evidenziato che le principali famiglie di vertice del clan «dei Casalesi», OMISSIS - OMISSIS - OMISSIS hanno gestito «in toto» l'assegnazione della sede farmaceutica perche' OMISSIS (classe OMISSIS) ha imposto che i locali da impegnare dovevano, come lo sono stati, essere quelli di OMISSIS detto «OMISSIS»; OMISSIS e OMISSIS, invece, hanno fatto assumere rispettivamente una parente diretta, OMISSIS, e il fratello di un fedelissimo di OMISSIS, OMISSIS, evidentemente per il sicuro controllo degli introiti della farmacia. Sotto l'aspetto della gestione urbanistica si rileva che il territorio e' contrassegnato da un diffuso abusivismo edilizio che registra circa 1.380 case e manufatti realizzate in assenza di titoli autorizzativi. Tale situazione emergenziale denota un'inadeguatezza sia sotto l'aspetto della pianificazione urbanistica, il comune a tutt'oggi privo del PUC (il Piano Regolatore Generale risale all'anno 1999 adottato con verbale n. 6 del 14 dicembre 1999, approvato con decreto Presidente Amministrazione Provinciale n. 125 del 19 dicembre 2003 e decreto Presidente Amministrazione Provinciale n. 56 del 20 aprile 2004,) che sotto il profilo dell'attivita' di prevenzione e repressione. Segnatamente all'attivita' di contrasto si reputa opportuno riferire che, interessato al riguardo il Posto Fisso della Polizia di Stato del limitrofo Comune di Casapesenna per l'acquisizione di ogni utile elemento informativo e di valutazione, detto Ufficio con nota del 29/3/u.s. ha, tra l'altro, segnalato che, nel corso indagini, gli agenti «... apprendevano informalmente da personale della Polizia Municipale del citato comune che, per il passato, a seguito delle emissione di ordinanze di abbattimento per i fabbricati costruiti abusivamente, non sono stati effettuati gli accertamenti per verificare se le stesse erano state eseguite. In particolare, il personale della Polizia Municipale appositamente incaricato non ha provveduto, alla scadenza dei giorni indicati nell'ordinanza di abbattimento (90 giorni), alla compilazione del verbale di accertata inottemperanza all'ordinanza di abbattimento, che andava notificato alle persone colpite dalle citate ordinanze e trasmesso e al Dirigente dell'Ufficio Tecnico per i provvedimenti di competenza. Tale omissione, non ha consentito al Dirigente dell'Ufficio tecnico del predetto ente, cosi' come previsto dall'art. 31 comma 4 del D.P.R. n. 380/2001, di acquisire al patrimonio del comune, il manufatto costruito abusivamente, al fine di procedere, successivamente, al suo abbattimento. E' chiaro che tutti quei fabbricati, costruiti abusivamente nel comune di San Cipriano d'Aversa per i quali l'A.G., a seguito della dichiarata prescrizione, per decorrenze dei termini (circa 4 anni e mezzo dalla data della costruzione), non e' potuto intervenire penalmente per l'esecuzione dell'abbattimento, non hanno subito ulteriori procedure per il loro abbattimento e sono rimasti nella disponibilita' dei proprietari.» Le criticita' riscontrate in tema di abusivismo edilizio si esemplificano, pero', tanto nella inerzia rispetto alle ordinanze di abbattimento, quanto nella apparente azione di contrasto ai fenomeni di lottizzazione abusiva. Emblematiche in tal senso sono da ritenersi le ordinanze del Responsabile della II Struttura Urbanistica n. 1312009 e 14/2009, con le quali si contesta, rispettivamente, a OMISSIS e OMISSIS, in rapporti di parentela con l'esponente apicale dei casalesi OMISSIS, recentemente catturato, l'esecuzione di opere senza titolo e l'alienazione di una lottizzazione abusiva ex art. 30 del D.P.R. n. 380/2001, limitandosi, come da documentazione a tutt'oggi fornita e fatta salva ogni altra eventuale documentazione, ad ordinare il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse, con atti tra vivi. In proposito risultano esibiti solo per la lottizzazione OMISSIS due provvedimenti del TAR nn. 1841/09 e 789/09 di rigetto dell'istanza cautelare di sospensiva per l'annullamento della predetta ordinanza e non vi e' traccia, ad oltre tre anni dall'accertamento tecnico dei conseguenti adempimenti che incombevano sull'amministrazione, quali ad esempio l'iter procedurale preordinato all'acquisizione dei suoli. La carente azione di governo del territorio, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, e' intrinsecamente rappresentativa di una amministrazione locale timida, debole, oggettivamente gregaria e collusiva con il sistema camorristico di condizionamento dello sviluppo sociale ed economico del territorio. L'aspetto concernente la carente attivita' nella repressione dell'abusivismo costituisce, del resto, l'ambito in cui maggiormente si puo' percepire la sussistenza od il pericolo oggettivo di commistione tra i poteri pubblici e gli interessi mafiosi: l'assenza, o la cattiva programmazione dei primi avvantaggia, infatti, in maniera immediata e diretta sul piano economico i secondi, concorrendo a precostituire, nell'ambiente urbano degradato, una delle principali concause effettive del corrispondente degrado sociale che fa da «humus» al radicamento del potere mafioso nel territorio. Un siffatto contesto, consolidatosi negli anni e al quale l'Amministrazione, peraltro gravata dalle forme di collegamento ampiamente esposte, non e' apparsa in grado di porre rimedio, non puo' che costituire il presupposto per l'adozione di un'incisiva azione di ripristino della legalita' e di buone prassi che rendano il Comune di che trattasi, capace di respingere il condizionamento da parte della criminalita' organizzata. Nel caso di specie puo' ritenersi che, costituisce «asse portante della valutazione di scioglimento, da un lato, la accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalita' organizzata e, dall'altro, le precarie condizioni di funzionalita' dell'ente in conseguenza del condizionamento criminale». (Cfr . Cons. Stato n. 227/2011 cit., ma anche 26 gennaio 2010, n. 1490; 30 marzo 2010, n. 3462). Per quanto innanzi, e su conforme parere del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella riunione in data 6 giugno, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Direzione Distrettuale Antimafia - del Commissario Prefettizio incaricato della gestione del predetto comune nonche' dei Coordinatore della commissione di accesso, si ritiene che nel caso in esame si configurino i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione della misura di rigore dello scioglimento del consiglio comunale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 143 del TUEL In tale sede e' stato riscontrato che le risultatone ispettive palesano profili di univocita', gravita' e concretezza tali da far emergere, in relazione alle vicende e circostanze in disamina, un contesto amministrativo influenzato da forme di ingerenza della criminalita' organizzata. In particolare, il condizionamento dell'attivita' amministrativa dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative nei casi considerati, sono da ritenersi ascrivibili alla responsabilita' del Sindaco e del consigliere di maggioranza OMISSIS entrambi destinatari, come accennato, della misura di custodia cautelare. Per quanto concerne i profili di responsabilita' dell'apparato burocratico si fa presente che i responsabili dell'Ufficio tecnico e della Polizia municipale nominati a suo tempo ex art. 110 del TUEL non risultano piu' in servizio in quanto gli stessi non sono stati riconfermati nei rispettivi incarichi dall'attuale Commissario Prefettizio. Sempre sotto l'aspetto delle responsabilita' di carattere gestionale si segnala il coinvolgimento del Responsabile dell'Area Amministrativa OMISSIS nella vicenda relativa all'apertura della terza farmacia.
Il Prefetto: Pagano |
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